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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46954/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA.cl-ate-ervvtse-alie-paft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di furto aggravato loro ascritto. 2 - Gli imputati hanno proposto ricorso, co unico atto ed a mezzo del comune difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa verifica della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile.

L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA.cl-ate-ervvtse-alie-paft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bologna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di furto aggravato loro ascritto. 2 - Gli imputati hanno proposto ricorso, co unico atto ed a mezzo del comune difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa verifica della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46954/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris