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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 34152/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al competente giudice civile; lette le conclusioni congiuntamente presentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che chiedono la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Perugia e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Perugia assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Paulo, perché il fatto non costituisce reato, dal delitto di cui agli' artt. 81 cpv. 515 cod. pen., loro contestato per aver fornito, nella veste di presidente del consiglio di amministrazione e di direttore membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] S.A., all'acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. filati di qualità diversa da quella pattuita, in quanto contenente cashmere in percentuale inferiore a quella pattuita.

2. Avverso l'indicata sentenza, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentate pro -tempore [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Ad avviso del difensore, pacifico l'elemento oggettivo del reato, la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso il dolo, ravvisabile in capo agli imputati nella veste di titolari della società commerciale, in quanto, in mancanza di deleghe specifiche, avrebbero comunque impartire ai propri dipendenti disposizioni comportamentali.

Aggiunge il difensore che, quand'anche la Somelos fosse una società di grandi dimensioni, gli imputati avrebbe dovuto dimostrare di avere in concreto preposto, ai vari servizi, soggetti qualificati e idonei, forniti della necessaria autonomia e degli indispensabili poteri discrezionali per la gestione degli affari, il che non è avvenuto; di conseguenza, in assenza di una effettiva delega di funzioni a determinati soggetti, gli amministratori della società rispondono del delitto, loro contestato, di frode in commercio.

3. Con atto pervenuto in data 27 giugno 2023, la società ricorrente, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo venuto meno l'interesse in quanto, nelle more, è intervenuta una conciliazione tra le parti.

Di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle sole spese processuali, ma non anche della sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi profili di colpa in capo alla ricorrente.A P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte di appello di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al competente giudice civile; lette le conclusioni congiuntamente presentate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che chiedono la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Perugia e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Perugia assolveva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Paulo, perché il fatto non costituisce reato, dal delitto di cui agli' artt. 81 cpv. 515 cod. pen., loro contestato per aver fornito, nella veste di presidente del consiglio di amministrazione e di direttore membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] S.A., all'acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. filati di qualità diversa da quella pattuita, in quanto contenente cashmere in percentuale inferiore a quella pattuita. 2. Avverso l'indicata sentenza, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentate pro -tempore [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia e procuratore speciale, propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Ad avviso del difensore, pacifico l'elemento oggettivo del reato, la Corte di merito avrebbe erroneamente escluso il dolo, ravvisabile in capo agli imputati nella veste di titolari della società commerciale, in quanto, in mancanza di deleghe specifiche, avrebbero comunque impartire ai propri dipendenti disposizioni comportamentali. Aggiunge il difensore che, quand'anche la Somelos fosse una società di grandi dimensioni, gli imputati avrebbe dovuto dimostrare di avere in concreto preposto, ai vari servizi, soggetti qualificati e idonei, forniti della necessaria autonomia e degli indispensabili poteri discrezionali per la gestione degli affari, il che non è avvenuto; di conseguenza, in assenza di una effettiva delega di funzioni a determinati soggetti, gli amministratori della società rispondono del delitto, loro contestato, di frode in commercio. 3. Con atto pervenuto in data 27 giugno 2023, la società ricorrente, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso, essendo venuto meno l'interesse in quanto, nelle more, è intervenuta una conciliazione tra le parti. Di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle sole spese processuali, ma non anche della sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi profili di colpa in capo alla ricorrente.A P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces
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