CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 12 dicembre 2025 il Tribunale di Fermo, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha respinto l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplinadella continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoiconfronti:1. sentenza del Tribunale di Macerata del 16 marzo 2023, per reato di cui all’art. 73d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso dal dicembre 2017 al 22 febbraio 2018;2. sentenza del Tribunale di Fermo del 27 maggio 2024, per reato di cui all’art. 73 d.p.r.9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 30 dicembre 2021.In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vifossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati,evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di molto tempol’uno dall’altro, riguardavano sostanze stupefacenti di tipologie diverse (una volta eroina, unavolta cocaina); non è rilevante il nesso della tossicodipendenza, sia perché ladocumentazione allegata risale al mese di ottobre 2025 e non dimostra la sussistenza delladipendenza all'epoca dei fatti, sia perché la distanza temporale tra i reati è troppo ampia perritenere che essi possano essere connessi alla dipendenza.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione inquanto i reati erano della medesima tipologia ed avvenuti nel medesimo contesto spaziale eerano legati dallo stato di tossicodipendenza; il fatto che la tipologia delle sostanze spacciatesiano diverse non può assumere carattere decisivo e, con riferimento alla prova dellacondizione di tossicodipendenza all'epoca dei fatti, va osservato che la tossicodipendenza èuna malattia cronica e la certificazione non è soggetta a scadenza temporale; lacertificazione del 2025 attesta che il soggetto fosse in cura, il che significa che eradipendente, è solo la certificazione che è recente, ma non la condizione di dipendenza; ilprofilo temporale è rilevante, ma non decisivo.3. Con memoria scritta il difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Non risultano pervenute le conclusioni dell’ufficio del Procuratore Generale.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima perché i reati di cui è statogiudicato responsabile il ricorrente sono della medesima tipologia e sono avvenuti nelmedesimo contesto spaziale.L’argomento è infondato.Il giudice dell’esecuzione ha rilevato che si tratta di reati commessi a distanza di circaquattro anni. Si tratta di motivazione coerente con la consolidata giurisprudenza della Cortedi legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di unavolizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074: Ilriconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che il criteriotemporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitariaed, in presenza di una distanza temporale di circa quattro anni tra il primo ed il secondoreato, non è illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che al momentodi commissione del primo reato il secondo non potesse essere stato programmato “almenonelle sue linee essenziali”, essendo stati ritenuti non illogicamente subvalenti sia lamedesimezza dei titoli di reato sia la vicinanza temporale delle località in cui essi furonocommessi.Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima perché i reati commessi sarebberounificati dallo stato di tossicodipendenza del condannato.L’argomento è infondato.Al di là del fatto che tale stato costituisce mero coelemento di valutazione insieme aglialtri indici enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019,Avanzini, Rv. 275420; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490), nel caso inesame, come nota correttamente il giudice dell’esecuzione, non vi è una certificazione dellaesistenza di una condizione di dipendenza dell’autore del reato nel momento di commissionedei fatti (che risalgono al 2017/18 ed al 2021).Il ricorso deduce che l’attestazione è del 2025, ma la condizione di dipendenza èpreesistente, ma si tratta di argomento scarsamente significativo, e non in grado didisarticolare la motivazione dell’ordinanza impugnata, atteso che da esso si ricava soltantoche la condizione è preesistente alla data del 13 ottobre 2025, in cui fu redatto il certificato,ma non a quando risalga tale condizione, e se in particolare essa copra anche gli anni, moltorisalenti, in cui furono commessi i reati.Peraltro, va anche notato che il certificato parla di una dipendenza da oppiacei, mentre,dalla lettura dell’ordinanza impugnata, emerge che le condotte integranti reati riguardavano,in un caso, di 1,3 grammi di eroina e plurime cessioni di eroina in un periodo ristretto di duemesi, nel secondo caso, la detenzione di 7 grammi di cocaina.Ne consegue che l’ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte, eche il ricorso deve essere respinto. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.