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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41157/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 del GIP TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 novembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gorizia applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione disponendo, altresì, ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni quattro.

2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di merito applicato la sanzione amministrativa accessoria nella misura massima di quattro anni senza darne compiuta ragione motivazionale, omettendo, altresì, di effettuare previamente la riduzione di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis cod. strada.

3. Nella sua requisitoria il Procuratore generale presso la Corte di legittimità ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della durata della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Quanto alla sanzione amministrativa accessoria occorre premettere che la sospensione della patente di guida prescinde dal patto sulla pena e la clausola con cui le parti ne abbiano eventualmente concordato la durata deve ritenersi come non apposta, non rientrando l'applicazione della sanzione accessoria nella loro disponibilità ed essendo invece essa rimessa al giudice (Sez. 4 n. 39075 del 26/02/2016, Rv. 267978; più di recente Sez.

F., n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635 - 01).

3. Quanto all'onere motivazionale gravante sul giudice, occorre richiamare la condivisibile giurisprudenza di legittimità per cui il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constin specifici elementi di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252378; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470).

Sulla stessa linea, seppure con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, si è, altresì, affermato che il giudice, nel caso in cui intenda fissare la durata della sospensione della patente di guida in misura notevolmente superiore al minimo o addirittura nel massimo, deve, anche in una sentenza di "patteggiamento", congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto (Sez. 4, n. 35839 del 12/03/2013, Rossetti, Rv. 256956).

Il giudice, dunque, quanto più di discosti dalla media edittale tanto più è tenuto a spiegare le ragioni per le quali "i parametri che si giudicano meritino, in concreto, l'applicazione di una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la 'media' ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altrimenti giustificarsi l'utilizzo della " discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale" (Sez.

F. , n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635 - 02, che, in applicaZione del principio secondo il quale "In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita", ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della sanzione accessoria, avendo il giudice ritenuto "equa" la durata della sospensione nella misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta).

4. Nel caso che occupa, il giudice ha determinato la durata della misura della sanzione accessoria nel massimo previsto dalla norma, pari ad anni quattro, in assenza di adeguata motivazione in ordine alla scelta effettuata, non potendosi ritenere tale un generico riferimento "all'imprudente comportamento alla guida e all'irreversibile danno derivatone alla vittima".

Il giudice, invero, avrebbe dovuto spiegare congruamente le ragioni che avevano giustificato l'applicazione di una sanzione di tale rigore, rapportandosi ai parametri previsti dall'art. 218 cod. strada, relativi all'entità del danno, alla gravità della violazione commessa ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe comportare.

5. La sentenza impugnata, infine, non ha in alcun modo dato conto della riduzione fino ad un terzo prevista dall'art. 222 comma 2 -bis, cod. strada come introdotto dalla legge n. 102 del 2006.

6. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Gorizia affinchè provveda a motivare sulla misura.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Gorizia.

Così deciso, il 30 settembre 2021 Il con estensore Il Presidente / Fran t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 del GIP TRIBUNALE di GORIZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 novembre 2020, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Gorizia applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen., la pena di anni uno e mesi sei di reclusione disponendo, altresì, ai sensi dell'art. 222, comma 2, cod. strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni quattro. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, propone ricorso avverso la sentenza ex art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice di merito applicato la sanzione amministrativa accessoria nella misura massima di quattro anni senza darne compiuta ragione motivazionale, omettendo, altresì, di effettuare previamente la riduzione di un terzo prevista dall'art. 222, comma 2-bis cod. strada. 3. Nella sua requisitoria il Procuratore generale presso la Corte di legittimità ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della durata della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Quanto alla sanzione amministrativa accessoria occorre premettere che la sospensione della patente di guida prescinde dal patto sulla pena e la clausola con cui le parti ne abbiano eventualmente concordato la durata deve ritenersi come non apposta, non rientrando l'applicazione della sanzione accessoria nella loro disponibilità ed essendo invece essa rimessa al giudice (Sez. 4 n. 39075 del 26/02/2016, Rv. 267978; più di recente Sez. F., n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635 - 01). 3. Quanto all'onere motivazionale gravante sul giudice, occorre richiamare la condivisibile giurisprudenza di legittimità per cui il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constin specifici elementi di meritevolezza in favore dell'imputato (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252378; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470). Sulla stessa linea, seppure con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, si è, altresì, affermato che il giudice, nel caso in cui intenda fissare la durata della sospensione della patente di guida in misura notevolmente superiore al minimo o addirittura nel massimo, deve, anche in una sentenza di "patteggiamento", congruamente motivare l'esercizio del suo potere discrezionale sul punto (Sez. 4, n. 35839 del 12/03/2013, Rossetti, Rv. 256956). Il giudice, dunque, quanto più di discosti dalla media edittale tanto più è tenuto a spiegare le ragioni per le quali "i parametri che si giudicano meritino, in concreto, l'applicazione di una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la 'media' ed il giudice deve spiegarne le ragioni, non potendo altrimenti giustificarsi l'utilizzo della " discrezionalità, che in assenza di ogni argomentazione al riguardo perde la sua qualità positiva di adattamento della sanzione al caso concreto e, conseguentemente, la sua legittimità anche costituzionale" (Sez. F. , n. 24023 del 20/08/2020, Rv. 279635 - 02, che, in applicaZione del principio secondo il quale "In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita", ha annullato la sentenza limitatamente alla durata della sanzione accessoria, avendo il giudice ritenuto "equa" la durata della sospensione nella misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta). 4. Nel caso che occupa, il giudice ha determinato la durata della misura della sanzione accessoria nel massimo previsto dalla norma, pari ad anni quattro, in assenza di adeguata motivazione in ordine alla scelta effettuata, non potendosi ritenere tale un generico riferimento "all'imprudente comportamento alla guida e all'irreversibile danno derivatone alla vittima". Il giudice, invero, avrebbe dovuto spiegare congruamente le ragioni che avevano giustificato l'applicazione di una sanzione di tale rigore, rapportandosi ai parametri previsti dall'art. 218 cod. strada, relativi all'entità del danno, alla gravità della violazione commessa ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe comportare. 5. La sentenza impugnata, infine, non ha in alcun modo dato conto della riduzione fino ad un terzo prevista dall'art. 222 comma 2 -bis, cod. strada come introdotto dalla legge n. 102 del 2006. 6. Sulla base delle svolte considerazioni, dunque, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Gorizia affinchè provveda a motivare sulla misura. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Gorizia. Così deciso, il 30 settembre 2021 Il con estensore Il Presidente / Fran t
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