CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05421/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che LA Corte di Appello di L'Aquila, quale giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto delle sentenze del gruppo A), pronunciate dal Tribunale di Rimini e dal Gup di Pesaro per reati contro il patrimonio commessi nell'anno 2001, e quelle del gruppo B), pronunciate dal Tribunale di Foggia e dalla Corte di Appello di Bari, per reati contro il patrimonio commessi nell'anno 2002, e ha rigettato di applicare la medesima disciplina tra tutte le sentenze del gruppo A) e tutte quelle del gruppo B); Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto il giudice non avrebbe tenuto nel dovuto conto che le violazioni rientravano comunque in un unico complessivo disegno criminoso; Rilevato che la doglianza oggetto del ricorso è manifestamente infondata in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla mancanza di elementi concreti dai quali poter desumere che i reati oggetto dei due distinti gruppi di sentenze reati fossero il frutto di una comune e iniziale ideazione, ciò anche considerata la distanza di tempo e il diverso contesto spaziale in cui i reati sono stati commessi; Ritenuto pertanto che il Tribunale si è correttamente conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità per la quale è necessario che l'identità del disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.