CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 31323/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Bari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale. 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza del 5 gennaio 2026, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia gli aveva applicato la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, confermando la cautela in atto, previa esclusione della circostanza aggravante dell'ingente quantità contestata ex art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. [OSCURATO:PERSONA] ha ricostruito l'addebito provvisorio, riconducibile a due episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina commessi nell'ambito di un'articolata attività di smercio emersa dall'operazione "Progozhine". Ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, fondando il giudizio sugli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, regolarmente autorizzate, e sui servizi di osservazione e videoripresa svolti dalla polizia giudiziaria. Con specifico riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato, per l'episodio sub A/10, le conversazioni captate il 10 gennaio 2025 all'interno dell'[OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali costui, lamentandosi con la compagna della scarsa qualità della cocaina ceduta a [OSCURATO:PERSONA], ne aveva attribuito la responsabilità a [OSCURATO:PERSONA], al quale la sostanza era stata affidata prima della cessione. Per l'episodio sub A/14, ha richiamato l'incontro dell'8 gennaio 2025 sotto l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, e le successive conversazioni relative all'acquisto di trecento grammi di cocaina destinati al cliente di [OSCURATO:PERSONA]. Ha disatteso la prospettazione difensiva incentrata sull'assenza di riscontri oggettivi, osservando che le dichiarazioni dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia si erano risolte in una mera negazione degli addebiti, senza offrire una ricostruzione alternativa verosimile, e che il riferimento esplicito al peso della sostanza e il collegamento logico e temporale tra le conversazioni rendevano l'interpretazione legata alla droga inequivocabile. Quanto all'eccezione di nullità per omesso interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod.proc.pen., il [OSCURATO:PERSONA] l'ha ritenuta tempestiva e fondatamente proponibile per la prima volta dinanzi al riesame, aderendo all'orientamento secondo cui la richiesta di riesame è il mezzo preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti la cautela (Sez. 6, n. 25030/2025; Sez. 6, n. 27444/2025). Nel merito, ha però rigettato la doglianza, osservando che il pericolo di reiterazione riferito a un delitto rientrante nel catalogo derogatorio, in forzadell'aggravante allora contestata, esonerava il giudice dall'interrogatorio anticipato. Aderendo a uno degli indirizzi giurisprudenziali, ha ritenuto che, nei procedimenti soggettivamente cumulativi connessi ex art. 12 cod.proc.pen., il Giudice per le indagini preliminari potesse legittimamente svolgere l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrevano le condizioni dell'interrogatorio preventivo, dovendo prevalere la valutazione unitaria della gravità complessiva delle condotte, pur dando atto della rimessione della questione alle Sezioni Unite. Sul versante delle esigenze cautelari, il Tribunale ha confermato l'attualità del pericolo di reiterazione, desumendolo non soltanto dalla gravità dei fatti ma anche dall'organizzazione delle condotte, dai precedenti penali specifici e gravi, fra cui un'evasione, e dai carichi pendenti in materia di armi, indicativi di un'inclinazione comportamentale refrattaria al rispetto delle leggi. Ha reputato adeguata la sola misura domiciliare, osservando che il regime autorizzatorio dell'art. 284, comma 3, cod.proc.pen. consente l'allontanamento temporaneo per documentate esigenze di salute, sì da assicurare il diritto alle cure garantito dall'art. 32 Cost. 2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ai seguenti motivi. 2.1 Denuncia in primo luogo l'inosservanza della legge processuale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. in relazione all'art. 292, comma 3 bis, cod.proc.pen., per omesso espletamento dell'interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod.proc.pen. Osserva che il previo contraddittorio è regola generale, derogabile soltanto ove ricorrano il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio ovvero il pericolo di reiterazione riferito ai delitti del catalogo di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod.proc.pen. Rileva che il Tribunale, pur avendo escluso nel merito l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90, non ha tratto le dovute conseguenze quanto al vizio genetico dell'ordinanza applicativa, posto che proprio l'esclusione di quella circostanza priva di fondamento la deroga al contraddittorio anticipato. Segnala la difformità tra il capo d'imputazione, che non contemplava l'aggravante, e la parte motiva del provvedimento genetico, ove a tutti gli indagati veniva indistintamente contestata la detenzione di ingenti quantitativi. Sotto un connesso profilo, il ricorrente valorizza l'esito del giudizio rimesso alle Sezioni Unite. Ricorda che la decisione impugnata aveva dato atto del contrasto giurisprudenziale sulla valutazione unitaria o monosoggettiva delle posizioni nei 3procedimenti soggettivamente cumulativi, allorché le condizioni di deroga riguardino soltanto taluni degli indagati, e che il Tribunale aveva nondimeno aderito all'orientamento favorevole all'interrogatorio successivo. Espone che alle Sezioni Unite erano stati devoluti due quesiti, l'uno relativo alla possibilità per il Giudice per le indagini preliminari di effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali era invece necessario quello preventivo, l'altro concernente la natura di nullità a regime intermedio dell'omissione e la sua deducibilità per la prima volta dinanzi al riesame. Deduce che, all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2026, le Sezioni Unite hanno fornito risposta negativa al primo quesito e affermativa al secondo, sì che, alla stregua dell'informazione provvisoria, l'ordinanza impugnata deve ritenersi annullabile per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. 2.2. Il ricorrente lamenta altresì l'erronea applicazione della legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod.proc.pen. in relazione agli artt. 292 cod.proc.pen. e 73 d.P.R. n. 309/90, sotto il profilo della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine alla cessione. Premesso che gli episodi ascritti riposano sulle sole intercettazioni telematiche captate all'interno dell'[OSCURATO:PERSONA] e sulle videoriprese esterne all'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente contesta l'assenza di precisi riscontri oggettivi idonei a corroborare le risultanze captative. Osserva, in particolare, che i fotogrammi dell'8 gennaio 2025, pur immortalando [OSCURATO:PERSONA] in compagnia del coindagato presso quell'abitazione, non offrono alcun elemento dimostrativo di una transazione illecita, e che, con riguardo alla presunta cessione del 9 gennaio 2025, non emergono indizi specifici a suo carico, reggendosi la contestazione sugli esiti investigativi relativi al diverso episodio sub A/10. Sostiene, inoltre, che il Tribunale, per colmare la lacuna indiziaria, abbia ritenuto dirimente la conversazione ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e la compagna, censurando le dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia e finendo per invertire l'onere probatorio, sì da far gravare sull'imputato il dovere di fornire una spiegazione alternativa alla ricostruzione accusatoria. Su questo punto richiama l'insegnamento secondo cui le dichiarazioni accusatorie del coimputato o della persona perseguita per reati connessi devono essere verificate attraverso riscontri esterni di portata individualizzante, attinenti alla persona accusata in specifica relazione al fatto attribuitole, in forza del combinato disposto degli artt. 273, comma 1-bis, e 192, commi 3 e 4, cod.proc.pen.. Il ricorrente richiama i principi sul giudizio prognostico in sede cautelare, rammentando che la misura personale, sul piano indiziario, deve essere assistita 4da una ragionevole probabilità di condanna, e che la valutazione della prova allo stato degli atti dovrà tanto più aderire a quella probabilità quanto più avanzata sia la verifica del materiale probatorio. Entro questa cornice, valorizza il recente approdo sul tema della droga parlata quale unico indizio, in base al quale, in assenza di sequestri e di ulteriori elementi di riscontro, la valutazione delle sole intercettazioni captate deve risultare particolarmente rigorosa, rigore che assume non essersi realizzato nel caso di specie. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Foggia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte, dovendosi accogliere il primo motivo con efficacia assorbente rispetto al secondo. 2. Conviene muovere dalla ricognizione del quadro normativo entro cui la questione si colloca. La legge 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, ha profondamente innovato il procedimento applicativo delle misure cautelari personali, innestando nella disciplina del codice di rito un segmento sino ad allora ignoto, costituito dall'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini a opera del giudice competente all'adozione della misura, da svolgersi in un momento anteriore all'emissione del provvedimento restrittivo. È il cosiddetto interrogatorio preventivo che anticipa il contraddittorio rispetto alla decisione cautelare e che muta i tratti della sequenza procedimentale. L'art. 2, comma 1, lett. e), della legge citata ha a questo fine introdotto l'art. 291, comma 1-quater, cod.proc.pen., a tenore del quale, fermo il disposto dell'art. 289, comma 2, secondo periodo, il giudice, prima di disporre la misura, procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le modalità indicate agli artt. 64 e 65, salvo che ricorra taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. a) e b), ovvero l'esigenza di cui alla lett. c) del medesimo articolo in relazione a uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lett. a), o nell'art. 362, comma 1-ter, oppure a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. Sul versante delle conseguenze, l'art. 2, comma 1, lett. f), della medesima legge ha integrato l'art. 292 cod.proc.pen. con il comma 3-bis, il quale comminala nullità dell'ordinanza che non sia stata preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291, comma 1-quater. La regola è oggi il contraddittorio anticipato; la deroga è eccezionale e rigorosamente tipizzata. 2.1. Entro questa cornice, la prima questione da affrontare attiene ai criteri in forza dei quali si stabilisce se il giudice sia tenuto o meno all'interrogatorio anticipato. L'ordine logico impone di chiarire se il regime cautelare debba modellarsi sulla domanda formulata dal pubblico ministero ovvero sulle valutazioni compiute in concreto dal giudice investito della richiesta. La soluzione è nel secondo senso. Questa Corte ha già chiarito che il discrimine non riposa sulla qualificazione recata dall'istanza cautelare, bensì sull'apprezzamento effettivamente operato dal giudice della cautela, cui istituzionalmente compete la verifica della qualificazione giuridica dei fatti, della configurabilità delle circostanze e della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, a norma degli artt. 273 e 274 cod.proc.pen., a prescindere dagli specifici contenuti della richiesta (Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis, Rv. 287774 - 01; Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio, Rv. 287575 - 02; Sez. 1, n. 36255 del 30/06/2023, Adalil; Sez. 1, n. 28525 del 08/09/2020, Signore, Rv. 279643 - 01; Sez. 3, n. 43731 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Borovikov, Rv. 267935 - 01). Il punto è stato approfonditamente affrontato dalla sentenza della Seconda Sezione n. 12034 del 18/02/2025. La Corte ha osservato che il comma 1-quater dell'art. 291 cod.proc.pen., nel disporre che si proceda all'interrogatorio preventivo «salvo che sussista» taluna delle esigenze derogatorie, adopera una formula da intendersi come equivalente a «salvo che il giudice ravvisi» o «ritenga sussistenti» quelle esigenze, sì da rimettere al giudice, e non alla prospettazione dell'accusa, l'accertamento del presupposto (pag. 8, par. 3.6). Da qui la precisazione, di particolare rilievo per la presente vicenda, secondo cui il vaglio del giudice non può essere diversamente modulato a seconda che serva, in una prima fase, alla scelta del modulo procedimentale, ovvero, in una seconda fase, alla valutazione funditus dei gravi indizi e delle esigenze cautelari ai fini dell'adozione della misura. Ricevuti gli atti, il giudice è tenuto a una valutazione unitaria, ispirata a un criterio uniforme, nel verificare tanto la sussistenza di un adeguato compendio indiziario quanto il ricorrere di esigenze normativamente idonee a derogare alla regola generale dell'interrogatorio preventivo (pag. 10, par. 3.7). 6Non esiste, dunque, un apprezzamento di minor rigore riservato alla deroga: gli stessi elementi che fondano la misura fondano, o escludono, l'obbligo del contraddittorio anticipato. Ne discende che il medesimo criterio governa anche la fase dell'impugnazione cautelare. Il riesame ex art. 309 cod.proc.pen. costituisce mezzo a effetto interamente devolutivo, preordinato alla verifica dei presupposti che legittimano l'adozione del provvedimento restrittivo, sì che il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'indagato il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle enunciate nell'atto di gravame, così come può confermarlo per ragioni difformi da quelle esposte nella motivazione dell'ordinanza genetica (Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis, Rv. 287774 - 01, pag. 9, par. 3.6; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294 - 01; Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202015 - 01). Posto questo principio, occorre stabilire la natura e il regime della nullità che colpisce l'ordinanza non preceduta dall'interrogatorio preventivo nei casi in cui esso sia prescritto. La questione, di recente rimessa a composizione, ha ricevuto soluzione dalle Sezioni Unite, le quali hanno qualificato il vizio come nullità di ordine generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., deducibile per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevabile d'ufficio, anche ove l'interessato non l'abbia eccepita in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more (Sez. U, sentenza del 15 gennaio 2026, allo stato nota nella sola informazione provvisoria, in attesa del deposito della motivazione; conf. Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno, Rv. 288192 - 01; Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191 - 02). Ne deriva, in conformità a quanto correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, che l'eccezione di nullità è stata nella specie tempestivamente proposta. 2.2. Definito il regime di deducibilità, occorre valutare il profilo dell'interesse e l'eventuale sussistenza di un onere di specifica allegazione. Si è già evidenziato che il vizio in questione integra — come confermato anche dall'informazione provvisoria resa dalle Sezioni Unite all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2026 — una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deducibile per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevabile anche di ufficio, pur quando non eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia. Ritiene il [OSCURATO:PERSONA] che la natura e la funzione dell'atto omesso conducono alla configurazione dell'interesse richiesto dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. come interesse immanente alla violazione stessa: il pregiudizio arrecato alle 7prerogative difensive è, in altri termini, in re ipsa, senza che gravi sul deducente alcun onere di allegazione di uno specifico e ulteriore vulnus. L'interesse all'osservanza della disposizione violata non può, infatti, essere identificato unicamente nella possibilità di introdurre nel procedimento cautelare elementi favorevoli idonei, in ipotesi, a scongiurare l'adozione della misura o ad attenuarne il contenuto. L'interrogatorio anticipato assolve alla funzione, infungibile, di instaurare il contraddittorio prima che la libertà personale sia incisa: la sua omissione sottrae all'indagato una chance procedimentale irripetibile, che nessun adempimento successivo è in grado di surrogare, giacché l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 cod. proc. pen. interviene quando la restrizione si è ormai prodotta e non può retroagire sul momento genetico della decisione cautelare. Il pregiudizio, dunque, non è astratto né meramente potenziale, ma immediato e concreto, risolvendosi nella compressione della libertà personale a opera di un titolo geneticamente viziato; correlativamente, l'interesse del deducente si innerva nella stessa riespansione della libertà illegittimamente limitata, effetto pratico e diretto della caducazione dell'ordinanza, insensibile a qualsivoglia apprezzamento sul merito delle scelte difensive. Né potrebbe attribuirsi rilievo, in senso contrario, al contegno serbato dall'indagato nell'interrogatorio postumo. Desumere dall'esercizio della facoltà di non rispondere la carenza di interesse alla deduzione della nullità significherebbe convertire il legittimo esercizio di una prerogativa difensiva, presidiata dall'art. 24 Cost. e dal principio del nemo tenetur se detegere, in uno strumento di dissoluzione della garanzia medesima; specularmente, neppure l'interrogatorio positivamente reso priverebbe il deducente dell'interesse, attenendo il relativo contenuto al piano dei gravi indizi di colpevolezza e non a quello, logicamente antecedente, della regolare formazione del titolo. La condotta processuale successiva all'esecuzione della misura, quale che sia, resta pertanto estranea alla verifica dell'interesse ex art. 182 cod. proc. pen., potendo la parte dismettere il diritto di eccepire la nullità soltanto mediante rinuncia espressa ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Tale ricostruzione è, del resto, l'unica coerente con la rilevabilità ex officio del vizio affermata dalle Sezioni Unite nell'informazione provvisoria richiamata. Invero, un vizio che il tribunale del riesame deve rilevare anche in difetto di eccezione di parte presuppone, per necessità logica, un interesse presunto dall'ordinamento, e non tollera di essere subordinato a un onere di allegazione che ne condizionerebbe la stessa emersione. 2.3. Tanto premesso, l'esame deve volgersi al merito della doglianza, che investe due profili da tenere accuratamente distinti.Il primo profilo concerne la posizione individuale del ricorrente e il rapporto, interno a essa, fra il reato originariamente ostativo e i reati residui. La connessione che qui rileva è di natura oggettiva, attenendo alla pluralità di addebiti mossi al medesimo indagato. [OSCURATO:PERSONA] era stata in origine contestata, unitamente ai delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, del medesimo decreto, circostanza che rendeva il fatto riconducibile al catalogo dell'art. 407, comma 2, lett. a), cod.proc.pen. e legittimava, in forza dell'esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), l'omissione del contraddittorio anticipato. Il Tribunale del riesame ha però escluso quell'aggravante, all'esito di una valutazione indiziaria nel merito condotta nei confronti del ricorrente. Caduta la circostanza, il reato fuoriesce dal novero ostativo e viene meno l'unica ragione che esonerava il giudice dall'interrogatorio preventivo. Si pone allora la questione, decisiva, del momento al quale ragguagliare la verifica della sussistenza del presupposto derogatorio. Sul punto la giurisprudenza richiamata, che si condivide, è dirimente, avendo affrontato una vicenda del tutto omologa, nella quale l'omissione dell'interrogatorio era stata giustificata dalla contestazione di un'aggravante — l'uso dell'arma nella rapina di cui all'art. 628, comma 3, cod.pen., richiamato dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 2, cod.proc.pen. — poi rivelatasi priva di consistenza indiziaria. La Corte ha anzitutto censurato l'argomento del Tribunale, che aveva relegato la verifica dell'aggravante alla sede dibattimentale, trattandola come questione di merito sottratta al vaglio cautelare e affidata a un mero controllo formale tra le risultanze investigative e l'ipotesi accusatoria (Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, pag. 11, par. 4.1; pag. 12, par. 4.2). Su questa prgmessa è stato enunciato il principio risolutivo, secondo cui, ti- I L il- a- e poiché l'effettivo ~5 dell'aggravante aveva fondato la scelta del giudice di omettere l'interrogatorio preventivo, l'erroneità di quella diagnosi, operata in violazione dei principi in tema di valutazione degli indizi di colpevolezza, comporta la nullità del provvedimento genetico ai sensi dell'art. 292, comma 3-bis, cod.proc.pen. (pag. 13, par. 5). Gli elementi che consentono di omettere l'interrogatorio non si apprezzano, dunque, alla stregua della contestazione formulata, ma devono sussistere oggettivamente, sì che il loro difetto, ove ritenuto dal giudice, determina non l'inefficacia, bensì l'annullamento dell'ordinanza emessa sul presupposto di un'aggravante erroneamente ravvisata (in tal senso anche Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037 - 01). Non vale, in senso contrario, l'obiezione secondo cui l'esclusione del regime ordinario non potrebbe essere condizionata dagli esiti del riesame, posto che la 9sanzione, pur presupponendo un vizio originario del provvedimento impositivo, verrebbe in tal modo applicata in ragione di una circostanza sopravvenuta, con l'inammissibile conseguenza di individuare il regime derogatorio di garanzia ex post e secundum eventum litis. La verifica non ha natura sopravvenuta, ma retrospettiva. Per effetto della pronuncia del Tribunale del riesame si manifesta una causa originaria e strutturale di invalidità dell'ordinanza applicativa, operante retrospettivamente ma ex tunc, stante il rapporto di compenetrazione fra il provvedimento genetico e il suo successivo riesame (Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Marangio, Rv. 287575 - 02). Non si verte nello schema delineato dagli artt. 302 e 306 cod.proc.pen., ove rileva una causa di inefficacia della misura, sopravvenuta rispetto all'emissione del vincolo e incidente sul distinto piano della sua persistenza; viene piuttosto in evidenza l'accertata inesistenza originaria di un presupposto destinato a legittimare il titolo cautelare sin dalla sua formazione. Conviene allora ribadire che, in tema di misure cautelari, per effetto della pronuncia del Tribunale del riesame che annulli l'ordinanza genetica per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato che consente di non procedere all'interrogatorio preventivo ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod.proc.pen., il provvedimento cautelare emesso per i residui reati risulta originariamente nullo ex art. 292, comma 3-bis, cod.proc.pen., essendo venute meno, con efficacia ex tunc, le ragioni di connessione oggettiva che consentivano l'elisione dello strumento di garanzia (Sez. 3, n. 6740 del 16/01/2026). ' 2.4. Il secondo profilo, logicamente autonomo dal primo, attiene al rapporto fra la posizione del ricorrente e quella dei coindagati e investe la connessione di natura soggettiva. Il Tribunale del riesame ha disatteso l'eccezione anche valorizzando il collegamento probatorio fra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indagati, attinti da gravi indizi per i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90 aggravati ex art. 80, comma 2, sì da ritenere legittima l'omissione dell'interrogatorio preventivo verso il ricorrente in forza della sussistenza delle condizioni di deroga in capo a quei coindagati. L'opzione ermeneutica recepita dal provvedimento impugnato non può essere condivisa. La Quinta Sezione, con ordinanza n. 35613 del 24/10/2025, aveva rimesso al [OSCURATO:PERSONA] la questione, oggetto di contrasto, concernente la possibilità di estendere il regime derogatorio nei procedimenti soggettivamente cumulativi. Le Sezioni Unite, con la richiamata decisione del 15 gennaio 2026, hanno escluso che il Giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali siano contestati reati connessi ex art. 12 cod.proc.pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), 10cod.proc.pen., quando ravvisi le condizioni per applicare nei confronti di uno o più di essi una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-quater, cod.proc.pen., possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei riguardi dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è prescritto l'interrogatorio preventivo. Il principio recide alla radice la giustificazione fondata sul collegamento con posizioni soggette al regime derogatorio, negando che la connessione o il collegamento probatorio con coindagati ostativi valgano a estendere la deroga a chi ne sia altrimenti estraneo. 2.5. I due profili, l'uno relativo alla connessione oggettiva interna alla posizione del ricorrente, l'altro relativo alla connessione soggettiva con i coindagati, convergono in modo indipendente verso il medesimo esito. Tanto la caduta dell'aggravante che rendeva ostativo il fatto ascritto a [OSCURATO:PERSONA], quanto l'impossibilità di mutuare il regime derogatorio dalle posizioni dei coindagati conducono a riconoscere che l'interrogatorio preventivo era nella specie dovuto e che la sua omissione ha determinato la nullità dell'ordinanza genetica. 3. L'accoglimento del primo motivo assorbe ogni questione concernente la gravità indiziaria, dedotta con il secondo, la cui delibazione resta preclusa dall'invalidità che inficia il titolo a monte. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, unitamente all'ordinanza applicativa del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 4 dicembre 2025, limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvi P.Q.M