CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12167/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 giugno 1975 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 dicembre 1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 agosto 1965 avverso la sentenza resa il 28 maggio 2021 dalla CORTE di APPELLO di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile costituita Comune di Serramazzoni, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e depositato conclusioni e nota spese Sentiti l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riportano ai motivi del ricorso e ne chiedono l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insistono nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza resa il 12 gennaio 2018 dal Tribunale di Modena, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati oggi ricorrenti in relazione a diversi reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per prescrizione e per l'effetto ha rideterminato il trattamento sanzionatorio; ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile Comune di Serramazzoni, frazionando la somma complessiva già determinata dal giudice di primo grado. Il processo odierno scaturisce da una indagine effettuata tramite intercettazioni per reati in materia di sostanze stupefacenti, da cui emergevano elementi indicativi di condotte estorsive ed altri illeciti afferenti procedure amministrative ed aventi ad oggetto armi commessi dagli odierni ricorrenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] Rocco Antonio4 è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 321, 319 e 352 c.p. (capo 4), dei reati di cui agli artt. 81, 56-423, 614 uc, 423, 56-629 c.p. (capo 10), dei reati di cui agli artt. 81,110, 424, 56-629 c.p. (capo 11) e del reato di cui agli artt. 110 cp, 2 e 7 I. 895/67 (capo 12); ravvisata la contestata recidiva reiterata ex art. 99/4 cod.pen. e la continuazione tra tutti i reati, individuato il reato più grave nella tentata estorsione commessa con uso di arma, descritta sub capo 10. 2.1 Con ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità e alla dosimetria della pena, e in particolare: 2.1.1 vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzata con i motivi nuovi depositati il 9 Marzo 2020 in relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Marco e di [OSCURATO:PERSONA] raccolte direttamente dall'imputato mediante registrazione, il cui supporto veniva allegato. In particolare le dichiarazioni del coimputato Rao risultano decisive in riferimento ai delitti contestati ai capi 11 e 12 che vedono [OSCURATO:PERSONA] imputato di tentata estorsione. Il ricorrente espone che il contenuto delle dette dichiarazioni attiene a pressioni esercitate dagli inquirenti, affinché tali soggetti descrivessero fatti in pregiudizio del [OSCURATO:PERSONA]. La corte di appello ha respinto la richiesta osservando che la circostanza dedotta attiene alla valutazione della prova e non già alla prova di fatti specifici rilevanti, ma questa affermazione è censurata dal ricorrente il quale evidenzia la rilevanza decisiva di tali elementi ai fini della valutazione delle prove raccolte. Ad avviso del ricorrente si tratta di nuovi elementi di prova con la conseguenza che la censura può essere inquadrata nell'ipotesi di cui alla lettera D dell'articolo 606 cod. proc.pen. o comunque come prova assolutamente necessaria ai fini del decidere. Inoltre era stato chiesto di disporre perizia grafologica sui biglietti minatori inviati a [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla tentata estorsione contestata al capo 10 della rubrica, ma i giudici della corte hanno escluso la rilevanza della richiesta sulla scorta del carattere neutro e meramente esplorativo dell'accertamento e della massima di esperienza secondo cui si evita di scrivere personalmente e con la propria grafia ordinaria un messaggio minaccioso. Deduce il ricorrente che la corte territoriale ha concentrato la propria motivazione sulla irrilevanza della perizia grafica, mentre attraverso l'accertamento grafologico invocato avrebbe potuto anche acquisire elementi di valutazione sulle condizioni psicologiche del soggetto che scrive. 2.1.2 Vizio di motivazione in relazione all'ipotesi di corruzione propria di cui al capo 4 poiché la corte ha ritenuto che la prova del pactum sceleris tra il sindaco e l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il gestore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] srl , possa desumersi da una serie di dati che non possono assurgere al rango di indizi. Inoltre la Corte ha ritenuto di poter desumere la responsabilità da tale coacervo di indizi, senza valutare la rilevanza qualitativa di ciascuno di essi e valorizzando due singoli dati: la comune provenienza calabrese dei due soggetti e il legame di carattere professionale tra [OSCURATO:PERSONA] e l'ingegnere Cosentino. Il ritenuto vantaggio conseguito dal pubblico ufficiale, e cioè lo sconto di 80.000 C per l'acquisto dell'appartamento, non appare idoneo a dimostrare l'integrazione della fattispecie corruttiva, mentre è necessario provare che il compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio sia stato la causa della prestazione della utilità e della sua accettazione da parte del pubblico ufficiale. I giudici inoltre hanno affermato che per celare il patto corruttivo il sindaco invece di versare la caparra di 80.000 C avrebbe acceso una fideiussione che, dovendo garantire il mutuo edilizio e il fido di conto corrente accesi da Unione [OSCURATO:SOCIETA] per l'acquisto dell'immobile di [OSCURATO:PERSONA], vincolava il sindaco nel cercare di favorire la società nell'assunzione di appalti. Tale ricostruzione non risponde, a giudizio del ricorrente, alle regole della logica mentre pare più congrua e coerente la spiegazione offerta da un teste qualificato, qual è il direttore di filiale della [OSCURATO:PERSONA] di Verona, istituto di credito che prestò la fideiussione. 2.1.3 Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per l'imputato per i delitti di cui ai capi 10 e 11(gli incendi tentati e consumati, la violazione di domicilio e la tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e la tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA]). Secondo il ricorrente gli indizi esposti in sentenza non sono sufficienti poiché l'indizio ha valore probatorio se il dato di fatto di cui si compone è connotato dal requisito della certezza, mentre nel caso in esame si opera una doppia presunzione utilizzando come base del ragionamento induttivo un elemento affetto da incertezza; l'attribuzione all'imputato della responsabilità in ordine alle vicende contestategli non costituisce un dato di fatto storicamente accertato, ma rappresenta il risultato di un ragionamento di tipo induttivo fondato su un elemento fattuale, oggetto a sua volta di prova indiretta, sulla scorta di una deduzione di natura logico induttiva, che non esclude possibili letture alternative. L'unico elemento certo è il possibile movente ma da solo non può fungere da elemento rafforzativo della valenza probatoria degli altri dati. 2.1.4 Vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione al giudizio di responsabilità di cui al capo 12 poiché la prova si fonderebbe sul contenuto della conversazione intercettata il 16 novembre 2009, nel corso della quale si darebbe atto di una pistola prestata da [OSCURATO:PERSONA] allo zio, persona che viene identificata nell'odierno ricorrente, mentre dal tenore della conversazione si evince che tale identificazione non è certa né possibile. 2.1.5 Mancanza di motivazione in ordine alla dosimetria della pena poiché la corte si è limitata a ritenere congrua la pena inflitta dal tribunale nonostante le specifiche censure formulate in ordine al trattamento sanzionatorio 2.2 Con ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] deduce: 2.2.1 violazione degli artt. 271 e 268 commi uno e tre cod. proc.pen., poiché il tribunale ha ritenuto che le intercettazioni sono state eseguite nel medesimo procedimento rimesso per competenza dinanzi al pubblico ministero di Modena e che non si verte pertanto in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, sicché non verrebbero in rilievo i limiti previsti dall'art. 270 cod. proc.pen.; ha inoltre osservato che comunque i nuovi fatti di reato emersi nel corso delle indagini di droga erano soggetti ad arresto obbligatorio e consentivano pertanto l'acquisizione delle intercettazioni ai sensi dell'art. 270 cod. proc.pen.. Osserva il ricorrente che la corte ha erroneamente respinto l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni assunte nel processo, osservando che alcuni dei fatti di reato ad arresto obbligatorio risultano provati esclusivamente dalle conversazioni registrate nel procedimento penale pendente dinanzi alla Dda di Perugia, sicchè la mancata acquisizione delle stesse determinerebbe il venir meno di fonti di prova essenziale; così facendo il collegio di merito non si è attenuto alle indicazioni precise fornite dalla giurisprudenza di legittimità nella sentenza a Sezioni unite n. 51/2020, Cavallo, in quanto le ipotesi di reato emerse dalle intercettazioni erano la violazione di domicilio e il tentativo di incendio, che non prevedono l'arresto in flagranza. Inoltre l'invalidità dei primi decreti autorizzativi ha determinato l'invalidità derivata degli esiti successivi. 2.2.2 Violazione di legge e in particolare dell'art. 521 cod. proc.pen. poiché la scelta del tribunale di ritenere contestata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la corruzione e la turbativa d'asta relativa alla vicenda dello stadio oggetto del capo 3 di imputazione, pur in assenza di una formale contestazione della condotta al prevenuto, ha comportato una violazione del diritto di difesa e ha impedito allo stesso di apprestare le opportune strategie al fine di confutare le condotte oggetto del capo di imputazione, a lui non contestato formalmente. La imputazione di cui al capo 3 ha quale unico destinatario il sindaco Ralenti e nella sua formulazione richiama episodi che nulla hanno a che vedere con la concessione del servizio di gestione e ristrutturazione dell'impianto sportivo. 2.2.3 Violazione di legge in particolare degli artt. 603 e 125 cod. proc.pen poiché la difesa aveva chiesto la riapertura della istruttoria relativa all'escussione di alcuni testimoni, oltre ad una perizia grafologica tesa a dimostrare la non autenticità della sottoscrizione dei biglietti minatori; la Corte rigettava le richieste sul rilievo che l'accertamento peritale era meramente esplorativo, a fronte di un dato esperienziale notorio inerentelha consueta alterazione della grafia degli scritti anonimi e minatori tramite accorgimenti che escludono la periziabilità grafologica e a fronte della incertezza assoluta della individuazione della base di comparazione. Il ricorrente rileva che alcune pronunzie delle Sezioni unite di questa Corte di legittimità, pur ribadendo l'assenza di obbligo di riapertura dell'istruttoria, lasciano trasparire che è comunque preferibile una rivalutazione del materiale istruttorio. 2.2.4 Violazione degli articoli 321 e 319 cod.pen. per mancanza di motivazione poiché è stata una operata una raffigurazione inesatta della struttura dei reati contestati ai capi 4 e 8 della rubrica in quanto, secondo la corte di merito, l'utilità economica che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe promesso al [OSCURATO:PERSONA], al fine di indurlo a porre in essere le attività necessarie a recare vantaggio alla Unione Group, è costituito dal preliminare di vendita e dal mancato pagamento di euro 80.000 come caparra sulla vendita di un immobile in [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il ricorrente che il preliminare aveva per oggetto la promessa di vendita di un immobile che non era di proprietà della Unione Group, e cioè della società di cui l'imputato era ritenuto amministratore di fatto, ma in relazione al quale la società aveva soltanto acquisito un preliminare. Il preliminare stipulato con il Sindaco in questione prevedeva al momento della stipula il rilascio di una caparra confirnnatoria di 80.000 C e il teste Brancolini ha riferito che in sostituzione della stessa il sindaco rilasciò una fideiussione che garantiva il mutuo edilizio e il fido di conto corrente. Non va poi trascurato che il preliminare di vendita stipulato da Unione Group è rimasto inadempiuto sicché la società non è divenuta proprietaria dell'immobile oggetto del preliminare e non ha potuto cederlo al sindaco Ralenti. Deduce inoltre che al fine di ritenere provato il delitto di corruzione è indispensabile dimostrare che l'atto compiuto dal pubblico ufficiale sia stato la causa della utilità economica ricevuta. Al riguardo la corte è incorsa in un travisamento della prova nel momento in cui riconosce come vantaggio economico a favore del sindaco quello che invece è ricaduto sulla [OSCURATO:PERSONA]., attribuendo al garante un interesse paragonabile a quello diretto di un socio occulto. Occorre invece ribadire che il sindaco non ha ottenuto alcun vantaggio economico dall'operazione oggetto del preliminare del 12 Marzo 2008, non essendosi neppure realizzata la compravendita. 2.2.5 Violazione di legge e in particolare dell'art. 353 cod.pen. poiché è stata ravvisata l'aggravante prevista dalla detta disposizione di legge in quanto il sindaco rivestiva posizione di controllo sostanziale sul regolare svolgimento delle gare e ha manovrato per condizionarne l'esito. Il sindaco al contrario, non operando nell'ambito delle funzioni connesse al suo ufficio, non può essere ritenuto soggetto proposto alle gare e tale circostanza aggravante non ricorre nel caso di specie. 2.2.6 Violazione degli articoli 56, 423, 614, 56-629 cod.pen. per mancanza di motivazione poiché la Unione Group avanzava una legittima pretesa restitutoria per 100.000 C nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ritenuto persona offesa della condotta estorsiva.2.2.7 Violazione degli articoli 56, 629 codice penale per mancanza di motivazione poiché non si ravvisano gli elementi costitutivi della condotta estorsiva, ma piuttosto quelli dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 2.2.8 violazione di legge in relazione ai fatti contestati al capo 11 della imputazione poiché la circostanza che la persona offesa versasse circa 20.000 C al mese al [OSCURATO:PERSONA] per avere protezione è smentita dalle emergenze processuali. 2.2.9 violazione di legge in relazione ai reati in tema di armi per mancanza di motivazione poiché il ricorrente ha riportato condanna anche per il capo 12 della imputazione sulla base della interpretazione di espressioni intercettate, da cui non è possibile desumere chi sia il soggetto a cui il [OSCURATO:PERSONA] afferma di avere consegnato una pistola funzionante, che poi era stata danneggiata. Gli indizi su cui si basa la identificazione del [OSCURATO:PERSONA] come il soggetto indicato come "zio" non sono gravi precisi e concordanti. 2.3 Con nota trasmessa via PEC in data 5 gennaio 2023 il ricorrente personalmente ha inviato memoria a cui sono allegati dichiarazioni e accertamenti. 3.[OSCURATO:PERSONA] Salvatore, condannato per il delitto di estorsione aggravata dall'uso dell'arma contestato al capo 10 della rubrica, deduce: 3.1 vizio di motivazione e inosservanza delle norme di cui agli articoli 517 e 521 codice procedura penale poiché è stata ritenuta sussistente una circostanza aggravante non contestata nel decreto che ha disposto il giudizio; la Corte ha respinto la relativa eccezione formulata dalla difesa con l'atto di appello osservando che la circostanza aggravante è stata esplicitata in fatto e, di conseguenza, l'imputato ha avuto contezza degli elementi a suo carico. Il disposto dell'articolo 429 cod. proc.pen. impone che la contestazione del fatto e delle circostanze aggravanti debba essere formulata in modo chiaro e preciso e nel capo 10 della rubrica non vi è alcun riferimento normativo al disposto di cui all'articolo 629 comma 2 codice penale. Il ricorrente osserva che lo stesso collegio non ha ritenuto sussistente l'aggravante delle più persone riunite in difetto di specifica contestazione. Inoltre lo stesso pubblico ministero ha ritenuto di escludere la circostanza aggravante dell'uso di armi nella determinazione del trattamento sanzionatorio, quantificando la pena richiesta in misura inferiore al minimo edittale previsto per la fattispecie aggravata. Il ricorrente, inoltre, osserva che la contestazione colloca il rinvenimento del foro di proiettile nel mese di novembre 2009, mentre la persona offesa ha riferito di essersene accorto nell'estate dell'anno 2009 e quindi in un lasso temporale ben diverso da quanto indicato nel capo d'imputazione, il che avrebbe giustificato ampiamente la richiesta al pubblico ministero di integrare l'imputazione, specificando il lasso temporale. 3.2 vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'utilizzo dell'arma e all'attribuzione di responsabilità dell'episodio estorsivo contestato al capo 10 della imputazione, in quanto secondo la corte di merito la minaccia che ha integrato il reato estorsivo si è realizzata attraverso l'esplosione di un colpo contro una vetrata mandata in frantumi. Sebbene la difesa avesse sottolineato l'assenza di elementi da cui desumere che gli imputati avessero posto in essere le condotte estorsive con l'utilizzo di un'arma, la corte non ha motivato il rigetto delle relative doglianze e si è limitata a valorizzare genericamente gli elementi ricavati dalle intercettazioni ambientali e da quanto rinvenuto in esito a perquisizione; il ricorrente sottolinea che dal tenore delle conversazioni non emergono elementi per desumere che gli imputati abbiano esploso un colpo di arma da fuoco ai danni dell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA], mentre è possibile soltanto desumere la detenzione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di una pistola calibro 9 per 21, detenzione cui è estraneo il [OSCURATO:PERSONA]. 3.3 violazione dell'articolo 270 cod. proc.pen. e vizio di motivazione avendo la corte d'appello utilizzato i risultati delle intercettazioni telefoniche ambientali disposte nel diverso procedimento penale n. 6814/2010 iscritto presso la Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Perugia. L'art. 270 cod. proc.pen. prevede che per consentire l'utilizzazione delle risultanze investigative e conseguenti ad operazioni di intercettazione disposte in altri procedimenti occorre che tale acquisizione risulti indispensabile per l'accertamento di delitti connessi per il quale sia obbligatorio l'arresto in flagranza. Nel caso di specie l'utilizzabilità è preclusa per alcuni specifici elementi: - la mancanza di motivazione in ordine alla mancata acquisizione al fascicolo del pubblico ministero di copia autentica delle richieste di autorizzazione e dei decreti di intercettazione. Nel procedimento penale scritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] la attestazione di conformità risulta mancante ed il collegio di Bologna avrebbe dovuto escludere l'utilizzabilità delle intercettazioni disposte dalla Procura della Repubblica di Perugia. La corte ha respinto la relativa eccezione, sostenendo che trattandosi di decreti trasmessi da ufficio ad ufficio risulterebbe implicita la attestazione di conformità senza necessità di ulteriore formalità. Tale motivazione elude il disposto dell'art. 45 disp. att. cod. proc. pen. laddove prevede l'obbligo dell'ufficio di attestare la conformità all'originalità del provvedimento trasmesso. - l'insussistenza del requisito della indispensabilità delle acquisizioni registrate in quanto la motivazione resa dal Tribunale di Modena è generica ed errata: generica poiché si limita a riportare il contenuto della norma ed errata poiché neppure il pubblico ministero nella sua richiesta di trascrizione delle telefonate ha asserito che si trattava di elementi assolutamente indispensabili per il perfezionamento delle prove. Ed in effetti sussistono altri riscontri probatori idonei a ricostruire la dinamica degli eventi e il collegio di Bologna ha confermato la responsabilità degli imputati in ordine alle contestazioni mosse ai capi 10 e 11 della rubrica non solo in forza delle intercettazioni telefoniche ma anche in forza di altre emergenze processuali. Nonostante il deposito di memorie difensive con cui venivano evidenziate le ragioni della opposizione all'acquisizione delle telefonate, il pm non ha indicato tale requisito dell'assoluta necessità, così evidenziando la mancanza del presupposto della indispensabilità per l'accertamento dei delitti contestati. Il ricorrente, pur richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'impiego delle intercettazioni può attenere anche all'esatta qualificazione del reato, alla determinazione della pena, ribadisce le ragioni della opposizione all'acquisizione delle dette intercettazioni, considerato peraltro che il pubblico ministero avrebbe potuto disporre una consulenza tecnica scientifica per comprovare l'eventuale presenza degli imputati sul luogo del delitto. -Mancata acquisizione dei supporti audio contenenti le registrazioni delle intercettazioni nel procedimento di Perugia e delle attività di indagine che avrebbero legittimato la richiesta del pubblico ministero. La difesa aveva sottolineato che non risultavano acquisiti al fascicolo i supporti audio contenenti le registrazioni delle intercettazioni disposte nel procedimento di Perugia. La corte ha dato atto della doglianza ma ha affermato che tutti i supporti audio erano contenuti in doppia copia nel fascicolo delle indagini. La difesa insiste nell'affermare che nel fascicolo delle indagini non vi erano i detti atti e ciò ha determinato una violazione del diritto di difesa, poiché è stato impedito ai prevenuti e ai difensori di valutare il materiale investigativo sul quale il pubblico ministero di Modena ha fondato buona parte delle attività di indagine. L'impossibilità da parte degli imputati e dei difensori di apprendere il contenuto della attività di indagine richiamata dal pubblico ministero e dal gip negli atti relativi al diverso procedimento di Perugia costituisce un limite invalicabile alla utilizzazione dei risultati delle operazioni disposte in quella sede. A fronte delle deduzioni difensive il Tribunale di Modena ha sostenuto che la produzione dei relativi atti sarebbe stato onere della parte che la vuole addurre a fondamento di una propria eccezione, ma tale affermazione è illegittima trattandosi di atti riconducibili ad un differente procedimento, rispetto a quello nel quale erano coinvolti gli assistiti del sottoscritto difensore, che non poteva pertanto essere legittimato ad acquisire atti giudiziari propri di altro procedimento. - Incompletezza di alcuni provvedimenti autorizzativi ed inizio delle operazioni di intercettazione in epoca anteriore alla convalida. Il difensore evidenzia, inoltre, che il decreto del gip risultava emesso a distanza di soli 30 minuti dal provvedimento d'urgenza emesso dal pubblico ministero e il magistrato non aveva potuto certamente analizzare la sussistenza dei presupposti per ritenere esistenti i requisiti di urgenza. 3.4 Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche e ambientali disposte nel procedimento penale n. 13022/2010 RGNR per: mancata acquisizione al fascicolo degli atti d'indagine compiuti nel procedimento penale di Perugia sui quali il PM e il gip di Modena hanno fondato la richiesta di autorizzazione al compimento dell'intercettazione n. 150/2011 nt.. Come evidenziato nel proprio atto, né gli imputati nè i loro difensori hanno potuto verificare in quale tipo di attività fossero consistiti gli accertamenti investigativi sui quali l'accusa aveva fondato la richiesta di compimento delle intercettazioni ambientali e telefoniche; - mancanza di alcuni provvedimenti autorizzativi; -mancanza di classificazione numerica delle intercettazioni telefoniche e ambientali.3.5 vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche poiché la corte ha negato tale beneficio sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA] era uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e come tale attivamente inserito nella struttura delinquenziale a lui facente capo. Così facendo ha formulato un'inadeguata motivazione poiché ha valorizzato indici non ricompresi tra quelli indicati dall'articolo 133 codice penale. 4.[OSCURATO:PERSONA] Marco, condannato in ordine al reato contestato al capo 8 della sentenza alla pena di anno uno di reclusione ed euro 600 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale, nonché al pagamento della provvisionale in favore della parte civilejdeduce: 4.1 Violazione dell'art. 74 cod. proc.pen. in relazione all'art. 185 cod.pen. poiché il tribunale ha respinto le eccezioni difensive avente ad oggetto la carenza di legittimazione in capo al Comune di Serramazzoni a costituirsi parte civile nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'articolo 353 cod.pen. poiché il soggetto danneggiato dal reato non era il Comune ma la società Serramazzoni patrimonio srl, una società autonoma il cui amministratore unico all'epoca della costituzione di parte civile era [OSCURATO:PERSONA]. 4.2 Mancanza di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione relativa alla carenza di legittimazione a costituirsi parte civile del Comune di Serramazzoni, poiché la corte sul punto si è limitata a riportare le motivazioni del tribunale. 4.3 Mancanza di motivazione e contraddittorietà della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di responsabilità nei confronti dell'imputato, cui si addebita di avere contribuito ad alterare l'esito della gara per l'assegnazione dei lavori presso l'impianto sportivo di Serramazzoni, contando sull'appoggio del sindaco dell'epoca e di altri membri della commissione. La turbativa si sarebbe realizzata attraverso una serie di condotte preordinate a favorire l'associazione sportiva calcistica riferita al [OSCURATO:PERSONA], il quale non era né presidente né ha provveduto a firmare alcuno degli atti utilizzati per partecipare al bando. La corte di appello ha trattato congiuntamente i fatti contestati ai capi 4 e 8 dell'imputazione, sul presupposto dell'accertata collusione tra il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e l'ex sindaco di Serramazzoni, ma tale legame non comprova il legame con l'odierno ricorrente. La corte inoltre formula argomentazioni che risultano smentite dagli atti processuali in quanto la dichiarazione di cui si contesta la falsità, di avere avuto la gestione per almeno un anno dello stadio, è stata sottoscritta non dall'imputato ma da tale [OSCURATO:PERSONA], presidente dell'associazione sportiva; fu il sindaco e non l'odierno ricorrente a preparare il terreno, affinché le gare andassero deserte per favorire l'assegnazione diretta dell'incarico attraverso l'induzione alle dimissioni dei vertici della Polisportiva che in precedenza gestiva il campo sportivo; [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto far sì che le tre gare andassero a deserte e la frase estrapolata dalla intercettazione di una telefonata intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1'8 Aprile 2011 non può considerarsi significativa e dirimente.5.[OSCURATO:PERSONA] Marcano, ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione continuata e aggravata dall'uso dell'arma contestato al capo 10, deduce: 5.1 vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per i fatti contestati al capo 10 per la mancata risposta alle doglianze sollevate con i motivi di appello. Il compendio probatorio è costituito esclusivamente dal tenore di alcune conversazioni intercettate e l'attribuzione delle stesse all'imputato è affidata esclusivamente al riconoscimento della sua voce da parte degli ufficiali di PG che, si legge nella sentenza impugnata, hanno con certezza riconosciuto le voci dei tre imputati. Al riguardo il ricorrente osserva che all'epoca [OSCURATO:PERSONA] era incensurato e non risultano fatti diversi da quelli oggetto del processo, che lo avrebbero potuto portare ad incontrare gli ufficiali e gli agenti di PG impegnati in questa indagine. Inoltre la Corte di appello afferma che [OSCURATO:PERSONA] lavora presso l'allevamento di bovini di [OSCURATO:PERSONA] ma tale circostanza non risponde al vero poiché [OSCURATO:PERSONA] non ha mai lavorato per [OSCURATO:PERSONA], non lavora in una stalla ed è titolare di una ditta di impianti. 5.2 Vizio di motivazione in ordine alla contestata aggravante dell'uso dell'arma e mancanza di motivazione poiché la Corte di appello non indica gli elementi di prova posti a fondamento del suo convincimento. Anche in questo caso la Corte non ha risposto alle doglianze dell'imputato,nè ha fornito elementi di fatto utili a supportare il proprio convincimento 5.3 vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche poiché la corte ha sottolineato che l'imputato non ha assunto alcuna condotta collaborativa ma anzi ha continuato a esercitare pressioni sulle vittime dei reati estorsivi ma non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] non è stato presente in aula e non ha partecipato al processo. Considerato in diritto 1.1 ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono fondati nei limiti che verranno esaminati in breve. 2.[OSCURATO:PERSONA]. Come già anticipato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per alcune condotte estorsive realizzate anche tramite attentati incendiari ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ( Capo 10) e di [OSCURATO:PERSONA]( capo 11) nonché per il reato di corruzione e turbativa d'asta (capo 4) ed ancora per il reato di detenzione di un'arma comune da sparo. i due ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato propongono alcune censure di analogo contenuto che verranno pertanto esaminate insieme. 2.1 Per ragioni sistematiche sembra opportuno esaminare per prime le eccezioni processuali relative all'inutilizzabilità del compendio probatorio e alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.Il primo motivo del ricorso a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con cui si eccepisce la inutilizzabilità delle intercettazioni assunte nel processo è generico. La corte di appello ha respinto le numerose eccezioni sollevate in ordine alla legittimità e utilizzabilità delle intercettazioni da pagina 26 della sentenza e ha reso congrua e dettagliata risposta alle molteplici censure esposte dai ricorrenti. In particolare, per quel che qui rileva, ha osservato che le intercettazioni disposte su richiesta della Procura di Perugia nel procedimento 1337/2009 DDA,relativo a reati in materia di stupefacenti, avevano fatto emergere condotte estorsive commesse ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Si applica pertanto l'art. 270 cod. proc.pen. in forza del quale possono essere utilizzati i risultati delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi quando risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. In particolare era stata registrata in diretta l'esecuzione dell'attentato incendiario commesso con finalità estorsive ai danni della persona offesa, sicché la corte ha ritenuto la indispensabilità delle operazioni di intercettazione al fine di dimostrare la responsabilità per i reati di incendio e porto d'arma per i quali è previsto l'arresto obbligatorio. Il ricorrente non censura leadetta motivazione e si limita ad affermare che le fattispecie di reato emerse dalle intercettazioni erano la violazione di domicilio e il tentativo di incendio, che non prevedono l'arresto in flagranza , ma non allega alcun atto a sostegno di questa affermazione, che risulta eccentrica rispetto all'argomentazione della corte; così facendo incorre nel vizio di genericità, poiché non espone le ragioni per cui ritiene di non condividere la motivazione offerta dalla sentenza impugnata. 2.2 Il terzo motivo del ricorso Contestabile e il primo motivo del ricorso Giunchedi, con cui si censura il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sono manifestamente infondati. La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è stata decisa con ordinanza del 24 Marzo 2021 che è stata riportata integralmente nel corpo della motivazione della sentenza impugnata. In particolare la richiesta di escussione dei testi è stata respinta perché in parte relativa a testi già escussi e in parte a testi già noti alla difesa, sicché l'acquisizione non riguarda nuove prove in senso stretto ma prove che rientrano nella previsione del primo comma dell'articolo 603 cod. proc.pen. e che possono essere ammesse solo se indispensabili ai fini del giudizio. Si tratta di testi che non sono stati escussi nel corso delle indagini, poiché non avevano elementi negativi da riferire a carico dell'imputato. Deve convenirsi con la corte che il loro apporto non può configurarsi come necessario e dirimente e che la prova asseritamente nuova non riguarda fatti ma vorrebbe indurre ad una diversa valutazione delle prove dichiarative già assunte, alla luce di una mera ipotesi difensiva circa una volontà persecutoria degli inquirenti nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], e in quanto tale non risulta integrare i presupposti previsti dall'articolo 603 codice procedura penale.Anche l'accertamento peritale sulla grafia dei biglietti minatori è stato respinto poiché non assolutamente necessario, con motivazione immune dai vizi di illogicità manifesta e dalle violazioni di legge dedotti con la censura difensiva. Va peraltro osservato che la richiesta di riapertura istruttoria avrebbe dovuto essere avanzata con l'atto di appello e non con i motivi nuovi, poiché questi possono soltanto ampliare le ragioni poste a sostegno delle questioni dedotte con i motivi di impugnazione. Nel caso in esame con il gravame neppure si prospettava l'ipotesi di pressioni degli inquirenti sulle prove dichiarative, che peraltro non hanno rilevanza dirimente, in quanto il giudizio di colpevolezza riposa soprattutto su dati documentali e sul tenore delle intercettazioni. 2.3 II secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] relativo alla violazione dell'articolo 521 cod. proc.pen. è invece fondato. La Corte d'appello a pag. 4 della sentenza impugnata afferma che il tribunale ha ritenuto che il reato contestato al capo 4, che descrive la corruzione attiva oltre la turbativa d'asta addebitata al [OSCURATO:PERSONA], deve intendersi integrato dalla descrizione in punto di fatto del capo 3, che descrive la corruzione passiva nei confronti del sindaco Ralenti, cosicché la condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] ricomprende anche la corruzione e la turbativa d'asta consumata in relazione alla procedura amministrativa concernente la gestione e la ristrutturazione dell'impianto sportivo [OSCURATO:PERSONA], vicenda che non è menzionata nel capo 4. A fronte della specifica censura sollevata con i motivi di appello la corte ha affermato che sussiste correlazione naturale tra la corruzione attiva, contestata al [OSCURATO:PERSONA] al capo 4 della sentenza, e la corruzione passiva contestata al sindaco Ralenti al capo 3 e che l'omessa indicazione di una delle condotte in cui si sarebbe esplicitato l'accordo corruttivo e della relativa procedue3 amministrativa non avrebbe pregiudicato il diritto della difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ampiamente argomentato anche sulla gara relativa all'affidamento della gestione dei lavori dell'impianto sportivo. Questa affermazione non può essere condivisa in quanto dalla lettura dei capi di imputazione emerge che al capo 4 vengono riportate soltanto le vicende relative alla riqualificazione del Polo scolastico e ai lavori di manutenzione della scuola primaria di Selva di Serramazzoni, e nessun riferimento viene operato alla corruzione e turbativa d'asta avente ad oggetto i lavori relativi alla concessione dell'impianto sportivo. Deve pertanto convenirsi che in assenza di un'adeguata descrizione nel capo di imputazione, b detta condotta non può ritenersi ricompresa nella contestazione, perché descritta nel capo di imputazione relativo ad altro soggetto imputato della corruzione attiva. Si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla concessione relativa all'impianto sportivo, poiché tale vicenda amministrativa non è mai stata oggetto di rituale contestazione e i giudici di merito nell'affermare il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] hanno indebitamente ampliato il perimetro devoluto alla loro cognizione in quanto indicato dall'imputazione.L'annullamento dell'affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine a questa procedura amministrativa comporta la necessità di individuare ed escludere la corrispondente sanzione. Al riguardo occorre premettere che tutti i reati ascritti all'imputato sono stati unificati per continuazione ex art. 81 codice penale e la pena è stata determinata in modo unitario, applicando un unico aumento sanzionatorio di anno uno mesi sei di reclusione, in relazione ai diversi episodi di corruzione e turbativa d'asta contestati nell'ambito del capo 4 della rubrica, sulla pena base stabilita per il più grave reato di estorsione contestato al capo 10. Sarebbe pertanto necessario rinviare gli atti alla Corte di appello perché, previa eliminazione della pena applicata per la vicenda relativa alla concessione dell'impianto sportivo, in ordine al quale la sentenza deve ritenersi nulla per difetto di contestazione, ridetermini il trattamento sanzionatorio per i due episodi di corruzione ritualmente contestati al capo 4 della rubrica. E tuttavia deve rilevarsi che nelle more del giudizio di Cassazione i reati di corruzione e turbativa d'asta effettivamente contestati al capo 4 della rubrica si sono estinti per prescrizione. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata poiché la causa di estinzione intervenuta nelle more prevale sulla dichiarazione di nullità. 2.4 Il quarto motivo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondo del ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] aventi ad oggetto il giudizio di colpevolezza in ordine alle vicende contestate al capo 4 della rubrica deducono censure di fatto non consentite in quanto, pur invocando formalmente vizi della motivazione, mirano ad ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio e propongono una ricostruzione alternativa in punto di fatto della vicenda, che è stata invece ripercorsa dai giudici di merito nel rispetto dei principi di logica e dei criteri legali di valutazione delle prove. La Corte ha ben spiegato la differenza tra caparra e polizza fideiussoria e la circostanza che all'esito della complessa operazione la [OSCURATO:PERSONA] non sia entrata nel possesso dell'immobile promesso in vendita non incide sulla consistenza del vantaggio promesso al sindaco che costituisce il profitto del reato, come correttamente argomentato dai giudici di merito. 2.5 II quinto motivo relativo all'aggravante specifica del reato di turbativa d'asta, deve ritenersi assorbito prescrizione del reato; la corte ha comunque reso adeguata motivazione spiegando come il sindaco nella sua veste è soggetto comunque in grado di esercitare pressioni sugli incanti e sulle licitazioni e la sua condotta risulta pertanto aggravata. Al riguardo giova ricordare che opera l'articolo 59 cod.pen., in forza del quale le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa e nel caso in questione certamente [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare la qualità di sindaco del soggetto con cui interloquiva.2.6 La sesta e la settima censura del ricorso Contestabile e la terza censura del ricorso Giunchedi sono manifestamente infondate poiché la corte a pagina 39 ha reso adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per qualificare la complessiva condotta ascritta all'imputato come tentata estorsione, osservando che le intimidazioni sono state poste in essere da soggetti del tutto estranei alla legittima pretesa che sarebbe all'origine della condotta illecita; sono state rivolte a soggetti diversi da quelli destinatari della obbligazione, in quanto venivano promesse ritorsioni in danno dei figli della persona offesa e i biglietti minacciosi venivano inviati alla moglie; inoltre le minacce sono state realizzate attraverso la consumazione di una serie di attentati particolarmente gravi, con modalità tipiche della criminalità organizzata. Le censure difensive sono generiche ed eccentriche rispetto alla motivazione, poiché non si fondano su specifiche ragioni di contestazione delle argomentazioni della corte d'appello, ma si limitano a lamentare un'erronea applicazione dei criteri in tema di prova indiziaria, che non ricorre nel caso in esame. Le intercettazioni hanno infatti consentito di acquisire la prova diretta e certa degli attentati, finalizzati alla consumazione dell'estorsione e del collegamento tra gli autori materiali delle condotte e il mandante, cioè [OSCURATO:PERSONA]. Come verrà esposto nel prosieguo, in virtù dell'art. 587 cod. proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] si giova dell'effetto estensivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'aggravante dell'uso di armi ritenuta in relazione al reato di tentata estorsione contestato al capo 10. 2.8 L'ottava censura formulata in relazione al reato di tentata estorsione contestato al capo 11 dell'imputazione è generica poiché la sentenza a pagina 41 espone le emergenze processuali da cui risulta che [OSCURATO:PERSONA] pretendeva il pagamento di 20.000 C per ogni mese di attività svolta e indica in modo specifico i numeri progressivi delle conversazioni intercettate da cui emerge tale condotta. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e formula censure eccentriche rispetto ai dati probatori valorizzati dai giudici di merito. 2.9 II nono motivo del ricorso a firma Contestabile, che coincide con il quarto motivo del ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato poiché non ricorre nel caso in esame alcun travisamento della prova ma piuttosto un'interpretazione della conversazione intercettata che individua nell'odierno ricorrente il soggetto indicato come lo zio al quale l'interlocutore dichiara di avere prestato una pistola che questi avrebbe utilizzato in modo poco corretto tanto da averla danneggiata. A pagina 48 della sentenza la Corte spiega che [OSCURATO:PERSONA] aveva l'abitudine di riferirsi a [OSCURATO:PERSONA] con vari appellativi e tra questi anche quello di zio. E osserva che lo zio di cui parla il [OSCURATO:PERSONA] al quale avrebbe dato in prestito un'arma va identificato nel [OSCURATO:PERSONA] in forza di altre intercettazioni nel corso delle quali si parla di una cena con lo zio alla quale è dimostrato che abbia preso parte il ricorrente. Anche in questo caso il ricorso non prende neppure in considerazione questa specifica argomentazione per contestarla e così facendo formula una censura del tutto generica che non supera il vaglio di ammissibilità. 2.10 L'ultima censura formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine al trattamento sanzionatorio rimane in parte assorbita dall'accoglimento della censura relativa alla contestazione della aggravante dell'uso delle armi, ritenuta per il reato estorsivo, con conseguente rinvio alla Corte di Appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La stessa risulta comunque manifestamente infondata limitatamente agli aumenti sanzionatori stabiliti per i reati satellite unificati per continuazione, poiché la Corte ha ridotto sensibilmente la pena complessivamente inflitta e ha fornito adeguato e congrua motivazione in merito alle sanzioni da infliggere per i singoli episodi illeciti attribuiti all'imputato. 2.11 La memoria sottoscritta personalmente dal ricorrente, alla quale risultano allegati una consulenza ed alcuni documenti, trasmessi via PEC il 5 gennaio 2023, non può essere presa in considerazione poiché inviata da soggetto non legittimato. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Il secondo motivo di ricorso, che sembra opportuno esaminare per primo in quanto attiene alla utilizzabilità delle intercettazioni e quindi alla rilevanza del compendio probatorio, pur essendo molto articolatoirisulta generico poiché non si confronta con le risposte dettagliatamente fornite dalla sentenza impugnata che da pagina 26 a pagina 29 affronta una per una le censure relative alla legittimità delle intercettazioni, poi riproposte pedissequamente con il ricorso; peraltro molte delle censure reiterate nel ricorso erano state ritenute generiche, poiché non indicavano specificamente i decreti o gli adempimenti a cui facevano riferimento, o manifestamente infondate, sul rilievo che agli atti erano presenti le copie dei decreti autorizzativi di cui la difesa lamentava l'assenza. A fronte di queste risposte, specifiche e dettagliate , il ricorrente non allega nessun atto che possa smentire quanto sostenuto in punto di fatto dalla Corte, né si confronta e censura le risposte fornite, limitandosi a ripetere le medesime questioni già prospettate con il gravame, con una modalità di formulazione del ricorso che destina inevitabilmente le censure alla inammissibilità. 3.2 Fondato è, invece, il primo motivo di ricorso relativo all'irrituale contestazione della aggravante dell'uso dell'arma. E' noto che in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa. (Sez. 1 - , Sentenza n. 30141 del 05/04/2019 Ud. (dep. 09/07/2019 ) Rv. 276602 - 01).L'indirizzo giurisprudenziale ammissivo della contestazione in fatto delle circostanze aggravanti consente tale forma di contestazione descrivendola, e quindi delimitandone la legittimità, nei termini in cui l'imputazione riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie circostanziale, permettendo all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi. La precisazione degli elementi fattuali costitutivi dell'aggravante può dirsi dunque indiscutibilmente riconosciuta quale condizione perché la contestazione in questa forma possa essere ritenuta valida, pure in una prospettiva sostanzialistica fondata, come queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare con riguardo alla correlazione fra l'accusa e la decisione, sulla concreta possibilità per l'imputato di difendersi sull'oggetto dell'addebito (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051) , Sulla scia di questo orientamento è stato precisato che in tema di circostanze aggravanti, è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa. (Sez. 2 - , Sentenza n. 15999 del 18/12/2019 Ud. (dep. 27/05/2020 ) Rv. 279335 - 01). La Corte d'appello affronta la censura sollevata con i motivi di gravame a pag. 26 della sentenza, osservando che nonostante non siano stati indicati nel capo di imputazione gli estremi normativi dell'aggravante dell'uso delle armi la stessa risulta contestata in punto di fatto, sicchè la difesa ha potuto apprestare tutte le necessarie difese al riguardo, in quanto nel capo di imputazione si fa riferimento al fatto che nel mese di novembre 2009 la persona offesa scopriva nella vetrata del salone della sua abitazione un foro provocato da arma. La motivazione non può essere condivisa, proprio nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contestazione in fatto delle aggravanti. Nel caso in esame infatti non soltanto la aggravante non è stata contestata nei suoi estremi normativi, ma anche in punto di fatto è stata descritta in modo poco chiaro e certamente non rispettoso del diritto dell'imputato di conoscere, quantomeno nelle linee essenziali, gli addebiti che gli vengono contestati. Ed infatti nell'ambito dell'estremamente ampio e articolato capo di imputazione, che si prolunga, per circa due pagine nel descrivere in dettaglio una serie di condotte minatorie che sono state realizzate, da novembre del 2009 fino al novembre 2010, in pregiudizio della persona offesa e dei suoi familiari, la contestazione di questa aggravante dovrebbe ricavarsi dal riferimento alla scoperta nel novembre 2009 di un foro provocato da un'arma da fuoco calibro 22 nella vetrata del salone dell'abitazione della persona offesa.Deve convenirsi con il ricorrente che, nel caso in esame, pur non versando in tema di circostanza valutativa in senso stretto, non può ritenersi adeguatamente contestata neppure in fatto l'aggravante della minaccia realizzata con l'uso dell'arma, poiché nella congerie di condotte affastellate nel capo d'imputazione non è stato esplicitato il nesso funzionale tra la constatata presenza del foro dovuto ad un'esplosione da arma da fuoco in epoca non meglio precisata e la minaccia diretta a coartare la volontà della persona offesa, sicchè il diritto della difesa a ricevere chiara e precisa contestazione delle condotte addebitate ha subito un evidente pregiudizio. In conclusione,proprio in ragione delle peculiari caratteristiche del capo d'imputazione, si rendeva necessario un richiamo più puntuale all'utilizzo dell'arma come strumento per la realizzazione della minaccia, mentre invece nella contestazione si fa mero riferimento al foro di proiettile. Senza dire che residuano rilevanti carenze motivazionali anche in ordine alla prova della sussistenza dell'aggravante in questione, non avendo la corte risposto alle specifiche censure sollevate dalla difesa in ordine all'epoca dello sparo, che assume rilevanza dirimente ai fini della interpretazione del fatto storico e della attribuzione all'imputato e ai suoi correi dell'esplosione che ha cagionato il foro. La sentenza di condanna pronunziata riconoscendo una circostanza aggravante mai contestata, neppure in fatto, è nulla nella parte relativa a tale statuizione, ai sensi dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., poiché il giudice ha il potere di intervenire sulla diversa qualificazione giuridica o sulla diversità del fatto, ma non di applicare circostanze mai contestate. (Sez. 5, Sentenza n. 32682 del 18/06/2018 Ud. (dep. 16/07/2018 ) Rv. 273491 - 01). Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta aggravante, che non può ritenersi ritualmente contestata nell'imputazione di cui al capo 10 della rubrica; ciò comporta la diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta al capo 10 come estorsione semplice continuata e non aggravata. Deve a questo punto osservarsi che, in forza dell'articolo 587 cod. proc.pen., l'accoglimento della censura formulata dal [OSCURATO:PERSONA] e relativa alla detta aggravante del delitto di estorsione, contestato in concorso anche a [OSCURATO:PERSONA] e a Linnongelli, per il suo carattere obiettivo estende i suoi effetti anche ai coimputati del medesimo reato. Ciò posto, la diversa qualificazione giuridica della condotta ascritta incide anche sui termini di prescrizione previsti dagli articoli 157 e 161 cod.pen. Considerato che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non opera l'aggravante della recidiva, deve concludersi che nelle more del giudizio il reato di tentata estorsione loro contestato si è estinto per intervenuta prescrizione. Si impone pertanto, previa esclusione dell'aggravante dell'uso delle armi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di estorsione loro contestato al capo 10, perché estinto per intervenuta prescrizione.A diverse conclusioni deve pervenirsi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a carico del quale è stata contestata e ritenuta la recidiva qualificata, che incide sui termini di prescrizione. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'aggravante delle armi e il rinvio degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Bologna che rideterminerà il trattamento sanzionatorio a suo carico per il reato di tentata estorsione, così diversamente qualificato il fatto contestato al capo 10. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per concorso nel reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 comma 2 cod.pen., è infondato. 4.1 La prima censura è generica e manifestamente infondata poiché costituisce reiterazione della doglianza sollevata con i motivi di gravame che la corte ha respinto affermando correttamente che il Comune di Serramazzoni è comunque il soggetto danneggiato poiché unico socio della società privatistica che gestisce il patrimonio immobiliare comunale. 4.2 Anche la seconda censura è manifestamente infondata poiché la richiesta di esclusione della parte civile è stata oggetto di specifica e corretta risposta a pagina 23 della sentenza impugnata, laddove la Corte ha affermato che il Comune di Serramazzoni è soggetto passivo e danneggiato dal reato, sicché può costituirsi parte civile in quanto socio unico della [OSCURATO:PERSONA] srl costituita allo scopo Ak: gestire il patrimonio immobiliare del comune. 4.3 Il terzo motivo di ricorso relativo al giudizio di colpevolezza è infondato poiché nella sentenza il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] viene delineato come colui che di fatto gestiva l'associazione, come riferito anche dal teste Gubertini, e aveva tutto l'interesse ad assumere la concessione per la gestione del dello stadio a prescindere dal ruolo formale dallo stesso assunto nell'ambito della detta associazione. Il tenore della conversazione intercettata nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] rende confessione extragiudiziale4 dimostra che [OSCURATO:PERSONA] aveva preso accordi per turbare le gare di appalto, concordando la mancata presentazione di offerte, e condivideva le manovre poste in essere dal sindaco per far sì che le gare rimanessero deserte; allo stesso modo non poteva ignorare la circostanza che partecipava ad un bando per il quale la associazione a lui facente capo non possedeva i formali requisiti. 5. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di tentata estorsione aggravata di cui al capo 10, è infondato poiché la corte ha reso congrua motivazione in ordine al suo coinvolgimento nella condotta estorsiva di cui al capo 10 e le argomentazioni esplicitate risultano immuni dai vizi dedotti e forniscono adeguata risposta alle doglianze formulate con il gravame. Va tuttavia osservato che l'esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma per difetto di contestazione estende i suoi effetti ex art 587 cod. proc.pen. ed impone di derubricare la condotta ascritta in tentata estorsione semplice ex art. 629 cod.pen. , reato che in relazione ai massimi edittali è soggetto a termini di prescrizione ben più brevi rispetto alla fattispecie aggravata. Ciò posto, deve rilevarsi che nelle more del giudizio di cassazione è maturata la prescrizione del reato di tentata estorsione alla stregua dei termini ex artt. 157 e 161 cod. palcipen.. Si impone pertanto la dichiarazione di estinzione del reato contestato al [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il principio di soccombenza comporta la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile, comune di Serramazzoni, che si ritiene congruo liquidare in complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perche', esclusa l'aggravante ex art. 629, secondo comma, cod. pen. per difetto di contestazione, il reato loro ascritto al capo 10) e' estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati contestati al capo 4) perche' estinti per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato contestato al capo 10), quanto all'aggravante ex art. 629, secondo comma, cod. pen., che esclude per difetto di contestazione, e rinvia per il trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Bologn