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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 1971

Cassazione n. 45323/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 624,625 n.7 cod. pen , è manifestamente infondato.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la l'aggravante di cui al comma 1 n.7 dell'art. 625 cod.pen.

La Corte territoriale infatti coerentemente con i principi di diritto affermati da questa Corte secondo cui in tema di furto, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici.

Sez. 5 - , n. 4746 del 19/12/2019 Ud. (dep. 04/02/2020 ) Rv. 278154 - Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso •l 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente D41at ,lla [OSCURATO:PERSONA] M ria Ciampi CA Cri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 624,625 n.7 cod. pen , è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, per quanto concerne la l'aggravante di cui al comma 1 n.7 dell'art. 625 cod.pen. La Corte territoriale infatti coerentemente con i principi di diritto affermati da questa Corte secondo cui in tema di furto, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 cod. pen. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici. Sez. 5 - , n. 4746 del 19/12/2019 Ud. (dep. 04/02/2020 ) Rv. 278154 - Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso •l 4.11.2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente D41at ,lla [OSCURATO:PERSONA] M ria Ciampi CA Cri
Sentenza Cassazione n. 45323/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris