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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:C:1998:381
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997C0229 - IT Avviso legale importante | 61997C0229 Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 16 luglio 1998. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica portoghese. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione completa della direttiva 79/869/CEE. - [OSCURATO:PERSONA]229/97. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-06059 Conclusioni dell avvocato generale A - Introduzione 1 La presente causa riguarda un procedimento per violazione del Trattato a carico della Repubblica portoghese a causa della mancata trasposizione in diritto interno della direttiva del Consiglio 9 ottobre 1979, 79/869/CEE, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (1). [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di: - dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 79/869, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, e ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 della direttiva 79/869 e dell'art. 395 nonché dell'allegato XXXVI dell'Atto relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adeguamenti del medesimo (in prosieguo: l'«Atto di adesione») (2); - dichiarare, in via subordinata, che la Repubblica portoghese, non avendo comunicato immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] tali misure, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle stesse disposizioni; - condannare la Repubblica portoghese alle spese. 2 La Repubblica portoghese chiede: - di attendere fino alla data del 30 ottobre 1997 l'emanazione del decreto legge volto a completare e a migliorare la trasposizione della direttiva 79/869, e successivamente, di dichiarare cessata la materia del contendere; - di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

B - Analisi 3 L'art. 13 della direttiva 79/869 dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro due anni dalla sua notifica, e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

La notifica avvenne già nell'ottobre 1979. 4 Ai sensi dell'art. 395 dell'Atto di adesione, in combinato disposto con l'allegato XXXVI, punto III, 5, la Repubblica portoghese era tenuta a dare attuazione alla direttiva entro il 1_ gennaio 1989. 5 La Repubblica portoghese ha in effetti emanato, ai fini della trasposizione della direttiva 79/869, il decreto legge 7 marzo 1990, n. 74. [OSCURATO:PERSONA] ritiene però che la direttiva non sia stata trasposta in diritto nazionale in modo completo ed esatto.

Essa sostiene che la Repubblica portoghese non ha adempiuto gli obblighi derivantile dalle seguenti norme della direttiva: combinato disposto dell'art. 3, n. 3, e delle colonne C, D ed E dell'allegato I, nonché dell'art. 4, n. 2, dell'art. 5 e della nota 10 sempre dell'allegato

I. 6 La Repubblica portoghese, pur non contestando tali censure, sostiene però che il decreto legge n. 74/90 si trova in fase finale di elaborazione.

Pertanto, essa chiede alla Corte di voler attendere fino al momento della pubblicazione di tale decreto legge, cosa che dovrebbe avvenire entro e non oltre il 30 ottobre 1997. 7 E' manifesto che la Repubblica portoghese non ha adempiuto gli obblighi testè descritti, posti dalla direttiva, entro il termine di due mesi fissato nel parere motivato del 10 giugno 1996.

Questo termine costituisce secondo la costante giurisprudenza della Corte, il punto di riferimento cronologico decisivo per accertare un inadempimento del Trattato (3). 8 Le parti hanno rinunciato all'udienza che era stata inizialmente prevista. 9 Occorre quindi accogliere il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA].

Spese A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte che rimane soccombente è condannata alle spese.

C - Conclusione 10 Propongo pertanto alla Corte di decidere come segue: «1) la Repubblica portoghese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 ottobre 1979, 79/869/CEE, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 della direttiva 79/869 e dell'art. 395 nonché dell'allegato XXXVI dell'Atto di adesione. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese». (1) - GU L 271, pag.

44. (2) - GU 1985, L 302, pagg. 23 e

397. (3) -

V. sentenze 18 dicembre 1997, causa C-361/95, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag.

I-7351, punti 13 e 14); 10 settembre 1996, causa C-61/94, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag.

I-3989, punto 42), e 1_ giugno 1995, causa C-123/94, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag.

I-1457, punto 7).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997C0229 - IT Avviso legale importante | 61997C0229 Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 16 luglio 1998. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica portoghese. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione completa della direttiva 79/869/CEE. - [OSCURATO:PERSONA]229/97. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-06059 Conclusioni dell avvocato generale A - Introduzione 1 La presente causa riguarda un procedimento per violazione del Trattato a carico della Repubblica portoghese a causa della mancata trasposizione in diritto interno della direttiva del Consiglio 9 ottobre 1979, 79/869/CEE, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (1). [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di: - dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 79/869, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, e ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 della direttiva 79/869 e dell'art. 395 nonché dell'allegato XXXVI dell'Atto relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adeguamenti del medesimo (in prosieguo: l'«Atto di adesione») (2); - dichiarare, in via subordinata, che la Repubblica portoghese, non avendo comunicato immediatamente alla [OSCURATO:PERSONA] tali misure, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza delle stesse disposizioni; - condannare la Repubblica portoghese alle spese. 2 La Repubblica portoghese chiede: - di attendere fino alla data del 30 ottobre 1997 l'emanazione del decreto legge volto a completare e a migliorare la trasposizione della direttiva 79/869, e successivamente, di dichiarare cessata la materia del contendere; - di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. B - Analisi 3 L'art. 13 della direttiva 79/869 dispone che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro due anni dalla sua notifica, e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. La notifica avvenne già nell'ottobre 1979. 4 Ai sensi dell'art. 395 dell'Atto di adesione, in combinato disposto con l'allegato XXXVI, punto III, 5, la Repubblica portoghese era tenuta a dare attuazione alla direttiva entro il 1_ gennaio 1989. 5 La Repubblica portoghese ha in effetti emanato, ai fini della trasposizione della direttiva 79/869, il decreto legge 7 marzo 1990, n. 74. [OSCURATO:PERSONA] ritiene però che la direttiva non sia stata trasposta in diritto nazionale in modo completo ed esatto. Essa sostiene che la Repubblica portoghese non ha adempiuto gli obblighi derivantile dalle seguenti norme della direttiva: combinato disposto dell'art. 3, n. 3, e delle colonne C, D ed E dell'allegato I, nonché dell'art. 4, n. 2, dell'art. 5 e della nota 10 sempre dell'allegato I. 6 La Repubblica portoghese, pur non contestando tali censure, sostiene però che il decreto legge n. 74/90 si trova in fase finale di elaborazione. Pertanto, essa chiede alla Corte di voler attendere fino al momento della pubblicazione di tale decreto legge, cosa che dovrebbe avvenire entro e non oltre il 30 ottobre 1997. 7 E' manifesto che la Repubblica portoghese non ha adempiuto gli obblighi testè descritti, posti dalla direttiva, entro il termine di due mesi fissato nel parere motivato del 10 giugno 1996. Questo termine costituisce secondo la costante giurisprudenza della Corte, il punto di riferimento cronologico decisivo per accertare un inadempimento del Trattato (3). 8 Le parti hanno rinunciato all'udienza che era stata inizialmente prevista. 9 Occorre quindi accogliere il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA]. Spese A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte che rimane soccombente è condannata alle spese. C - Conclusione 10 Propongo pertanto alla Corte di decidere come segue: «1) la Repubblica portoghese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 9 ottobre 1979, 79/869/CEE, relativa ai metodi di misura, alla frequenza dei campionamenti e delle analisi delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché ai sensi del combinato disposto dell'art. 13 della direttiva 79/869 e dell'art. 395 nonché dell'allegato XXXVI dell'Atto di adesione. 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese». (1) - GU L 271, pag. 44. (2) - GU 1985, L 302, pagg. 23 e 397. (3) - V. sentenze 18 dicembre 1997, causa C-361/95, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag. I-7351, punti 13 e 14); 10 settembre 1996, causa C-61/94, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I-3989, punto 42), e 1_ giugno 1995, causa C-123/94, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag. I-1457, punto 7).
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