CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08664/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 24.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24-5.27.7.2002 il Tribunale di Roma, decidendo sul riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame ed ha confermato il provvedimento con cui il GIP capitolino aveva ravvisato, a carico del ricorrente, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di associazione a delinquere di stampo mafioso, tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416b1s.1 cod. pen. per cui, ravvisate le relative esigenze cautelari, gli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere; 2. ricorre per cassazione il Carzo a mezzo del suo difensore che, dopo una ampia premessa, lamenta: 2.1 violazione di legge processuale con riferimento all'art. 8 comma 3 cod. proc. pen. ed all'art. 416b1s cod. pen.: richiama i criteri individuati dalla giurisprudenza per determinare la competenza territoriale in relazione ai reati permanenti e, in particolare, ai delitti associativi, con specifico riferimento ai sodalizi emanazione di organismi tradizionali, rileva che nel caso di specie la condotta scritta al Carzo è proprio quella di essersi attivato per promuovere la articolazione romana in forza di un processo decisionale ed autorizzativo riconducibile al rapporto tra il Carzo ed i maggiorenti della `ndrangheta di Cosoleto; richiama, in particolare, la conversazione riportata a pag. 22 del provvedimento impugnato in cui [OSCURATO:PERSONA] rievoca la iniziativa di costituire la "propaggine" romana segnalando che ciò era avvenuto il 6.12.2013 quando il ricorrente era ristretto agli AA.DD. in Cosoleto per trasferirsi a Roma soltanto il 10.3.2014; richiama, quindi, le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato sostenendo che esse si fondano sulla mera congettura secondo cui l'autorizzazione era stata concessa in occasione della ricorrenza della festa di Polsi del 2015 ma, soprattutto, perché in ogni caso si tratterebbe di una decisione perfezionatasi in Calabria e che la stessa indicazione del tempo necessario per organizzare ed attuare il mandato ricevuto rappresenta la migliore conferma del fatto che la iniziativa era partita proprio in territorio Calabrese; segnala che dal medesimo materiale investigativo era stata ricavata la prova della operatività della locale di Cosoleto dall'anno 2013 oggetto della contestazione associativa parallelamente elevata di fronte all'AG Reggina e nella quale il [OSCURATO:PERSONA] risulta coinvolto sia pure con esclusivo riguardo a taluno dei reati-fine; di qui, secondo la difesa, la rilevanza del rapporto di connessione con il sodalizio calabrese costituito ed operante da un periodo anteriore ed in cui i Carzo, come risulta dal provvedimento del GIP, erano organicamente inseriti; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva che il provvedimento impugnato ha definito il profilo della competenza territoriale in coerenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza e con argomentazioni che a suo avviso resistono alle obiezioni difensive fondate su una diversa ricostruzione dei fatti e su circostanze smentite dai giudici di merito; in particolare, il Tribunale ha spiegato che [OSCURATO:PERSONA] (padre del ricorrente) era giunto a Roma nel 2015 costituendo la locale in sinergia con [OSCURATO:PERSONA] e previa autorizzazione della Provincia competente; ha perciò correttamente potuto concludere nel senso della competenza del luogo in cui il sodalizio si era costituito ed aveva manifestato la sua operatività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. E' consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio di diritto secondo cui, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono la programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (cfr., ad es., Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166; Sez. 2, n. 41012 del 20/06/2018, C., Rv. 274083), con l'ulteriore precisazione che, a questo fine, "... assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura, posto che, in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità, le aggregazioni criminali non esprimono quel disvalore, e quel connotato di pericolosità per l'ordine pubblico, che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge" (cfr., così Sez. 6, n. 4118 del 10/01/2018, Piccolo, Rv. 272185; in senso esattamente conforme, ex plurimis, Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato, Rv. 271585; Sez. 2, n. 50338 del 03/12/2015, Signoretta, Rv. 265282; Sez. 4, n. 48837 del 22/09/2015, Banev, Rv. 265281; Sez. 5, n. 44369 del 24/10/2014, Robusti, Rv. 262920; Sez. 2, n. 26763 del 19/06/2013, Leuzzi, Rv. 256650; Sez. 1, n. 6933 del 10/12/1997, dep. 14/02/1998, Rv. 209608; da ultimo v. Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Bruno, non mass. nonché Sez. 2, n. 25208 del 18/05/2022, Regina, non mass.). Si è anche osservato che "... solo con la creazione di una struttura permanente volta alla commissione di una serie indeterminata di reati l'associazione diviene operativa e si realizza la situazione di pericolo per l'interesse tutelato dalla norma che giustifica l'incriminazione, nascendo il pericolo di lesione dell'interesse penalmente tutelato. Di regola, il luogo in cui si sorge una struttura che sia in grado di assicurare un minimum di mantenimento della situazione antigiuridica necessaria per la sussistenza del reato coincide con quello in cui sono programmate, ideate e dirette le attività dell'associazione, ovvero nel luogo in cui si esteriorizza l'associazione attraverso l'esecuzione dei delitti programmati, in tal modo manifestandosi e realizzandosi, secondo un criterio di effettività, l'operatività della struttura e quindi della societas sceleris" (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 35578 del 21/04/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267635; in senso conforme, da ultimo, cfr., ancora, Sez. 1, n. 22838 del 05/05/2022, confl. compet., non mass. nonché Sez. 3, n. 16579 del 11/01/2022, Bonifacio, non mass. sul punto). 1.2 Rileva il collegio che il criterio del luogo di esteriorizzazione della potenzialità criminale del sodalizio, è tanto più pertinente nel caso, come quello che ci occupa, in cui si verte in materia di "locali", ovvero di gruppi che sono costituiti e che operano fuori dell'ambito territoriale di origine e che, per essere tali, ovvero sodalizi riconducibili allo schema del 416bis cod. pen., debbono manifestare in termini obiettivamente riscontrabili una forza intimidatrice che sia effettiva ed obiettivamente riscontrabile (cfr., Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 269043 - 01; conf., Sez. 6 - , n. 6933 del 04/07/2018, Audia, Rv. 275037 - 01); in altri termini, si è affermato che per le articolazioni locali dei sodalizi "storici", la integrazione della fattispecie di cui all'art. 416b1s cod. pen. richiede una effettiva e reale manifestazione della capacità operativa del sodalizio, attraverso schemi e modalità tipiche dell'agire mafioso e, pertanto, il criterio di determinazione della competenza per territorio con riferimento al luogo in cui essa si manifesta è ancora più corretto. D'altro canto, collegare la competenza per territorio al luogo in cui la "sede centrale" avrebbe deliberato o autorizzato la costituzione della locale rischierebbe in tal modo di radicarla in base ad un criterio che dà rilievo ad un momento "antecedente" rispetto alla consumazione del reato che, in ipotesi, potrebbe non essere mai stato portato pienamente a compimento. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimen