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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18781/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32294/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: STRMNV47D7OH501N), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 aprile 1947 ed ivi residente, alla Via dell'Annunziatella n. 23, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 91, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - co n tro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - -avverso la sentenza n. 5298/16/2018 emessa dalla CTR Lazio in data 27/07/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava presso la [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'avviso di accertamento di ripresa a tassazione Irpef relativo all'anno di imposta 2008, ai sensi dell'art. 67, comma 1, dPR nr. 917/1986 per una quota di plusvalenza ritratta dalla vendita di un villino.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale dell'Abruzzo accoglieva l'appello, ritenendo che l'atto di compravendita avesse interessato non solo un villino, ma anche una porzione di terreno edificabile.

5. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo d'impugnazione la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 17, comma 1, lett. g bis), del dPR 917/1986, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., per aver la CTR errato nel ritenere tassabile la cessione di un terreno già oggetto di edificazione.

2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 3, comma 3,

I. 212/2000, non essendo stato applicato il regime sanzionatorio più favorevole in relazione alle violazioni ascritte alla contribuente.

3. Con istanza del 29/11/2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del presente giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo l'Ufficio, in conformità con la richiesta del contribuente, provveduto in autotutela ad annullare l'atto impositivo.Va rilevato che questa Corte ha reiteratamente affermato che «In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (cfr. Cass. nn. 26421/2017, 9753/2017 e 19533/2011; analogamente SU, Ordinanza n. 19514/2008).

La sentenza impugnata va, dunque, cassata (senza rinvio), a causa della intervenuta cessazione della materia del contendere.

Stante l'esito del processo, le spese correlative possono essere compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere, cassa la sentenza impugnata e compensa le spese processuali.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32294/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: STRMNV47D7OH501N), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30 aprile 1947 ed ivi residente, alla Via dell'Annunziatella n. 23, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 91, in virtù di procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - co n tro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - -avverso la sentenza n. 5298/16/2018 emessa dalla CTR Lazio in data 27/07/2018 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava presso la [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'avviso di accertamento di ripresa a tassazione Irpef relativo all'anno di imposta 2008, ai sensi dell'art. 67, comma 1, dPR nr. 917/1986 per una quota di plusvalenza ritratta dalla vendita di un villino. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Regionale dell'Abruzzo accoglieva l'appello, ritenendo che l'atto di compravendita avesse interessato non solo un villino, ma anche una porzione di terreno edificabile. 5. Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. L'Agenzia delle Entrate ha resistito depositando controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo d'impugnazione la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 17, comma 1, lett. g bis), del dPR 917/1986, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3, c.p.c., per aver la CTR errato nel ritenere tassabile la cessione di un terreno già oggetto di edificazione. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 3, comma 3, I. 212/2000, non essendo stato applicato il regime sanzionatorio più favorevole in relazione alle violazioni ascritte alla contribuente. 3. Con istanza del 29/11/2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione del presente giudizio, per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo l'Ufficio, in conformità con la richiesta del contribuente, provveduto in autotutela ad annullare l'atto impositivo.Va rilevato che questa Corte ha reiteratamente affermato che «In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell'annullamento in via di autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale, prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti» (cfr. Cass. nn. 26421/2017, 9753/2017 e 19533/2011; analogamente SU, Ordinanza n. 19514/2008). La sentenza impugnata va, dunque, cassata (senza rinvio), a causa della intervenuta cessazione della materia del contendere. Stante l'esito del processo, le spese correlative possono essere compensate. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere, cassa la sentenza impugnata e compensa le spese processuali. Co
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