Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 34232/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA]- RO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione da loro presentata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Presidente del Collegio della Corte di appello di Catanzaro chiamato a decidere l'appello proposto avverso la sentenza in data 25/09/2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Deducono:

1.1. "Violazione degli artt. 606, comma 1, lett. c), 41, co. e 127 c.p.p. per aver la Corte di Catanzaro deciso inaudita altera parte sulla proposta ricusazione".

Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che la Corte di appello ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione senza la previa instaurazione del contraddittorio, non ricorrendo un'ipotesi di manifesta infondatezza della stessa.

AW\1\ A tale ultimo proposito evidenzia che non poteva ritenersi la manifesta infondatezza nel caso in esame, dove il giudice chiamato a decidere «sulla esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione, inter a//a, di reati di usura, sia poi chiamato a decidere sulla esistenza del reato di usura e, ancora, sulla sussistenza dell'aggravante -dal riconoscimento della quale derivano conseguenze sul piano penitenziario- dell'agevolazione della medesima associazione già ritenuta esistente in precedente giudizio».

I ricorrenti sostengono che la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], nel precedente giudizio, aveva espresso una valutazione in ordine alla loro posizione, riferita agli addebiti relativi al reato fine.

1.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 37, co. 1, lett. b) c.p.p. per avere l'ordinanza impugnata omesso di motivare sulla richiesta di ricusazione".

Con il secondo motivo si deduce che -in conseguenza della declaratoria di inammissibilità- la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con il problema dedotto dalla difesa e che avrebbe dovuto costituire oggetto di approfondimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi fondati sostanzialmente su di unica questione, intesa a contrastare la manifesta infondatezza ritenuta dal giudice di merito.

1.1. La decisione della Corte di appello, però, non merita censura alcuna.

1.1.1. Anzitutto, sotto il profilo della declaratoria di inammissibilità con procedura de plano, va rilevato come l'ordinanza impugnata abbia riscontrato la mancata coincidenza del perimetro cognitivo del processo già definito rispetto a quello sub iudice, rilevando ciò sulla base della mera comparazione dei fatti così come dedotti dagli stessi ricusanti, rispetto agli addebiti del processo che li vede imputati e in corso di trattazione.

La Corte di appello, dunque, non si è inoltrata in un esame approfondito delle ragioni della ricusazione, ma si è fermata a una delibazione sommaria delle circostanze dedotte dagli stessi ricusanti, per rilevare -ictu oculi- l'insussistenza dei requisiti minimi richiesti per ritenere la sussistenza di una fonte di pregiudizio nei termini denunciati dalla difesa degli imputati.

1.1.2. A ciò si aggiunga che tale delibazione sommaria è stata correttamente risolta anche in punto di diritto, visto che il principio richiamato dalla Corte di appello (Rv. 247578) -pur risalente, per come rimarcato dalla difesa- è tuttavia assolutamente valido e applicabile al caso in esame, oltre che espressione di un orientamento assolutamente consolidato, con il quale è stato spiegato che è irrilevante che eventualmente i singoli reati giudicati siano riconducibili ad un identico disegno criminoso o in un arco temporale ristretto, giacchè l'essersi pronunziato su uno di essi non comporta automaticamente l'inquinamento dell'imparzialità e della terzietà del giudice chiamato a conoscere in altro giudizio degli altri trattandosi di fatti storici autonomi, a meno che nella prima occasione egli non abbia incidentalmente espresso il proprio convincimento su quelli oggetto del successivo procedimento.

Tanto non viene neanche eccepito dal ricorrente, il quale -invero- non sostiene l'identità dei fatti, individuando l'elemento perturbatore nella contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa contenuta nell'imputazione dell'usura sub iudice, senza spiegare in cosa potrebbe consistere la perdita di imparzialità della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], mancando la deduzione di qualsiasi elemento concreto che risalti il suo pregiudizio quanto alla sussistenza dell'usura e alla destinazione dei suoi profitti all'associazione per delinquere per cui i ricorrenti sono già stati condannati.

Non si può -infatti- sostenere l'identità dei fatti quando nel processo già giudicato si sia accertata un'associazione per delinquere di tipo mafioso e nel processo in corso vi sia la contestazione del reato di usura, attesa la diversità ontologica e strutturale dei due reati.

Né l'identità dei fatti può ricavarsi dalla contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa per il reato di usura sub iudice, ove si consideri che la configurazione di tale aggravante prescinde dalla partecipazione all'associazione per delinquere che si assume agevolata, così rimarcandosi la totale autonomia dei fatti posti al vaglio del giudice oggi ricusato.

Da ciò la manifesta infondatezza del ricorso.

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 giugno 2022 DEPOSITATO I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA]- RO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione da loro presentata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Presidente del Collegio della Corte di appello di Catanzaro chiamato a decidere l'appello proposto avverso la sentenza in data 25/09/2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Deducono: 1.1. "Violazione degli artt. 606, comma 1, lett. c), 41, co. e 127 c.p.p. per aver la Corte di Catanzaro deciso inaudita altera parte sulla proposta ricusazione". Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che la Corte di appello ha illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione senza la previa instaurazione del contraddittorio, non ricorrendo un'ipotesi di manifesta infondatezza della stessa. AW\1\ A tale ultimo proposito evidenzia che non poteva ritenersi la manifesta infondatezza nel caso in esame, dove il giudice chiamato a decidere «sulla esistenza di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione, inter a//a, di reati di usura, sia poi chiamato a decidere sulla esistenza del reato di usura e, ancora, sulla sussistenza dell'aggravante -dal riconoscimento della quale derivano conseguenze sul piano penitenziario- dell'agevolazione della medesima associazione già ritenuta esistente in precedente giudizio». I ricorrenti sostengono che la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], nel precedente giudizio, aveva espresso una valutazione in ordine alla loro posizione, riferita agli addebiti relativi al reato fine. 1.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 37, co. 1, lett. b) c.p.p. per avere l'ordinanza impugnata omesso di motivare sulla richiesta di ricusazione". Con il secondo motivo si deduce che -in conseguenza della declaratoria di inammissibilità- la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con il problema dedotto dalla difesa e che avrebbe dovuto costituire oggetto di approfondimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi fondati sostanzialmente su di unica questione, intesa a contrastare la manifesta infondatezza ritenuta dal giudice di merito. 1.1. La decisione della Corte di appello, però, non merita censura alcuna. 1.1.1. Anzitutto, sotto il profilo della declaratoria di inammissibilità con procedura de plano, va rilevato come l'ordinanza impugnata abbia riscontrato la mancata coincidenza del perimetro cognitivo del processo già definito rispetto a quello sub iudice, rilevando ciò sulla base della mera comparazione dei fatti così come dedotti dagli stessi ricusanti, rispetto agli addebiti del processo che li vede imputati e in corso di trattazione. La Corte di appello, dunque, non si è inoltrata in un esame approfondito delle ragioni della ricusazione, ma si è fermata a una delibazione sommaria delle circostanze dedotte dagli stessi ricusanti, per rilevare -ictu oculi- l'insussistenza dei requisiti minimi richiesti per ritenere la sussistenza di una fonte di pregiudizio nei termini denunciati dalla difesa degli imputati. 1.1.2. A ciò si aggiunga che tale delibazione sommaria è stata correttamente risolta anche in punto di diritto, visto che il principio richiamato dalla Corte di appello (Rv. 247578) -pur risalente, per come rimarcato dalla difesa- è tuttavia assolutamente valido e applicabile al caso in esame, oltre che espressione di un orientamento assolutamente consolidato, con il quale è stato spiegato che è irrilevante che eventualmente i singoli reati giudicati siano riconducibili ad un identico disegno criminoso o in un arco temporale ristretto, giacchè l'essersi pronunziato su uno di essi non comporta automaticamente l'inquinamento dell'imparzialità e della terzietà del giudice chiamato a conoscere in altro giudizio degli altri trattandosi di fatti storici autonomi, a meno che nella prima occasione egli non abbia incidentalmente espresso il proprio convincimento su quelli oggetto del successivo procedimento. Tanto non viene neanche eccepito dal ricorrente, il quale -invero- non sostiene l'identità dei fatti, individuando l'elemento perturbatore nella contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa contenuta nell'imputazione dell'usura sub iudice, senza spiegare in cosa potrebbe consistere la perdita di imparzialità della dottoressa [OSCURATO:PERSONA], mancando la deduzione di qualsiasi elemento concreto che risalti il suo pregiudizio quanto alla sussistenza dell'usura e alla destinazione dei suoi profitti all'associazione per delinquere per cui i ricorrenti sono già stati condannati. Non si può -infatti- sostenere l'identità dei fatti quando nel processo già giudicato si sia accertata un'associazione per delinquere di tipo mafioso e nel processo in corso vi sia la contestazione del reato di usura, attesa la diversità ontologica e strutturale dei due reati. Né l'identità dei fatti può ricavarsi dalla contestazione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa per il reato di usura sub iudice, ove si consideri che la configurazione di tale aggravante prescinde dalla partecipazione all'associazione per delinquere che si assume agevolata, così rimarcandosi la totale autonomia dei fatti posti al vaglio del giudice oggi ricusato. Da ciò la manifesta infondatezza del ricorso. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2022 DEPOSITATO I
Sentenza Cassazione n. 34232/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris