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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25726/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9136-V020j proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in SCICLI, alla VIA A. SAFFI, n. 54, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5515/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per riprese I.R.P.E.F, I.V.A. ed I.R.A.P. relative all'anno 2011; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ragusa che, con sentenza n. 385/2017, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 5515/5/2020, depositata il 20.10.2020, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come l'amministrazione non avesse fornito la prova dell'esistenza di una valida delega di firma alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento in favore del funzionario che all'uopo provvide al posto del Direttore dell'Ufficio procedente; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l'avviso di accertamento illegittimo, nonostante l'avvenuta produzione, in grado di appello, dello stralcio della delega conferita in favore del dott. s.

MORELLO (funzionario che materialmente ebbe a sottoscrivere l'avviso di accertamento poi notificato al contribuente), sottoscritta dal (te Ric. 2021 n. 9136 sez.

Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate e benché, in ogni caso, alla mancanza di firma autografa sull'indicazione stampigliata del [OSCURATO:PERSONA] non conseguirebbe ex se la nullità dell'atto, stante la sicura riferibilità della delega all'Ufficio (come comprovato dalla presenza, sul provvedimento, del numero di protocollo e del logo della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa) nonché considerato che la firma autografa può esser in ogni caso sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993; che il motivo è manifestamente fondato; che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., Sez. 5, 19.4.2019, n. 11013, Rv. 653414-01; Cass., Sez. 6-5, 8.11.2019, n. 28850, Rv. 655599-01); che, a tale proposito, l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (Cass., Sez. 6-5, 6.7.2012, n. 11458, Rv.

Ric. 2021 n. 9136 sez.

Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -3- 623229-01); sicché, in ultima analisi, l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo (Cass., Sez.

L, 10.6.2009, n. 13375, Rv. 608779-01); che - venendo al caso di specie - a fronte della produzione (cfr. sentenza impugnata) in appello della delega di firma in questione (riprodotta in ricorso alle pp. 5-7, in nota, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), parte contribuente si è limitata unicamente a lamentare la tardività di tale documentazione, quale conseguenza del presunto divieto di depositare nuovi documenti in appello, ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. sentenza impugnata, p. 2, quinto cpv., sub a), senz'altro eccepire: con il che, posta la pacifica producibilità, in sede di gravame, di documenti nuovi (arg. da Cass., Sez. 5, 23.6.2021, n. 17921, Rv. 661782-01), osserva la Corte come erroneamente i giudici di appello, disattendendo i principi che precedono, hanno ritenuto non provata l'esistenza della delega in commento, per non essere lo stralcio dell'atto n. 8/2016 firmato e per non recare esso la dicitura "firmato in originale"; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. della Regione siciliana, in diversa composizione, perché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

Ric. 2021 n. 9136 sez.

Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso.

Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della Regione siciliana, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9136-V020j proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in SCICLI, alla VIA A. SAFFI, n. 54, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5515/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento per riprese I.R.P.E.F, I.V.A. ed I.R.A.P. relative all'anno 2011; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ragusa che, con sentenza n. 385/2017, accolse il ricorso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 5515/5/2020, depositata il 20.10.2020, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come l'amministrazione non avesse fornito la prova dell'esistenza di una valida delega di firma alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento in favore del funzionario che all'uopo provvide al posto del Direttore dell'Ufficio procedente; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 2697 cod. civ., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto l'avviso di accertamento illegittimo, nonostante l'avvenuta produzione, in grado di appello, dello stralcio della delega conferita in favore del dott. s. MORELLO (funzionario che materialmente ebbe a sottoscrivere l'avviso di accertamento poi notificato al contribuente), sottoscritta dal (te Ric. 2021 n. 9136 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate e benché, in ogni caso, alla mancanza di firma autografa sull'indicazione stampigliata del [OSCURATO:PERSONA] non conseguirebbe ex se la nullità dell'atto, stante la sicura riferibilità della delega all'Ufficio (come comprovato dalla presenza, sul provvedimento, del numero di protocollo e del logo della [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa) nonché considerato che la firma autografa può esser in ogni caso sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 1993; che il motivo è manifestamente fondato; che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa (Cass., Sez. 5, 19.4.2019, n. 11013, Rv. 653414-01; Cass., Sez. 6-5, 8.11.2019, n. 28850, Rv. 655599-01); che, a tale proposito, l'atto amministrativo non è invalido solo perché privo di sottoscrizione, in quanto la riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato può essere desunta anche dal contesto dell'atto stesso (Cass., Sez. 6-5, 6.7.2012, n. 11458, Rv. Ric. 2021 n. 9136 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -3- 623229-01); sicché, in ultima analisi, l'atto amministrativo esiste come tale allorché i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di ritenerne la sicura provenienza dall'amministrazione e la sua attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive, salva la facoltà dell'interessato di chiedere al giudice l'accertamento dell'effettiva provenienza dell'atto stesso dal soggetto autorizzato a formarlo (Cass., Sez. L, 10.6.2009, n. 13375, Rv. 608779-01); che - venendo al caso di specie - a fronte della produzione (cfr. sentenza impugnata) in appello della delega di firma in questione (riprodotta in ricorso alle pp. 5-7, in nota, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), parte contribuente si è limitata unicamente a lamentare la tardività di tale documentazione, quale conseguenza del presunto divieto di depositare nuovi documenti in appello, ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. sentenza impugnata, p. 2, quinto cpv., sub a), senz'altro eccepire: con il che, posta la pacifica producibilità, in sede di gravame, di documenti nuovi (arg. da Cass., Sez. 5, 23.6.2021, n. 17921, Rv. 661782-01), osserva la Corte come erroneamente i giudici di appello, disattendendo i principi che precedono, hanno ritenuto non provata l'esistenza della delega in commento, per non essere lo stralcio dell'atto n. 8/2016 firmato e per non recare esso la dicitura "firmato in originale"; Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. della Regione siciliana, in diversa composizione, perché decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. Ric. 2021 n. 9136 sez. Sesta civile - T - ud. 21-06-2022 -4- La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della Regione siciliana, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso
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