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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 17560/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19351/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Possesso – Acquisto per usucapione -Prova R.G.N. 19351/2021 Ud. 11/05/2023CC Sez.

S2 -R.G. 19351/2021 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 2 di 8 [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA

V. COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 879/2021 depositata il 20/12/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che, a propria volta, aveva disatteso la domanda di Sez.

S2 -R.G. 19351/2021 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 3 di 8 accertamento dell’usucapione di un terreno in Acilia, via [OSCURATO:PERSONA], località macchia Palocco.

Nelle originarie allegazioni, gli attori avevano riferito di avere avuto la disponibilità, per oltre un ventennio, del terreno oggetto della domanda, terreno che gli stessi attori si erano spartiti in singoli lotti, poi curati in via esclusivada ciascuno di essi.

Detto, terreno originariamente di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], alla morte di quest’ultimo, era stato acquistato dagli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano poi ceduto la nuda proprietà a [OSCURATO:PERSONA] e l’usufrutto [OSCURATO:PERSONA].

2. La Corte capitolina ha disatteso il gravame, pur adottando dichiaratamente una motivazione in parte diversa da quella del giudice di prime cure, ritenendo che il quadro delle prove- sia testimoniali sia fotografiche - non confermasse in modo univoco gli assunti degli appellanti, e concludendo che ci si trovava di fronte a meri sconfinamenti nell’attività di coltivazione dei terreni e che tali sconfinamenti erano stati oggetto di tolleranza da parte degli originari proprietari, i quali nelle more avevano continuato a versare i tributi sui terreni, inserendoli altresì nella denuncia di successionea seguito della morte dell’originario titolare .

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono ora i soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dall’altro.

Sez.

S2 -R.G. 19351/2021 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 4 di 8

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 5 Hanno depositato memorie i ricorrenti nonché i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1165, 2943 e 1697.

Il ricorso si duole del fatto che la Corte territoriale abbia conferito rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’usucapione, a circostanze -come il pagamento delle imposte sulterreno da parte degli originari proprietari o l’inserimenti dei medesimi nella denuncia di successione –che invece non possono essere valutate come atti idonei ad interrompere il possesso ad usucapionem.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1144 c.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata non avrebbe correttamente inteso il contenuto né delle prove assunte in corso di giudizio né dellaconsulenza tecnica stragiudiziale prodotta dai ricorrenti, e sarebbe giunta ad affermare l’esistenza di una situazione di mera tolerantia dominisenza indagare i rapporti tra le parti.

1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.

Il ricorso, infine, critica un’affermazione contenuta nella decisione impugnata – “del resto, sembra strano che i nuovi acquirenti, pur abitando in zona (vd. dich. [OSCURATO:PERSONA]) non si siano resi contro di una diversa e più incisiva situazione di fatto, come prospettata dagli Sez.

S2 -R.G. 19351/2021 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 5 di 8 acquirenti” – argomentando che tale considerazione costituirebbe affermazione dell’esistenza di una prova presuntiva.

Tale ragionamento, tuttavia, violerebbe i principi in tema di prova presuntiva in quanto operato in assenza dei requisiti della precisione e della gravità.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Va rilevato che effettivamente la decisione della Corte capitolina contiene alcune affermazioni che non risultano conformi ai principi affermati da questa Corte, la quale, in particolare,ha chiarito che, in virtù del rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c., deve ritenersi che gli atti interruttivi del possesso ad uscapionem rientrino nell’ambito di un elenco di ipotesi tassative, sicché non è consentito attribuire tale efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 6029 del 28/02/2019) , dovendosi quindi escludere – diversamente da quanto opinato dalla Corte capitolina - che la presentazione della denuncia di successione o il pagamento delle imposte sui beni costituiscano attività idonee ad interrompere il possesso ad usucapionem.

Il motivo di ricorso, tuttavia, non risulta rivolto a quella che costituisce la vera ratiodella decisione della Corte d’appello, costituita dal fatto che la Corte medesima ha ritenuto non raggiunta adeguata prova di un possesso ad usucapionem, in quanto sia le fotografie sia le deposizioni acquisite nel corso del giudizio risultavano complessivamente insufficienti a far emergere un quadro univoco.

La ratio della motivazione della decisione impugnata, quindi, non è l’insieme di affermazioni oggetto di censura nel motivo di ricorso ma l’affermazione del mancato assolvimento dell’onere della prova, Sez.

S2 -R.G. 19351/2021 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 6 di 8 gravante su colui che chiede accertarsi l’acquisto per usucapione(Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 20539 del 30/08/2017).

3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile, in quanto il medesimo si traduce nella inammissibile sollecitazione a questa Corte ad effettuare un sindacato sulla valutazione delle prove operata dal giudice di merito.

Le Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, hanno avuto occasione di precisare che nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura diprova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti , con apprezzamento che èinsindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valorepreminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati» (Cass. Sez.U, n. 898 del 14/12/1999).

Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017), compito dellaCorte di cassazione non è quello di condividere o non condividere laricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, a l fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamentoprobatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.

Sez.

S2 -R.G. 19351/2021 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 7 di 8

4. Il terzo motivo di ricorso, infine, è, a propriavolta, inammissibile.

L’inammissibilità discende direttamente dal fatto che le affermazioni della decisione di merito sulle quali il motivo medesimo appunta le proprie critiche non costituiscono ratio neppure secondaria della decisione e si traducono in un mero obiter dictum, trovando conseguentemente applicazione il principio, più volte enunciato da questa Corte, per cui in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiamo costituenti obiter dicta, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7995 del 11/03/2022; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 30354 del 18/12/2017; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014).

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna dei ricorrent i alla rifusione in favore d ei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sez.

S2 -R.G. 19351/2021 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 8 di 8 Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, quanto ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e in € 3.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, quanto ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],oltre, in entrambi i casi, accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19351/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]: Possesso – Acquisto per usucapione -Prova R.G.N. 19351/2021 Ud. 11/05/2023CC Sez. S2 -R.G. 19351/2021 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 2 di 8 [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V. COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO ROMA n. 879/2021 depositata il 20/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che, a propria volta, aveva disatteso la domanda di Sez. S2 -R.G. 19351/2021 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 3 di 8 accertamento dell’usucapione di un terreno in Acilia, via [OSCURATO:PERSONA], località macchia Palocco. Nelle originarie allegazioni, gli attori avevano riferito di avere avuto la disponibilità, per oltre un ventennio, del terreno oggetto della domanda, terreno che gli stessi attori si erano spartiti in singoli lotti, poi curati in via esclusivada ciascuno di essi. Detto, terreno originariamente di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], alla morte di quest’ultimo, era stato acquistato dagli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano poi ceduto la nuda proprietà a [OSCURATO:PERSONA] e l’usufrutto [OSCURATO:PERSONA]. 2. La Corte capitolina ha disatteso il gravame, pur adottando dichiaratamente una motivazione in parte diversa da quella del giudice di prime cure, ritenendo che il quadro delle prove- sia testimoniali sia fotografiche - non confermasse in modo univoco gli assunti degli appellanti, e concludendo che ci si trovava di fronte a meri sconfinamenti nell’attività di coltivazione dei terreni e che tali sconfinamenti erano stati oggetto di tolleranza da parte degli originari proprietari, i quali nelle more avevano continuato a versare i tributi sui terreni, inserendoli altresì nella denuncia di successionea seguito della morte dell’originario titolare . 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorrono ora i soli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dall’altro. Sez. S2 -R.G. 19351/2021 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 4 di 8 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 5 Hanno depositato memorie i ricorrenti nonché i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1165, 2943 e 1697. Il ricorso si duole del fatto che la Corte territoriale abbia conferito rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’usucapione, a circostanze -come il pagamento delle imposte sulterreno da parte degli originari proprietari o l’inserimenti dei medesimi nella denuncia di successione –che invece non possono essere valutate come atti idonei ad interrompere il possesso ad usucapionem. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1144 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la decisione impugnata non avrebbe correttamente inteso il contenuto né delle prove assunte in corso di giudizio né dellaconsulenza tecnica stragiudiziale prodotta dai ricorrenti, e sarebbe giunta ad affermare l’esistenza di una situazione di mera tolerantia dominisenza indagare i rapporti tra le parti. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. Il ricorso, infine, critica un’affermazione contenuta nella decisione impugnata – “del resto, sembra strano che i nuovi acquirenti, pur abitando in zona (vd. dich. [OSCURATO:PERSONA]) non si siano resi contro di una diversa e più incisiva situazione di fatto, come prospettata dagli Sez. S2 -R.G. 19351/2021 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 5 di 8 acquirenti” – argomentando che tale considerazione costituirebbe affermazione dell’esistenza di una prova presuntiva. Tale ragionamento, tuttavia, violerebbe i principi in tema di prova presuntiva in quanto operato in assenza dei requisiti della precisione e della gravità. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Va rilevato che effettivamente la decisione della Corte capitolina contiene alcune affermazioni che non risultano conformi ai principi affermati da questa Corte, la quale, in particolare,ha chiarito che, in virtù del rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c., deve ritenersi che gli atti interruttivi del possesso ad uscapionem rientrino nell’ambito di un elenco di ipotesi tassative, sicché non è consentito attribuire tale efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 6029 del 28/02/2019) , dovendosi quindi escludere – diversamente da quanto opinato dalla Corte capitolina - che la presentazione della denuncia di successione o il pagamento delle imposte sui beni costituiscano attività idonee ad interrompere il possesso ad usucapionem. Il motivo di ricorso, tuttavia, non risulta rivolto a quella che costituisce la vera ratiodella decisione della Corte d’appello, costituita dal fatto che la Corte medesima ha ritenuto non raggiunta adeguata prova di un possesso ad usucapionem, in quanto sia le fotografie sia le deposizioni acquisite nel corso del giudizio risultavano complessivamente insufficienti a far emergere un quadro univoco. La ratio della motivazione della decisione impugnata, quindi, non è l’insieme di affermazioni oggetto di censura nel motivo di ricorso ma l’affermazione del mancato assolvimento dell’onere della prova, Sez. S2 -R.G. 19351/2021 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 6 di 8 gravante su colui che chiede accertarsi l’acquisto per usucapione(Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 20539 del 30/08/2017). 3. Il secondo motivo di ricorso è, parimenti, inammissibile, in quanto il medesimo si traduce nella inammissibile sollecitazione a questa Corte ad effettuare un sindacato sulla valutazione delle prove operata dal giudice di merito. Le Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, hanno avuto occasione di precisare che nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura diprova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti , con apprezzamento che èinsindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valorepreminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati» (Cass. Sez.U, n. 898 del 14/12/1999). Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017), compito dellaCorte di cassazione non è quello di condividere o non condividere laricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, a l fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass., Sez. 3, n. 3267 del 12/02/2008), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamentoprobatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. Sez. S2 -R.G. 19351/2021 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 7 di 8 4. Il terzo motivo di ricorso, infine, è, a propriavolta, inammissibile. L’inammissibilità discende direttamente dal fatto che le affermazioni della decisione di merito sulle quali il motivo medesimo appunta le proprie critiche non costituiscono ratio neppure secondaria della decisione e si traducono in un mero obiter dictum, trovando conseguentemente applicazione il principio, più volte enunciato da questa Corte, per cui in sede di legittimità sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiamo costituenti obiter dicta, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7995 del 11/03/2022; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 30354 del 18/12/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014). 5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna dei ricorrent i alla rifusione in favore d ei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sez. S2 -R.G. 19351/2021 – CC 11/05/2023 - Pagina nr. 8 di 8 Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, quanto ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e in € 3.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, quanto ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],oltre, in entrambi i casi, accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti