Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34797/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore in proprio in quanto Avvocato, che ha indicato recapito Pec; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 18831, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 25.5.2023, e pubblicata il 4.7.2023, in relazione alla quale domanda la correzione di un ritenuto errore materiale; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso di trattenute fiscali operate su pensione privilegiata ordinaria militare.

Avverso il parziale diniego opposto dall’[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - Pensione militare - Istanza di correzione di errore materiale. finanziaria, il contribuente presentava ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che lo accoglieva.

La decisione dei primi giudici era impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva il gravame, riformando la decisione della CTP e dichiarando il rimborso non dovuto. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione avverso la decisione del giudice dell’appello, che era respinto dalla Suprema Corte con pronuncia n. 18831 del 2023.

2. Il contribuente ha quindi proposto istanza di correzione di un duplice errore materiale che ritiene essere stato commesso dalla Cassazione.

L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la notificazione del ricorso a mezzo Pec il 31.7.2025, ma non ha svolto difese in questa procedura.

Ragioni della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] domanda, ai sensi dell’art. 391 biscod. proc. civ., la correzione di un duplice errore materiale in cui ritiene essere incorsa la Suprema Corte, in materia di procedura notificatoria dell’atto d’appello da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Prospetta che la Cassazione, dopo aver condivisibilmente chiarito che la parte notificante può produrre “l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario”, ha poi ritenuto valida la notificazione, sebbene l’Amministrazione finanziaria avesse prodotto solo una relata con “la data di spedizione dell’11 marzo 2016 … manoscritta e apposta a penna sull’avviso di ricevimento e, dunque, non idonea a provarne la tempestività” (ric., p.

I).

“L’errore si è riprodotto con riguardo al fatto, anch’esso incontrovertibile e non smentito dalla Suprema Corte, del disconoscimento espresso da parte del ricorrente della copia fotografica dell’elenco delle raccomandate inviate (cioè la ricevuta di spedizione), prodotta dall’Agenzia” (ric., p.

II).

In conseguenza dei due errori materiali descritti la Cassazione ha adottato una decisione lesiva degli interessi del ricorrente perché mancava la prova della tempestiva e regolare notificazione del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, e l’impugnazione prodotta da quest’ultima doveva perciò essere dichiarata inammissibile.

2. La Cassazione, nella decisione n. 18831 del 2023 che il contribuente domanda di correggere, ha scritto che “questa Suprema Corte di legittimità rileva non essere controverso in atti essere stato versato l’elenco delle raccomandate inviate, munito del timbro postate, attestante la loro ricezione da parte delle Poste, momento in cui risulta assolto l’onere a carico del notificante, secondo la nota scissione fra termine per il notificante e termine per il notificatario.

Ed infatti, con orientamento costante, ribadito anche di recente e cui merita dare continuità, è stato ritenuto che nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l'inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (cfr. Cass.

V, n. 31879/2022).

Dalla sentenza gravata non emerge una mancata disamina della documentazione asseritamente prodotta dal contribuente, bensì un chiaro convincimento di senso contrario, atteso che la CTR evidenzia come l'avviso di ricevimento in atti, recante l'indicazione della data di spedizione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché quella di consegna al destinatario del 15.03.2016, confuti ogni dubbio circa la tempestività (ex art. 51, comma 1, d.lgs. 546 del 1992) del gravame, opportunamente notificato nei 60 giorni.

Sul punto, la parte privata ha svolto solo generiche contestazioni sulla ritualità ed attendibilità della produzione, che non assurgono però a querela di falso che sola può incrinarne affidabilità” Cass. 4.7.2023, n. 18831.

2.1. In conseguenza la Cassazione non ha commesso errori, o comunque equivocato circa il contenuto degli atti impugnati o le questioni dibattute, ma ha espresso con chiarezza la propria valutazione sui fatti in contestazione, non mancando di verificare come non risultasse controverso che era stato versato in atti l’elenco delle raccomandate inviate, munito del timbro postate, attestante la loro ricezione da parte delle Poste, ed esprimendo un chiaro giudizio di condivisione circa la valutazione della CTR sulla attitudine probatoria anche dell’avviso di ricevimento, le attestazioni riportate sullo stesso non risultando peraltro contestate dal ricorrente mediante querela di falso.

2.2. Non ricorre pertanto un’ipotesi di possibile errore materiale, ed il ricorso per la correzione proposto dal contribuente risulta pertanto inammissibile.

3. Nulla deve essere disposto in materia di spese processuali e di c.d. doppio contributo, avendo questa Corte regolatrice, pronunciando a Sezioni Unite, chiarito che “nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica”, Cass.

SU, 14.11.2024, n. 29432.

La Corte di Cassazione, P.Q.M dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difensore in proprio in quanto Avvocato, che ha indicato recapito Pec; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 18831, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 25.5.2023, e pubblicata il 4.7.2023, in relazione alla quale domanda la correzione di un ritenuto errore materiale; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso di trattenute fiscali operate su pensione privilegiata ordinaria militare. Avverso il parziale diniego opposto dall’[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - Pensione militare - Istanza di correzione di errore materiale. finanziaria, il contribuente presentava ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, che lo accoglieva. La decisione dei primi giudici era impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva il gravame, riformando la decisione della CTP e dichiarando il rimborso non dovuto. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per Cassazione avverso la decisione del giudice dell’appello, che era respinto dalla Suprema Corte con pronuncia n. 18831 del 2023. 2. Il contribuente ha quindi proposto istanza di correzione di un duplice errore materiale che ritiene essere stato commesso dalla Cassazione. L’Agenzia delle Entrate ha ricevuto la notificazione del ricorso a mezzo Pec il 31.7.2025, ma non ha svolto difese in questa procedura. Ragioni della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] domanda, ai sensi dell’art. 391 biscod. proc. civ., la correzione di un duplice errore materiale in cui ritiene essere incorsa la Suprema Corte, in materia di procedura notificatoria dell’atto d’appello da parte dell’Amministrazione finanziaria. Prospetta che la Cassazione, dopo aver condivisibilmente chiarito che la parte notificante può produrre “l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario”, ha poi ritenuto valida la notificazione, sebbene l’Amministrazione finanziaria avesse prodotto solo una relata con “la data di spedizione dell’11 marzo 2016 … manoscritta e apposta a penna sull’avviso di ricevimento e, dunque, non idonea a provarne la tempestività” (ric., p. I). “L’errore si è riprodotto con riguardo al fatto, anch’esso incontrovertibile e non smentito dalla Suprema Corte, del disconoscimento espresso da parte del ricorrente della copia fotografica dell’elenco delle raccomandate inviate (cioè la ricevuta di spedizione), prodotta dall’Agenzia” (ric., p. II). In conseguenza dei due errori materiali descritti la Cassazione ha adottato una decisione lesiva degli interessi del ricorrente perché mancava la prova della tempestiva e regolare notificazione del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, e l’impugnazione prodotta da quest’ultima doveva perciò essere dichiarata inammissibile. 2. La Cassazione, nella decisione n. 18831 del 2023 che il contribuente domanda di correggere, ha scritto che “questa Suprema Corte di legittimità rileva non essere controverso in atti essere stato versato l’elenco delle raccomandate inviate, munito del timbro postate, attestante la loro ricezione da parte delle Poste, momento in cui risulta assolto l’onere a carico del notificante, secondo la nota scissione fra termine per il notificante e termine per il notificatario. Ed infatti, con orientamento costante, ribadito anche di recente e cui merita dare continuità, è stato ritenuto che nel processo tributario è inammissibile il ricorso (o l'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione, non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico, o l'elenco delle raccomandate recante la data ed il timbro dell'ufficio postale, o l'avviso di ricevimento nel quale la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione il giudice, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, non può sanare l'inammissibilità ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell'art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza) (cfr. Cass. V, n. 31879/2022). Dalla sentenza gravata non emerge una mancata disamina della documentazione asseritamente prodotta dal contribuente, bensì un chiaro convincimento di senso contrario, atteso che la CTR evidenzia come l'avviso di ricevimento in atti, recante l'indicazione della data di spedizione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché quella di consegna al destinatario del 15.03.2016, confuti ogni dubbio circa la tempestività (ex art. 51, comma 1, d.lgs. 546 del 1992) del gravame, opportunamente notificato nei 60 giorni. Sul punto, la parte privata ha svolto solo generiche contestazioni sulla ritualità ed attendibilità della produzione, che non assurgono però a querela di falso che sola può incrinarne affidabilità” Cass. 4.7.2023, n. 18831. 2.1. In conseguenza la Cassazione non ha commesso errori, o comunque equivocato circa il contenuto degli atti impugnati o le questioni dibattute, ma ha espresso con chiarezza la propria valutazione sui fatti in contestazione, non mancando di verificare come non risultasse controverso che era stato versato in atti l’elenco delle raccomandate inviate, munito del timbro postate, attestante la loro ricezione da parte delle Poste, ed esprimendo un chiaro giudizio di condivisione circa la valutazione della CTR sulla attitudine probatoria anche dell’avviso di ricevimento, le attestazioni riportate sullo stesso non risultando peraltro contestate dal ricorrente mediante querela di falso. 2.2. Non ricorre pertanto un’ipotesi di possibile errore materiale, ed il ricorso per la correzione proposto dal contribuente risulta pertanto inammissibile. 3. Nulla deve essere disposto in materia di spese processuali e di c.d. doppio contributo, avendo questa Corte regolatrice, pronunciando a Sezioni Unite, chiarito che “nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica”, Cass. SU, 14.11.2024, n. 29432. La Corte di Cassazione, P.Q.M dichiara inammis
Sentenza Cassazione n. 34797/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris