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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47937/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31055_22 Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74 del 2000 con riguardo all'illogica/carente motivazione dell'elemento soggettivo è inammissibile sulla base del duplice rilievo della inammissibilità originaria dei motivi di appello, già rilevata dalla corte territoriale, sicchè la genericità del motivo di appello preclude una nuova censura fondata sulle medesime -generiche - considerazioni risolvendosi in motivo aspecifico che conduce, ai sensi dell'art.591 comma 1 lett c) cod.proc.pen. alla dichiarazione di inammissibilità, e dalla manifesta infondatezza in presenza di adeguata e non manifestamente illogica motivazione con la quale la corte territoriale ha vagliato e disatteso il profilo della sussistanza dell'elemento soggettivo del reato ( si veda, in particolare, pag.4, tenuto conto dell'ammontare dei contributi di cui è stata omessa la motivazione e della circostanza del rilascio delle certificazioni).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 novembre 2022 Il consiglier Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 31055_22 Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 bis d.lgs. 74 del 2000 con riguardo all'illogica/carente motivazione dell'elemento soggettivo è inammissibile sulla base del duplice rilievo della inammissibilità originaria dei motivi di appello, già rilevata dalla corte territoriale, sicchè la genericità del motivo di appello preclude una nuova censura fondata sulle medesime -generiche - considerazioni risolvendosi in motivo aspecifico che conduce, ai sensi dell'art.591 comma 1 lett c) cod.proc.pen. alla dichiarazione di inammissibilità, e dalla manifesta infondatezza in presenza di adeguata e non manifestamente illogica motivazione con la quale la corte territoriale ha vagliato e disatteso il profilo della sussistanza dell'elemento soggettivo del reato ( si veda, in particolare, pag.4, tenuto conto dell'ammontare dei contributi di cui è stata omessa la motivazione e della circostanza del rilascio delle certificazioni). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022 Il consiglier Il
Sentenza Cassazione n. 47937/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris