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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00986/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANI Jdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Trani per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile sotto più profili: - ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. — esula dal novero dei motivi consentiti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANI Jdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Trani per il reato di cui all'art. 496 cod. pen.; Ritenuto che il ricorso è inammissibile sotto più profili: - ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; - ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., in quanto la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. — esula dal novero dei motivi consentiti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il