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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 ottobre 2025

Cassazione n. 03844/2026

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ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 21425/2025 R.G. , promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 28.10.2025, per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 27708/2025 della Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile depositata il 16.10.2025 nel procedimento R.G. 10133/2019 tra le parti [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , -ricorrente in R.G. 10133/2019 - contro [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrentein R.G. 10133/2019- Udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 5-2-2026. [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza n. 27708/2025, pubblicata in data 16.10.2025, la Cassazione, a definizione del ricorso iscritto al n.10133/2019 R.G., ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto; a seguito di istanza presentata il 5.11.2025 dal difensore costituito della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL, già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., avvocato [OSCURATO:PERSONA], è stata disposta d'ufficio l'apertura del presente procedimento per lacorrezione di errore materiale ed è stata fissata, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA]: Dall'esame del controricorso del procedimento n. 10133/2019 RG risulta che a resistere al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stata [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., e non [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., come riportato nell'intestazione dell'ordinanza, o [OSCURATO:SOCIETA], come riportato nella prima riga di pagina 2 della stessa, sempre per mera svista; inoltre,nelle conclusioni del controricorso suddetto, [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA], mentre nell'ordinanza, nel dispositivo, è stata omessa la relativa pronuncia; per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte il rimedio utilizzabile per ovviare alla mancata distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, tempestivamente richiesta, è quello della correzione degli errori materiali, da eseguire anche d’ufficio da parte della Cassazione(Cass. 15.1.2026 n. 835; Cass. sez. un. 13.2.2023 n. 4353; Cass. sez. un. 7.7.2010 n.16037); deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo lo stesso natura sostanzialmente amministrativa e non essendovi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 29432/2024); P.Q.M La Corte dispone lacorrezione degli errori materiali dell'ordinanza n.27708/2025 della Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile , depositata in data 16.10.2025, nel senso che: - nell'intestazione, a pagina 1, dove è scritto “[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C.”, e nella prima riga di pagina 2, dove è scritto “[OSCURATO:SOCIETA]”, debba leggersi e intendersi “[OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C.”; -nel dispositivo, alle pagine 5 - 6, dopo le parole “ condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 2.400,00 compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%”, debba aggiungersi e leggersi“con attribuzione al procuratore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]”.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex articoli 288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c.

Così deciso in Roma ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 21425/2025 R.G. , promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 28.10.2025, per la correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 27708/2025 della Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile depositata il 16.10.2025 nel procedimento R.G. 10133/2019 tra le parti [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , -ricorrente in R.G. 10133/2019 - contro [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrentein R.G. 10133/2019- Udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 5-2-2026. [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza n. 27708/2025, pubblicata in data 16.10.2025, la Cassazione, a definizione del ricorso iscritto al n.10133/2019 R.G., ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto; a seguito di istanza presentata il 5.11.2025 dal difensore costituito della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL, già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., avvocato [OSCURATO:PERSONA], è stata disposta d'ufficio l'apertura del presente procedimento per lacorrezione di errore materiale ed è stata fissata, ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA]: Dall'esame del controricorso del procedimento n. 10133/2019 RG risulta che a resistere al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stata [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., e non [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., come riportato nell'intestazione dell'ordinanza, o [OSCURATO:SOCIETA], come riportato nella prima riga di pagina 2 della stessa, sempre per mera svista; inoltre,nelle conclusioni del controricorso suddetto, [OSCURATO:SOCIETA] aveva chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al difensore antistatario, avvocato [OSCURATO:PERSONA], mentre nell'ordinanza, nel dispositivo, è stata omessa la relativa pronuncia; per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte il rimedio utilizzabile per ovviare alla mancata distrazione delle spese processuali in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, tempestivamente richiesta, è quello della correzione degli errori materiali, da eseguire anche d’ufficio da parte della Cassazione(Cass. 15.1.2026 n. 835; Cass. sez. un. 13.2.2023 n. 4353; Cass. sez. un. 7.7.2010 n.16037); deve provvedersi sulle spese del presente procedimento, avendo lo stesso natura sostanzialmente amministrativa e non essendovi configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (Cass. sez. un. n. 29432/2024); P.Q.M La Corte dispone lacorrezione degli errori materiali dell'ordinanza n.27708/2025 della Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile , depositata in data 16.10.2025, nel senso che: - nell'intestazione, a pagina 1, dove è scritto “[OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C.”, e nella prima riga di pagina 2, dove è scritto “[OSCURATO:SOCIETA]”, debba leggersi e intendersi “[OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C.”; -nel dispositivo, alle pagine 5 - 6, dopo le parole “ condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 2.400,00 compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%”, debba aggiungersi e leggersi“con attribuzione al procuratore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]”. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ex articoli 288, secondo comma, ultimo inciso, c.p.c. e 196-quinquies, quinto comma, disp. att. c.p.c. Così deciso in Roma ne