CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26662/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Salerno ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi 1 e 2) - consistito nella sottrazione di beni e denaro per oltre 700mila euro - a lui ascritto in qualità di amministratore e liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 16 marzo 2017; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 219, comma terzo, legge fall., è generico poiché si esaurisce nella trascrizione di massime senza alcun riferimento al caso concreto; Ritenuto che il secondo motivo è inammissibile sotto plurimi profili: - l'enunciazione del motivo (violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. in punto di responsabilità) non corrisponde alla illustrazione dello stesso che fa riferimento, invece, al trattamento sanzionatorio; - sia l'enunciazione del motivo sia la successiva esposizione si risolvono in mere asserzioni del tutto sfornite di ragioni a sostegno; Ritenuto, quanto alla memoria difensiva, che: - i motivi di ricorso riproposti sono inammissibili per le ragioni appena indicate; - la richiesta di applicazione del nuovo comma 2-bis dell'art. 442 cod. proc. pen. è manifestamente infondata, dato che la ulteriore riduzione della pena inflitta ivi prevista è riconosciuta in caso di mancata impugnazione dell'imputato e del suo difensore; presupposto che nella specie è, all'evidenza, insussistente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così