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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 24381/2024

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le note difensive del procuratore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. & [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la prefata ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, a seguito di annullamento con rinvio del precedente provvedimento del medesimo Tribunale che aveva negato la concessione della libertà condizionale al ricorrente da parte della sentenza n. 224 del 2022 della Prima Sezione Penale di questa Corte, rigettava nuovamente la relativa istanza.

2. Con il ricorso presentato, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], l'INGAGLIO impugna il predetto provvedimento affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall'art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta intrinseca contraddittorietà e illogicità della motivazione laddove la stessa ha, per un verso, riconosciuto una serie di elementi positivi indicativi del ravvedimento dell'INGAGLIO dopo la condanna e nel corso dell'espiazione della pena carceraria, costituiti dalla regolare condotta tenuta, dalla partecipazione attiva all'opera di rieducazione, dall'ammissione al lavoro esterno, dalla fruizione con esito positivo di numerosi permessi premio anche presso il domicilio originario, dalla ritenuta introiezione di valori socialmente congrui tali da escludere l'utilizzo degli schemi comportamentali ispirati ai disvalori connotanti le organizzazioni mafiose, e, per un altro, ha valorizzato, per escludere la meritevolezza del beneficio, un unico elemento di contrasto, ossia l'asserzione di innocenza propugnata dallo stesso rispetto all'omicidio per il quale era stato condannato con l'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta nullità dell'ordinanza impugnata per omessa valutazione degli atti e dei documenti prodotti dalla difesa del detenuto in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost., atteso che il Tribunale di Sorveglianza ha omesso qualsiasi riferimento anche solo per confutarle alle argomentazioni e alla documentazione prodotta a corredo dell'stanza di liberazione condizionale.

3. In data 21 marzo 2024, il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, corredata dal deposito della pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che già nel 2014 aveva dichiarato l'inesigibilità della collaborazione dell'INGAGLIO per i fatti per i quali egli era stato condannato.[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi, suscettibili di valutazione unitaria, sono fondati.

La decisione impugnata, infatti, ha ripetutamente sottolineato il proficuo percorso compiuto dal ricorrente nel corso della lunga detenzione carceraria, attestato anche dalla Relazione del Gruppo di Osservazione del trattamento del 4 giugno 2020, che aveva espresso parere favorevole al beneficio della semilibertà.

Lo stesso Tribunale di Sorveglianza ha tuttavia ritenuto che detti elementi non fossero sufficienti per consentire all'INGAGLIO di ottenere la libertà condizionale, in quanto ciò sarebbe prematuro.

Tuttavia, la decisione censurata, non ancorando tale valutazione ad alcun elemento concreto, ha reiterato il vizio motivazionale già censurato dalla prima decisione di annullamento.

E ciò ha fatto senza neppure considerare le successive Relazioni predisposte sia dal Gruppo di Osservazione del Trattamento, sia dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che avevano posto in evidenza gli ulteriori progressi del detenuto, anche nell'interiorizzazione di valori positivi e nell'acquisita consapevolezza del proprio vissuto nonché nella maggiore empatia.

È stato, dunque, omesso il vaglio di documentazione essenziale per verificare, specie in virtù dei motivi sottesi al precedente annullamento con rinvio, l'ulteriore progressione del ricorrente nell'evoluzione positiva della propria personalità ai fini della concessione del beneficio richiesto.

2. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila.

P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila.

Così deciso in Roma nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le note difensive del procuratore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. & [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la prefata ordinanza, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, a seguito di annullamento con rinvio del precedente provvedimento del medesimo Tribunale che aveva negato la concessione della libertà condizionale al ricorrente da parte della sentenza n. 224 del 2022 della Prima Sezione Penale di questa Corte, rigettava nuovamente la relativa istanza. 2. Con il ricorso presentato, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], l'INGAGLIO impugna il predetto provvedimento affidandosi a due motivi, di seguito ripercorsi entro i limiti previsti dall'art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta intrinseca contraddittorietà e illogicità della motivazione laddove la stessa ha, per un verso, riconosciuto una serie di elementi positivi indicativi del ravvedimento dell'INGAGLIO dopo la condanna e nel corso dell'espiazione della pena carceraria, costituiti dalla regolare condotta tenuta, dalla partecipazione attiva all'opera di rieducazione, dall'ammissione al lavoro esterno, dalla fruizione con esito positivo di numerosi permessi premio anche presso il domicilio originario, dalla ritenuta introiezione di valori socialmente congrui tali da escludere l'utilizzo degli schemi comportamentali ispirati ai disvalori connotanti le organizzazioni mafiose, e, per un altro, ha valorizzato, per escludere la meritevolezza del beneficio, un unico elemento di contrasto, ossia l'asserzione di innocenza propugnata dallo stesso rispetto all'omicidio per il quale era stato condannato con l'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta nullità dell'ordinanza impugnata per omessa valutazione degli atti e dei documenti prodotti dalla difesa del detenuto in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 24 Cost., atteso che il Tribunale di Sorveglianza ha omesso qualsiasi riferimento anche solo per confutarle alle argomentazioni e alla documentazione prodotta a corredo dell'stanza di liberazione condizionale. 3. In data 21 marzo 2024, il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, corredata dal deposito della pronuncia del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che già nel 2014 aveva dichiarato l'inesigibilità della collaborazione dell'INGAGLIO per i fatti per i quali egli era stato condannato.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi, suscettibili di valutazione unitaria, sono fondati. La decisione impugnata, infatti, ha ripetutamente sottolineato il proficuo percorso compiuto dal ricorrente nel corso della lunga detenzione carceraria, attestato anche dalla Relazione del Gruppo di Osservazione del trattamento del 4 giugno 2020, che aveva espresso parere favorevole al beneficio della semilibertà. Lo stesso Tribunale di Sorveglianza ha tuttavia ritenuto che detti elementi non fossero sufficienti per consentire all'INGAGLIO di ottenere la libertà condizionale, in quanto ciò sarebbe prematuro. Tuttavia, la decisione censurata, non ancorando tale valutazione ad alcun elemento concreto, ha reiterato il vizio motivazionale già censurato dalla prima decisione di annullamento. E ciò ha fatto senza neppure considerare le successive Relazioni predisposte sia dal Gruppo di Osservazione del Trattamento, sia dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che avevano posto in evidenza gli ulteriori progressi del detenuto, anche nell'interiorizzazione di valori positivi e nell'acquisita consapevolezza del proprio vissuto nonché nella maggiore empatia. È stato, dunque, omesso il vaglio di documentazione essenziale per verificare, specie in virtù dei motivi sottesi al precedente annullamento con rinvio, l'ulteriore progressione del ricorrente nell'evoluzione positiva della propria personalità ai fini della concessione del beneficio richiesto. 2. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila. Così deciso in Roma nella camera di
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