CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 marzo 2026
Cassazione n. 12244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troVecchio;controricorrentenonché controe difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso l’ordinanza n. 7488/2024 depositata il 26 novembre 2024 delTribunale di Milano.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 501/2025camera di consiglio 27.3.2026 1Numero registro generale 501/2025Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 12244/2026Data pubblicazione 01/05/20261. ─ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in viamonitoria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].p.a. per ottenere il pagamento delle somme depositate presso dettabanca da [OSCURATO:PERSONA], che le aveva istituite eredi con testamentodatato 11 gennaio 2017, pubblicato il 7 giugno 2021.Nel corso del giudizio di opposizione, cui ha partecipato, cometerza chiamata, la [OSCURATO:PERSONA], nominata erede di [OSCURATO:PERSONA] un precedente testamento del 3 luglio 2014, il Tribunale di Milanoha rilevato che il testamento che aveva istituito eredi gli ingiunti erastato impugnato e il relativo giudizio era pendente; ha quindi dispostola sospensione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo inavente ad oggetto la richiamata impugnativa.2. ─ L’ordinanza di sospensione è stata fatta oggetto del ricorsoper regolamento di competenza proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Hanno depositato memoria la banca Fideuram e la [OSCURATO:PERSONA].Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte,domandando il rigetto del ricorso.Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― I ricorrenti deducono, in sintesi, che tra il giudizio pendenteavanti al Tribunale di Milano e quello vertente sull’impugnazione deltestamento che li aveva beneficiati non si ravviserebbe unapregiudizialità tecnica. Si deduce che la causa di opposizione a decretoingiuntivo, per poter essere definita, non esigerebbe la decisione, conefficacia di giudicato, della controversia avente ad oggettol’impugnazione testamentaria.2. ― La sospensione per pregiudizialità opera nei casi in cui tradue procedimenti intercorra una relazione di pregiudizialità in sensotecnico, e non logico. Come è stato chiarito da tempo, la pregiudizialitàSez. I – RG 501/2025camera di consiglio 27.3.2026 2Numero registro generale 501/2025Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 12244/2026Data pubblicazione 01/05/2026in senso logico indica il rapporto giuridico dal quale nasce l'effettodedotto in giudizio o, secondo altra convergente accezione, il fattocostitutivo del diritto fatto valere davanti al giudice, integrante il «puntopregiudiziale», mentre la pregiudizialità in senso tecnico designa quellafattispecie che, essendo esterna al fatto costitutivo del diritto, neintegra il presupposto o, come anche si afferma, quella situazione cheugualmente rappresenta un presupposto dell'effetto dedotto in giudizio,ma che si distingue, attesa la sua autonomia, dal fatto costitutivo sulquale si fonda l'effetto ed integra la «questione pregiudiziale» (Cass.Sez. U. 26 luglio 2004, n. 14060, in motivazione, ove si individua comeesempio di pregiudizialità in senso tecnico l’ipotesi, prossima a quellaqui in esame, in cui si faccia questione della qualità di erede delcreditore rispetto alla domanda di pagamento del prezzo oggetto delcontratto di compravendita stipulato dal defunto). Nel caso dellapregiudizialità tecnica, a differenza che nella pregiudizialità logica,l’oggetto della causa pregiudicata non può essere deciso senza lanecessaria e preventiva definizione, con efficacia di giudicato, dellacausa pregiudicante; in tal caso vengono in questione più rapportigiuridici e «l'accertamento di un diritto presuppone l'accertamento diun altro diritto» (così Cass. Sez. U. 29 luglio 2021, n. 21763, inmotivazione).Il giudizio di impugnativa del testamento, risultandopregiudicante, in senso tecnico, rispetto a quello in cui si controvertedella spettanza di somme cadute in successione, giustifica, pertanto lasospensione ex art. 295 c.p.c. del secondo.Dopodiché, deve sottolinearsi non essere necessario, ai fini delladetta sospensione, che le parti dei due giudizi siano esattamentecoincidenti. Infatti, in tema di sospensione necessaria del processo exart. 295 c.p.c., la necessità che i due giudizi si svolgano tra le stesseparti, in ragione della influenza che la decisione del giudiziopregiudiziale assuma in quello sospeso, trova un correttivo ove, fermaSez. I – RG 501/2025camera di consiglio 27.3.2026 3Numero registro generale 501/2025Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 12244/2026Data pubblicazione 01/05/2026la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle medesime parti,in quello sospeso ve ne sia anche un'altra ed il titolo dedotto comelegittimante all'azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale, poiché laprosecuzione dell'altro giudizio potrebbe dar luogo a quel contrasto digiudicati che l'art. 295 c.p.c. intende impedire, attesa la contestazionedel medesimo titolo nel procedimento pregiudiziale (Cass. 28 novembre2023, n. 32996, in fattispecie in cui il giudice del merito, la cui ordinanzaè stata confermata, aveva sospeso il giudizio di pagamento di somme,proposto dal preteso erede testamentario nei confronti di un istituto dicredito, in quanto ritenuto pregiudizialmente necessario definire ilgiudizio sulla validità del testamento, ancorché in quest'ultimoprocedimento non fosse presente la banca convenuta nell'altro giudizio;nel medesimo senso, Cass. 18 febbraio 2008, n. 3936).3. — Il fatto che, come dedotto e documentato, nelle more delgiudizio del regolamento di competenza la causa pregiudicante sia statadefinita in primo grado con sentenza fatta oggetto di impugnazione,non giustifica, poi, la declaratoria di cessazione della materia delcontendere. Entrambe le parti hanno chiesto di rendere una statuizionein tal senso, ma va fatta applicazione del principio che segue: ove siaordinata la sospensione del processo per pregiudizialità, ai sensidell'art. 295 c.p.c., e sia proposto regolamento di competenza percontestare la sussistenza di un'ipotesi di sospensione necessaria, ladecisione del giudizio pregiudicante nelle more della decisione dellaCorte di cassazione determina la sopravvenuta carenza di interesse alladecisione del giudice di legittimità, con conseguente inammissibilità delricorso, solo in caso di passaggio in giudicato della relativa sentenza(Cass. 18 dicembre 2024, n. 33211; Cass. 23 maggio 2023, n. 14124).4. — In conclusione, il ricorso per regolamento va respinto.5. — Le spese dell’impugnazione sono rimesse al merito. P.Q.MLa CorteSez. I – RG 501/2025camera di consiglio 27.3.2026 4Numero registro generale 501/2025Numero sezionale 1434/2026Numero di raccolta generale 12244/2026Data pubblicazione 01/05/2026rigetta il ricorso; rimette al merito la decisione sulle spese delregolamento di competenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 27 marzo 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 501/2025camera di consiglio 27.3.2026 5