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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2021

Cassazione n. 39240/2021

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2017 — e di cui all'ordinanza n. 05256 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] — nonché quelle decise da Cass. n. 18112 del 2020 e n. 12970 del 2020.

Anche nel caso qui all'esame, come in quelli ora richiamati, la debitrice principale, nella specie la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non è stata parte delle fasi di merito, o, quantomeno, ciò non risulta dalla sentenza impugnata, né è stata evocata in questa fase di legittimità, come risulta dalle relate delle notifiche del ricorso e del controricorso.

Nell'ordinanza n. 05256 del 2021 la Corte ha affermato quanto segue: «La debitrice diretta della esecutante [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero la Coop. [OSCURATO:PERSONA] in I.c.a., parte necessaria„ non è mai stata evocata in giudizio.

Come di recente riaffermato da questa Corte, in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore (sebbene, come ben chiarito recentemente da Cass. n. 10808 del 2020, il debitore diretto si trovi in una situazione peculiare: egli non è legittimato passivo dell'azione esecutiva, ma resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, e in tale veste dev'essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti.

Inoltre, essendo parte necessaria nel procedimento esecutivo, pur con le indicate peculiarità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione Ud. 21/06/2021 PU R.G.N. 24698/2018; estensore: [OSCURATO:SOCIETA] all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono "inutiliter datae" e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado (Cass. n. 4763 del 2019; Cass. n. 6546 del 2011).

Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (tra le ultime, Cass. n. 6644/2018 e Cass. n. 23315/ 2020).

La gravata sentenza - con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile - va pertanto cassata, con rinvio al giudice di primo grado, in persona di diverso giudicante, ex art. 383 terzo comma c.p.c., affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con il debitore principale, illegittimamente pretermesso nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettiva condotta di tutte le parti.». [OSCURATO:PERSONA] condivide detta pronuncia e intende darvi seguito, anche al fine di evitare il contrasto di giudicati e, comunque, per consentire il pieno dispiegamento dell'attività difensiva.

In adesione alla predetta \'Pre~-2-à deve, pertanto, cassarsi la \ oc.k_A ,{.›Fienc, cocto cej sentenza impugnata e rimettersi la causa als(Tribunale i assari, in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con la debitrice principale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU R.G.N. 24698/2018; estensore: [OSCURATO:SOCIETA]., illegittimamente pretermessa nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettiva condotta di tutte le parti.

Il ricorso non è stato rigettato: non sussistono quindi i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 dicembre 2012, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Sassari, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, in data 21 giugno 2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente 05stia?o Valle h [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2017 — e di cui all'ordinanza n. 05256 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] — nonché quelle decise da Cass. n. 18112 del 2020 e n. 12970 del 2020. Anche nel caso qui all'esame, come in quelli ora richiamati, la debitrice principale, nella specie la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., non è stata parte delle fasi di merito, o, quantomeno, ciò non risulta dalla sentenza impugnata, né è stata evocata in questa fase di legittimità, come risulta dalle relate delle notifiche del ricorso e del controricorso. Nell'ordinanza n. 05256 del 2021 la Corte ha affermato quanto segue: «La debitrice diretta della esecutante [OSCURATO:SOCIETA]., ovvero la Coop. [OSCURATO:PERSONA] in I.c.a., parte necessaria„ non è mai stata evocata in giudizio. Come di recente riaffermato da questa Corte, in sede di espropriazione promossa dal creditore contro il terzo proprietario, nei casi e modi di cui agli artt. 602 e ss. c.p.c., sono parti tanto il terzo assoggettato all'espropriazione, quanto il debitore (sebbene, come ben chiarito recentemente da Cass. n. 10808 del 2020, il debitore diretto si trovi in una situazione peculiare: egli non è legittimato passivo dell'azione esecutiva, ma resta parte necessaria del procedimento esecutivo, cui partecipa a titolo diverso da quello del terzo proprietario, e in tale veste dev'essere sentito ogni volta che le norme regolatrici del procedimento prevedano questa garanzia nei suoi confronti. Inoltre, essendo parte necessaria nel procedimento esecutivo, pur con le indicate peculiarità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso contro il creditore procedente dal terzo assoggettato all'esecuzione, il debitore, assieme al creditore, assume la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio di opposizione Ud. 21/06/2021 PU R.G.N. 24698/2018; estensore: [OSCURATO:SOCIETA] all'esecuzione promossa nei confronti di beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono "inutiliter datae" e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, va rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con remissione della causa al giudice di primo grado (Cass. n. 4763 del 2019; Cass. n. 6546 del 2011). Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (tra le ultime, Cass. n. 6644/2018 e Cass. n. 23315/ 2020). La gravata sentenza - con travolgimento anche di quella appellata, per il riscontrato vizio originario di contraddittorio con un litisconsorte indefettibile - va pertanto cassata, con rinvio al giudice di primo grado, in persona di diverso giudicante, ex art. 383 terzo comma c.p.c., affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con il debitore principale, illegittimamente pretermesso nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettiva condotta di tutte le parti.». [OSCURATO:PERSONA] condivide detta pronuncia e intende darvi seguito, anche al fine di evitare il contrasto di giudicati e, comunque, per consentire il pieno dispiegamento dell'attività difensiva. In adesione alla predetta \'Pre~-2-à deve, pertanto, cassarsi la \ oc.k_A ,{.›Fienc, cocto cej sentenza impugnata e rimettersi la causa als(Tribunale i assari, in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con la debitrice principale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU R.G.N. 24698/2018; estensore: [OSCURATO:SOCIETA]., illegittimamente pretermessa nei gradi di merito, provvedendo pure sulle spese dell'intero giudizio, alla stregua dell'effettiva condotta di tutte le parti. Il ricorso non è stato rigettato: non sussistono quindi i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 dicembre 2012, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. P.Q.M. Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Sassari, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione terza civile, in data 21 giugno 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente 05stia?o Valle h [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39240/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris