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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 42419/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 7 e 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di sussunzione del fatto alla norma, sotto il profilo dell'assenza dei requisiti integrativi della contestata e ritenuta circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in ipotesi di furto in esercizio commerciale con modalità di vendita self-service, è affidato a deduzioni generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e non consentite in questa sede, giacché unicamente dirette, attraverso enunciazioni assertive e congetturali - ossia non deducenti specifici ed inopinabili travisamenti delle risultanze istruttorie -, a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, pur in presenza di un doppio conforme accertamento di merito circa la non continuativa vigilanza sulla merce esposta sugli scaffali da parte di una figura professionale all'uopo addetta; - che anche il secondo motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata (pag. 3, quarto capoverso) in punto di conferma dell'applicazione all'imputata della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 7 e 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di sussunzione del fatto alla norma, sotto il profilo dell'assenza dei requisiti integrativi della contestata e ritenuta circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede in ipotesi di furto in esercizio commerciale con modalità di vendita self-service, è affidato a deduzioni generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) e non consentite in questa sede, giacché unicamente dirette, attraverso enunciazioni assertive e congetturali - ossia non deducenti specifici ed inopinabili travisamenti delle risultanze istruttorie -, a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, pur in presenza di un doppio conforme accertamento di merito circa la non continuativa vigilanza sulla merce esposta sugli scaffali da parte di una figura professionale all'uopo addetta; - che anche il secondo motivo è generico, perché formulato senza svolgere alcuna effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata (pag. 3, quarto capoverso) in punto di conferma dell'applicazione all'imputata della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il
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