CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 33198/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EGLIANZA divista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per la inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento emesso in data 30 gennaio 2026 il Magistrato diSorveglianza di Firenze ha respinto la domanda introdotta dal semilibero CaselliLorenzo, tesa ad ottenere la licenza trattamentale.In motivazione si compie riferimento a una condotta inadeguata tenuta inoccasione di una precedente licenza.2. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui sideduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.Secondo la difesa del ricorrente il diniego sarebbe fondato su un meroautomatismo, posto che la pretesa trasgressione risale ad alcuni mesi addietro enon vi è stato alcun concreto apprezzamento dei progressi trattamentali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivo nonconsentito.2. Ed invero va premesso che secondo l’insegnamento di questa Corteavverso il decreto emesso dal magistrato di sorveglianza a seguito della richiestadel semilibero di concessione della licenza premio è esperibile il ricorso percassazione per violazione di legge, trattandosi di provvedimento che incide sullalibertà personale (v. Sez. 1, n. 5031 del 26/10/2023, dep. 2024, Mirabella, Rv.285853 - 01).Nel caso in esame, tuttavia, la deduzione difensiva si dirige agli argomentiutilizzati dal Magistrato di Sorveglianza a sostegno del diniego, in modo nonconsentito. La motivazione non può essere ritenuta apparente, in quanto esprimeuna valutazione non implausibile e pertinente al tema della decisione.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza dielementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di unasanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]