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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2020

Cassazione n. 39503/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna, quale giudice del rinvio ex art. 627, c.p.p., riformava in senso favorevole al reo limitatamente alla durata delle pene accessorie, che riduceva, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ravenna, in data 4.5.2012, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto il giudizio di appello si è svolto in assenza del difensore di fiducia del Giardini, avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], mai avvisato della celebrazione del processo innanzi alla corte di appello di Bologna, con conseguente nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata.

24. Con requisitoria scritta del 12.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Con conclusioni scritte del 21.6.2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

4. Ed invero, come si evince dagli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, in data 19.4.2018 la corte di appello di Bologna aveva confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ravenna in sede di giudizio abbreviato, di cui in premessa.

Avverso la sentenza della corte di appello l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia dell'epoca, avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Teramo, aveva proposto ricorso per cassazione, la cui discussione era stata fissata innanzi la Quinta Sezione Penale di questa Corte per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi rinviata alla successiva udienza del 4.7.2019, in attesa della decisione delle Sezioni Unite Penali sulla questione relativa alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari.

Prima della fissazione della nuova udienza di discussione innanzi la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, l'imputato, con atto datato 26.4.2019 e depositato presso la cancelleria della Suprema Corte il 3.5.2019 (rinvenibile a fol. 2 del fascicolo della Corte di Cassazione R.G.N. 45657/2018 in possesso della corte di appello di Bologna) aveva nominato come suo difensore di fiducia, con revoca di ogni altra precedente nomina, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, era stato notificato, a cura della cancelleria della Quinta Sezione, l'avviso della data della nuova udienza del 4.7.2019, svoltasi con la presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale del suddetto avv. [OSCURATO:PERSONA], come attestato nella sentenza (n. 2468/2019), che, accogliendo il ricorso, aveva annullato la decisione impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bologna per il giudizio.

La seconda sezione della corte di appello di Bologna, cui gli atti erano stati trasmessi per il nuovo giudizio, fissava all'uopo l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza dare avviso, tuttavia, all'avv. [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto ai precedenti difensori di fiducia dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non avevano titolo per essere i destinatari dell'avviso di trattazione, in quanto, essendo stati revocati, non erano più difensori di fiducia dell'imputato.

Il processo di secondo grado, infine, si concludeva all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la partecipazione di un difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97, co. 4, c.p.p., in sostituzione degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Rago.

Evidente, pertanto, appare la sussistenza del vizio denunciato dal ricorrente, in considerazione della efficacia immediata, ai sensi dell'art. 107, c.p.p., della revoca dei precedenti difensori di fiducia da parte del Giardini, essendo stata a essa contestuale la nomina del nuovo difensore di fiducia nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e la possibilità per il giudice di appello di conoscere la nuova nomina, con l'intervenuta revoca, accedendo agli atti contenuti nel fascicolo trasmesso alla corte di appello bolognese relativo al ricorso per cassazione in precedenza indicato.

Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma quarto, c.p.p., del difensore non avvisato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Rv. 268154; Cass., Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rv. 279037) e non rilevando il carattere facoltativo della sua partecipazione a tale giudizio (cfr. Cass., Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Rv. 242850).5.

Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Bologna.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma lì 1.7.2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bologna, quale giudice del rinvio ex art. 627, c.p.p., riformava in senso favorevole al reo limitatamente alla durata delle pene accessorie, che riduceva, la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ravenna, in data 4.5.2012, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati fallimentari in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto il giudizio di appello si è svolto in assenza del difensore di fiducia del Giardini, avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di [OSCURATO:PERSONA], mai avvisato della celebrazione del processo innanzi alla corte di appello di Bologna, con conseguente nullità dell'intero giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata. 24. Con requisitoria scritta del 12.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 21.6.2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. 4. Ed invero, come si evince dagli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, in data 19.4.2018 la corte di appello di Bologna aveva confermato la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ravenna in sede di giudizio abbreviato, di cui in premessa. Avverso la sentenza della corte di appello l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia dell'epoca, avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Teramo, aveva proposto ricorso per cassazione, la cui discussione era stata fissata innanzi la Quinta Sezione Penale di questa Corte per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], poi rinviata alla successiva udienza del 4.7.2019, in attesa della decisione delle Sezioni Unite Penali sulla questione relativa alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. Prima della fissazione della nuova udienza di discussione innanzi la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, l'imputato, con atto datato 26.4.2019 e depositato presso la cancelleria della Suprema Corte il 3.5.2019 (rinvenibile a fol. 2 del fascicolo della Corte di Cassazione R.G.N. 45657/2018 in possesso della corte di appello di Bologna) aveva nominato come suo difensore di fiducia, con revoca di ogni altra precedente nomina, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, era stato notificato, a cura della cancelleria della Quinta Sezione, l'avviso della data della nuova udienza del 4.7.2019, svoltasi con la presenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale del suddetto avv. [OSCURATO:PERSONA], come attestato nella sentenza (n. 2468/2019), che, accogliendo il ricorso, aveva annullato la decisione impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Bologna per il giudizio. La seconda sezione della corte di appello di Bologna, cui gli atti erano stati trasmessi per il nuovo giudizio, fissava all'uopo l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senza dare avviso, tuttavia, all'avv. [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto ai precedenti difensori di fiducia dell'imputato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non avevano titolo per essere i destinatari dell'avviso di trattazione, in quanto, essendo stati revocati, non erano più difensori di fiducia dell'imputato. Il processo di secondo grado, infine, si concludeva all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la partecipazione di un difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97, co. 4, c.p.p., in sostituzione degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Rago. Evidente, pertanto, appare la sussistenza del vizio denunciato dal ricorrente, in considerazione della efficacia immediata, ai sensi dell'art. 107, c.p.p., della revoca dei precedenti difensori di fiducia da parte del Giardini, essendo stata a essa contestuale la nomina del nuovo difensore di fiducia nella persona dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], e la possibilità per il giudice di appello di conoscere la nuova nomina, con l'intervenuta revoca, accedendo agli atti contenuti nel fascicolo trasmesso alla corte di appello bolognese relativo al ricorso per cassazione in precedenza indicato. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma quarto, c.p.p., del difensore non avvisato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Rv. 268154; Cass., Sez. 5, n. 11756 del 14/02/2020, Rv. 279037) e non rilevando il carattere facoltativo della sua partecipazione a tale giudizio (cfr. Cass., Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Rv. 242850).5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Bologna. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma lì 1.7.2021.