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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15250/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22900/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 15250/2022Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti incidentali- contro COMUNE di DOMODOSSOLA -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TORINO n. 490/2017 depositata il 01/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre quali eredi ed aventi causa da [OSCURATO:PERSONA], proponevano opposizione avanti la Corte di appello di Torino avverso la determinazione dell’indennità di esproprio stabilita dalla Commissione espropri in relazione ad un fondo urbano situato nel Comune di Domodossola.

Il Comune di Domodossola si costituiva chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente avanti alla Corte di appello rubricato al rg 1016/2013.

Nel corso del giudizio veniva espletata c.t.u.

F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 15250/2022 Con sentenza parziale 888/2014 la Corte di appello escludeva Data pubblicazione 12/05/2022 l’esistenza del giudicato circa l’esistenza della servitù di uso pubblico.

Con sentenza definitiva nr 490/2017 la Corte accertava l’indennità di esproprio nella misura di € 249.900,00 e condannava il Comune al pagamento di detto importo, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data del decreto di esproprio e alla rivalutazione a far data dall’inizio del giudizio di opposizione alla stima.

Osservava in particolare che in base all’art. 32 del DPR 2001 nr 327 ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio non si doveva tenere conto del vincolo preordinato all’indennità di esproprio.

Ciò posto, la Corte territoriale procedeva al calcolo dell’indennizzo in base alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta nel distinto procedimento fra le stesse parti diretto alla quantificazione del danno per l’illegittima occupazione (definito con sentenza nr 1426/2015) e stabiliva il valore indennizzabile dell’area in relazione alla condizione di maggior sfruttamento nella misura di € 249.000,00, così come quantificato nella c.t.u.

Avverso la pronuncia definitiva della Corte di appello il Comune di Domodossola propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resistono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale definito “anche condizionato”.

Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista dell’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

DIRITTO Con il primo motivo il Comune deduce la violazione e falsa applicazione degli art.112 e 295 c.p.c. e l’omessa pronuncia in F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 15250/2022 relazione all’istanza di sospensione necessaria del giudizio per Data pubblicazione 12/05/2022 rapporto di pregiudizialità.

Osserva infatti che assumerebbe valenza pregiudiziale la questione relativa all’esistenza di una servitù di uso pubblico esclusa con sentenza nr 1426/2015 oggetto di impugnativa presso la Corte di cassazione.

Con un secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art.360 primo comma nr 3 in relazione all’art.32 comma I del d.p.r. 2001 nr 327 e all’art.2909 c.c. per avere la Corte di appello determinato l’indennità sulla base del criterio di valutazione del valore venale del terreno in violazione delle prescrizioni contenute nell’art.32, comma 1, del d.p.r. nr 327/2001 ed in contrasto con il giudicato formatosi nella sentenza nr 134/2012 del Tribunale di Verbania che aveva escluso che, ai fini della determinazione del quantum risarcitorio, potessero assumere rilievo gli incassi del Comune negli anni in questione derivanti dagli introiti dei parcheggi.

Con il terzo motivo il Comune si duole della violazione ai sensi dell’art.360, primo comma, nr 3, c.p.c. in relazione all’art. 1224, secondo comma c.c. e dell’art. 32 comma I del d.p.r. 2001 nr 327 per avere la Corte di appello riconosciuto unitamente agli interessi anche la rivalutazione, malgrado si trattasse di un debito di valuta che ne esclude ogni automatismo.

I controricorrenti, dal canto loro, impugnano per cassazione la sentenza non definitiva nr 888/2014 in relazione al rigetto dell’eccezione di giudicato riguardante la sentenza del Tribunale ordinario di Domodossola nr 129/2006 per violazione dell’art.2909 c.c., dell’art.111 della Cost. comma sesto nonché avverso la sentenza definitiva nr 490/2017 denunciando la violazione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 15250/2022 dell’art.32 del D.P.R. 327/2001, dell’art.111 della Cost., comma Data pubblicazione 12/05/2022 sesto in relazione all’art.360 primo comma nr 3 c.p.c.

Denunciano, in particolare, l’adesione acritica della Corte di appello alla stima compiuta dal c.t.u., il quale aveva tenuto conto degli effetti del vincolo preordinato all'esproprio ed aveva accertato il valore del fondo in riferimento alla data di ultimazione dei lavori da parte del Comune, anziché a quella dell'immissione dello stesso nel possesso dell'immobile a seguito dell'espropriazione.

Aggiungono che il valore commerciale del fondo avrebbe dovuto essere determinato considerando il reddito derivante dalla destinazione a parcheggio privato a pagamento, trattandosi di un'utilizzazione compatibile con la classificazione prevista dal piano regolatore, e non richiedente l'esecuzione di opere edilizie.

Preliminarmente va osservato che, nelle more del giudizio, è intervenuta la pronuncia nr 6867 del 2022 di questa Corte la quale ha deciso in merito all’impugnativa avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Torino nr 885/2014 e della pronuncia nr 1426/2015 della medesima Corte relativa al risarcimento del danno da illegittima occupazione.

La sentenza nr 6867/2022 ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la questione relativa alla esistenza della servitù pubblica messa in discussione in diversa prospettiva sia dalle parti espropriate, odierni controricorrenti, sia dal Comune.

Inoltre la predetta sentenza ha affrontato il problema relativo alla stima del fondo occupato, ritenendo infondati i profili di censura sollevati da entrambe le parti sotto una distinta angolazione.

E’ stato infatti affermato che “la destinazione concretamente attribuita dal Comune al fondo occupato, utilizzato come parcheggio a pagamento, corrisponde a quella prevista dallo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 15250/2022 strumento urbanistico vigente, nell'ambito del quale lo stesso è Data pubblicazione 12/05/2022 incluso in una zona destinata a viabilità, in tal modo risultando assoggettato ad un vincolo che preclude qualsiasi forma di sfruttamento del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello jus aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area; non risulta d'altronde dedotto che tale vincolo sia stato imposto a titolo particolare, in funzione della localizzazione lenticolare di un'opera pubblica, anziché in via generale, quale riflesso della ripartizione del territorio comunale in zone omogenee, prevista dal piano regolatore generale in funzione dello sviluppo urbanistico dell'area, sicché non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto propria la valutazione compiuta dal c.t.u., che aveva attribuito al vincolo natura espropriativa, in contrasto con un principio più volte ribadito da questa Corte in tema di liquidazione sia dell'indennità di espropriazione che del risarcimento del danno per occupazione illegittima (cfr. Cass., Sez.

I, 7/07/2011, n. 15007; 6/11/2008, n. 26615; 5/04/2006, n. 7892).

Tale erroneo apprezzamento, pur avendo indotto il c.t.u. ad escludere la possibilità di tenere conto del vincolo nella determinazione del valore del fondo, è rimasto peraltro privo di conseguenze, proprio in virtù del rilievo conferito alla destinazione di fatto del fondo, corrispondente alla sua classificazione urbanistica, anziché ad astratte potenzialità edificatorie, nella specie d'altronde, per quanto risulta, neppure allegate.

In quest'ottica, nessuna concreta contraddizione è riscontrabile tra l'assoggettamento del fondo al vincolo d'inedificabilità e il risalto allo stesso conferito ai fini della determinazione del valore di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 15250/2022 mercato dell'immobile: se è vero, infatti, che ai fini Data pubblicazione 12/05/2022 dell'accertamento dell'edificabilità di un fondo occorre attribuire un ruolo primario alle possibilità legali di edificazione collegate alla classificazione prevista dallo strumento urbanistico, configurandosi la c.d. edificabilità di fatto come un criterio meramente suppletivo e complementare, utilizzabile in assenza di strumenti urbanistici o ai fini della determinazione del concreto valore del suolo, è anche vero, però, che nulla impedisce di conferire rilievo, anche nella stima di aree non edificabili, ad eventuali forme di sfruttamento diverse da quella agricola (ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.), purché compatibili con le previsioni urbanistiche, ove le stesse, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, consentano di pervenire all'individuazione di un valore di mercato conforme alle effettive possibilità di utilizzazione dell'immobile (cfr. Cass., Sez.

I, 6/03/2019, n. 6527; 19/07/2018, n. 19295; Cass., Sez.

VI, 1/02/ 2019, n. 3168).

Quanto poi ai criteri adottati per la determinazione del valore del fondo, non è condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa del Comune, secondo cui il riferimento al reddito derivante dalla destinazione a parcheggio doveva ritenersi precluso dal giudicato formatosi in ordine all'osservazione del Giudice di primo grado, secondo cui le somme incassate dal Comune nel periodo di occupazione non potevano considerarsi indicative di analoghe potenzialità reddituali da parte di soggetti privati: tale rilievo aveva costituito infatti oggetto di specifica impugnazione da parte dei proprietari, i quali, nel contestare i criteri seguiti dal Tribunale, con il secondo motivo di appello incidentale, avevano insistito sulla redditività dell'area, collegata alla sua destinazione urbanistica, ponendo ancora una volta in risalto gl'introiti percepiti dal Comune mediante F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 15250/2022 l'installazione di parcometri.

Inammissibili risultano invece le Data pubblicazione 12/05/2022 censure sollevate dalla difesa dei proprietari in ordine all'individuazione della data di riferimento della stima dell'immobile e alla natura del parcheggio da prendere in considerazione ai fini della determinazione della redditività, trattandosi di questioni che implicano indagini di fatto, non menzionate nella sentenza impugnata e quindi non proponibili in questa sede, non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito le stesse siano state sollevate (cfr. Cass., Sez.

VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez.

II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694).” L’intervenuto passaggio in giudicato della decisione di questa Corte, che, pur resa con riferimento al tema dell’occupazione illegittima della stessa area, affronta e risolve le stesse questioni che si propongono nel presente giudizio relativo all’indennità di espropriazione, comporta la carenza di interesse in merito ai motivi primo e secondo del ricorso principale e di quelli introdotti in via incidentale.

A questo proposito la Corte osserva che l’impugnazione dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Fanchini viene ripetutamente qualificata “ricorso incidentale anche condizionato”, formula del tutto inusuale questa che necessita di interpretazione per comprendere se il ricorso è stato proposto solo in linea subordinata per il caso di accoglimento del ricorso principale.

Ciò va escluso, in primo luogo perché l’avverbio “anche” sembra alludere a una duplice proposizione, anche quindi non in via condizionata; in secondo luogo, perché dalla lettura dell’atto non emerge alcuna dichiarazione dei controricorrenti volta a subordinare l’esame della loro impugnazione all’esito vittorioso, in F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 tutto o in parte, del ricorso principale, il che costituisce il proprium Numero di raccolta generale 15250/2022 del condizionamento; infine e decisivamente perché le conclusioni Data pubblicazione 12/05/2022 rassegnate confermano l’assunto con la richiesta, senza vincoli, della cassazione della sentenza.

Il ricorso incidentale non resta quindi assorbito e subisce la stessa sorte dei motivi di ricorso principale superati dalla pronuncia di legittimità sopravvenuta inter partes.

Resta tuttavia da affrontare l’ultimo motivo del ricorso principale riguardante il riconoscimento automatico della rivalutazione all’indennità di esproprio.

Sul punto la censura difetta di specificità, dovendosi rilevare che la Corte di appello ha motivato la decisione con il richiamo per relationem al principio di diritto enunciato nella nota nr 5 dalla Cassazione con la sentenza nr 3794 del 2015 riconoscendo la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art.1224 secondo comma c.c. .

La censura veicolata attraverso il terzo motivo si limita a sostenere che il danno non era stato allegato né provato senza contestare l’equivalenza della rivalutazione al maggior danno del debito di valuta ritenuto dal giudice di merito sicché la stessa deve ritenersi inammissibile.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va rigettato il ricorso principale e quello incidentale.

Le spese vanno compensate stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa fra le parti le spese di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e dei controricorrenti, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 29.4.2022 Il Presidente dott [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22900/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 15250/2022Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti incidentali- contro COMUNE di DOMODOSSOLA -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TORINO n. 490/2017 depositata il 01/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre quali eredi ed aventi causa da [OSCURATO:PERSONA], proponevano opposizione avanti la Corte di appello di Torino avverso la determinazione dell’indennità di esproprio stabilita dalla Commissione espropri in relazione ad un fondo urbano situato nel Comune di Domodossola. Il Comune di Domodossola si costituiva chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente avanti alla Corte di appello rubricato al rg 1016/2013. Nel corso del giudizio veniva espletata c.t.u. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 15250/2022 Con sentenza parziale 888/2014 la Corte di appello escludeva Data pubblicazione 12/05/2022 l’esistenza del giudicato circa l’esistenza della servitù di uso pubblico. Con sentenza definitiva nr 490/2017 la Corte accertava l’indennità di esproprio nella misura di € 249.900,00 e condannava il Comune al pagamento di detto importo, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data del decreto di esproprio e alla rivalutazione a far data dall’inizio del giudizio di opposizione alla stima. Osservava in particolare che in base all’art. 32 del DPR 2001 nr 327 ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio non si doveva tenere conto del vincolo preordinato all’indennità di esproprio. Ciò posto, la Corte territoriale procedeva al calcolo dell’indennizzo in base alle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio svolta nel distinto procedimento fra le stesse parti diretto alla quantificazione del danno per l’illegittima occupazione (definito con sentenza nr 1426/2015) e stabiliva il valore indennizzabile dell’area in relazione alla condizione di maggior sfruttamento nella misura di € 249.000,00, così come quantificato nella c.t.u. Avverso la pronuncia definitiva della Corte di appello il Comune di Domodossola propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resistono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e ricorso incidentale definito “anche condizionato”. Entrambe le parti hanno depositato memoria in vista dell’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. DIRITTO Con il primo motivo il Comune deduce la violazione e falsa applicazione degli art.112 e 295 c.p.c. e l’omessa pronuncia in F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 15250/2022 relazione all’istanza di sospensione necessaria del giudizio per Data pubblicazione 12/05/2022 rapporto di pregiudizialità. Osserva infatti che assumerebbe valenza pregiudiziale la questione relativa all’esistenza di una servitù di uso pubblico esclusa con sentenza nr 1426/2015 oggetto di impugnativa presso la Corte di cassazione. Con un secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art.360 primo comma nr 3 in relazione all’art.32 comma I del d.p.r. 2001 nr 327 e all’art.2909 c.c. per avere la Corte di appello determinato l’indennità sulla base del criterio di valutazione del valore venale del terreno in violazione delle prescrizioni contenute nell’art.32, comma 1, del d.p.r. nr 327/2001 ed in contrasto con il giudicato formatosi nella sentenza nr 134/2012 del Tribunale di Verbania che aveva escluso che, ai fini della determinazione del quantum risarcitorio, potessero assumere rilievo gli incassi del Comune negli anni in questione derivanti dagli introiti dei parcheggi. Con il terzo motivo il Comune si duole della violazione ai sensi dell’art.360, primo comma, nr 3, c.p.c. in relazione all’art. 1224, secondo comma c.c. e dell’art. 32 comma I del d.p.r. 2001 nr 327 per avere la Corte di appello riconosciuto unitamente agli interessi anche la rivalutazione, malgrado si trattasse di un debito di valuta che ne esclude ogni automatismo. I controricorrenti, dal canto loro, impugnano per cassazione la sentenza non definitiva nr 888/2014 in relazione al rigetto dell’eccezione di giudicato riguardante la sentenza del Tribunale ordinario di Domodossola nr 129/2006 per violazione dell’art.2909 c.c., dell’art.111 della Cost. comma sesto nonché avverso la sentenza definitiva nr 490/2017 denunciando la violazione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 15250/2022 dell’art.32 del D.P.R. 327/2001, dell’art.111 della Cost., comma Data pubblicazione 12/05/2022 sesto in relazione all’art.360 primo comma nr 3 c.p.c. Denunciano, in particolare, l’adesione acritica della Corte di appello alla stima compiuta dal c.t.u., il quale aveva tenuto conto degli effetti del vincolo preordinato all'esproprio ed aveva accertato il valore del fondo in riferimento alla data di ultimazione dei lavori da parte del Comune, anziché a quella dell'immissione dello stesso nel possesso dell'immobile a seguito dell'espropriazione. Aggiungono che il valore commerciale del fondo avrebbe dovuto essere determinato considerando il reddito derivante dalla destinazione a parcheggio privato a pagamento, trattandosi di un'utilizzazione compatibile con la classificazione prevista dal piano regolatore, e non richiedente l'esecuzione di opere edilizie. Preliminarmente va osservato che, nelle more del giudizio, è intervenuta la pronuncia nr 6867 del 2022 di questa Corte la quale ha deciso in merito all’impugnativa avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Torino nr 885/2014 e della pronuncia nr 1426/2015 della medesima Corte relativa al risarcimento del danno da illegittima occupazione. La sentenza nr 6867/2022 ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse la questione relativa alla esistenza della servitù pubblica messa in discussione in diversa prospettiva sia dalle parti espropriate, odierni controricorrenti, sia dal Comune. Inoltre la predetta sentenza ha affrontato il problema relativo alla stima del fondo occupato, ritenendo infondati i profili di censura sollevati da entrambe le parti sotto una distinta angolazione. E’ stato infatti affermato che “la destinazione concretamente attribuita dal Comune al fondo occupato, utilizzato come parcheggio a pagamento, corrisponde a quella prevista dallo F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 15250/2022 strumento urbanistico vigente, nell'ambito del quale lo stesso è Data pubblicazione 12/05/2022 incluso in una zona destinata a viabilità, in tal modo risultando assoggettato ad un vincolo che preclude qualsiasi forma di sfruttamento del suolo riconducibile alla nozione tecnica di edificazione, quale estrinsecazione dello jus aedificandi connesso con il diritto di proprietà ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area; non risulta d'altronde dedotto che tale vincolo sia stato imposto a titolo particolare, in funzione della localizzazione lenticolare di un'opera pubblica, anziché in via generale, quale riflesso della ripartizione del territorio comunale in zone omogenee, prevista dal piano regolatore generale in funzione dello sviluppo urbanistico dell'area, sicché non può condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto propria la valutazione compiuta dal c.t.u., che aveva attribuito al vincolo natura espropriativa, in contrasto con un principio più volte ribadito da questa Corte in tema di liquidazione sia dell'indennità di espropriazione che del risarcimento del danno per occupazione illegittima (cfr. Cass., Sez. I, 7/07/2011, n. 15007; 6/11/2008, n. 26615; 5/04/2006, n. 7892). Tale erroneo apprezzamento, pur avendo indotto il c.t.u. ad escludere la possibilità di tenere conto del vincolo nella determinazione del valore del fondo, è rimasto peraltro privo di conseguenze, proprio in virtù del rilievo conferito alla destinazione di fatto del fondo, corrispondente alla sua classificazione urbanistica, anziché ad astratte potenzialità edificatorie, nella specie d'altronde, per quanto risulta, neppure allegate. In quest'ottica, nessuna concreta contraddizione è riscontrabile tra l'assoggettamento del fondo al vincolo d'inedificabilità e il risalto allo stesso conferito ai fini della determinazione del valore di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 15250/2022 mercato dell'immobile: se è vero, infatti, che ai fini Data pubblicazione 12/05/2022 dell'accertamento dell'edificabilità di un fondo occorre attribuire un ruolo primario alle possibilità legali di edificazione collegate alla classificazione prevista dallo strumento urbanistico, configurandosi la c.d. edificabilità di fatto come un criterio meramente suppletivo e complementare, utilizzabile in assenza di strumenti urbanistici o ai fini della determinazione del concreto valore del suolo, è anche vero, però, che nulla impedisce di conferire rilievo, anche nella stima di aree non edificabili, ad eventuali forme di sfruttamento diverse da quella agricola (ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.), purché compatibili con le previsioni urbanistiche, ove le stesse, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, consentano di pervenire all'individuazione di un valore di mercato conforme alle effettive possibilità di utilizzazione dell'immobile (cfr. Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6527; 19/07/2018, n. 19295; Cass., Sez. VI, 1/02/ 2019, n. 3168). Quanto poi ai criteri adottati per la determinazione del valore del fondo, non è condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa del Comune, secondo cui il riferimento al reddito derivante dalla destinazione a parcheggio doveva ritenersi precluso dal giudicato formatosi in ordine all'osservazione del Giudice di primo grado, secondo cui le somme incassate dal Comune nel periodo di occupazione non potevano considerarsi indicative di analoghe potenzialità reddituali da parte di soggetti privati: tale rilievo aveva costituito infatti oggetto di specifica impugnazione da parte dei proprietari, i quali, nel contestare i criteri seguiti dal Tribunale, con il secondo motivo di appello incidentale, avevano insistito sulla redditività dell'area, collegata alla sua destinazione urbanistica, ponendo ancora una volta in risalto gl'introiti percepiti dal Comune mediante F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 15250/2022 l'installazione di parcometri. Inammissibili risultano invece le Data pubblicazione 12/05/2022 censure sollevate dalla difesa dei proprietari in ordine all'individuazione della data di riferimento della stima dell'immobile e alla natura del parcheggio da prendere in considerazione ai fini della determinazione della redditività, trattandosi di questioni che implicano indagini di fatto, non menzionate nella sentenza impugnata e quindi non proponibili in questa sede, non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito le stesse siano state sollevate (cfr. Cass., Sez. VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694).” L’intervenuto passaggio in giudicato della decisione di questa Corte, che, pur resa con riferimento al tema dell’occupazione illegittima della stessa area, affronta e risolve le stesse questioni che si propongono nel presente giudizio relativo all’indennità di espropriazione, comporta la carenza di interesse in merito ai motivi primo e secondo del ricorso principale e di quelli introdotti in via incidentale. A questo proposito la Corte osserva che l’impugnazione dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Fanchini viene ripetutamente qualificata “ricorso incidentale anche condizionato”, formula del tutto inusuale questa che necessita di interpretazione per comprendere se il ricorso è stato proposto solo in linea subordinata per il caso di accoglimento del ricorso principale. Ciò va escluso, in primo luogo perché l’avverbio “anche” sembra alludere a una duplice proposizione, anche quindi non in via condizionata; in secondo luogo, perché dalla lettura dell’atto non emerge alcuna dichiarazione dei controricorrenti volta a subordinare l’esame della loro impugnazione all’esito vittorioso, in F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 tutto o in parte, del ricorso principale, il che costituisce il proprium Numero di raccolta generale 15250/2022 del condizionamento; infine e decisivamente perché le conclusioni Data pubblicazione 12/05/2022 rassegnate confermano l’assunto con la richiesta, senza vincoli, della cassazione della sentenza. Il ricorso incidentale non resta quindi assorbito e subisce la stessa sorte dei motivi di ricorso principale superati dalla pronuncia di legittimità sopravvenuta inter partes. Resta tuttavia da affrontare l’ultimo motivo del ricorso principale riguardante il riconoscimento automatico della rivalutazione all’indennità di esproprio. Sul punto la censura difetta di specificità, dovendosi rilevare che la Corte di appello ha motivato la decisione con il richiamo per relationem al principio di diritto enunciato nella nota nr 5 dalla Cassazione con la sentenza nr 3794 del 2015 riconoscendo la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art.1224 secondo comma c.c. . La censura veicolata attraverso il terzo motivo si limita a sostenere che il danno non era stato allegato né provato senza contestare l’equivalenza della rivalutazione al maggior danno del debito di valuta ritenuto dal giudice di merito sicché la stessa deve ritenersi inammissibile. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte va rigettato il ricorso principale e quello incidentale. Le spese vanno compensate stante la reciproca soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa fra le parti le spese di legittimità; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente e dei controricorrenti, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22900/2017 Numero sezionale 1748/2022 Numero di raccolta generale 15250/2022 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se Data pubblicazione 12/05/2022 dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 29.4.2022 Il Presidente dott [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m
Sentenza Cassazione n. 15250/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris