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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 34466/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6673/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] , N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1722/2018depositata il 16/07/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] depositava presso la Corte d’Appello di Firenze ricorso in opposizione, ex art. 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (‘T.U.F.’), per l’annullamento della delibera n. 20067 adottata il 12.07.2017 dalla [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa (‘Consob’) con la quale, ai sensi dell’art. 190 T.U.F., gli era stata inflitta sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €30.000,00, per la violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a), T.U.F. e dell’art. 40 della delibera Consob n. 16190 del 29.10.2007 (‘[OSCURATO:PERSONA]’), per avere la [OSCURATO:PERSONA] dell’ Etruria e del [OSCURATO:PERSONA] (BPEL)omesso qualsivoglia iniziativa finalizzata a garantire un’idonea, coerente ed aggiornata mappatura dei propri strumenti finanziari, tradottasinell’assenza di effettività delle misure previste per lo svolgimento della verifica di adeguatezza dei titoli di propria emissione rispetto ai bisogni e alle esigenze della clientela servita.

A sostegno della pretesa, l’opponente esponeva, tra l’altro , che: la sanzione gli era stata inflitta nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione di BPEL , carica rivestita dal 03.08.2012 al 04.09.2013; il provvedimento deve ritenersi illegittimo in quanto emesso all’esito di un procedimento di contestazione iniziato tardivamente e fuori dai termini consentiti sia dal T.U.F. sia dal [OSCURATO:PERSONA]: la contestazione, infatti, è stata formulata il 04.10.2016 in relazione a vicende risalenti al 2013, quindi ben oltre i 180 giorni a decorrere dall’accertamento della violazione, termine prescritto a pena di decadenza dall’art. 195, comma 1, T.U.F.

2. La Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’opposizione, con sentenza n. 1722/2018 annullava la predetta delibera, condannando la Consob alle spese di giudizio.

A sostegno della sua decisione osservava la Corte: - sin dal dicembre 2013 la Banca d’Italia aveva dato notizia alla Consob che l’ispezione da questa iniziata presso BPEL nell’ottobre del medesimo anno aveva dato ádito a rilievi ed iniziative di vigilanza, posto che l’ispezione si era chiusa con un giudizio palesemente sfavorevole; - la conoscenza della generale grave situazione in cui versava la BPEL era stata adeguatamente rappresentata alla Consob dalla Banca d’Italia già con missiva del 06.12.2013, anticipatoria di tutte le tematiche che, nel corso del 2015, avrebbero poi condotto alla messa in liquidazione coatta amministrativa di BPEL; -dalle risultanze documentali prodotte dall’opponente risulta che il rapporto ispettivo di Banca d’Italia su BPEL, redatto a séguito di accertamenti a largo spettro svolti nel periodo 18 marzo –6 settembre 2013 e consegnato a BPEL il 05.12.2013, con cui Banca d’Italia comunicavaa BPEL che essa doveva integrarsi in un gruppo bancario di livello adeguato, era sicuramente conosciuto dalla Consob, al più tardi alla data del 14.02.2014; - i documenti ritenuti dalla Consob fondamentali per l’avvio della procedura sanzionatoria, comunicati da BPEL alla Consob solo il 12.05.2016, nulla aggiungevano alle conoscenze già acquisite dalla Consob circa la generale grave situazione in cui BPEL versava: Consob era in possesso di elementi conoscitivi necessari e sufficienti per iniziare una verifica ispettiva sulla correttezza comportamentale della banca in merito alla verifica di adeguatezza degli strumenti finanziari venduti alla clientela allorquando è venuta a conoscenza dell’integrale rapporto ispettivo di Banca d’Italia su BPEL, il che è avvenuto - come si è detto -al più tardi in data 14.02.2014; -l’emissione di obbligazioni subordinate da parte di BPEL era stata effettuata in più riprese nel corso degli anni 2012-2013: pertanto, l’attività istruttoria di Consob volta a valutare la coerenza degli indici di rischiosità assegnati ai prodotti finanziari offerti dalla banca alla clientela non aveva ragione di iniziaresolo due anni dopo, all’esito del provvedimento di risoluzione della banca e di azzeramento delle obbligazioni subordinate, posto che spetta a Consob il controllo preventivo sui prospetti informativi pubblicati in riferimento alle predette emissioni di obbligazioni; controllo nel quale rientra certamente anche la valutazione in merito alla corretta qualificazione da parte della banca dell’indice di rischio del titolo offerto alla clientela; - l’opponente ha dimostrato documentalmente che Consob disponeva al 31.03.2013 della «Relazione sui servizi di investimento anno 2012» contenente la valutazione dello stato di rischiosità dei prodotti offerti dalla banca e disponeva al 31.03.2014 della «Relazione sui servizi di investimento anno 2013» dalla quale emergeva la conferma dell’indice di rischio dell’anno precedente.

3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Consob, affidandolo a quattro motivi.

Si difendeva depositando controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In prossimità dell’adunanza entrambe le parti presentavano memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 14, commi 2 e 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

La ricorrente lamenta che, ai fini del computo del termine di cui all’art. 195 d.lgs. n. 58/1998, la Corte d’Appello ha sindacato la scelta dell’amministrazione riguardo i tempi di avvio dell’attività di indagine volta all’acquisizione degli elementi informativi atti a comprovare la sussistenzadell’elemento oggettivo e soggettivo della specifica violazione poi contestata, identificandoli nel momento in cui la Consob sarebbe venuta in possesso di elementi conoscitivi necessari e sufficienti per iniziare la verifica ispettiva sulla correttezza comportamentale della banca.

Nella prospettazione della ricorrente, invece, il dies a quoai fini del computo del termine per la contestazione della violazione si colloca in ragione del momento in cui la Consob ha acquisito e valutato detti elementi informativi, accertando la sussistenza della specifica violazione contestata: il giudice del merito, quindi, lungi dal poter valutare l’opportunità delle scelte istruttorie effettuate, e non sussistendo limiti temporali predeterminati per l’avvio dell’attività acquisitiva (salvo il termine di prescrizione dell’illecito di cinque anni, exart. 28 legge n. 689/1981), è chiamato a valutare, piuttosto, l’abnormità dell’attività istruttoria esperita, che derivi da un’evidente ed indiscutibile superfluità di atti istruttori ultronei, ovvero da un’irragionevole stasi tra atti istruttori intermedi.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 5 e ss. e 94 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e conseguente falsa applicazione dell’art. 195 del medesimo decreto legislativo e dell’art. 14, commi 2 e 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

La ricorrente contesta l’errata elisione, da parte della Corte d’Appello, della distinzione dei due diversi «plessi disciplinari», e la corrispondete diversa distinzione tra oggetto, finalità e poteri di intervento della Consob, disegnati dal d.lgs. n. 58/1998.

L’uno governa la materia degli emittenti, e attribuisce un potere di verifica della completezza del prospetto informativo, ivi incluse la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite (art. 94, comma 1 , T.U.F. ); l’altro governa la materia degli intermediari (accidentalmente coincidenti, nel caso di specie, con la stessa banca), rispetto alla quale la Consob dispone di poteri di vigilanza informativa ed ispettiva al fine di verificare il rispetto dei diversi obblighi nei quali l’ordinamento di settore declina il generale canone di trasparenza e correttezza: tra questi, l’adeguatezza dei titoli emessi.

Orbene, rispetto a questi due distinti poteri di intervento, deve escludersi un’unica attività di indagine: l’attività acquisitiva rilevante per la sola verifica preventiva sui prospetti della banca/emittente non può essere associata alla vigilanza sulla banca/intermediario.

Nella specifica ipotesi dell’attività di intermediazione dei titoli, la Corte avrebbe dovuto condurre un’autonoma valutazione circa la tempistica e il contenuto degli atti acquisitivi (intrapresi a partire dal dicembre 2015) specificamente finalizzati alla verifica della corretta profilatura delle obbligazioni subordinate.

3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame del fatto che solo l’11 dicembre 2015 la Consob ha iniziato la propria attività di indagine sul rispetto degli obblighi di profilatura e delle obbligazioni emesse da BPEL, indagine conclusasi il 20 giugno 2016 (fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.).

La ricorrente censura la pronuncia della corte di merito abbia nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare compiutamente il fatto (decisivo e sicuramente oggetto di discussione tra le parti) che nella documentazione considerata non era contenuta alcuna informazione in merito al rispetto, da parte di BPEL, della correttezza della prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto obbligazioni subordinate di propria emissione: infatti, solo le verifiche intraprese da Consob a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] erano espressamente finalizzate al controllo del rispetto, da parte di BPEL, delle sopra citate norme di correttezza.

4. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti sollevano, benché sotto diversi profili, la medesima questione della decorrenza del dies a quo ai fini del l’irrogazione della sanzione ammnistrativa, e sono fondati.

4.1. L ’art. 195 , comma 1, T.U.F. vigente ratione temporis (modificato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, l'art. 5, comma 15, lettera a)) recita: « Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.

I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato».

4.1.1. Premesso che questa Corte ha espressamente esteso ai procedimenti sanzionatori finanziari volti all’irrogazione delle sanzioni amministrative i principi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, soprattutto per quanto concerne la scadenza prevista per la conclusione di tale procedimento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 5395 del 09/03/2007, Rv. 596028 – 01; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 16/04/2018, Rv. 648081 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4363 del 04/03/2015, Rv. 635014 - 01), il Collegio intende dare continuità agli indirizzi interpretativi formatisi anche sull'art. 14, commi 1, 2 e 6, legge n. 689 del 1981, altresì alla luce dell'ulteriore disciplina sopra richiamata;per cui: a) n el caso di contestazione non immediata, il momento dell’accertamento (che di per sé presuppone un’istruttoria), in relazione al quale va collocato il termine dei 180 giorni previsti per la contestazione dell’addebito, non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell’autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17673 del 31/05/2022, Rv. 664896 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21171 del 08/08/2019, Rv. 655194 -02); b) l a pura « costatazione » dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'«accertamento»: nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio,dovendosi tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto, anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni(Cass. n. 21171 del 2019, cit.; Cass. n. 9254 del 2018, cit.); c) il momento dell'accertamento degli illeciti amministrativi in materia di intermediazione finanziaria non deve essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l'attività accertativa (normalmente, ispettiva; ma anche commissariale) è terminata, nécon quello in cui sono state depositate relazioni o rapporti finali degli incaricati degli accertamenti, e neppure con la data in cui l'autorità di supervisione ha investito o riunito il suo organo volitivo per prendere in esame la situazione: non con il primo, perché la pura «costatazione»dei fatti non comporta di per sé il loro « accertamento » , ove occorre una successiva attività istruttoria e valutativa; non necessariamente con il secondo o con il terzo, ove i relativi tempi si siano indebitamente protratti, perchésia la redazione delle relazioni o rapporti sia il loro esame da parte dell'autorità di supervisione debbono essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi (cfr. per tutti: Cass.Sez.

U, n. 5395 del 2007, cit.). d) ne discende che anche per le violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria, come per quelle in altri campi, occorre individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il momento - successivo alla conclusione delle verifiche di natura ispettiva o commissariale -in cui ragionevolmente la costatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento: momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione (cfr. sul punto, in un quadro normativo che ha successivamente subito evoluzioni: Cass. Sez. 2 , sentenza, 14.11.2017, n. 26897; Cass. Sez.

U., n. 5395 del 2007, cit. ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7257 del 18/03/2008, Rv. 602333 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8561 del 08/04/2009, Rv. 607538 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25836 del 02/12/2011, Rv. 620363 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8687 del 03/05/2016, Rv. 639747 –01); e) la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente: il giudice non può sostituirsi all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8326 del 04/04/2018, Rv. 647766 – 01; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 16642 del 08/08/2005, Rv. 582917 -01); f)ciò, tuttavia, non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto - esserlo.

La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto: i)della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate ; ii ) dell’interesse dell’Amministrazione a pervenire all’accertamento complessivo di tutti gli aspetti di vicende che possono essere anche molto complesse e svilupparsi in periodi temporali non brevi (e delle responsabilità di tutti coloro che in tali vicende possano essere a diverso titolo coinvolti) mediante un’attività istruttoria unitaria, tesa a cogliere la portata complessiva della violazione, pur quando essa si articoli in condotte diverse, riferibili a soggetti diversi, enon contigue nel tempo e nello spazio; interesse che va salvaguardato dal rischio che l’efficacia delle indagini dell’Autorità di vigilanza venga posta a repentaglio da una discovery prematura, che consegua alla parcellizzazione dei risultati dell’indagine in una pluralità di contestazioni relative alle singole posizioni, atomisticamente considerate, dei soggetti coinvolti; iii ) che la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio ex ante, ossia prendendo in considerazione l’utilità potenziale delle ulteriori iniziative istruttorie e non già i concreti esiti che tali iniziative abbiano effettivamente prodotto, restando irrilevante la loro inutilità ex post(Cass. n. 17673 del 2022, cit.; Cass. n. 21171 del 2019, cit.).

4.2. Tanto premesso, va tenuto conto che nella materia della regolazione di attività economiche quali quella dell'intermediazione finanziaria sussistono diversificate modalità di cognizione da parte delle autoritàdi supervisione di fatti suscettibili di valutazione sanzionatoria: in ordine alle specifiche connotazioni delle verifiche che conducono agli accertamenti di violazioni in materia di intermediazione finanziaria, si pone l'esigenza di chiarire i passaggi procedimentali che possano influire sulla tempistica degliaccertamenti stessi.

4.2.1. Un primo profilo riguarda il rapporto tra l'esercizio di poteri divigilanza di più autorità, e segnatamente di Banca d'Italia e Consob, (secondo il riparto di cui all'art. 5, commi 2-4, T.U.F.) .

In proposito, anche in coerenza con disposizioni sovranazionali(v. art. 101 direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 e 49 direttiva2004/39/CE del 21 aprile 2004), gli artt. 4 e 5, commi 5, 5-bis e ter T.U.F. pongono i principi della collaborazione tra le autorità (che procedono allo «scambio di informazioni» e «non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio» - art. 4, comma 1 , T.U.F. ) e del coordinamento ai fini dell'esercizio della vigilanza.

Con specifico riguardo alla vigilanza, l'art. 5,comma 5, T.U.F. dispone che «la Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al finedi ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciprocamente comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza» e, a talfine, l'art. 5, comma 5 - bis , prescrive la stipula di un protocollo d'intesa ( stipulato in data 31.10.2007: ‘Protocollo’), reso pubblico (comma 5 - ter ), avente ad oggetto altresì «lo scambio di infor mazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza».

Quanto alla vigilanza ispettiva in particolare, l'art. 10 T.U.F. dà attuazione a tali principi disponendo che le autorità si diano reciproca comunicazione delle ispezioni disposte, potendo l'autorità non ispezionante «chiedere accertamenti su profili di propria competenza» (comma 2).

In relazione a tali disposizioni, si deve affermare che, tranne che nei casi in cui le autorità dispongano ispezioni in collaborazione formando un unico gruppo ispettivo (art. 7.4 del Protocollo), il principio di contenimento degli oneri (art. 5, comma 5, T.U.F.) impone che non si sovrappongano verifiche mediante accesso diretto dell'una e dell'altra autorità, dovendo l'autorità non ispezionante avvalersi dell'altra avanzando richieste in tempo utile (artt. 10, comma 2,T.U.F. e 7.2 del Protocollo).

In ordine alla trasmissione delle risultanze delle verifiche ispettive, i «profili significativi» vengono comunicati, nella logica dello scambio di informazioni, da un'autorità all'altra «tempestivamente» (art. 7.3.), mentre i dati che coinvolgono valutazioni, com'è ovvio in relazione all'esigenza di un inserimento di essi in una considerazione complessiva, vengono trasmessi, quali «esiti delle verifiche svolte» (art. 7.2. del protocollo) e più precisamente di «irregolarità rilevate» e «provvedimenti assunti» (art. 5, commi 5 e 5- bis, lett. b) T.U.F.), «quanto prima» ma, ovviamente, pur sempre dopo il formale rilievo delle irregolarità o l'assunzione di provvedimenti (tra questi, la proposta di amministrazione straordinaria di cui all'art. 56 T.U.F.).

Su tali basi normative, si deve concludere che dovrà presumersi, salvo prova del contrario, che - quanto alle irregolarità riscontrate nell'ambito di ispezioni svolte da altra autorità - l'autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le stesse, ai fini sanzionatori, solo dal momento in cui sia stata trasmessa notizia dall'autorità ispezionante del rilievo di irregolarità, ciò che di regola si ha una volta che siano trasmessi i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori dell'autorità ispezionante che valgano anche ad altri fini.

4.2.2. Un secondo profilo specifico in ordine alle verifiche di violazione nel settore dell'intermediazione finanziaria concerne l'ipotesi in cui all'esercizio del potere di vigilanza ispettiva segua quello della vigilanza mediante gestione coattiva dell'intermediario in crisi, nel caso di specie, mediante amministrazione straordinaria.

In tali casi, incaricati dell'autorità di supervisione, di regola in seguito a verifica ispettiva (o anche più raramente in base a risultanze di vigilanza informativa) da cui emergano «gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazione delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie» (art. 56 comma 1 lett. a) b) T.U.F.)o anche «previste gravi perdite del patrimonio» (lett. b), assumono la gestione della società in funzione sostitutiva degli organi di amministrazione e controllo interno.

In tali casi, sotto la direzione della Banca d'Italia sentita la Consob e con applicazione, in quanto compatibili, delle norme sull'amministrazione straordinaria delle banche (art. 56, comma 3, T.U.F.), la procedura, in continuità con le verifiche ispettive, ha come obiettivo l'«accertamento della situazione aziendale» ab intra per il mezzo della stessa gestione (unica modalità di accertamento in presenza di inattendibilità delle valutazioni patrimoniali o addirittura di più ampi comparti della contabilità dell'impresa), ciò che è particolarmente importante sia per valutare appieno le irregolarità più serie (che la procedura mira anche a «rimuovere», dopo averle riscontrate), sia per quantificare adeguatamente le perdite previste (art. 72, comma 1-bisd. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ‘T.U.B.’).

In base a tale quadro normativo, si deve dunque affermare – a complemento di quanto innanzi - che, qualora, anche di s é guito a verifiche ispettive di un'autorità, sia instaurata la procedura di amministrazione straordinaria a carico di una società di intermediazione, si debba presumere, salvo prova del contrario, stante la funzione della procedura di «accertare la situazione aziendale» e le «irregolarità» riscontrate (art. , comma 3, T.U.F., che rinvia agli artt. 72 ss. del T.U.B.),che - quanto alle irrego larità riscontrate nell'ambito dell'amministrazione straordinaria stessa, sotto la direzione della Banca d'Italia - la Consob sia in grado di apprezzare le stesse, ai fini sanzionatori, solo dal momento in cui sia stata trasmessa notizia dalla Banca d'Italia del rilievo di irregolarità, ciò che di regola si ha con l'inoltro di uno dei rapporti trasmessi a «intervalli periodici» e «al termine delle loro funzioni» dai commissari straordinari e dal comitato di sorveglianza (art. 75 T.U.B.), ovvero dei provvedimenti sanzionatori assunti ad altri fini dalla stessa Banca d'Italia, che rilevino anche per l'analoga attività della Consob.

Nel caso di specie, la Corte territoriale riconosce come non dimostratii flussi informativi previsti nel Protocollo per la condivisione delleattività di vigilanza delle due autorità, sebbene riesca a desumere – dal complesso della documentazione prodotta in causa – la conoscenza della Consob delle risultanze non soddisfacenti riguardanti BPEL,a valle di accertamenti a largo spettro condotti da Banca d’Italia nel periodo 18 marzo-6 settembre 2013.

Tanto da precisa re (v. sentenza impugnata p. 6, 3° capoverso)che non sussistono elementi per ritenere che la nota informativa del 24.07.2012 inviata da Banca d’Italia a BPEL sia stata trasmessa direttamente (ovvero indirettamente tramite BPEL) a Consob, inossequio al Protocollo.

4.2.3. Diversa è l’attività di ispezione della Consob: nella materia della regolazione di attività economiche, quali quella dell'intermediazione finanziaria, sussistono diversificate modalità di cognizione da parte delle autorità di supervisione di fatti suscettibili di valutazione sanzionatoria: tra queste, la ricorrente –per quel che rileva nel caso di specie – ha enucleato l'acquisizione di flussi informativi di natura periodica frequente e tendenzialmente documentale (vigilanza "informativa", artt 94, 99 T.U.F. ) e basata su flussi notiziali anche automatizzati, che riguarda l’attività di BPEL/emittente; la vigilanza sulle attività di BPEL/intermediaria riguardante la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, che ha per obiettivi: la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; la tutela degli investitori; la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; la competitivitàdel sistema finanziario (art. 5, comma 1, T.U.F.).

Rispetto a questa attività è stata irrogata la sanzione contenuta nella delibera n. 20067 del 12.07.2017, al termine di una complessa attività istruttoria finalizzata ad acquisire informazioni riguardo (v. memoria ricorrente, p. 3): i) il numero di clienti che detenevano obbligazioni subordinate emesse da [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA] nei portafogli amministrati e/o gestiti, distinti sia sulla base della natura del cliente (professionale, retail), sia in ragione del profilo assegnatogli per le valutazioni di adeguatezza/appropriatezza, con indicazione del controvalore, nominale e di mercato, delle posizioni in essere; ii) il tasso di concentrazione medio in strumenti finanziari emessi da [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA], con separata evidenza di quello su obbligazioni subordinate, dei patrimoni dei predetti clienti di tipo retail,distinti per profilo assegnato dalla banca; iii) il numero dei predetti clienti retail in relazione ai quali dal 2007 siano intervenute riprofilature «in aumento»(con separata indicazione di quelle derivanti dalla scadenza periodica del questionario), antecedenti alle operazioni di acquisto o sottoscrizione di titoli subordinati con specificazione del numero dei clienti per i quali la riprofilatura sia intervenuta nei 5 giorni antecedenti all’esecuzione di operazioni della specie; iv) l’evoluzione, dall’anno 2007, della mappatura, ai fini delle valutazioni di adeguatezza/appropriatezza, delle obbligazioni subordinate emesse da [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio.Più precisamente, Consob ritiene che le informative di Banca d’Italia non fossero idonee a considerare accertata e/o accertabile la specifica violazione poi sanzionata con la delibera impugnata: i rilievi mossi da Banca d’Italia a BPEL nel luglio del 2012 e nel dicembre 2013 non davano contezza né delle modalità operative, né dei comportamenti di BPEL nell’attività di collocamento e sottoscrizione delle obbligazioni secondarie di propria emissione, né dell’effettivo funzionamento dei presidi introdotti dalla banca a tutela dell’effettività della valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela; sìche sarebbe stato possibile chiarire questi specifici aspetti in termini di irregolarità solo mediante autonoma attività istruttoria posta in essere dalla Consob nel periodo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 20.06.2016.

4.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Corte fiorentina non abbia fatto corretta applicazione dei principi desumibili dalla legislazione e dalla giurisprudenza, come sopra riportati.

Il provvedimento impugnato, in applicazione dell'art. 195 T.U.F., ai fini della verifica dell'avvenuta contestazione degli addebiti agli interessati entro 180 giorni dall'«accertamento», ha ritenuta priva di pregio la tesi espressa da Consob, riassumibile nell’asserita necessità di ulteriore istruttoria riguardante la trasparenza e lacorrettezza dei comportamenti di BPEL con riferimento all’intermediazione di obbligazioni secondarie di propria emissione, non ricavabile dalle azioni conoscitive e di intervento poste in essere da Banca d’Italia negli anni precedenti, in quanto -spettando a Consob il controllo preventivo sui prospetti informativi pubblicati con riferimento alle predette emissioni di obbligazioni subordinate - non è comprensibile la sua scelta di iniziare, solo circa due anni dopo le emissioni, l’attività istruttoria volta a valutare la coerenza degli indici di rischiosità assegnati ai prodotti finanziari offerti dalla banca.

4.3.1. Così argomentando, la valutazione dei giudici di seconde cure risultainnanzitutto effettuata ex post , sulla base cioè della mera verifica del non essere emersi ulteriori elementi dalle attività ispettive di Consob successive a quelle di Banca d’Italia (v. in particolare sentenza impugnata, p. 5, righi 24-33, p. 6, 1° capoverso), consistenti nell’acquisizione di nuova documentazione, rispetto a quella proveniente da Banca d’Italia,nel periodo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 20.06.2016.

In secondo luogo, si propugna una visione - non corrispondente a quella di legge - dell'attività di indagine nell'ambito della quale, non appena emersi i fatti costitutivi di una violazione, la violazione stessa dovrebbe essere contestata.

La complessità delle attività di vigilanza e di intervento poste in essere dalle due autorità (Banca d’Italia e Consob), unitamente alla diversità di indagini sottese alla duplice qualità di BPEL di emittente e intermediario delle obbligazioni subordinate di propria emissione, devono condurre il giudice del merito a sindacare le scelte istruttorie, con un giudizio ex ante, ricerca ndo l ’eventuale sussistenza dell’interesse dell’Amministrazione a pervenire all’accertamento complessivo di tutti gli aspetti di vicende e responsabilità mediante attività istruttoria unitaria, controllando eventuali ingiustificati ritardi, artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi, ovvero l’inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine.

4.4. La sentenza merita, pertanto, di essere cassata, e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, affinché – sulla base di un rinnovato esame del merito dell’accertamento – applichi i principi di diritto sopra enunciati ( v. soprattutto punto 4.1.1.).

5. Con il quarto motivo si deduce, in via subordinata, falsa applicazione dell’art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. sulla legittima formazione della prova «indiziaria» nella materia sanzionatoria amministrativa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ.

Nell’ipotesi in cui questa Corte ritenesse determinante il flusso informativo intercorso tra Banca d’Italia e Consob in merito all’effettiva situazione economica e patrimoniale di BPEL, la ricorrente censura altresì la pronuncia nel metodo di applicazione del ragionamento presuntivo.

Posto che fatto ignoto è la conoscenza da parte di Consob dell’integrale rapporto ispettivo di Banca d’Italia su BPEL, mentre il fatto noto è la nota inviata da Consob a BPEL in data 14.02.2014, il ragionamento deduttivo difetta dei prescritti canoni di gravità, precisione e – soprattutto – concordanza (trattandosi di un unico fatto noto).

La nota di cui si discute, infatti, contiene il riferimento ad un rapporto ispettivo consegnato da Banca d’Italia a BPEL il 05.09.2013 ad esito di accertamenti ispettivi condotti nel periodo dal 18 marzo al 6 settembre 2013: non è possibile desumere da questo riferimento il possesso, a quella data, da parte di Consob, dell’intero rapporto ispettivo, posto che da ulterioririsultanze probatorie emerg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6673/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain ROMA, V [OSCURATO:PERSONA] , N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1722/2018depositata il 16/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] depositava presso la Corte d’Appello di Firenze ricorso in opposizione, ex art. 195 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (‘T.U.F.’), per l’annullamento della delibera n. 20067 adottata il 12.07.2017 dalla [OSCURATO:PERSONA] per le Società e la Borsa (‘Consob’) con la quale, ai sensi dell’art. 190 T.U.F., gli era stata inflitta sanzione amministrativa pecuniaria pari ad €30.000,00, per la violazione dell’art. 21, comma 1, lett. a), T.U.F. e dell’art. 40 della delibera Consob n. 16190 del 29.10.2007 (‘[OSCURATO:PERSONA]’), per avere la [OSCURATO:PERSONA] dell’ Etruria e del [OSCURATO:PERSONA] (BPEL)omesso qualsivoglia iniziativa finalizzata a garantire un’idonea, coerente ed aggiornata mappatura dei propri strumenti finanziari, tradottasinell’assenza di effettività delle misure previste per lo svolgimento della verifica di adeguatezza dei titoli di propria emissione rispetto ai bisogni e alle esigenze della clientela servita. A sostegno della pretesa, l’opponente esponeva, tra l’altro , che: la sanzione gli era stata inflitta nella sua qualità di Consigliere di Amministrazione di BPEL , carica rivestita dal 03.08.2012 al 04.09.2013; il provvedimento deve ritenersi illegittimo in quanto emesso all’esito di un procedimento di contestazione iniziato tardivamente e fuori dai termini consentiti sia dal T.U.F. sia dal [OSCURATO:PERSONA]: la contestazione, infatti, è stata formulata il 04.10.2016 in relazione a vicende risalenti al 2013, quindi ben oltre i 180 giorni a decorrere dall’accertamento della violazione, termine prescritto a pena di decadenza dall’art. 195, comma 1, T.U.F. 2. La Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’opposizione, con sentenza n. 1722/2018 annullava la predetta delibera, condannando la Consob alle spese di giudizio. A sostegno della sua decisione osservava la Corte: - sin dal dicembre 2013 la Banca d’Italia aveva dato notizia alla Consob che l’ispezione da questa iniziata presso BPEL nell’ottobre del medesimo anno aveva dato ádito a rilievi ed iniziative di vigilanza, posto che l’ispezione si era chiusa con un giudizio palesemente sfavorevole; - la conoscenza della generale grave situazione in cui versava la BPEL era stata adeguatamente rappresentata alla Consob dalla Banca d’Italia già con missiva del 06.12.2013, anticipatoria di tutte le tematiche che, nel corso del 2015, avrebbero poi condotto alla messa in liquidazione coatta amministrativa di BPEL; -dalle risultanze documentali prodotte dall’opponente risulta che il rapporto ispettivo di Banca d’Italia su BPEL, redatto a séguito di accertamenti a largo spettro svolti nel periodo 18 marzo –6 settembre 2013 e consegnato a BPEL il 05.12.2013, con cui Banca d’Italia comunicavaa BPEL che essa doveva integrarsi in un gruppo bancario di livello adeguato, era sicuramente conosciuto dalla Consob, al più tardi alla data del 14.02.2014; - i documenti ritenuti dalla Consob fondamentali per l’avvio della procedura sanzionatoria, comunicati da BPEL alla Consob solo il 12.05.2016, nulla aggiungevano alle conoscenze già acquisite dalla Consob circa la generale grave situazione in cui BPEL versava: Consob era in possesso di elementi conoscitivi necessari e sufficienti per iniziare una verifica ispettiva sulla correttezza comportamentale della banca in merito alla verifica di adeguatezza degli strumenti finanziari venduti alla clientela allorquando è venuta a conoscenza dell’integrale rapporto ispettivo di Banca d’Italia su BPEL, il che è avvenuto - come si è detto -al più tardi in data 14.02.2014; -l’emissione di obbligazioni subordinate da parte di BPEL era stata effettuata in più riprese nel corso degli anni 2012-2013: pertanto, l’attività istruttoria di Consob volta a valutare la coerenza degli indici di rischiosità assegnati ai prodotti finanziari offerti dalla banca alla clientela non aveva ragione di iniziaresolo due anni dopo, all’esito del provvedimento di risoluzione della banca e di azzeramento delle obbligazioni subordinate, posto che spetta a Consob il controllo preventivo sui prospetti informativi pubblicati in riferimento alle predette emissioni di obbligazioni; controllo nel quale rientra certamente anche la valutazione in merito alla corretta qualificazione da parte della banca dell’indice di rischio del titolo offerto alla clientela; - l’opponente ha dimostrato documentalmente che Consob disponeva al 31.03.2013 della «Relazione sui servizi di investimento anno 2012» contenente la valutazione dello stato di rischiosità dei prodotti offerti dalla banca e disponeva al 31.03.2014 della «Relazione sui servizi di investimento anno 2013» dalla quale emergeva la conferma dell’indice di rischio dell’anno precedente. 3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Consob, affidandolo a quattro motivi. Si difendeva depositando controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti presentavano memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell’art. 14, commi 2 e 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente lamenta che, ai fini del computo del termine di cui all’art. 195 d.lgs. n. 58/1998, la Corte d’Appello ha sindacato la scelta dell’amministrazione riguardo i tempi di avvio dell’attività di indagine volta all’acquisizione degli elementi informativi atti a comprovare la sussistenzadell’elemento oggettivo e soggettivo della specifica violazione poi contestata, identificandoli nel momento in cui la Consob sarebbe venuta in possesso di elementi conoscitivi necessari e sufficienti per iniziare la verifica ispettiva sulla correttezza comportamentale della banca. Nella prospettazione della ricorrente, invece, il dies a quoai fini del computo del termine per la contestazione della violazione si colloca in ragione del momento in cui la Consob ha acquisito e valutato detti elementi informativi, accertando la sussistenza della specifica violazione contestata: il giudice del merito, quindi, lungi dal poter valutare l’opportunità delle scelte istruttorie effettuate, e non sussistendo limiti temporali predeterminati per l’avvio dell’attività acquisitiva (salvo il termine di prescrizione dell’illecito di cinque anni, exart. 28 legge n. 689/1981), è chiamato a valutare, piuttosto, l’abnormità dell’attività istruttoria esperita, che derivi da un’evidente ed indiscutibile superfluità di atti istruttori ultronei, ovvero da un’irragionevole stasi tra atti istruttori intermedi. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 5 e ss. e 94 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e conseguente falsa applicazione dell’art. 195 del medesimo decreto legislativo e dell’art. 14, commi 2 e 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. La ricorrente contesta l’errata elisione, da parte della Corte d’Appello, della distinzione dei due diversi «plessi disciplinari», e la corrispondete diversa distinzione tra oggetto, finalità e poteri di intervento della Consob, disegnati dal d.lgs. n. 58/1998. L’uno governa la materia degli emittenti, e attribuisce un potere di verifica della completezza del prospetto informativo, ivi incluse la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite (art. 94, comma 1 , T.U.F. ); l’altro governa la materia degli intermediari (accidentalmente coincidenti, nel caso di specie, con la stessa banca), rispetto alla quale la Consob dispone di poteri di vigilanza informativa ed ispettiva al fine di verificare il rispetto dei diversi obblighi nei quali l’ordinamento di settore declina il generale canone di trasparenza e correttezza: tra questi, l’adeguatezza dei titoli emessi. Orbene, rispetto a questi due distinti poteri di intervento, deve escludersi un’unica attività di indagine: l’attività acquisitiva rilevante per la sola verifica preventiva sui prospetti della banca/emittente non può essere associata alla vigilanza sulla banca/intermediario. Nella specifica ipotesi dell’attività di intermediazione dei titoli, la Corte avrebbe dovuto condurre un’autonoma valutazione circa la tempistica e il contenuto degli atti acquisitivi (intrapresi a partire dal dicembre 2015) specificamente finalizzati alla verifica della corretta profilatura delle obbligazioni subordinate. 3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame del fatto che solo l’11 dicembre 2015 la Consob ha iniziato la propria attività di indagine sul rispetto degli obblighi di profilatura e delle obbligazioni emesse da BPEL, indagine conclusasi il 20 giugno 2016 (fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.). La ricorrente censura la pronuncia della corte di merito abbia nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare compiutamente il fatto (decisivo e sicuramente oggetto di discussione tra le parti) che nella documentazione considerata non era contenuta alcuna informazione in merito al rispetto, da parte di BPEL, della correttezza della prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto obbligazioni subordinate di propria emissione: infatti, solo le verifiche intraprese da Consob a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] erano espressamente finalizzate al controllo del rispetto, da parte di BPEL, delle sopra citate norme di correttezza. 4. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti sollevano, benché sotto diversi profili, la medesima questione della decorrenza del dies a quo ai fini del l’irrogazione della sanzione ammnistrativa, e sono fondati. 4.1. L ’art. 195 , comma 1, T.U.F. vigente ratione temporis (modificato dal d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, l'art. 5, comma 15, lettera a)) recita: « Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono applicate dalla Banca d'Italia o dalla Consob, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato». 4.1.1. Premesso che questa Corte ha espressamente esteso ai procedimenti sanzionatori finanziari volti all’irrogazione delle sanzioni amministrative i principi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, soprattutto per quanto concerne la scadenza prevista per la conclusione di tale procedimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 5395 del 09/03/2007, Rv. 596028 – 01; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 16/04/2018, Rv. 648081 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4363 del 04/03/2015, Rv. 635014 - 01), il Collegio intende dare continuità agli indirizzi interpretativi formatisi anche sull'art. 14, commi 1, 2 e 6, legge n. 689 del 1981, altresì alla luce dell'ulteriore disciplina sopra richiamata;per cui: a) n el caso di contestazione non immediata, il momento dell’accertamento (che di per sé presuppone un’istruttoria), in relazione al quale va collocato il termine dei 180 giorni previsti per la contestazione dell’addebito, non coincide con il momento di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell’autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’infrazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17673 del 31/05/2022, Rv. 664896 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21171 del 08/08/2019, Rv. 655194 -02); b) l a pura « costatazione » dei fatti nella loro materialità non coincide necessariamente con l'«accertamento»: nell'attività di regolazione e supervisione delle attività private vi sono ambiti, come appunto quello dell'intermediazione finanziaria, che richiedono valutazioni complesse, non effettuabili nell'immediatezza della percezione dei fatti suscettibili di trattamento sanzionatorio,dovendosi tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto, anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni(Cass. n. 21171 del 2019, cit.; Cass. n. 9254 del 2018, cit.); c) il momento dell'accertamento degli illeciti amministrativi in materia di intermediazione finanziaria non deve essere fatto coincidere, necessariamente e automaticamente, né con il giorno in cui l'attività accertativa (normalmente, ispettiva; ma anche commissariale) è terminata, nécon quello in cui sono state depositate relazioni o rapporti finali degli incaricati degli accertamenti, e neppure con la data in cui l'autorità di supervisione ha investito o riunito il suo organo volitivo per prendere in esame la situazione: non con il primo, perché la pura «costatazione»dei fatti non comporta di per sé il loro « accertamento » , ove occorre una successiva attività istruttoria e valutativa; non necessariamente con il secondo o con il terzo, ove i relativi tempi si siano indebitamente protratti, perchésia la redazione delle relazioni o rapporti sia il loro esame da parte dell'autorità di supervisione debbono essere compiuti nel tempo strettamente indispensabile, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi (cfr. per tutti: Cass.Sez. U, n. 5395 del 2007, cit.). d) ne discende che anche per le violazioni delle norme in materia di intermediazione finanziaria, come per quelle in altri campi, occorre individuare, secondo le particolarità dei singoli casi, il momento - successivo alla conclusione delle verifiche di natura ispettiva o commissariale -in cui ragionevolmente la costatazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento: momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione (cfr. sul punto, in un quadro normativo che ha successivamente subito evoluzioni: Cass. Sez. 2 , sentenza, 14.11.2017, n. 26897; Cass. Sez. U., n. 5395 del 2007, cit. ; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7257 del 18/03/2008, Rv. 602333 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8561 del 08/04/2009, Rv. 607538 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25836 del 02/12/2011, Rv. 620363 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8687 del 03/05/2016, Rv. 639747 –01); e) la valutazione dell'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine resta rimessa all'autorità competente: il giudice non può sostituirsi all'organo addetto al controllo nel valutare l'opportunità dell'esercizio dei poteri di indagine per riscontrare la sussistenza dell'illecito ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8326 del 04/04/2018, Rv. 647766 – 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 16642 del 08/08/2005, Rv. 582917 -01); f)ciò, tuttavia, non esclude che a tali valutazioni si debba procedere in un tempo ragionevole e che in sede di opposizione il giudice, ove l'interessato abbia fatto valere il ritardo come ragione di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, sia abilitato a individuare il momento iniziale del termine per la contestazione non nel giorno in cui la valutazione è stata compiuta, ma in quello in cui avrebbe potuto - e quindi dovuto - esserlo. La ricostruzione e la valutazione delle circostanze di fatto inerenti ai tempi occorrenti per la contestazione e alla congruità del tempo utilizzato in relazione alla difficoltà del caso sono rimesse al giudice del merito, il quale deve limitarsi a rilevare se vi sia stata un'ingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenendo altresì conto: i)della sussistenza di esigenze di economia che inducano a raccogliere ulteriori elementi a dimostrazione di altre violazioni rispetto a quelle accertate ; ii ) dell’interesse dell’Amministrazione a pervenire all’accertamento complessivo di tutti gli aspetti di vicende che possono essere anche molto complesse e svilupparsi in periodi temporali non brevi (e delle responsabilità di tutti coloro che in tali vicende possano essere a diverso titolo coinvolti) mediante un’attività istruttoria unitaria, tesa a cogliere la portata complessiva della violazione, pur quando essa si articoli in condotte diverse, riferibili a soggetti diversi, enon contigue nel tempo e nello spazio; interesse che va salvaguardato dal rischio che l’efficacia delle indagini dell’Autorità di vigilanza venga posta a repentaglio da una discovery prematura, che consegua alla parcellizzazione dei risultati dell’indagine in una pluralità di contestazioni relative alle singole posizioni, atomisticamente considerate, dei soggetti coinvolti; iii ) che la valutazione della superfluità degli atti di indagine deve essere svolta con giudizio ex ante, ossia prendendo in considerazione l’utilità potenziale delle ulteriori iniziative istruttorie e non già i concreti esiti che tali iniziative abbiano effettivamente prodotto, restando irrilevante la loro inutilità ex post(Cass. n. 17673 del 2022, cit.; Cass. n. 21171 del 2019, cit.). 4.2. Tanto premesso, va tenuto conto che nella materia della regolazione di attività economiche quali quella dell'intermediazione finanziaria sussistono diversificate modalità di cognizione da parte delle autoritàdi supervisione di fatti suscettibili di valutazione sanzionatoria: in ordine alle specifiche connotazioni delle verifiche che conducono agli accertamenti di violazioni in materia di intermediazione finanziaria, si pone l'esigenza di chiarire i passaggi procedimentali che possano influire sulla tempistica degliaccertamenti stessi. 4.2.1. Un primo profilo riguarda il rapporto tra l'esercizio di poteri divigilanza di più autorità, e segnatamente di Banca d'Italia e Consob, (secondo il riparto di cui all'art. 5, commi 2-4, T.U.F.) . In proposito, anche in coerenza con disposizioni sovranazionali(v. art. 101 direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 e 49 direttiva2004/39/CE del 21 aprile 2004), gli artt. 4 e 5, commi 5, 5-bis e ter T.U.F. pongono i principi della collaborazione tra le autorità (che procedono allo «scambio di informazioni» e «non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio» - art. 4, comma 1 , T.U.F. ) e del coordinamento ai fini dell'esercizio della vigilanza. Con specifico riguardo alla vigilanza, l'art. 5,comma 5, T.U.F. dispone che «la Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al finedi ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciprocamente comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza» e, a talfine, l'art. 5, comma 5 - bis , prescrive la stipula di un protocollo d'intesa ( stipulato in data 31.10.2007: ‘Protocollo’), reso pubblico (comma 5 - ter ), avente ad oggetto altresì «lo scambio di infor mazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza». Quanto alla vigilanza ispettiva in particolare, l'art. 10 T.U.F. dà attuazione a tali principi disponendo che le autorità si diano reciproca comunicazione delle ispezioni disposte, potendo l'autorità non ispezionante «chiedere accertamenti su profili di propria competenza» (comma 2). In relazione a tali disposizioni, si deve affermare che, tranne che nei casi in cui le autorità dispongano ispezioni in collaborazione formando un unico gruppo ispettivo (art. 7.4 del Protocollo), il principio di contenimento degli oneri (art. 5, comma 5, T.U.F.) impone che non si sovrappongano verifiche mediante accesso diretto dell'una e dell'altra autorità, dovendo l'autorità non ispezionante avvalersi dell'altra avanzando richieste in tempo utile (artt. 10, comma 2,T.U.F. e 7.2 del Protocollo). In ordine alla trasmissione delle risultanze delle verifiche ispettive, i «profili significativi» vengono comunicati, nella logica dello scambio di informazioni, da un'autorità all'altra «tempestivamente» (art. 7.3.), mentre i dati che coinvolgono valutazioni, com'è ovvio in relazione all'esigenza di un inserimento di essi in una considerazione complessiva, vengono trasmessi, quali «esiti delle verifiche svolte» (art. 7.2. del protocollo) e più precisamente di «irregolarità rilevate» e «provvedimenti assunti» (art. 5, commi 5 e 5- bis, lett. b) T.U.F.), «quanto prima» ma, ovviamente, pur sempre dopo il formale rilievo delle irregolarità o l'assunzione di provvedimenti (tra questi, la proposta di amministrazione straordinaria di cui all'art. 56 T.U.F.). Su tali basi normative, si deve concludere che dovrà presumersi, salvo prova del contrario, che - quanto alle irregolarità riscontrate nell'ambito di ispezioni svolte da altra autorità - l'autorità non ispezionante sia in grado di apprezzare le stesse, ai fini sanzionatori, solo dal momento in cui sia stata trasmessa notizia dall'autorità ispezionante del rilievo di irregolarità, ciò che di regola si ha una volta che siano trasmessi i rilievi ispettivi o i provvedimenti sanzionatori dell'autorità ispezionante che valgano anche ad altri fini. 4.2.2. Un secondo profilo specifico in ordine alle verifiche di violazione nel settore dell'intermediazione finanziaria concerne l'ipotesi in cui all'esercizio del potere di vigilanza ispettiva segua quello della vigilanza mediante gestione coattiva dell'intermediario in crisi, nel caso di specie, mediante amministrazione straordinaria. In tali casi, incaricati dell'autorità di supervisione, di regola in seguito a verifica ispettiva (o anche più raramente in base a risultanze di vigilanza informativa) da cui emergano «gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazione delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie» (art. 56 comma 1 lett. a) b) T.U.F.)o anche «previste gravi perdite del patrimonio» (lett. b), assumono la gestione della società in funzione sostitutiva degli organi di amministrazione e controllo interno. In tali casi, sotto la direzione della Banca d'Italia sentita la Consob e con applicazione, in quanto compatibili, delle norme sull'amministrazione straordinaria delle banche (art. 56, comma 3, T.U.F.), la procedura, in continuità con le verifiche ispettive, ha come obiettivo l'«accertamento della situazione aziendale» ab intra per il mezzo della stessa gestione (unica modalità di accertamento in presenza di inattendibilità delle valutazioni patrimoniali o addirittura di più ampi comparti della contabilità dell'impresa), ciò che è particolarmente importante sia per valutare appieno le irregolarità più serie (che la procedura mira anche a «rimuovere», dopo averle riscontrate), sia per quantificare adeguatamente le perdite previste (art. 72, comma 1-bisd. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, ‘T.U.B.’). In base a tale quadro normativo, si deve dunque affermare – a complemento di quanto innanzi - che, qualora, anche di s é guito a verifiche ispettive di un'autorità, sia instaurata la procedura di amministrazione straordinaria a carico di una società di intermediazione, si debba presumere, salvo prova del contrario, stante la funzione della procedura di «accertare la situazione aziendale» e le «irregolarità» riscontrate (art. , comma 3, T.U.F., che rinvia agli artt. 72 ss. del T.U.B.),che - quanto alle irrego larità riscontrate nell'ambito dell'amministrazione straordinaria stessa, sotto la direzione della Banca d'Italia - la Consob sia in grado di apprezzare le stesse, ai fini sanzionatori, solo dal momento in cui sia stata trasmessa notizia dalla Banca d'Italia del rilievo di irregolarità, ciò che di regola si ha con l'inoltro di uno dei rapporti trasmessi a «intervalli periodici» e «al termine delle loro funzioni» dai commissari straordinari e dal comitato di sorveglianza (art. 75 T.U.B.), ovvero dei provvedimenti sanzionatori assunti ad altri fini dalla stessa Banca d'Italia, che rilevino anche per l'analoga attività della Consob. Nel caso di specie, la Corte territoriale riconosce come non dimostratii flussi informativi previsti nel Protocollo per la condivisione delleattività di vigilanza delle due autorità, sebbene riesca a desumere – dal complesso della documentazione prodotta in causa – la conoscenza della Consob delle risultanze non soddisfacenti riguardanti BPEL,a valle di accertamenti a largo spettro condotti da Banca d’Italia nel periodo 18 marzo-6 settembre 2013. Tanto da precisa re (v. sentenza impugnata p. 6, 3° capoverso)che non sussistono elementi per ritenere che la nota informativa del 24.07.2012 inviata da Banca d’Italia a BPEL sia stata trasmessa direttamente (ovvero indirettamente tramite BPEL) a Consob, inossequio al Protocollo. 4.2.3. Diversa è l’attività di ispezione della Consob: nella materia della regolazione di attività economiche, quali quella dell'intermediazione finanziaria, sussistono diversificate modalità di cognizione da parte delle autorità di supervisione di fatti suscettibili di valutazione sanzionatoria: tra queste, la ricorrente –per quel che rileva nel caso di specie – ha enucleato l'acquisizione di flussi informativi di natura periodica frequente e tendenzialmente documentale (vigilanza "informativa", artt 94, 99 T.U.F. ) e basata su flussi notiziali anche automatizzati, che riguarda l’attività di BPEL/emittente; la vigilanza sulle attività di BPEL/intermediaria riguardante la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, che ha per obiettivi: la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario; la tutela degli investitori; la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario; la competitivitàdel sistema finanziario (art. 5, comma 1, T.U.F.). Rispetto a questa attività è stata irrogata la sanzione contenuta nella delibera n. 20067 del 12.07.2017, al termine di una complessa attività istruttoria finalizzata ad acquisire informazioni riguardo (v. memoria ricorrente, p. 3): i) il numero di clienti che detenevano obbligazioni subordinate emesse da [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA] nei portafogli amministrati e/o gestiti, distinti sia sulla base della natura del cliente (professionale, retail), sia in ragione del profilo assegnatogli per le valutazioni di adeguatezza/appropriatezza, con indicazione del controvalore, nominale e di mercato, delle posizioni in essere; ii) il tasso di concentrazione medio in strumenti finanziari emessi da [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del [OSCURATO:PERSONA], con separata evidenza di quello su obbligazioni subordinate, dei patrimoni dei predetti clienti di tipo retail,distinti per profilo assegnato dalla banca; iii) il numero dei predetti clienti retail in relazione ai quali dal 2007 siano intervenute riprofilature «in aumento»(con separata indicazione di quelle derivanti dalla scadenza periodica del questionario), antecedenti alle operazioni di acquisto o sottoscrizione di titoli subordinati con specificazione del numero dei clienti per i quali la riprofilatura sia intervenuta nei 5 giorni antecedenti all’esecuzione di operazioni della specie; iv) l’evoluzione, dall’anno 2007, della mappatura, ai fini delle valutazioni di adeguatezza/appropriatezza, delle obbligazioni subordinate emesse da [OSCURATO:PERSONA] dell’Etruria e del Lazio.Più precisamente, Consob ritiene che le informative di Banca d’Italia non fossero idonee a considerare accertata e/o accertabile la specifica violazione poi sanzionata con la delibera impugnata: i rilievi mossi da Banca d’Italia a BPEL nel luglio del 2012 e nel dicembre 2013 non davano contezza né delle modalità operative, né dei comportamenti di BPEL nell’attività di collocamento e sottoscrizione delle obbligazioni secondarie di propria emissione, né dell’effettivo funzionamento dei presidi introdotti dalla banca a tutela dell’effettività della valutazione di adeguatezza delle operazioni disposte dalla clientela; sìche sarebbe stato possibile chiarire questi specifici aspetti in termini di irregolarità solo mediante autonoma attività istruttoria posta in essere dalla Consob nel periodo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 20.06.2016. 4.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la Corte fiorentina non abbia fatto corretta applicazione dei principi desumibili dalla legislazione e dalla giurisprudenza, come sopra riportati. Il provvedimento impugnato, in applicazione dell'art. 195 T.U.F., ai fini della verifica dell'avvenuta contestazione degli addebiti agli interessati entro 180 giorni dall'«accertamento», ha ritenuta priva di pregio la tesi espressa da Consob, riassumibile nell’asserita necessità di ulteriore istruttoria riguardante la trasparenza e lacorrettezza dei comportamenti di BPEL con riferimento all’intermediazione di obbligazioni secondarie di propria emissione, non ricavabile dalle azioni conoscitive e di intervento poste in essere da Banca d’Italia negli anni precedenti, in quanto -spettando a Consob il controllo preventivo sui prospetti informativi pubblicati con riferimento alle predette emissioni di obbligazioni subordinate - non è comprensibile la sua scelta di iniziare, solo circa due anni dopo le emissioni, l’attività istruttoria volta a valutare la coerenza degli indici di rischiosità assegnati ai prodotti finanziari offerti dalla banca. 4.3.1. Così argomentando, la valutazione dei giudici di seconde cure risultainnanzitutto effettuata ex post , sulla base cioè della mera verifica del non essere emersi ulteriori elementi dalle attività ispettive di Consob successive a quelle di Banca d’Italia (v. in particolare sentenza impugnata, p. 5, righi 24-33, p. 6, 1° capoverso), consistenti nell’acquisizione di nuova documentazione, rispetto a quella proveniente da Banca d’Italia,nel periodo compreso tra l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 20.06.2016. In secondo luogo, si propugna una visione - non corrispondente a quella di legge - dell'attività di indagine nell'ambito della quale, non appena emersi i fatti costitutivi di una violazione, la violazione stessa dovrebbe essere contestata. La complessità delle attività di vigilanza e di intervento poste in essere dalle due autorità (Banca d’Italia e Consob), unitamente alla diversità di indagini sottese alla duplice qualità di BPEL di emittente e intermediario delle obbligazioni subordinate di propria emissione, devono condurre il giudice del merito a sindacare le scelte istruttorie, con un giudizio ex ante, ricerca ndo l ’eventuale sussistenza dell’interesse dell’Amministrazione a pervenire all’accertamento complessivo di tutti gli aspetti di vicende e responsabilità mediante attività istruttoria unitaria, controllando eventuali ingiustificati ritardi, artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi, ovvero l’inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine. 4.4. La sentenza merita, pertanto, di essere cassata, e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, affinché – sulla base di un rinnovato esame del merito dell’accertamento – applichi i principi di diritto sopra enunciati ( v. soprattutto punto 4.1.1.). 5. Con il quarto motivo si deduce, in via subordinata, falsa applicazione dell’art. 195 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dell’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. sulla legittima formazione della prova «indiziaria» nella materia sanzionatoria amministrativa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Nell’ipotesi in cui questa Corte ritenesse determinante il flusso informativo intercorso tra Banca d’Italia e Consob in merito all’effettiva situazione economica e patrimoniale di BPEL, la ricorrente censura altresì la pronuncia nel metodo di applicazione del ragionamento presuntivo. Posto che fatto ignoto è la conoscenza da parte di Consob dell’integrale rapporto ispettivo di Banca d’Italia su BPEL, mentre il fatto noto è la nota inviata da Consob a BPEL in data 14.02.2014, il ragionamento deduttivo difetta dei prescritti canoni di gravità, precisione e – soprattutto – concordanza (trattandosi di un unico fatto noto). La nota di cui si discute, infatti, contiene il riferimento ad un rapporto ispettivo consegnato da Banca d’Italia a BPEL il 05.09.2013 ad esito di accertamenti ispettivi condotti nel periodo dal 18 marzo al 6 settembre 2013: non è possibile desumere da questo riferimento il possesso, a quella data, da parte di Consob, dell’intero rapporto ispettivo, posto che da ulterioririsultanze probatorie emerg
Sentenza Cassazione n. 34466/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris