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CassazionedecretoSezione LDecisione del 2 novembre 2021

Cassazione n. 04727/2023

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eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amm.re delegato e legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 71presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI,domiciliati ope legis presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n.1235/2021 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il giorno 2.11.2021 N.R.G. 530/2021.

Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta atto di rinuncia al ricorso, comunicato alle parti controricorrenti a cura della cancelleria,e accettazione della stess a .

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,10 febbra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amm.re delegato e legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 71presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI,domiciliati ope legis presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA], giusta delega in atti; controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n.1235/2021 della Corte d’Appello di Milano pubblicata il giorno 2.11.2021 N.R.G. 530/2021. Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta atto di rinuncia al ricorso, comunicato alle parti controricorrenti a cura della cancelleria,e accettazione della stess a . P.Q.M. Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,10 febbra
Decreto Cassazione n. 04727/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris