CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2021
Cassazione n. 26343/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 16/06/2021 ha confermato la sentenza con la quale Tribunale di Brescia, in data 13/10/2014, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Lavdrim alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Lavdrim lamenta, come primo motivo di impugnazione, la mancata, illogica e contradditoria motivazione ex art. 606, comma 1, lettere c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla penale responsabilità dell'imputato 3. il secondo motivo di impugnazione ha ad oggetto, la violazione di legge e la mancata, illogica e contradditoria motivazione ex art. 606, comma 1, lettere c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla mancata qualificazione delle condotte di cui al capo di imputazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen con conseguente declaratoria di prescrizione. 4. Il ricorso è inammissibile, in quanto ha ad oggetto doglianze già espresso in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte di Appello. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso (vedi Sez. 4, n. 5191 del 3.5.2000, Rv. 216473, Barone). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. In altri e conclusivi termini, la riproduzione, totale o parziale, del motivo di impugnazione ben può essere presente nel motivo di ricorso ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. 5. Il ricorso è inammissibile anche in quanto articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori del giudizio di legittimità, rimanendo oltre i limiti dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Tale valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 6. La Corte territoriale ha logicamente affermato, con motivazione sintetica ma esaustiva, in ordine all'inattendibilità delle dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente all'esito della perquisizione e della conseguente inattendibilità dell'ipotesi difensiva in ordine alla natura colposa delle condotte di cui al capo di imputazione. 7. A fronte della correttezza applicativa ed argomentativa della sentenza impugnata, il ricorrente ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame senza confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato. La motivazione oggetto di ricorso si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. 8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa