Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 41895/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

siderato in diritto

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro con unico motivo, in cui deduce violazione dell’art. 303 cod. proc. pen.perché, nel calcolare i termini di fase, il Tribunale non ha tenuto conto dell’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen. che prevede l’aumento dei termini di fase di sei mesi per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. 3.

Nelle more della fissazione della camera di consiglio per la discussione del ricorso il Procuratore generale di Catanzaro ha rinunciato ad esso, in quanto, nel frattempo, con sentenza del 17 luglio 2025 della Corte di assise di appello di Catanzaro, l’imputato è stato assolto dal reato per cui era sottoposto a misura, con la conseguenza che la misura cautelare è in ogni caso cessata ex art. 300 cod. proc. pen. 4.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato il dispositivo dell’assoluzione dell’imputato citata al punto 3.

5. Il ricorso è inammissibile.

L’art. 589, comma 1, cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministero che ha presentato l’impugnazione possa rinunciare alla stessa fino all’apertura del dibattimento.

L’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dispone che, quando vi è rinuncia all'impugnazione, il ricorso è inammissibile Ne consegue, per effetto del combinato delle due norme, che - anche a prescindere dagli ulteriori profili relativi alla cessazione ex lege della misura cautelare - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 21/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
siderato in diritto 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro con unico motivo, in cui deduce violazione dell’art. 303 cod. proc. pen.perché, nel calcolare i termini di fase, il Tribunale non ha tenuto conto dell’art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen. che prevede l’aumento dei termini di fase di sei mesi per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. 3. Nelle more della fissazione della camera di consiglio per la discussione del ricorso il Procuratore generale di Catanzaro ha rinunciato ad esso, in quanto, nel frattempo, con sentenza del 17 luglio 2025 della Corte di assise di appello di Catanzaro, l’imputato è stato assolto dal reato per cui era sottoposto a misura, con la conseguenza che la misura cautelare è in ogni caso cessata ex art. 300 cod. proc. pen. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato il dispositivo dell’assoluzione dell’imputato citata al punto 3. 5. Il ricorso è inammissibile. L’art. 589, comma 1, cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministero che ha presentato l’impugnazione possa rinunciare alla stessa fino all’apertura del dibattimento. L’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dispone che, quando vi è rinuncia all'impugnazione, il ricorso è inammissibile Ne consegue, per effetto del combinato delle due norme, che - anche a prescindere dagli ulteriori profili relativi alla cessazione ex lege della misura cautelare - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 21/11/2025
Sentenza Cassazione n. 41895/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris