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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14977/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22940/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende – Ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrenti – avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 4634/2018 depositata il06/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. La vicenda attiene a fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA] e altri a garanzia di un contratto di leasing avente ad oggetto immobili ad uso alberghiero stipulato con la societàLeasing [OSCURATO:SOCIETA]., cui poi subentròl’avente causa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] domanda da quest’ultima in origine monitoriamente azionata nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] ed altri aveva ad oggetto il pagamento di sommaa titolo di canoni scaduti e non corrisposti dalla società utilizzatrice di un bene immobile consistente in un complesso alberghiero sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] ( di cui gli allora opponenti erano garanti), oggetto del contratto di leasing per cui è causa.

L ’ escussione della garanzia è rigettata nel doppio grado di merito.

2. Con sentenza n. 4634/2018, depositata in data 6/7/2018 la C orte di Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione alla pronuncia del Tribunale di Roma n. 21048/2013 di rigetto della domanda in origine monitoriamente azionata dalla società leasing Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri di pagamento di somma a titolo di garanzia prestata per contratto di leasing avente ad oggetto bene immobile ad uso alberghiero.

3. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propo ne ora ricorso affidato a un unico motiv o , cui il Cerretani, la Tulli, il Donzelli e la Simoniresistono con controricorso

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l ’ u nico motivo la ricorrente de nuncia “ V iolazione e falsa applicazione dell’art. 1 526 c.c., ritenuto applicabile per analogia al rapporto atipico, in relazione agli articoli 1322, 1323, 1453 e 1458 c.c., nonché sulla errata qualificazione del contratto di leasing come traslativo alla luce dello ius superveniens – l. 241/2017 ” .

Si duole che la Corte di merito non abbia considerato che si applica nella specie la l. n. 124 del 2017 (art. 1, commi da 136 a 140) che, pur essendo sopravvenuta alla stipula del contratto de quo, si applica retroattivamente come stabilito da Cass., n. 8980/2019 e Cass., n. 18543/2019.

Lamenta non essersi dalla Corte di merito considerata l’applicabilità nella specie dello ius superveniens, costituito dalla disciplina del contratto di leasing contenuta nel citato art. 1, commi 136-140 l. 124/2017, con la quale il legislatore ha optato per la ricostruzione unitaria del contratto di leasing, disattendendo il tradizionale orientamento giurisprudenziale ed escludendo la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, tipizzando la locazione finanziaria quale fattispecie negoziale autonoma , e delineando un paradigma unitario per lo scioglimento del contratto di leasing, così escludendo l’applicazione dell’art. 1526 cod. civ.

In ossequio a tale logica, la l. 124/2017, in caso di risoluzione del rapporto, detta la regola per cui anche la quota di riscatto entra in gioco nella determinazione del risarcimento dovuto al concedente che, riottenuto il bene, dovrà rendere all’utilizzatorequanto ricavato dalla sua vendita o ricollocazione a valor i di mercato, al netto di canoni scaduti e non pagati, dei canoni a scadere nella sola misura del capitale e del valore di riscatto.

Tale soluzione si discosta da quella di cui all’art. 1526 cod. civ., che prevedenon già un “ risarcimento ” , bensì un “ equo compenso ” per l’uso del bene, ma soprattutto non contempla nel calcolo dell’indennizzo compensativo la quota di riscatto che, “in quanto rimessa la scelta dell’utilizzatore, era collocata al di fuori da ogni perimetro di computo” (p. 9, penultimo §, del ricorso).

2. Il motivo è infondato .

Con le sentenze n. 2061 del 28/01/2021 e n. 2142 del 29/01/2021 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la legge n. 124 del 2017[ la quale ha introdotto una disciplina organica e unitaria del leasing, superando la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo (comma 136), prescrivendo le conseguenze di detto inadempimento in sintonia con le prassi del settore, per cui “il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita” ] non ha carattere retroattivo,e dunque ha efficacia solo pro futuro, non potendo trovare applicazione – in mancanza di un’espressa previsione di retroattività o di altre disposizioni di diritto intertemporale – alle fattispecie nelle quali i presupposti ( legali o convenzionali ) della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore si siano verificati prima della sua entrata in vigore (in ossequio alla teoria c.d. del fatto compiuto). 2.1 Invero, sino all ’ entrata in vigore della predetta legge, il leasing è rimasto un contratto solo socialmente tipico, articolato dalla pratica commerciale in due principali figure della operazione di finanziamento volta a consentire ad un soggetto (cd. utilizzatore o lessee) il godimento di un bene , ora in via transitoria (leasing di godimento), ora in vista del suo definitivo acquisto (leasing traslativo) attraverso la somministrazione delle risorse finanziarie di altro soggetto abilitato al credito (cd. concedente o lessor), che consente al primo di soddisfare un interesse non autonomamente realizzabile, “attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene e, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l’anticipazione del capitale” ( Cas s., S ez .

U n ., 5/10/2015, n. 19785). 2.2 Secondo il diritto vivente, nel leasing di godimento la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, in base a quanto disposto dall’art. 1458, 1° comma, secondo periodo, c od . c iv . – e in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica – sicché, stante la piena sinallagmaticità tra le reciproche prestazioni, l’utilizzatore è tenuto a restituire il bene, mentre il concedente ha diritto a mantenere le rate riscosse, oltre al risarcimento del danno per l’inadempimento verificatosi.

Nel leasing traslativo, invece, la risoluzione resta soggetta all’applicazione in via analogica delle disposizioni di cui all’art. 1526 cod. c iv ., con riguardo alla vendita con riserva della proprietà.

S i cché l ’ utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo, però, diritto ad un equo compenso (comprendente la remunerazione del godimento del bene, il suo deprezzamento e il logoramento per l’uso) e al risarcimento del danno (nella sua ordinaria configurazione di danno emergente e lucro cessante, ex art. 1223 cod.civ.). 2.3 La giustificazione di questa diversa disciplina degli effetti risolutori tra le due figure di leasing è stata ravvisata dalle Sezioni Unite nell’opportunità di “ far fronte, nel caso di leasing traslativo, all’esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell’autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire la restituzione del bene e l’acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell’utilizzatore stesso”(così Cass. 6034/2017). 2.4 Ed appunto, secondo le richiamat e Sezioni Unite, l ’ art. 1526 c od . c iv . rappresenta una norma “ sorretta da una ratio giustificativa rispondente all’esigenza di dare equilibrato assetto alle posizioni delle parti di un contratto atipico, forgiato da una risalente prassi commerciale e al quale il formante giurisprudenziale ha fornito stabilità di assetto e certezza applicativa”. 2.5 È dunque a detta norma che occorre fare riferimento, in via analogica, per disciplinare gli effetti della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore, i cui presupposti si siano realizzati prima del 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 124/17). 2.6 In altri termini, con riguardo ai contratti di leasing per i quali i presupposti della risoluzione si siano verificati – come pacificamente nel caso in esame – prima di quella data, risultafuori gioco la nuova regolamentazione funzionale del rapporto di cui all’art. 1, comma 137, della citata l.n. 124/17, che per un verso esclude la valutazione discrezionale del giudice circa la “ non scarsa importanza ” dell’inadempimento ex art. 1455 cod.civ., e per altro verso imbriglia l’autonomia contrattuale rispetto alla fonte legislativa, “ciò che, peraltro, comporta l’inefficacia ex nunc della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), apposta a contratto di leasing in corso che non abbia ancora maturato i presupposti della risoluzione ai sensi del citato comma 137, ove calibrata in termini diversi e meno favorevoli per l’utilizzatore di quanto previsto dalla legge con norma imperativa per l’inadempimento di tipo finanziario” ( così Cass., Sez.

Un.29/01/2021 n. 2142).

3. In considerazione del fatto che le sentenze n. 2061 del 28/01/2021 e n. 2142 del 29/01/2021 delle Sezioni Unite di questa Corte sono successive alla proposizione del ricorso (nel 2019), ricorrono giustificati motivi per disporre la compensa zione delle spese del presente giudiziodi legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22940/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende – Ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrenti – avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 4634/2018 depositata il06/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. La vicenda attiene a fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA] e altri a garanzia di un contratto di leasing avente ad oggetto immobili ad uso alberghiero stipulato con la societàLeasing [OSCURATO:SOCIETA]., cui poi subentròl’avente causa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] domanda da quest’ultima in origine monitoriamente azionata nei confronti dei signori [OSCURATO:PERSONA] ed altri aveva ad oggetto il pagamento di sommaa titolo di canoni scaduti e non corrisposti dalla società utilizzatrice di un bene immobile consistente in un complesso alberghiero sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] ( di cui gli allora opponenti erano garanti), oggetto del contratto di leasing per cui è causa. L ’ escussione della garanzia è rigettata nel doppio grado di merito. 2. Con sentenza n. 4634/2018, depositata in data 6/7/2018 la C orte di Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in relazione alla pronuncia del Tribunale di Roma n. 21048/2013 di rigetto della domanda in origine monitoriamente azionata dalla società leasing Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri di pagamento di somma a titolo di garanzia prestata per contratto di leasing avente ad oggetto bene immobile ad uso alberghiero. 3. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propo ne ora ricorso affidato a un unico motiv o , cui il Cerretani, la Tulli, il Donzelli e la Simoniresistono con controricorso 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l ’ u nico motivo la ricorrente de nuncia “ V iolazione e falsa applicazione dell’art. 1 526 c.c., ritenuto applicabile per analogia al rapporto atipico, in relazione agli articoli 1322, 1323, 1453 e 1458 c.c., nonché sulla errata qualificazione del contratto di leasing come traslativo alla luce dello ius superveniens – l. 241/2017 ” . Si duole che la Corte di merito non abbia considerato che si applica nella specie la l. n. 124 del 2017 (art. 1, commi da 136 a 140) che, pur essendo sopravvenuta alla stipula del contratto de quo, si applica retroattivamente come stabilito da Cass., n. 8980/2019 e Cass., n. 18543/2019. Lamenta non essersi dalla Corte di merito considerata l’applicabilità nella specie dello ius superveniens, costituito dalla disciplina del contratto di leasing contenuta nel citato art. 1, commi 136-140 l. 124/2017, con la quale il legislatore ha optato per la ricostruzione unitaria del contratto di leasing, disattendendo il tradizionale orientamento giurisprudenziale ed escludendo la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, tipizzando la locazione finanziaria quale fattispecie negoziale autonoma , e delineando un paradigma unitario per lo scioglimento del contratto di leasing, così escludendo l’applicazione dell’art. 1526 cod. civ. In ossequio a tale logica, la l. 124/2017, in caso di risoluzione del rapporto, detta la regola per cui anche la quota di riscatto entra in gioco nella determinazione del risarcimento dovuto al concedente che, riottenuto il bene, dovrà rendere all’utilizzatorequanto ricavato dalla sua vendita o ricollocazione a valor i di mercato, al netto di canoni scaduti e non pagati, dei canoni a scadere nella sola misura del capitale e del valore di riscatto. Tale soluzione si discosta da quella di cui all’art. 1526 cod. civ., che prevedenon già un “ risarcimento ” , bensì un “ equo compenso ” per l’uso del bene, ma soprattutto non contempla nel calcolo dell’indennizzo compensativo la quota di riscatto che, “in quanto rimessa la scelta dell’utilizzatore, era collocata al di fuori da ogni perimetro di computo” (p. 9, penultimo §, del ricorso). 2. Il motivo è infondato . Con le sentenze n. 2061 del 28/01/2021 e n. 2142 del 29/01/2021 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la legge n. 124 del 2017[ la quale ha introdotto una disciplina organica e unitaria del leasing, superando la tradizionale distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo (comma 136), prescrivendo le conseguenze di detto inadempimento in sintonia con le prassi del settore, per cui “il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita” ] non ha carattere retroattivo,e dunque ha efficacia solo pro futuro, non potendo trovare applicazione – in mancanza di un’espressa previsione di retroattività o di altre disposizioni di diritto intertemporale – alle fattispecie nelle quali i presupposti ( legali o convenzionali ) della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore si siano verificati prima della sua entrata in vigore (in ossequio alla teoria c.d. del fatto compiuto). 2.1 Invero, sino all ’ entrata in vigore della predetta legge, il leasing è rimasto un contratto solo socialmente tipico, articolato dalla pratica commerciale in due principali figure della operazione di finanziamento volta a consentire ad un soggetto (cd. utilizzatore o lessee) il godimento di un bene , ora in via transitoria (leasing di godimento), ora in vista del suo definitivo acquisto (leasing traslativo) attraverso la somministrazione delle risorse finanziarie di altro soggetto abilitato al credito (cd. concedente o lessor), che consente al primo di soddisfare un interesse non autonomamente realizzabile, “attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene e, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l’anticipazione del capitale” ( Cas s., S ez . U n ., 5/10/2015, n. 19785). 2.2 Secondo il diritto vivente, nel leasing di godimento la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, in base a quanto disposto dall’art. 1458, 1° comma, secondo periodo, c od . c iv . – e in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica – sicché, stante la piena sinallagmaticità tra le reciproche prestazioni, l’utilizzatore è tenuto a restituire il bene, mentre il concedente ha diritto a mantenere le rate riscosse, oltre al risarcimento del danno per l’inadempimento verificatosi. Nel leasing traslativo, invece, la risoluzione resta soggetta all’applicazione in via analogica delle disposizioni di cui all’art. 1526 cod. c iv ., con riguardo alla vendita con riserva della proprietà. S i cché l ’ utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo, però, diritto ad un equo compenso (comprendente la remunerazione del godimento del bene, il suo deprezzamento e il logoramento per l’uso) e al risarcimento del danno (nella sua ordinaria configurazione di danno emergente e lucro cessante, ex art. 1223 cod.civ.). 2.3 La giustificazione di questa diversa disciplina degli effetti risolutori tra le due figure di leasing è stata ravvisata dalle Sezioni Unite nell’opportunità di “ far fronte, nel caso di leasing traslativo, all’esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell’autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire la restituzione del bene e l’acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell’utilizzatore stesso”(così Cass. 6034/2017). 2.4 Ed appunto, secondo le richiamat e Sezioni Unite, l ’ art. 1526 c od . c iv . rappresenta una norma “ sorretta da una ratio giustificativa rispondente all’esigenza di dare equilibrato assetto alle posizioni delle parti di un contratto atipico, forgiato da una risalente prassi commerciale e al quale il formante giurisprudenziale ha fornito stabilità di assetto e certezza applicativa”. 2.5 È dunque a detta norma che occorre fare riferimento, in via analogica, per disciplinare gli effetti della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell’utilizzatore, i cui presupposti si siano realizzati prima del 29 agosto 2017 (data di entrata in vigore della legge n. 124/17). 2.6 In altri termini, con riguardo ai contratti di leasing per i quali i presupposti della risoluzione si siano verificati – come pacificamente nel caso in esame – prima di quella data, risultafuori gioco la nuova regolamentazione funzionale del rapporto di cui all’art. 1, comma 137, della citata l.n. 124/17, che per un verso esclude la valutazione discrezionale del giudice circa la “ non scarsa importanza ” dell’inadempimento ex art. 1455 cod.civ., e per altro verso imbriglia l’autonomia contrattuale rispetto alla fonte legislativa, “ciò che, peraltro, comporta l’inefficacia ex nunc della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.), apposta a contratto di leasing in corso che non abbia ancora maturato i presupposti della risoluzione ai sensi del citato comma 137, ove calibrata in termini diversi e meno favorevoli per l’utilizzatore di quanto previsto dalla legge con norma imperativa per l’inadempimento di tipo finanziario” ( così Cass., Sez. Un.29/01/2021 n. 2142). 3. In considerazione del fatto che le sentenze n. 2061 del 28/01/2021 e n. 2142 del 29/01/2021 delle Sezioni Unite di questa Corte sono successive alla proposizione del ricorso (nel 2019), ricorrono giustificati motivi per disporre la compensa zione delle spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri
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