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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 37547/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 10909/2020 GIP TRIBUNALE di TORINO, del 20/11/2020 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Torino, con cui è stata respinta l'istanza di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché egli aveva presentato richiesta di restituzione in termini in quanto, a seguito della comunicazione pervenuta al ricorrente in data 06/10/2020 dal Ministero dei trasporti, mediante la quale gli era stato notificato il provvedimento di revisione della patente di guida per perdita totale del punteggio, per effetto delle infrazioni contestate in data 29 Febbraio 2020 (guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi al test dell'etilometro), Iyere conferiva con il difensore, che in precedenza non aveva mai reso edotto della denuncia del 29 Febbraio 2020, venendo così a conoscenza del fatto che in data 29 settembre 2020 era stato notificato al predetto avvocato, quale domiciliatario, il decreto penale di condanna n. 663 /2020.

Il difensore, dopo la notifica del decreto penale, non aveva potuto contattare l'imputato, di cui non aveva un recapito telefonico, e nemmeno la missiva inviata all'indirizzo del ricorrente era mai pervenuta a Iyere, che non aveva neanche compreso che, con l'elezione di domicilio, tutte le comunicazioni relative al procedimento sarebbero state notificate esclusivamente al difensore nominato.

Dunque il ricorrente ha avuto conoscenza effettiva del decreto penale solo a partire dal 4 novembre 2020, dopo il colloquio con il difensore di fiducia.

D'altronde il rigetto dell'istanza di rimessione in termini -fondato sulla mera considerazione della regolarità formale della notificazione del decreto risulterebbe in palese contrasto con i principi del giusto processo, poiché la restituzione in termini va disposta anche qualora vi sia incertezza circa la conoscenza da parte dell'imputato del decreto penale.

Erroneamente, pertanto, il G.i.p. ha respinto l'istanza di restituzione in termini, facendo riferimento alla mancanza dei requisiti del caso fortuito e della forza maggiore, richiesti dal primo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. mentre l'istanza presentata da Iyere si fondava sul secondo comma di tale articolo, che richiede soltanto che la parte interessata porti a conoscenza del giudice le ragioni per le quali l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del decreto penale.

Tale onere di allegazione era stato pienamente assolto dall'imputato.

La richiesta di restituzione in termini può infatti essere respinta solo ove risulti incontestabilmente provata la piena conoscenza del decreto penale da parte dell'imputato, che non può nemmeno essere inferita dalla regolare notifica del provvedimento.

3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 , d.

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate.

Si è, infatti, condivisibilmente ritenuto, in giurisprudenza, che, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Cass., n. 6900 del 2-2-2021, Rv. 280936, che, in applicazione di tale principio, ha annullato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale notificato all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, fondata sul rilievo della mera regolarità formale della notifica, rilevando che quest'ultima non può ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato.

In senso conforme Cass., n. 139 del 2016, Rv. 265678 - 01; Cass., n. 138 del 2016 Rv. 265558 - 01; Cass., n., 20820 del 2017, Rv. 270041 - 01; Cass.,n. 57646 del 2017, Rv. 271912 - 01 ; Cass., n. 26884 del 2016, Rv. 268045 - 01; Cass.,n. 23322 del 2016 Rv. 267223 - 01; Cass.,n. 35443 del 2016 Rv. 267875 - 01, N. 33458 del 2018 Rv. 273427 - 01, N. 3882 del 2018 Rv. 271944 - 01, N. 51107 del 2016 Rv. 268855 - 01; contra , n. 4654 del 2016, Rv. 266281 - 01; , n. 17175 del 2015, Rv. 263863 - 01; n. 43478 del 2014 Rv. 260312 - 01).

Deve però trattarsi di una allegazione corroborata da elementi che, pur non assurgendo al rango di prova, la rendano verosimile.

L'onere di allegazione, dunque, non può esaurirsi in un mero atteggiamento assertivo e cioè nella enunciazione, pura e semplice, delle ragioni che hanno asseritamente impedito la conoscenza del decreto penale ma si estende all'indicazione dei concreti elementi che supportino il relativo asserto, inducendo a ritenerlo credibile.

2. Nel caso in esame, dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che l'imputato era elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, al quale il decreto penale è stato notificato.

Dunque il ricorrente avrebbe dovuto offrire concreti elementi a sostegno dell'assunto, intrinsecamente non di univoca verosimiglianza, relativo alla mancata disponibilità, da parte non del difensore di ufficio ma del difensore di fiducia, nominato dallo stesso imputato, del numero di telefono di quest'ultimo.

Ancor meno, secondo quanto risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente ha offerto prova dell'invio della missiva asseritamente speditagli dal difensore per avvertirlo della notifica del decreto penale e della circostanza che la predetta missiva non sia mai pervenuta al domicilio di Iyere.

Non può dunque ritenersi soddisfatto l'onere di adeguata allegazione, da parte dell'interessato, della mancata conoscenza del decreto penale, onde correttamente il giudice a quo, pur facendo incongruamente riferimento ai requisiti del caso fortuito o della forza maggiore, non richiesti dall' art. 175, comma 2, cod. proc. pen., ha respinto l'istanza di restituzione in termini. 3.11 ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 10909/2020 GIP TRIBUNALE di TORINO, del 20/11/2020 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso il provvedimento emesso dal G.i.p. del Tribunale di Torino, con cui è stata respinta l'istanza di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché egli aveva presentato richiesta di restituzione in termini in quanto, a seguito della comunicazione pervenuta al ricorrente in data 06/10/2020 dal Ministero dei trasporti, mediante la quale gli era stato notificato il provvedimento di revisione della patente di guida per perdita totale del punteggio, per effetto delle infrazioni contestate in data 29 Febbraio 2020 (guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi al test dell'etilometro), Iyere conferiva con il difensore, che in precedenza non aveva mai reso edotto della denuncia del 29 Febbraio 2020, venendo così a conoscenza del fatto che in data 29 settembre 2020 era stato notificato al predetto avvocato, quale domiciliatario, il decreto penale di condanna n. 663 /2020. Il difensore, dopo la notifica del decreto penale, non aveva potuto contattare l'imputato, di cui non aveva un recapito telefonico, e nemmeno la missiva inviata all'indirizzo del ricorrente era mai pervenuta a Iyere, che non aveva neanche compreso che, con l'elezione di domicilio, tutte le comunicazioni relative al procedimento sarebbero state notificate esclusivamente al difensore nominato. Dunque il ricorrente ha avuto conoscenza effettiva del decreto penale solo a partire dal 4 novembre 2020, dopo il colloquio con il difensore di fiducia. D'altronde il rigetto dell'istanza di rimessione in termini -fondato sulla mera considerazione della regolarità formale della notificazione del decreto risulterebbe in palese contrasto con i principi del giusto processo, poiché la restituzione in termini va disposta anche qualora vi sia incertezza circa la conoscenza da parte dell'imputato del decreto penale. Erroneamente, pertanto, il G.i.p. ha respinto l'istanza di restituzione in termini, facendo riferimento alla mancanza dei requisiti del caso fortuito e della forza maggiore, richiesti dal primo comma dell'art. 175 cod. proc. pen. mentre l'istanza presentata da Iyere si fondava sul secondo comma di tale articolo, che richiede soltanto che la parte interessata porti a conoscenza del giudice le ragioni per le quali l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza del decreto penale. Tale onere di allegazione era stato pienamente assolto dall'imputato. La richiesta di restituzione in termini può infatti essere respinta solo ove risulti incontestabilmente provata la piena conoscenza del decreto penale da parte dell'imputato, che non può nemmeno essere inferita dalla regolare notifica del provvedimento. 3. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 , d. I. [OSCURATO:DATA_NASCITA]. n. 137, conv. in I. 18-12-2020, n. 176, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1.Le doglianze formulate dal ricorrente sono infondate. Si è, infatti, condivisibilmente ritenuto, in giurisprudenza, che, in tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, ove l'istante abbia adempiuto al proprio onere di allegazione delle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato e non sia raggiunta la prova positiva, anche indiziaria, della tempestiva conoscenza dello stesso, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione (Cass., n. 6900 del 2-2-2021, Rv. 280936, che, in applicazione di tale principio, ha annullato l'ordinanza di rigetto dell'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale notificato all'avvocato di fiducia presso il quale l'imputato aveva eletto domicilio, fondata sul rilievo della mera regolarità formale della notifica, rilevando che quest'ultima non può ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato. In senso conforme Cass., n. 139 del 2016, Rv. 265678 - 01; Cass., n. 138 del 2016 Rv. 265558 - 01; Cass., n., 20820 del 2017, Rv. 270041 - 01; Cass.,n. 57646 del 2017, Rv. 271912 - 01 ; Cass., n. 26884 del 2016, Rv. 268045 - 01; Cass.,n. 23322 del 2016 Rv. 267223 - 01; Cass.,n. 35443 del 2016 Rv. 267875 - 01, N. 33458 del 2018 Rv. 273427 - 01, N. 3882 del 2018 Rv. 271944 - 01, N. 51107 del 2016 Rv. 268855 - 01; contra , n. 4654 del 2016, Rv. 266281 - 01; , n. 17175 del 2015, Rv. 263863 - 01; n. 43478 del 2014 Rv. 260312 - 01). Deve però trattarsi di una allegazione corroborata da elementi che, pur non assurgendo al rango di prova, la rendano verosimile. L'onere di allegazione, dunque, non può esaurirsi in un mero atteggiamento assertivo e cioè nella enunciazione, pura e semplice, delle ragioni che hanno asseritamente impedito la conoscenza del decreto penale ma si estende all'indicazione dei concreti elementi che supportino il relativo asserto, inducendo a ritenerlo credibile. 2. Nel caso in esame, dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che l'imputato era elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, al quale il decreto penale è stato notificato. Dunque il ricorrente avrebbe dovuto offrire concreti elementi a sostegno dell'assunto, intrinsecamente non di univoca verosimiglianza, relativo alla mancata disponibilità, da parte non del difensore di ufficio ma del difensore di fiducia, nominato dallo stesso imputato, del numero di telefono di quest'ultimo. Ancor meno, secondo quanto risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente ha offerto prova dell'invio della missiva asseritamente speditagli dal difensore per avvertirlo della notifica del decreto penale e della circostanza che la predetta missiva non sia mai pervenuta al domicilio di Iyere. Non può dunque ritenersi soddisfatto l'onere di adeguata allegazione, da parte dell'interessato, della mancata conoscenza del decreto penale, onde correttamente il giudice a quo, pur facendo incongruamente riferimento ai requisiti del caso fortuito o della forza maggiore, non richiesti dall' art. 175, comma 2, cod. proc. pen., ha respinto l'istanza di restituzione in termini. 3.11 ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de
Decreto Cassazione n. 37547/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris