CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021
Cassazione n. 07977/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 del TRIBUNALE di CALTAGIRONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltagirone, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui all'art. 651 cod. pen. e, per l'effetto, li ha condannati alla pena di euro 206,00 di ammenda. 2. Avverso la sentenza propongono ricorso, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, entrambi gli imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA] sviluppa due motivi. 3.1. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. Si duole che la colpevolezza sia stata accertata prescindendo dalle risultanze processuali. Il testimone di polizia giudiziaria, nel riferire le modalità del controllo, ha, infatti, precisato che gli imputati, prima di allontanarsi, avevano declinato le loro generalità. Tale circostanza esclude la sussistenza dell'elemento oggettivo della contestata contravvenzione. La norma incriminatrice non sanziona, infatti, l'omessa esibizione del documento di identità 3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 546 cod. proc. pen. L'apparato argomentativo non rispetterebbe i risultati probatori acquisiti. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione dolendosi che il Tribunale non abbia preso in esame l'istanza, ritualmente avanzata, di applicazione dell'art. 131-bis cod. pe . Peraltro, la particolare tenuità del fatto ben poteva essere ravvisata nella pacifica circostanza che il Caruso, appena qualche minuto dopo il controllo, si era presentato in caserma per esibire i documenti di identità. 3. I ricorsi degli imputati non possono dirsi manifestamente infondati. La motivazione, particolarmente strigata, pur dando atto che [OSCURATO:PERSONA] aveva declinato le generalità non chiarisce se ciò sia avvenuto nel corso del controllo o successivamente. Nel primo caso non sarebbe applicabile la norma incriminatrice di cui all'art.651 cod. pen., che sanziona la condotta di chi rifiuti di fornire indicazioni sulla propria identità personale (Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020, Levy, Rv. 280802). Non vi è alcuna pronuncia sulla richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di applicazione dell'art. 131 bis cod. proc. pen. 4. Tanto posto è sufficiente per pervenire, a mente della previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., alla declaratoria di estinzione del reato, commesso il 25 febbraio 2016 per intervenuta prescrizione. Infatti, in assenza di cause di sospensione o interruzione, il termine massimo di prescrizione di cinque anni è decorso il 25 febbraio 2021. Va, in conclusione disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente