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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 40485/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di furto aggravato, tentato e consumato; - che il primo e unico motivo di ricorso, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle moda- lità del fatto (pag. 5 della sentenza impugnata), ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisio- ne sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; - che il ricorso è comunque manifestamente infondato, posto che, avuto ri- guardo alla misura della pena base, fissata in un importo pari al minimo edittale, e all'esiguo aumento stabilito a titolo di continuazione, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo moti- vazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso il 29 settembre 2022 Il C iglie q,tensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di furto aggravato, tentato e consumato; - che il primo e unico motivo di ricorso, afferente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle moda- lità del fatto (pag. 5 della sentenza impugnata), ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisio- ne sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; - che il ricorso è comunque manifestamente infondato, posto che, avuto ri- guardo alla misura della pena base, fissata in un importo pari al minimo edittale, e all'esiguo aumento stabilito a titolo di continuazione, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo moti- vazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il C iglie q,tensore I
Sentenza Cassazione n. 40485/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris