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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:541
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CC0351

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 7 luglio 2022 ( 1 ) Causa C‑351/21 ZG contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla justice de paix du canton de Forest (Giudice di pace del cantone di Forest, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Informazioni per il pagatore successivamente alla ricezione dell’ordine di pagamento – Singole operazioni di pagamento – Fornitura di informazioni relative al beneficiario – Obbligo del prestatore di servizi»

I. Introduzione

1. Il presente rinvio pregiudiziale trae origine da una causa che contrappone il titolare di un conto a un istituto bancario con riferimento a due operazioni di pagamento effettuate con l’ausilio della carta di debito di detto titolare e considerate da quest’ultimo come non autorizzate.

Nell’ambito di tale controversia, il titolare chiede, in particolare, il rimborso delle operazioni di pagamento di cui trattasi.

L’istituto bancario si rifiuta di procedere al rimborso, ritenendo che dette operazioni siano state autorizzate o, quantomeno, che il titolare abbia commesso una negligenza grave.

2. Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio sollecita l’interpretazione di una disposizione ( 2 ) della direttiva 2007/64/CE ( 3 ) a norma della quale un prestatore di servizi di pagamento del pagatore è tenuto a fornire a quest’ultimo, «se del caso», le informazioni relative al beneficiario di un’operazione di pagamento.

Attraverso tali questioni, detto giudice cerca di sapere se, secondo l’interpretazione che deve essere data della disposizione di cui trattasi, il prestatore di servizi di pagamento sia tenuto a fornire, in tutti casi e senza eccezioni, tali informazioni, affinché tale giudice possa trarne conclusioni in merito alla responsabilità gravante su detto prestatore.

3. Dal punto di vista del meccanismo del rinvio pregiudiziale, che rappresenta uno strumento di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, ci troviamo di fronte a una situazione inusuale: per poter utilmente rispondere al giudice del rinvio nell’ambito della presente causa, occorre verificare se le disposizioni della direttiva 2007/64 che istituiscono un regime armonizzato della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento impediscano a detto giudice di trarre tali conclusioni giacché in caso contrario sarebbero pregiudicati gli obiettivi e l’effetto utile della suddetta direttiva.

La direttiva di cui trattasi istituisce infatti un regime di responsabilità armonizzato del prestatore di servizi di pagamento e determina, a tal riguardo, come emerge dal suo articolo 86, una «piena armonizzazione».

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

4. L’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64 così dispone: «Dopo che l’importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all’articolo 41, paragrafo 1, le seguenti informazioni: a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario».

5. L’articolo 60 della citata direttiva, recante il titolo «Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate», prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, fatto salvo l’articolo 58, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.

2. Un’ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita conformemente alla legge applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento».

6. L’articolo 86 della direttiva di cui trattasi, rubricato «Piena armonizzazione», prevede al suo paragrafo 1 che, «[f]att[o] salv[o] (...) l’articolo 61, paragrafo 3, (...) nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva».

B. Diritto belga

7. L’articolo VII.18, paragrafo 1, del code de droit économique (codice belga di diritto economico), nella sua versione applicabile nel 2017 ( 4 ) (in prosieguo: il «codice di diritto economico»), disponeva quanto segue: «Dopo che l’importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all’articolo VII.12, [paragrafo 1], le seguenti informazioni: 1 o un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario; (...)».

8. L’articolo VII.35 del codice di diritto economico indicava quanto segue ( 5 ): «Fatta salva l’applicazione dell’articolo VII.33, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, previa verifica prima facie di un’eventuale frode da parte di quest’ultimo, rimborsa senza indugio al pagatore l’importo di detta operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo, se del caso maggiorando l’importo degli interessi maturati su tale importo.

Inoltre, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore deve rimborsare le altre eventuali conseguenze finanziarie, segnatamente l’importo delle spese sostenute dal titolare per la determinazione del danno risarcibile».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

9. ZG, residente in Belgio, è titolare di un conto bancario presso la [OSCURATO:PERSONA], in Belgio, sul quale dispone di una carta di debito.

10. Nella notte tra il 20 e il 21 aprile 2017 ZG, che si trovava a [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), ha effettuato tre pagamenti, con la medesima carta di debito e su uno stesso terminale, in un locale la cui natura è controversa tra le parti del procedimento principale, alle ore 0.35, 1.35 e 2.06, per importi, rispettivamente, di EUR 100 (somma che si presume copra le spese di ingresso e di consumazione), EUR 991 e EUR

993. Una quarta operazione, per un ammontare di EUR 994, è stata avviata ma rifiutata alle ore 2.35.

11. ZG non contesta il primo pagamento, ma contesta il secondo e il terzo (in prosieguo: i «pagamenti controversi»).

Dinanzi al giudice del rinvio, egli ha dichiarato di non ricordare quanto accaduto a seguito di una consumazione all’interno del locale in questione.

Egli non ricorda neppure il nome e l’indirizzo di detto locale e afferma di essere vittima di una frode agevolata dalla somministrazione di una droga.

12. Il 23 aprile 2017, ZG ha disposto il blocco della propria carta e, il 29 aprile 2017, ha presentato presso la polizia di Bruxelles denuncia di furto e uso fraudolento della propria carta bancaria.

13. Dinanzi al giudice del rinvio, ZG chiede, oltre al risarcimento di danni pari a EUR 500, il rimborso dei pagamenti controversi, vale a dire l’importo di EUR 1984, considerando le operazioni di cui trattasi non autorizzate, ai sensi dell’articolo VII.35 del codice di diritto economico. [OSCURATO:PERSONA] contesta i fatti come descritti da ZG e rifiuta di procedere al rimborso, ritenendo che dette operazioni siano state autorizzate o che, perlomeno, ZG abbia commesso una grave negligenza.

14. A parere del giudice del rinvio, è importante conoscere l’identità del beneficiario dei pagamenti controversi.

Detto giudice osserva che, di norma, la frode operata da un terzo mediante la carta di debito della vittima consente all’autore della frode di beneficiare di acquisti o prelievi in contanti.

15. Il giudice del rinvio indica che, su richiesta del legale di ZG, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito esclusivamente il riferimento numerico e la geolocalizzazione del terminale, limitandosi a segnalare l’identità del beneficiario delle transazioni tramite l’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]».

Detto giudice precisa che la trattazione della causa è stata rinviata dopo la discussione per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di fornire chiarimenti, ma che quest’ultima non ne ha fornito alcuno, sostenendo di non aver ricevuto indicazioni aggiuntive da parte della società ATOS, che cura la gestione del terminale di pagamento utilizzato.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe l’istituto bancario spagnolo del beneficiario, la banca Sabadell, a rifiutarsi di comunicare i dati identificativi dell’operatore commerciale interessato.

16. Richiamandosi all’articolo VII.18 del codice di diritto economico, che costituiva la norma di recepimento di una delle disposizioni ( 6 ) della direttiva 2007/64 e prevedeva che il prestatore di servizi di pagamento fosse tenuto a fornire, in particolare, «se del caso, le informazioni relative al beneficiario», il giudice del rinvio ritiene che occorra stabilire se, in forza di detta disposizione, l’istituto bancario sia soggetto, con riferimento alla fornitura di dette informazioni, a un’obbligazione di mezzi o a un’obbligazione di risultato.

Se dall’interpretazione della Corte risultasse che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno al suo obbligo, ne conseguirebbe, a parere di detto giudice, che quest’ultimo «può trarne conclusioni in merito all’obbligo [della banca] di rimborsare le operazioni controverse e/o in merito alla domanda di risarcimento relativa alla perdita dell’opportunità di recuperare le somme dal terzo».

17. Dinanzi al giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’articolo VII.18 del codice di diritto economico si limita a prevedere a suo carico un’obbligazione di mezzi, imponendole unicamente di fornire le informazioni che il suo corrispondente le ha trasmesso e lasciando al consumatore il compito di rivolgersi al suddetto corrispondente qualora dette informazioni non siano sufficienti.

Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] invita detto giudice, ove opportuno, a «emettere un invito giudiziario» nei confronti della Sabadell affinché quest’ultima produca i documenti che consentano di identificare il beneficiario della transazione.

In mancanza di una risposta soddisfacente, occorrerebbe, a parere della [OSCURATO:PERSONA], disporre un’attività istruttoria mediante rogatoria, al fine di sentire gli organi della Sabadell.

A sostegno della sua tesi, la [OSCURATO:PERSONA] richiama la locuzione «se del caso», utilizzata nella disposizione di cui trattasi.

Per contro, ZG ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] debba rispondere della mancata comunicazione dei dati da parte della Sabadell.

18. In tali circostanze, con decisione del 13 aprile 2021, pervenuta alla Corte il 4 giugno 2021, il juge de paix du canton de Forest (Giudice di pace del cantone di Forest, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla valutazione della Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, ai sensi dell’articolo 38, primo comma, lettera a), della direttiva 2007/64/CE, il prestatore di servizi [di pagamento del pagatore] sia tenuto, con riferimento alla comunicazione delle “informazioni relative al beneficiario”, ad un’obbligazione di mezzi o di risultato. 2) Se le “informazioni relative al beneficiario” menzionate in tale disposizione comprendano le informazioni necessarie all’identificazione della persona fisica o giuridica beneficiaria del pagamento».

19. Hanno presentato osservazioni scritte le parti del procedimento principale, i governi belga e ceco e la Commissione europea.

Non è stata tenuta un’udienza.

IV. Analisi A. Sulle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e sulla loro rilevanza sotto il profilo della necessità di riformulare le questioni pregiudiziali

1. Direttiva applicabile ratione temporis

20. Le questioni pregiudiziali del giudice del rinvio si riferiscono a una delle disposizioni della direttiva 2007/64.

Orbene, detta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2366 ( 7 ), a decorrere dal 13 gennaio 2018 ( 8 ).

21. ZG ritiene che, benché i pagamenti controversi siano stati effettuati prima del recepimento della direttiva 2015/2366 nel diritto belga, ai fatti di causa si applichino le disposizioni di detta direttiva, posto che la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto alla banca spagnola Sabadell informazioni sull’identità del beneficiario solo nel settembre 2020.

22. Orbene, la controversia principale concerne, sostanzialmente, la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del pagatore con riferimento ai pagamenti controversi effettuati con la sua carta di debito, collegata a un conto acceso presso detto prestatore.

In tale prospettiva, la controversia principale trae origine dalle operazioni di pagamento realizzate nel mese di aprile 2017, che si inseriscono nel contesto di un quadro contrattuale preesistente al 13 gennaio 2018.

Ai fatti oggetto della controversia principale trova quindi applicazione ratione temporis la direttiva 2007/64.

2. Disposizione pertinente della direttiva 2007/64 relativa all’obbligo di informazione

23. Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare l’articolo 38, primo comma, lettera a), della direttiva 2007/64.

Detta disposizione figura nel capo 2 («Singole operazioni di pagamento») del titolo III («Trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i servizi di pagamento»).

24. Come enunciato dall’articolo 35 della direttiva 2007/64, la disposizione di cui trattasi si applica a «singole operazioni di pagamento che non rientrano in un contratto quadro».

In tale logica, ove si tratti non semplicemente di una «singola operazione di pagamento», ma di un «contratto quadro», trovano applicazione le disposizioni del capo 3 («Contratti quadro») del titolo III della direttiva di cui trattasi e non quelle del capo 2 di detto titolo.

25. Un «contratto quadro» è definito all’articolo 4, punto 12, della direttiva 2007/64 come un «contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni».

Inoltre, il considerando 24 della direttiva di cui trattasi indica che, «[i]n pratica, i contratti quadro e le operazioni di pagamento da questi contemplate sono di gran lunga più comuni ed economicamente rilevanti delle singole operazioni di pagamento.

In presenza di un conto di pagamento o uno strumento di pagamento specifico, è necessario un contratto quadro».

26. Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, ZG è titolare di un conto acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] sul quale dispone di una carta di debito, con cui sono state effettuate almeno tre operazioni di pagamento successive.

27. Posto che le operazioni di pagamento oggetto del procedimento principale non sono singole operazioni, non sembra trovare applicazione l’articolo 38, primo comma, lettera a), della direttiva 2007/64.

Per contro, in linea con quanto sostengono la [OSCURATO:PERSONA], il governo ceco e la Commissione, l’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, applicabile ai pagamenti effettuati nell’ambito di contratti quadro, sembra pertinente ai fini della presente causa ( 9 ).

Occorre ritenere che, a priori, la problematica giuridica che il giudice del rinvio desidera definire richieda che sia interpretata quest’ultima disposizione ( 10 ).

3. Disposizioni concernenti la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento e loro rilevanza sotto il profilo della necessità di riformulare le questioni pregiudiziali

28. Il giudice del rinvio sembra inquadrare la controversia principale come un procedimento concernente la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento derivante dal fatto che l’utente di tali servizi non può, in mancanza di informazioni in merito al beneficiario di tali pagamenti, recuperarne il relativo importo in capo a quest’ultimo.

In base al ragionamento seguito dal giudice del rinvio, ai fini dell’insorgenza della responsabilità di detto prestatore, è necessario stabilire che esso non ha ottemperato al suo obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, recepito nel diritto belga dall’articolo VII.18 del codice di diritto economico.

A tal fine, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare la suddetta disposizione.

Esso si chiede, sostanzialmente, se il prestatore di servizi di pagamento sia o meno tenuto a fornire in tutti i casi e senza eccezioni tali informazioni concernenti il beneficiario dei pagamenti ( 11 ).

Tale alternativa sembra corrispondere a quello che il giudice del rinvio qualifica – rifacendosi probabilmente a nozioni del diritto civile – come «obbligazione di mezzo» e «obbligazione di risultato».

29. È sì vero che, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio osserva che le parti del procedimento principale non contestano che l’articolo VII.18 del codice di diritto economico sia applicabile ai fatti oggetto di detto procedimento.

Tuttavia, da detta domanda emerge altresì che l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere il rimborso dei pagamenti controversi si fonda sull’articolo VII.35 del codice di diritto economico ( 12 ).

30. A tal riguardo, nella sua risposta a un quesito scritto della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che l’azione di ZG si fondava sugli articoli da VII.30 a VII.36 del codice di diritto economico e che tali disposizioni costituivano la trasposizione degli articoli da 56 a 61 della direttiva 2007/64, sottolineando che queste ultime disposizioni erano state oggetto di discussione dinanzi al giudice del rinvio.

31. Nella risposta al medesimo quesito della Corte, il governo belga ha confermato che l’articolo VII.35 del codice di diritto economico belga costituiva la trasposizione dell’articolo 60 della direttiva in esame, indicando altresì che gli articoli da 58 a 61 della direttiva 2007/64 possono rilevare nel quadro della controversia principale.

32. Interrogata sulle disposizioni della direttiva 2007/64 pertinenti ai fini della controversia principale, la Commissione ha osservato che le disposizioni nazionali di recepimento degli articoli da 58 a 61 di detta direttiva si applicano alla controversia in esame e che, di conseguenza, a suo avviso, le questioni sollevate dal giudice del rinvio non sono direttamente pertinenti per determinare la responsabilità del prestatore di servizi in materia di operazioni di pagamento non autorizzate.

33. In linea di principio, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla questione se, nel quadro di un procedimento civile, un giudice nazionale sia autorizzato, in forza del suo diritto processuale, a riqualificare e/o ricontestualizzare d’ufficio un’azione proposta dinanzi ad esso.

Inoltre, né detta questione ( 13 ), né quella della rilevanza della mancata contestazione da parte delle parti del procedimento principale dell’applicabilità di una disposizione di recepimento diversa da quella su cui si fonda espressamente l’azione di ZG ( 14 ) sembrano essere al centro della presente causa.

In ogni caso, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene precisazioni che mi consentano di affrontare tali due questioni.

34. Orbene, al fine di poter fornire al giudice del rinvio una risposta utile quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione che esso sollecita, occorre, in via preliminare, stabilire se le disposizioni della direttiva 2007/64 che istituiscono un regime armonizzato di responsabilità per le operazioni di pagamento impediscano a detto giudice di trarre - come esso intende fare - dall’interpretazione che dovrà essere data di una disposizione di detta direttiva vertente sull’obbligo di informazione conclusioni in merito alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a pagare a ZG la somma corrispondente all’ammontare dei pagamenti controversi.

Infatti, come ho detto in apertura delle presenti conclusioni, il titolo dell’articolo 86 della citata direttiva fa ritenere che essa realizzi una piena armonizzazione per quanto attiene a detto regime armonizzato di responsabilità.

Pertanto, il giudice del rinvio, pur non formulando direttamente le sue questioni in quest’ottica, necessita, in ogni caso, di un’interpretazione pregiudiziale a tal riguardo al fine di pronunciarsi sulla controversia vertente sul rimborso di operazioni di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione della medesima direttiva ( 15 ).

35. Propongo pertanto di esaminare congiuntamente le due questioni pregiudiziali e di riformularle nel senso che, con esse, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, in combinato disposto con l’articolo 86, paragrafo 1, della medesima, debba essere interpretato nel senso che non osta a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi, in ragione del mancato adempimento, da parte di quest’ultimo, del suo obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva, nella misura in cui tale responsabilità riguarda il rimborso di operazioni di pagamento.

36. Per quanto attiene a questa proposta di riformulare le questioni pregiudiziali, desidero osservare, per chiarezza, che, benché il giudice del rinvio indichi, nella motivazione del rinvio pregiudiziale, che, «oltre al risarcimento dei danni pari a EUR 500», ZG chiede il rimborso dei pagamenti controversi, pari a EUR 1984, solo la domanda di rimborso di questo secondo importo sembra, tuttavia, essere oggetto del rinvio pregiudiziale.

37. Infatti, da una parte, il giudice del rinvio afferma di chiedere l’interpretazione di una delle disposizioni del titolo III della direttiva 2007/64 per poterne trarre conclusioni in merito all’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare le operazioni controverse «e/o» in merito alla domanda di risarcimento relativa alla perdita dell’opportunità di recuperare le somme dal terzo.

Orbene, il rapporto tra queste due parti della frase esplicativa di cui trattasi, separate dalle congiunzioni «e/o», è tutt’altro che chiaro.

D’altra parte, è dubbio se l’importo di EUR 500 corrisponda al risarcimento per la perdita dell’opportunità o se esso si colleghi a una domanda estranea a tale risarcimento che non è in alcun modo presa in considerazione dalle questioni pregiudiziali.

38. Aspetto questo ancor più importante, nella motivazione del rinvio pregiudiziale, il giudice del rinvio osserva che la domanda formulata da ZG riguarda la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di EUR 1984, che corrisponde a una duplice operazione «non autorizzata» mediante la sua carta di debito.

In tale logica, il fatto che il giudice del rinvio indichi che ZG chiede il rimborso delle operazioni di pagamento, «oltre» all’importo di EUR 500, suggerisce anch’essa che le questioni pregiudiziali non siano sollevate dal punto di vista della domanda di rimborso di quest’ultimo importo.

Nel rinvio pregiudiziale non si rinviene alcun chiarimento in merito a tale richiesta.

Interrogate sul fondamento, nel diritto nazionale, dell’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento principale, nemmeno le parti di tale procedimento, il governo belga e la Commissione hanno fornito un qualche chiarimento in merito a tale pretesa di ZG.

39. Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile e tenuto conto della mia proposta di riformulare le questioni pregiudiziali, presenterò, in un primo tempo, alcune osservazioni sul regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento istituito dalla direttiva 2007/64 (sezione B) e, in un secondo tempo, verificherò se detta direttiva osti a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi, in ragione del mancato adempimento, da parte di quest’ultimo, del suo obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della stessa (sezione C).

B. Sul regime armonizzato di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento

40. La direttiva 2007/64 prevede, oltre al diritto al rimborso applicabile alle operazioni di pagamento autorizzate allorché esse sono disposte dal beneficiario o per il suo tramite (articolo 62 di detta direttiva) ( 16 ), il diritto al rimborso delle operazioni di pagamento non autorizzate (articolo 60 della medesima direttiva) ( 17 ).

Posto che nulla indica che la controversia principale verta sul fatto che i pagamenti controversi costituiscono, anche potenzialmente, operazioni disposte dal beneficiario o per il suo tramite ai sensi dell’articolo 62 della stessa direttiva, mi concentrerò sulla responsabilità riguardante il rimborso dell’importo di altre operazioni di pagamento.

41. A tal riguardo, in primo luogo, come osservato dalla Corte ( 18 ), l’articolo 58 della direttiva 2007/64 concerne anzitutto la notifica di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto.

In base alla citata disposizione, detta notifica deve avvenire «entro 13 mesi dalla data di addebito, salvo che, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III».

Inoltre, l’articolo 59 della direttiva di cui trattasi verte, in sostanza, sulla ripartizione dell’onere della prova quando un utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento che è stata effettuata ( 19 ).

Infine, gli articoli 60 e 61 della suddetta direttiva trattano le responsabilità rispettive del prestatore di servizi di pagamento del pagatore nonché del pagatore in caso di operazioni di pagamento non autorizzate.

In sostanza, il prestatore è tenuto a rimborsare l’importo di una siffatta operazione, salvo che il pagatore abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto uno o più degli obblighi a lui incombenti in virtù della direttiva in esame intenzionalmente o con negligenza grave ( 20 ).

42. In secondo luogo, dall’articolo 86 della direttiva 2007/64, dal titolo «Piena armonizzazione» ( 21 ), emerge che, fatte salve le eccezioni previste da detta direttiva, nella misura in cui quest’ultima «contiene disposizioni armonizzate, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva».

Benché l’articolo 61, paragrafo 3, della medesima direttiva figuri tra le suddette eccezioni ( 22 ), le altre disposizioni che rappresentano il nucleo centrale del regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate non sono escluse dalla piena armonizzazione realizzata dalla direttiva 2007/64.

Infatti, per quanto attiene agli articoli da 58 a 60 di detta direttiva, nessuno di essi figura tra le disposizioni per la cui attuazione il successivo articolo 86 riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità.

43. In terzo luogo, a causa della piena armonizzazione realizzata dalla direttiva 2007/64 sotto il profilo anche del regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate, la Corte ha chiarito, nella sentenza CRCAM ( 23 ), che, almeno in linea di principio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere un regime di responsabilità parallelo per il medesimo fatto generatore ( 24 ).

La Corte ha inoltre precisato che il regime armonizzato può coesistere con un regime alternativo previsto dal diritto nazionale basato sugli stessi fatti e sullo stesso fondamento solo a condizione che non sia pregiudicato il regime armonizzato e che non siano compromessi gli obiettivi e l’effetto utile di detta direttiva ( 25 ).

44. Occorre ora esaminare se le considerazioni della Corte riguardanti la natura della direttiva 2007/64 e l’armonizzazione da essa realizzata, sancite nella sentenza CRCAM, siano trasponibili alle circostanze della presente causa e stabilire se detta direttiva non osti a che ZG possa ottenere, secondo il ragionamento seguito dal giudice del rinvio, il rimborso dei pagamenti controversi.

C. Sulla rilevanza del regime armonizzato di responsabilità per quanto attiene alla possibilità di far valere la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per inadempimento del suo obbligo di informazione

45. Il giudice del rinvio chiede l’interpretazione della direttiva 2007/64 per stabilire se esso possa, se del caso, condannare la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere l’importo dei pagamenti controversi, sostanzialmente, a causa dell’inesatto adempimento del suo obbligo di informazione risultante da detta direttiva e non a causa dell’esecuzione di detti pagamenti seppur non autorizzati ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, della suddetta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 54, paragrafo 1, e con l’articolo 59, paragrafo 2, della stessa, e/o non a causa del suo rifiuto di rimborsare detti pagamenti.

46. A priori, il fatto generatore di detta eventuale condanna non sembra corrispondere al fatto generatore dell’insorgenza della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64.

Così, almeno a prima vista, si potrebbe virtualmente sostenere che non si tratta di azionare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in forza di un regime di responsabilità concorrente a quello previsto agli articoli da 58 a 61 di detta direttiva.

47. Al fine di chiarire in cosa possa consistere un regime di responsabilità «basato sugli stessi fatti e sullo stesso fondamento» e/o fatto valere «per il medesimo fatto generatore», ai sensi della sentenza CRCAM, ricordo che, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, la Corte ha esaminato la questione se l’articolo 58 e l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi sul fondamento di un regime di responsabilità diverso da quello previsto da tali disposizioni, qualora detto utente sia venuto meno al suo obbligo di notifica previsto all’articolo 58 di detta direttiva ( 26 ).

Nell’ambito di detta causa, si discuteva dell’eventuale insorgenza della responsabilità del prestatore de quo nel caso, secondo la formulazione adottata dal giudice del rinvio nella sua prima questione pregiudiziale, di un «inadempimento (...) degli obblighi impostigli dal diritto nazionale» – e si trattava ivi, secondo il ricorrente nel procedimento principale, più precisamente, di un «inadempimento del suo obbligo di vigilanza» ( 27 ) – sulla base di una disposizione di diritto comune ( 28 ).

48. A parere della Corte, posto che, in quel caso, si discuteva del rimborso dell’importo di un’operazione di pagamento, né il fatto che la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento potesse essere azionata in ragione di un obbligo specifico su di lui gravante, né il fatto che detta responsabilità fosse fondata su una disposizione diversa dall’articolo 60 della direttiva 2007/64 sembravano consentire di rimettere in discussione che si trattasse di una responsabilità «basata sugli stessi fatti e sullo stesso fondamento» e/o fatta valere «per il medesimo fatto generatore».

Infatti, secondo la logica seguita nella sentenza CRCAM, tali circostanze non possono rimettere in discussione il fatto che la responsabilità di cui trattasi si riferisce al rimborso dell’importo di operazioni di pagamento in una situazione che può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 60 di detta direttiva.

Tale circostanza è, da sola, sufficiente per concludere che si tratta di un regime di responsabilità concorrente che, in linea di principio, non è compatibile con il regime armonizzato della responsabilità previsto dalla suddetta direttiva.

49. Seguendo tale logica, né il fatto che il giudice del rinvio nella presente causa intenda far valere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento del suo obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, né il fatto che detta responsabilità sia azionata in forza di una disposizione diversa dall’articolo 60 di tale direttiva ( 29 ) sono sufficienti per concludere che detto giudice potrebbe, senza violare il regime armonizzato della responsabilità, condannare la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare l’importo dei pagamenti controversi.

Infatti, una tale condanna deriverebbe dall’applicazione di un regime di responsabilità concorrente al regime istituito da detta direttiva.

50. Ciò detto, nella sentenza CRCAM, la Corte ha altresì fissato le condizioni alle quali il regime istituito dalla direttiva 2007/64 può coesistere con un regime di responsabilità parallelo, vale a dire che quest’ultimo non pregiudichi il regime armonizzato, né comprometta gli obiettivi e l’effetto utile di detta direttiva ( 30 ).

Orbene, a mio avviso, queste condizioni non sono soddisfatte nel caso di specie.

51. Infatti, in primo luogo, il regime armonizzato della direttiva 2007/64 prevede conseguenze specifiche per quanto attiene alle operazioni di pagamento non autorizzate.

In linea di principio, se l’utente dei servizi di pagamento ha notificato un’operazione non autorizzata ( 31 ) e non ha commesso una negligenza grave ( 32 ), detta direttiva obbliga il prestatore di servizi di pagamento a rimborsare tale operazione.

Per contro, le operazioni di pagamento autorizzate sono rimborsate solo se sono disposte dal beneficiario o per il suo tramite e, fatte salve modifiche contrattuali, qualora siano soddisfatte condizioni specifiche ( 33 ).

52. La lettura della domanda di pronuncia pregiudiziale non consente di stabilire se il giudice del rinvio consideri i pagamenti controversi come operazioni di pagamento autorizzate ai sensi della direttiva 2007/64.

Infatti, detto giudice si limita a osservare che ZG sostiene che i pagamenti controversi sono operazioni non autorizzate, mentre, a parere della [OSCURATO:PERSONA], si tratterebbe di operazioni autorizzate, o, qualora dovessero essere qualificate come «operazioni non autorizzate», ZG avrebbe commesso una negligenza grave.

Non si può escludere che il giudice del rinvio intenda definire la controversia principale unicamente dal punto di vista della violazione di un obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva, senza stabilire se i pagamenti controversi fossero autorizzati, né se ZG abbia commesso una negligenza grave, benché il diritto al rimborso di detti pagamenti rientri, a priori, nel campo di applicazione dell’articolo 60 o dell’articolo 62 della citata direttiva.

53. Orbene, la direttiva 2007/64 disciplina in modo uniforme a livello di diritto dell’Unione determinate conseguenze che derivano sia dalle operazioni di pagamento non autorizzate ( 34 ) sia, fatte salve modifiche contrattuali, da quelle autorizzate ( 35 ).

Nel farlo, essa prevede la ripartizione dei rischi in caso di operazioni non autorizzate ( 36 ).

Quando si tratta di un diritto al rimborso che rientra, a priori, nel campo di applicazione dell’articolo 60 di detta direttiva (operazioni di pagamento non autorizzate) o del suo articolo 62 (operazioni di pagamento autorizzate), il giudice nazionale non può quindi ignorare la dicotomia riconosciuta da tale direttiva rispetto alle operazioni di pagamento a seconda che esse siano state o meno autorizzate e pronunciarsi sul diritto al rimborso senza qualificare preliminarmente un’operazione come «autorizzata» o come «non autorizzata».

Va osservato che, nella vigenza della suddetta direttiva, tale qualificazione determina le conseguenze delle operazioni di cui trattasi sotto il profilo del loro rimborso.

54. In secondo luogo, ammettere che un utente di servizi di pagamento possa chiedere il rimborso di un’operazione di pagamento in virtù del fatto che il prestatore dei servizi non ha adempiuto il suo obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64 porterebbe a riconoscere la responsabilità di detto prestatore di servizi e a imporgli il rimborso di tale operazione di pagamento anche in casi in cui gli articoli 60 e 62 di detta direttiva non lo obbligano a farlo.

55. A tal riguardo, dalla sentenza CRCAM ( 37 ) emerge che la direttiva 2007/64 osta a che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per il rimborso di un’operazione di pagamento non autorizzata sia fatta valere quando l’utente di tali servizi è venuto meno al proprio obbligo di notifica.

A fortiori, detta direttiva osta altresì a che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per il rimborso di un’operazione di pagamento sia fatta valere nei casi in cui gli articoli 60 e 62 della medesima direttiva non lo obbligano a procedere a un siffatto rimborso.

56. Infatti, nella vigenza della direttiva 2007/64, la notifica prevista all’articolo 58, paragrafo 1, di detta direttiva e le circostanze di cui ai suoi articoli 60 e 62 rappresentano l’insieme delle condizioni di insorgenza della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, quantomeno nella misura in cui detta responsabilità riguardi il rimborso di un’operazione di pagamento ( 38 ).

Fatto salvo il margine di discrezionalità riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 39 ) e le modifiche contrattuali autorizzate dalla direttiva 2007/64 ( 40 ), non si possono ignorare tali condizioni senza pregiudicare il regime armonizzato e l’effetto utile della suddetta direttiva, oltre al suo obiettivo di armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia.

57. In terzo luogo, come già chiarito dalla Corte nella sua sentenza CRCAM ( 41 ), il regime di responsabilità previsto all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 si basa su un equilibrio tra l’obbligo di informazione gravante sul prestatore di servizi di pagamento e l’obbligo, gravante sull’utente di servizi di pagamento, di notificare qualsiasi operazione non autorizzata entro il termine di tredici mesi, che consente di fondare l’insorgere della rigorosa responsabilità del prestatore, senza che l’utente debba provare una colpa o una negligenza.

58. In linea con tale logica, l’articolo 58 e l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 creano un legame tra, da una parte, la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento fondata su dette disposizioni e, dall’altra, l’obbligo di informazione che risulta dall’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva.

Infatti, l’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi prevede una sanzione specifica per il prestatore di servizi che non ha adempiuto il suo obbligo di informazione.

Così, secondo la disposizione in esame, la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento può sorgere anche laddove l’utente di servizi di pagamento non abbia, entro 13 mesi dalla data di addebito, informato detto prestatore del fatto che un’operazione di pagamento non era stata autorizzata, qualora detto prestatore «abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III» della direttiva di cui trattasi.

Seguire il ragionamento del giudice del rinvio significherebbe applicare una sanzione diversa – ed eccedente – rispetto a quella stabilita dal regime armonizzato di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento previsto all’articolo 60, paragrafo 1, della medesima direttiva, alterando così l’equilibrio creato da detto regime, ricordato dalla Corte nella sentenza CRCAM ( 42 ).

59. Così, secondo il ragionamento del giudice del rinvio, in un primo momento, è in forza di un regime parallelo al regime armonizzato della responsabilità stabilito dalla direttiva 2007/64 che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento potrebbe essere fatta valere, nel quadro della controversia principale, per inadempimento dell’obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva ( 43 ).

In un secondo momento, questo regime parallelo pregiudicherebbe il regime armonizzato e lederebbe gli obiettivi e l’effetto utile della suddetta direttiva ( 44 ).

60. Propongo quindi di dichiarare che l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, in combinato disposto con l’articolo 86, paragrafo 1, della medesima, deve essere interpretato nel senso che osta a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi per inadempimento, da parte di detto prestatore, del suo obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, nella misura in cui tale responsabilità riguarda il rimborso di operazioni di pagamento.

V. Conclusione

61. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla justice de paix du canton de Forest (Giudice di pace del cantone di Forest, Belgio), come riformulate, nei seguenti termini: L’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, in combinato disposto con l’articolo 86, paragrafo 1, della medesima, deve essere interpretato nel senso che osta a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi per inadempimento, da parte di detto prestatore, del suo obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, nella misura in cui tale responsabilità riguarda il rimborso di operazioni di pagamento. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Sull’individuazione della disposizione oggetto delle questioni pregiudiziali nell’ambito della presente causa, v. paragrafi 23 e seguenti delle presenti conclusioni. ( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE ( GU 2007, L 319, pag. 1 , e rettifica GU 2009, L 187, pag. 5 ). ( 4 ) Sulla questione dell’applicabilità ratione temporis delle disposizioni pertinenti, v. paragrafi da 20 a 22 delle presenti conclusioni. ( 5 ) Il giudice del rinvio, pur indicando che ZG ha presentato la propria richiesta ai sensi dell’articolo VII.35 del codice di diritto economico, non aveva riportato il testo di detta disposizione nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale.

Tuttavia, la disposizione di cui trattasi è presente nelle risposte del governo belga ai quesiti scritti della Corte. ( 6 ) Sull’individuazione della disposizione oggetto della questione pregiudiziale nell’ambito della presente causa, v. paragrafi 23 e seguenti delle presenti conclusioni. ( 7 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE ( GU 2015, L 337, pag. 35 ). ( 8 )

V. articolo 114 della direttiva 2015/2366. ( 9 ) Osservo, per completezza, che l’articolo VII.18 del codice di diritto economico è considerato, dal giudice del rinvio, come la «retranscription» [trascrizione] dell’articolo 38 della direttiva 2007/64, mentre è considerato dalla [OSCURATO:PERSONA] come la trasposizione dell’articolo 47 di detta direttiva. ( 10 ) È vero che, nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le questioni pregiudiziali, nella parte in cui si riferiscono all’interpretazione dell’articolo 38 della direttiva 2007/64, sono irricevibili posto che detta disposizione non trova applicazione nella controversia principale.

Tuttavia, la Corte può riformulare le questioni pregiudiziali e anche interpretare disposizioni di diritto dell’Unione diverse da quelle considerate dal giudice del rinvio.

Di conseguenza, nel caso di specie, non va necessariamente ravvisata un’irricevibilità delle questioni pregiudiziali in ragione del fatto che è l’articolo 47 della direttiva di cui trattasi ad applicarsi nel procedimento principale e non l’articolo 38 della stessa. ( 11 )

V. paragrafi 16 e 17 delle presenti conclusioni. ( 12 )

V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni. ( 13 )

V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni. ( 14 )

V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni. ( 15 ) Posto che la Corte non è tenuta a riformulare le questioni che le vengono sottoposte, non si può escludere che essa valuti le questioni pregiudiziali proposte nell’ambito della presente causa come irricevibili.

Infatti, la Corte, ove ritenga che le disposizioni della direttiva 2007/64 che istituiscono un regime armonizzato di responsabilità precludono al giudice del rinvio di trarre dall’interpretazione da essa data dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva conclusioni riguardo alla condanna della [OSCURATO:PERSONA], può dichiarare che l’interpretazione di quest’ultima disposizione non è necessaria a detto giudice per definire la controversia dinanzi ad esso pendente.

Tuttavia, la Corte potrà pervenire a tale considerazione solo effettuando la medesima analisi che vado ora a compiere per rispondere alle questioni pregiudiziali riformulate.

L’analisi che segue è quindi, in ogni caso, utile per la Corte, a prescindere dalla sua decisione di riformulare o meno le presenti questioni pregiudiziali. ( 16 )

V. Study on the impact of Directive 2007/64/EC on [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] and on the Application of Regulation (EC) n. 924/2009 on Cross-[OSCURATO:PERSONA] in the Community, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/study-impact-psd-24072013_en.pdf, pag.

239. ( 17 ) Preciso, per completezza, che la direttiva 2007/64 prevede anche il diritto al rimborso per le operazioni di pagamento effettuate in modo inesatto, che ricadono nell’ambito di applicazione del suo articolo 75 e – al pari delle operazioni di pagamento non autorizzate – del suo articolo

58. Dalla lettura dell’articolo 75 della direttiva di cui trattasi deduco che con mancata esecuzione o esecuzione inesatta si intende, segnatamente, la situazione in cui il beneficiario non ha ricevuto o, se del caso, ha ricevuto tardivamente l’importo oggetto dell’operazione di pagamento.

V. altresì, in tal senso, relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della direttiva 2007/64 e sul regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità [COM(2013) 549 final, pag. 9].

Nulla suggerisce che le disposizioni relative a una situazione siffatta siano pertinenti nell’ambito della presente causa. ( 18 ) V., di recente, sentenza dell’11 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Portogallo) – Agentes de Navegação ( C‑295/18 , EU:C:2019:320 , punto 42 ). ( 19 ) In una situazione siffatta, la direttiva 2007/64 prevede, da una parte, che «il prestatore dei servizi di pagamento fornisca la prova del fatto che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti o altri inconvenienti» (articolo 59, paragrafo 1) e, dall’altra, che «l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 56» (articolo 59, paragrafo 2). ( 20 )

V. articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64. ( 21 ) Sulla nozione di «piena armonizzazione», v. le mie conclusioni nella causa Kamenova ( C‑105/17 , EU:C:2018:378 , note 15 e 16). ( 22 ) L’articolo 61, paragrafo 3, della direttiva 2007/64 è così formulato: «Se il pagatore non ha agito in modo fraudolento o non è inadempiente agli obblighi di cui all’articolo 56, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono ridurre la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tenendo conto, in particolare, della natura delle caratteristiche di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento e delle circostanze dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita». ( 23 ) Sentenza del 2 settembre 2021 (C‑337/20; in prosieguo: la «sentenza CRCAM, EU:C:2021:671 ). ( 24 ) V., in tal senso, sentenza CRCAM, punto

42. ( 25 ) Sentenza CRCAM, punto

45. ( 26 ) Punto 30 di detta sentenza. ( 27 ) Sentenza CRCAM (punto 26). ( 28 ) V., in tal senso, sentenza CRCAM (punti 2, 29 e 36). ( 29 ) Osservo che la domanda di pronuncia pregiudiziale non consente di stabilire se, secondo il ragionamento seguito dal giudice del rinvio, la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per un inadempimento del suo obbligo di informazione sia fatta valere sulla base di una disposizione della direttiva 2007/64 diversa da quella dell’articolo 60 di quest’ultima o sulla base di una disposizione del diritto nazionale. ( 30 ) V., in tal senso, sentenza CRCAM, punto 45.

V. anche paragrafo 47 delle presenti conclusioni. ( 31 )

V. articolo 58 della direttiva 2007/64. ( 32 )

V. articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64. ( 33 )

V. articolo 62, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2007/64. ( 34 )

V. sentenza dell’11 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Portogallo) – Agentes de Navegação ( C‑295/18 , EU:C:2019:320 , punto 47 ). ( 35 )

V. articolo 62, paragrafi 1 e 3, e considerando 36 della direttiva 2007/64; quest’ultimo precisa, segnatamente, che «[l]a presente direttiva dovrebbe stabilire norme per un rimborso a tutela del consumatore quando l’importo dell’operazione di pagamento effettuata è superiore a quello che si poteva ragionevolmente prevedere.

I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter stabilire condizioni ancora più favorevoli per i loro clienti e, per esempio, prevedere un rimborso per qualsiasi operazione di pagamento controversa». ( 36 ) V., per quanto attiene alle operazioni di pagamento non autorizzate, considerando 35 della direttiva 2007/64 e i chiarimenti forniti dalla Corte nella sentenza dell’11 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Portogallo) – Agentes de Navegação ( C‑295/18 , EU:C:2019:320 , punto 47 ). ( 37 ) Punto 52 di detta sentenza. ( 38 ) A norma dell’articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, un’«ulteriore compensazione finanziaria [aggiuntiva rispetto al diritto al rimborso di un’operazione di pagamento non autorizzata] può essere stabilita conformemente alla legge applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento». ( 39 )

V. articolo 86 della direttiva 2007/64. ( 40 ) V., in particolare, articolo 62, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2007/64. ( 41 ) Punto 63 della sentenza de qua. ( 42 ) Punto 63 della sentenza citata. ( 43 )

V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni. ( 44 )

V. paragrafi da 50 a 58 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CC0351 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 7 luglio 2022 ( 1 ) Causa C‑351/21 ZG contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla justice de paix du canton de Forest (Giudice di pace del cantone di Forest, Belgio)] «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi di pagamento nel mercato interno – Informazioni per il pagatore successivamente alla ricezione dell’ordine di pagamento – Singole operazioni di pagamento – Fornitura di informazioni relative al beneficiario – Obbligo del prestatore di servizi» I. Introduzione 1. Il presente rinvio pregiudiziale trae origine da una causa che contrappone il titolare di un conto a un istituto bancario con riferimento a due operazioni di pagamento effettuate con l’ausilio della carta di debito di detto titolare e considerate da quest’ultimo come non autorizzate. Nell’ambito di tale controversia, il titolare chiede, in particolare, il rimborso delle operazioni di pagamento di cui trattasi. L’istituto bancario si rifiuta di procedere al rimborso, ritenendo che dette operazioni siano state autorizzate o, quantomeno, che il titolare abbia commesso una negligenza grave. 2. Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio sollecita l’interpretazione di una disposizione ( 2 ) della direttiva 2007/64/CE ( 3 ) a norma della quale un prestatore di servizi di pagamento del pagatore è tenuto a fornire a quest’ultimo, «se del caso», le informazioni relative al beneficiario di un’operazione di pagamento. Attraverso tali questioni, detto giudice cerca di sapere se, secondo l’interpretazione che deve essere data della disposizione di cui trattasi, il prestatore di servizi di pagamento sia tenuto a fornire, in tutti casi e senza eccezioni, tali informazioni, affinché tale giudice possa trarne conclusioni in merito alla responsabilità gravante su detto prestatore. 3. Dal punto di vista del meccanismo del rinvio pregiudiziale, che rappresenta uno strumento di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, ci troviamo di fronte a una situazione inusuale: per poter utilmente rispondere al giudice del rinvio nell’ambito della presente causa, occorre verificare se le disposizioni della direttiva 2007/64 che istituiscono un regime armonizzato della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento impediscano a detto giudice di trarre tali conclusioni giacché in caso contrario sarebbero pregiudicati gli obiettivi e l’effetto utile della suddetta direttiva. La direttiva di cui trattasi istituisce infatti un regime di responsabilità armonizzato del prestatore di servizi di pagamento e determina, a tal riguardo, come emerge dal suo articolo 86, una «piena armonizzazione». II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 4. L’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64 così dispone: «Dopo che l’importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all’articolo 41, paragrafo 1, le seguenti informazioni: a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario». 5. L’articolo 60 della citata direttiva, recante il titolo «Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate», prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che, fatto salvo l’articolo 58, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. 2.   Un’ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita conformemente alla legge applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento». 6. L’articolo 86 della direttiva di cui trattasi, rubricato «Piena armonizzazione», prevede al suo paragrafo 1 che, «[f]att[o] salv[o] (...) l’articolo 61, paragrafo 3, (...) nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva». B. Diritto belga 7. L’articolo VII.18, paragrafo 1, del code de droit économique (codice belga di diritto economico), nella sua versione applicabile nel 2017 ( 4 ) (in prosieguo: il «codice di diritto economico»), disponeva quanto segue: «Dopo che l’importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all’articolo VII.12, [paragrafo 1], le seguenti informazioni: 1 o un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario; (...)». 8. L’articolo VII.35 del codice di diritto economico indicava quanto segue ( 5 ): «Fatta salva l’applicazione dell’articolo VII.33, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, previa verifica prima facie di un’eventuale frode da parte di quest’ultimo, rimborsa senza indugio al pagatore l’importo di detta operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo, se del caso maggiorando l’importo degli interessi maturati su tale importo. Inoltre, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore deve rimborsare le altre eventuali conseguenze finanziarie, segnatamente l’importo delle spese sostenute dal titolare per la determinazione del danno risarcibile». III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 9. ZG, residente in Belgio, è titolare di un conto bancario presso la [OSCURATO:PERSONA], in Belgio, sul quale dispone di una carta di debito. 10. Nella notte tra il 20 e il 21 aprile 2017 ZG, che si trovava a [OSCURATO:PERSONA] (Spagna), ha effettuato tre pagamenti, con la medesima carta di debito e su uno stesso terminale, in un locale la cui natura è controversa tra le parti del procedimento principale, alle ore 0.35, 1.35 e 2.06, per importi, rispettivamente, di EUR 100 (somma che si presume copra le spese di ingresso e di consumazione), EUR 991 e EUR 993. Una quarta operazione, per un ammontare di EUR 994, è stata avviata ma rifiutata alle ore 2.35. 11. ZG non contesta il primo pagamento, ma contesta il secondo e il terzo (in prosieguo: i «pagamenti controversi»). Dinanzi al giudice del rinvio, egli ha dichiarato di non ricordare quanto accaduto a seguito di una consumazione all’interno del locale in questione. Egli non ricorda neppure il nome e l’indirizzo di detto locale e afferma di essere vittima di una frode agevolata dalla somministrazione di una droga. 12. Il 23 aprile 2017, ZG ha disposto il blocco della propria carta e, il 29 aprile 2017, ha presentato presso la polizia di Bruxelles denuncia di furto e uso fraudolento della propria carta bancaria. 13. Dinanzi al giudice del rinvio, ZG chiede, oltre al risarcimento di danni pari a EUR 500, il rimborso dei pagamenti controversi, vale a dire l’importo di EUR 1984, considerando le operazioni di cui trattasi non autorizzate, ai sensi dell’articolo VII.35 del codice di diritto economico. [OSCURATO:PERSONA] contesta i fatti come descritti da ZG e rifiuta di procedere al rimborso, ritenendo che dette operazioni siano state autorizzate o che, perlomeno, ZG abbia commesso una grave negligenza. 14. A parere del giudice del rinvio, è importante conoscere l’identità del beneficiario dei pagamenti controversi. Detto giudice osserva che, di norma, la frode operata da un terzo mediante la carta di debito della vittima consente all’autore della frode di beneficiare di acquisti o prelievi in contanti. 15. Il giudice del rinvio indica che, su richiesta del legale di ZG, la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito esclusivamente il riferimento numerico e la geolocalizzazione del terminale, limitandosi a segnalare l’identità del beneficiario delle transazioni tramite l’indicazione «[OSCURATO:PERSONA]». Detto giudice precisa che la trattazione della causa è stata rinviata dopo la discussione per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di fornire chiarimenti, ma che quest’ultima non ne ha fornito alcuno, sostenendo di non aver ricevuto indicazioni aggiuntive da parte della società ATOS, che cura la gestione del terminale di pagamento utilizzato. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe l’istituto bancario spagnolo del beneficiario, la banca Sabadell, a rifiutarsi di comunicare i dati identificativi dell’operatore commerciale interessato. 16. Richiamandosi all’articolo VII.18 del codice di diritto economico, che costituiva la norma di recepimento di una delle disposizioni ( 6 ) della direttiva 2007/64 e prevedeva che il prestatore di servizi di pagamento fosse tenuto a fornire, in particolare, «se del caso, le informazioni relative al beneficiario», il giudice del rinvio ritiene che occorra stabilire se, in forza di detta disposizione, l’istituto bancario sia soggetto, con riferimento alla fornitura di dette informazioni, a un’obbligazione di mezzi o a un’obbligazione di risultato. Se dall’interpretazione della Corte risultasse che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno al suo obbligo, ne conseguirebbe, a parere di detto giudice, che quest’ultimo «può trarne conclusioni in merito all’obbligo [della banca] di rimborsare le operazioni controverse e/o in merito alla domanda di risarcimento relativa alla perdita dell’opportunità di recuperare le somme dal terzo». 17. Dinanzi al giudice del rinvio, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’articolo VII.18 del codice di diritto economico si limita a prevedere a suo carico un’obbligazione di mezzi, imponendole unicamente di fornire le informazioni che il suo corrispondente le ha trasmesso e lasciando al consumatore il compito di rivolgersi al suddetto corrispondente qualora dette informazioni non siano sufficienti. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] invita detto giudice, ove opportuno, a «emettere un invito giudiziario» nei confronti della Sabadell affinché quest’ultima produca i documenti che consentano di identificare il beneficiario della transazione. In mancanza di una risposta soddisfacente, occorrerebbe, a parere della [OSCURATO:PERSONA], disporre un’attività istruttoria mediante rogatoria, al fine di sentire gli organi della Sabadell. A sostegno della sua tesi, la [OSCURATO:PERSONA] richiama la locuzione «se del caso», utilizzata nella disposizione di cui trattasi. Per contro, ZG ritiene che la [OSCURATO:PERSONA] debba rispondere della mancata comunicazione dei dati da parte della Sabadell. 18. In tali circostanze, con decisione del 13 aprile 2021, pervenuta alla Corte il 4 giugno 2021, il juge de paix du canton de Forest (Giudice di pace del cantone di Forest, Belgio) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla valutazione della Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, ai sensi dell’articolo 38, primo comma, lettera a), della direttiva 2007/64/CE, il prestatore di servizi [di pagamento del pagatore] sia tenuto, con riferimento alla comunicazione delle “informazioni relative al beneficiario”, ad un’obbligazione di mezzi o di risultato. 2) Se le “informazioni relative al beneficiario” menzionate in tale disposizione comprendano le informazioni necessarie all’identificazione della persona fisica o giuridica beneficiaria del pagamento». 19. Hanno presentato osservazioni scritte le parti del procedimento principale, i governi belga e ceco e la Commissione europea. Non è stata tenuta un’udienza. IV. Analisi A. Sulle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione e sulla loro rilevanza sotto il profilo della necessità di riformulare le questioni pregiudiziali 1. Direttiva applicabile ratione temporis 20. Le questioni pregiudiziali del giudice del rinvio si riferiscono a una delle disposizioni della direttiva 2007/64. Orbene, detta direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2366 ( 7 ), a decorrere dal 13 gennaio 2018 ( 8 ). 21. ZG ritiene che, benché i pagamenti controversi siano stati effettuati prima del recepimento della direttiva 2015/2366 nel diritto belga, ai fatti di causa si applichino le disposizioni di detta direttiva, posto che la [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto alla banca spagnola Sabadell informazioni sull’identità del beneficiario solo nel settembre 2020. 22. Orbene, la controversia principale concerne, sostanzialmente, la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del pagatore con riferimento ai pagamenti controversi effettuati con la sua carta di debito, collegata a un conto acceso presso detto prestatore. In tale prospettiva, la controversia principale trae origine dalle operazioni di pagamento realizzate nel mese di aprile 2017, che si inseriscono nel contesto di un quadro contrattuale preesistente al 13 gennaio 2018. Ai fatti oggetto della controversia principale trova quindi applicazione ratione temporis la direttiva 2007/64. 2. Disposizione pertinente della direttiva 2007/64 relativa all’obbligo di informazione 23. Con le sue questioni pregiudiziali, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare l’articolo 38, primo comma, lettera a), della direttiva 2007/64. Detta disposizione figura nel capo 2 («Singole operazioni di pagamento») del titolo III («Trasparenza delle condizioni e requisiti informativi per i servizi di pagamento»). 24. Come enunciato dall’articolo 35 della direttiva 2007/64, la disposizione di cui trattasi si applica a «singole operazioni di pagamento che non rientrano in un contratto quadro». In tale logica, ove si tratti non semplicemente di una «singola operazione di pagamento», ma di un «contratto quadro», trovano applicazione le disposizioni del capo 3 («Contratti quadro») del titolo III della direttiva di cui trattasi e non quelle del capo 2 di detto titolo. 25. Un «contratto quadro» è definito all’articolo 4, punto 12, della direttiva 2007/64 come un «contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento individuali e successive e che può comportare l’obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni». Inoltre, il considerando 24 della direttiva di cui trattasi indica che, «[i]n pratica, i contratti quadro e le operazioni di pagamento da questi contemplate sono di gran lunga più comuni ed economicamente rilevanti delle singole operazioni di pagamento. In presenza di un conto di pagamento o uno strumento di pagamento specifico, è necessario un contratto quadro». 26. Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, ZG è titolare di un conto acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] sul quale dispone di una carta di debito, con cui sono state effettuate almeno tre operazioni di pagamento successive. 27. Posto che le operazioni di pagamento oggetto del procedimento principale non sono singole operazioni, non sembra trovare applicazione l’articolo 38, primo comma, lettera a), della direttiva 2007/64. Per contro, in linea con quanto sostengono la [OSCURATO:PERSONA], il governo ceco e la Commissione, l’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, applicabile ai pagamenti effettuati nell’ambito di contratti quadro, sembra pertinente ai fini della presente causa ( 9 ). Occorre ritenere che, a priori, la problematica giuridica che il giudice del rinvio desidera definire richieda che sia interpretata quest’ultima disposizione ( 10 ). 3. Disposizioni concernenti la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento e loro rilevanza sotto il profilo della necessità di riformulare le questioni pregiudiziali 28. Il giudice del rinvio sembra inquadrare la controversia principale come un procedimento concernente la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento derivante dal fatto che l’utente di tali servizi non può, in mancanza di informazioni in merito al beneficiario di tali pagamenti, recuperarne il relativo importo in capo a quest’ultimo. In base al ragionamento seguito dal giudice del rinvio, ai fini dell’insorgenza della responsabilità di detto prestatore, è necessario stabilire che esso non ha ottemperato al suo obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, recepito nel diritto belga dall’articolo VII.18 del codice di diritto economico. A tal fine, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare la suddetta disposizione. Esso si chiede, sostanzialmente, se il prestatore di servizi di pagamento sia o meno tenuto a fornire in tutti i casi e senza eccezioni tali informazioni concernenti il beneficiario dei pagamenti ( 11 ). Tale alternativa sembra corrispondere a quello che il giudice del rinvio qualifica – rifacendosi probabilmente a nozioni del diritto civile – come «obbligazione di mezzo» e «obbligazione di risultato». 29. È sì vero che, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio osserva che le parti del procedimento principale non contestano che l’articolo VII.18 del codice di diritto economico sia applicabile ai fatti oggetto di detto procedimento. Tuttavia, da detta domanda emerge altresì che l’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere il rimborso dei pagamenti controversi si fonda sull’articolo VII.35 del codice di diritto economico ( 12 ). 30. A tal riguardo, nella sua risposta a un quesito scritto della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che l’azione di ZG si fondava sugli articoli da VII.30 a VII.36 del codice di diritto economico e che tali disposizioni costituivano la trasposizione degli articoli da 56 a 61 della direttiva 2007/64, sottolineando che queste ultime disposizioni erano state oggetto di discussione dinanzi al giudice del rinvio. 31. Nella risposta al medesimo quesito della Corte, il governo belga ha confermato che l’articolo VII.35 del codice di diritto economico belga costituiva la trasposizione dell’articolo 60 della direttiva in esame, indicando altresì che gli articoli da 58 a 61 della direttiva 2007/64 possono rilevare nel quadro della controversia principale. 32. Interrogata sulle disposizioni della direttiva 2007/64 pertinenti ai fini della controversia principale, la Commissione ha osservato che le disposizioni nazionali di recepimento degli articoli da 58 a 61 di detta direttiva si applicano alla controversia in esame e che, di conseguenza, a suo avviso, le questioni sollevate dal giudice del rinvio non sono direttamente pertinenti per determinare la responsabilità del prestatore di servizi in materia di operazioni di pagamento non autorizzate. 33. In linea di principio, non spetta alla Corte pronunciarsi sulla questione se, nel quadro di un procedimento civile, un giudice nazionale sia autorizzato, in forza del suo diritto processuale, a riqualificare e/o ricontestualizzare d’ufficio un’azione proposta dinanzi ad esso. Inoltre, né detta questione ( 13 ), né quella della rilevanza della mancata contestazione da parte delle parti del procedimento principale dell’applicabilità di una disposizione di recepimento diversa da quella su cui si fonda espressamente l’azione di ZG ( 14 ) sembrano essere al centro della presente causa. In ogni caso, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene precisazioni che mi consentano di affrontare tali due questioni. 34. Orbene, al fine di poter fornire al giudice del rinvio una risposta utile quanto all’interpretazione del diritto dell’Unione che esso sollecita, occorre, in via preliminare, stabilire se le disposizioni della direttiva 2007/64 che istituiscono un regime armonizzato di responsabilità per le operazioni di pagamento impediscano a detto giudice di trarre - come esso intende fare - dall’interpretazione che dovrà essere data di una disposizione di detta direttiva vertente sull’obbligo di informazione conclusioni in merito alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a pagare a ZG la somma corrispondente all’ammontare dei pagamenti controversi. Infatti, come ho detto in apertura delle presenti conclusioni, il titolo dell’articolo 86 della citata direttiva fa ritenere che essa realizzi una piena armonizzazione per quanto attiene a detto regime armonizzato di responsabilità. Pertanto, il giudice del rinvio, pur non formulando direttamente le sue questioni in quest’ottica, necessita, in ogni caso, di un’interpretazione pregiudiziale a tal riguardo al fine di pronunciarsi sulla controversia vertente sul rimborso di operazioni di pagamento rientranti nell’ambito di applicazione della medesima direttiva ( 15 ). 35. Propongo pertanto di esaminare congiuntamente le due questioni pregiudiziali e di riformularle nel senso che, con esse, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, in combinato disposto con l’articolo 86, paragrafo 1, della medesima, debba essere interpretato nel senso che non osta a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi, in ragione del mancato adempimento, da parte di quest’ultimo, del suo obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva, nella misura in cui tale responsabilità riguarda il rimborso di operazioni di pagamento. 36. Per quanto attiene a questa proposta di riformulare le questioni pregiudiziali, desidero osservare, per chiarezza, che, benché il giudice del rinvio indichi, nella motivazione del rinvio pregiudiziale, che, «oltre al risarcimento dei danni pari a EUR 500», ZG chiede il rimborso dei pagamenti controversi, pari a EUR 1984, solo la domanda di rimborso di questo secondo importo sembra, tuttavia, essere oggetto del rinvio pregiudiziale. 37. Infatti, da una parte, il giudice del rinvio afferma di chiedere l’interpretazione di una delle disposizioni del titolo III della direttiva 2007/64 per poterne trarre conclusioni in merito all’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di rimborsare le operazioni controverse «e/o» in merito alla domanda di risarcimento relativa alla perdita dell’opportunità di recuperare le somme dal terzo. Orbene, il rapporto tra queste due parti della frase esplicativa di cui trattasi, separate dalle congiunzioni «e/o», è tutt’altro che chiaro. D’altra parte, è dubbio se l’importo di EUR 500 corrisponda al risarcimento per la perdita dell’opportunità o se esso si colleghi a una domanda estranea a tale risarcimento che non è in alcun modo presa in considerazione dalle questioni pregiudiziali. 38. Aspetto questo ancor più importante, nella motivazione del rinvio pregiudiziale, il giudice del rinvio osserva che la domanda formulata da ZG riguarda la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di EUR 1984, che corrisponde a una duplice operazione «non autorizzata» mediante la sua carta di debito. In tale logica, il fatto che il giudice del rinvio indichi che ZG chiede il rimborso delle operazioni di pagamento, «oltre» all’importo di EUR 500, suggerisce anch’essa che le questioni pregiudiziali non siano sollevate dal punto di vista della domanda di rimborso di quest’ultimo importo. Nel rinvio pregiudiziale non si rinviene alcun chiarimento in merito a tale richiesta. Interrogate sul fondamento, nel diritto nazionale, dell’azione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento principale, nemmeno le parti di tale procedimento, il governo belga e la Commissione hanno fornito un qualche chiarimento in merito a tale pretesa di ZG. 39. Al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile e tenuto conto della mia proposta di riformulare le questioni pregiudiziali, presenterò, in un primo tempo, alcune osservazioni sul regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento istituito dalla direttiva 2007/64 (sezione B) e, in un secondo tempo, verificherò se detta direttiva osti a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi, in ragione del mancato adempimento, da parte di quest’ultimo, del suo obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della stessa (sezione C). B. Sul regime armonizzato di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento 40. La direttiva 2007/64 prevede, oltre al diritto al rimborso applicabile alle operazioni di pagamento autorizzate allorché esse sono disposte dal beneficiario o per il suo tramite (articolo 62 di detta direttiva) ( 16 ), il diritto al rimborso delle operazioni di pagamento non autorizzate (articolo 60 della medesima direttiva) ( 17 ). Posto che nulla indica che la controversia principale verta sul fatto che i pagamenti controversi costituiscono, anche potenzialmente, operazioni disposte dal beneficiario o per il suo tramite ai sensi dell’articolo 62 della stessa direttiva, mi concentrerò sulla responsabilità riguardante il rimborso dell’importo di altre operazioni di pagamento. 41. A tal riguardo, in primo luogo, come osservato dalla Corte ( 18 ), l’articolo 58 della direttiva 2007/64 concerne anzitutto la notifica di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto. In base alla citata disposizione, detta notifica deve avvenire «entro 13 mesi dalla data di addebito, salvo che, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III». Inoltre, l’articolo 59 della direttiva di cui trattasi verte, in sostanza, sulla ripartizione dell’onere della prova quando un utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un’operazione di pagamento che è stata effettuata ( 19 ). Infine, gli articoli 60 e 61 della suddetta direttiva trattano le responsabilità rispettive del prestatore di servizi di pagamento del pagatore nonché del pagatore in caso di operazioni di pagamento non autorizzate. In sostanza, il prestatore è tenuto a rimborsare l’importo di una siffatta operazione, salvo che il pagatore abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto uno o più degli obblighi a lui incombenti in virtù della direttiva in esame intenzionalmente o con negligenza grave ( 20 ). 42. In secondo luogo, dall’articolo 86 della direttiva 2007/64, dal titolo «Piena armonizzazione» ( 21 ), emerge che, fatte salve le eccezioni previste da detta direttiva, nella misura in cui quest’ultima «contiene disposizioni armonizzate, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere o introdurre disposizioni diverse da quelle stabilite nella presente direttiva». Benché l’articolo 61, paragrafo 3, della medesima direttiva figuri tra le suddette eccezioni ( 22 ), le altre disposizioni che rappresentano il nucleo centrale del regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate non sono escluse dalla piena armonizzazione realizzata dalla direttiva 2007/64. Infatti, per quanto attiene agli articoli da 58 a 60 di detta direttiva, nessuno di essi figura tra le disposizioni per la cui attuazione il successivo articolo 86 riconosce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di discrezionalità. 43. In terzo luogo, a causa della piena armonizzazione realizzata dalla direttiva 2007/64 sotto il profilo anche del regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate, la Corte ha chiarito, nella sentenza CRCAM ( 23 ), che, almeno in linea di principio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere un regime di responsabilità parallelo per il medesimo fatto generatore ( 24 ). La Corte ha inoltre precisato che il regime armonizzato può coesistere con un regime alternativo previsto dal diritto nazionale basato sugli stessi fatti e sullo stesso fondamento solo a condizione che non sia pregiudicato il regime armonizzato e che non siano compromessi gli obiettivi e l’effetto utile di detta direttiva ( 25 ). 44. Occorre ora esaminare se le considerazioni della Corte riguardanti la natura della direttiva 2007/64 e l’armonizzazione da essa realizzata, sancite nella sentenza CRCAM, siano trasponibili alle circostanze della presente causa e stabilire se detta direttiva non osti a che ZG possa ottenere, secondo il ragionamento seguito dal giudice del rinvio, il rimborso dei pagamenti controversi. C. Sulla rilevanza del regime armonizzato di responsabilità per quanto attiene alla possibilità di far valere la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per inadempimento del suo obbligo di informazione 45. Il giudice del rinvio chiede l’interpretazione della direttiva 2007/64 per stabilire se esso possa, se del caso, condannare la [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere l’importo dei pagamenti controversi, sostanzialmente, a causa dell’inesatto adempimento del suo obbligo di informazione risultante da detta direttiva e non a causa dell’esecuzione di detti pagamenti seppur non autorizzati ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, della suddetta direttiva, in combinato disposto con l’articolo 54, paragrafo 1, e con l’articolo 59, paragrafo 2, della stessa, e/o non a causa del suo rifiuto di rimborsare detti pagamenti. 46. A priori, il fatto generatore di detta eventuale condanna non sembra corrispondere al fatto generatore dell’insorgenza della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64. Così, almeno a prima vista, si potrebbe virtualmente sostenere che non si tratta di azionare la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in forza di un regime di responsabilità concorrente a quello previsto agli articoli da 58 a 61 di detta direttiva. 47. Al fine di chiarire in cosa possa consistere un regime di responsabilità «basato sugli stessi fatti e sullo stesso fondamento» e/o fatto valere «per il medesimo fatto generatore», ai sensi della sentenza CRCAM, ricordo che, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, la Corte ha esaminato la questione se l’articolo 58 e l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi sul fondamento di un regime di responsabilità diverso da quello previsto da tali disposizioni, qualora detto utente sia venuto meno al suo obbligo di notifica previsto all’articolo 58 di detta direttiva ( 26 ). Nell’ambito di detta causa, si discuteva dell’eventuale insorgenza della responsabilità del prestatore de quo nel caso, secondo la formulazione adottata dal giudice del rinvio nella sua prima questione pregiudiziale, di un «inadempimento (...) degli obblighi impostigli dal diritto nazionale» – e si trattava ivi, secondo il ricorrente nel procedimento principale, più precisamente, di un «inadempimento del suo obbligo di vigilanza» ( 27 ) – sulla base di una disposizione di diritto comune ( 28 ). 48. A parere della Corte, posto che, in quel caso, si discuteva del rimborso dell’importo di un’operazione di pagamento, né il fatto che la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento potesse essere azionata in ragione di un obbligo specifico su di lui gravante, né il fatto che detta responsabilità fosse fondata su una disposizione diversa dall’articolo 60 della direttiva 2007/64 sembravano consentire di rimettere in discussione che si trattasse di una responsabilità «basata sugli stessi fatti e sullo stesso fondamento» e/o fatta valere «per il medesimo fatto generatore». Infatti, secondo la logica seguita nella sentenza CRCAM, tali circostanze non possono rimettere in discussione il fatto che la responsabilità di cui trattasi si riferisce al rimborso dell’importo di operazioni di pagamento in una situazione che può rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 60 di detta direttiva. Tale circostanza è, da sola, sufficiente per concludere che si tratta di un regime di responsabilità concorrente che, in linea di principio, non è compatibile con il regime armonizzato della responsabilità previsto dalla suddetta direttiva. 49. Seguendo tale logica, né il fatto che il giudice del rinvio nella presente causa intenda far valere la responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per inadempimento del suo obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64, né il fatto che detta responsabilità sia azionata in forza di una disposizione diversa dall’articolo 60 di tale direttiva ( 29 ) sono sufficienti per concludere che detto giudice potrebbe, senza violare il regime armonizzato della responsabilità, condannare la [OSCURATO:PERSONA] a rimborsare l’importo dei pagamenti controversi. Infatti, una tale condanna deriverebbe dall’applicazione di un regime di responsabilità concorrente al regime istituito da detta direttiva. 50. Ciò detto, nella sentenza CRCAM, la Corte ha altresì fissato le condizioni alle quali il regime istituito dalla direttiva 2007/64 può coesistere con un regime di responsabilità parallelo, vale a dire che quest’ultimo non pregiudichi il regime armonizzato, né comprometta gli obiettivi e l’effetto utile di detta direttiva ( 30 ). Orbene, a mio avviso, queste condizioni non sono soddisfatte nel caso di specie. 51. Infatti, in primo luogo, il regime armonizzato della direttiva 2007/64 prevede conseguenze specifiche per quanto attiene alle operazioni di pagamento non autorizzate. In linea di principio, se l’utente dei servizi di pagamento ha notificato un’operazione non autorizzata ( 31 ) e non ha commesso una negligenza grave ( 32 ), detta direttiva obbliga il prestatore di servizi di pagamento a rimborsare tale operazione. Per contro, le operazioni di pagamento autorizzate sono rimborsate solo se sono disposte dal beneficiario o per il suo tramite e, fatte salve modifiche contrattuali, qualora siano soddisfatte condizioni specifiche ( 33 ). 52. La lettura della domanda di pronuncia pregiudiziale non consente di stabilire se il giudice del rinvio consideri i pagamenti controversi come operazioni di pagamento autorizzate ai sensi della direttiva 2007/64. Infatti, detto giudice si limita a osservare che ZG sostiene che i pagamenti controversi sono operazioni non autorizzate, mentre, a parere della [OSCURATO:PERSONA], si tratterebbe di operazioni autorizzate, o, qualora dovessero essere qualificate come «operazioni non autorizzate», ZG avrebbe commesso una negligenza grave. Non si può escludere che il giudice del rinvio intenda definire la controversia principale unicamente dal punto di vista della violazione di un obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva, senza stabilire se i pagamenti controversi fossero autorizzati, né se ZG abbia commesso una negligenza grave, benché il diritto al rimborso di detti pagamenti rientri, a priori, nel campo di applicazione dell’articolo 60 o dell’articolo 62 della citata direttiva. 53. Orbene, la direttiva 2007/64 disciplina in modo uniforme a livello di diritto dell’Unione determinate conseguenze che derivano sia dalle operazioni di pagamento non autorizzate ( 34 ) sia, fatte salve modifiche contrattuali, da quelle autorizzate ( 35 ). Nel farlo, essa prevede la ripartizione dei rischi in caso di operazioni non autorizzate ( 36 ). Quando si tratta di un diritto al rimborso che rientra, a priori, nel campo di applicazione dell’articolo 60 di detta direttiva (operazioni di pagamento non autorizzate) o del suo articolo 62 (operazioni di pagamento autorizzate), il giudice nazionale non può quindi ignorare la dicotomia riconosciuta da tale direttiva rispetto alle operazioni di pagamento a seconda che esse siano state o meno autorizzate e pronunciarsi sul diritto al rimborso senza qualificare preliminarmente un’operazione come «autorizzata» o come «non autorizzata». Va osservato che, nella vigenza della suddetta direttiva, tale qualificazione determina le conseguenze delle operazioni di cui trattasi sotto il profilo del loro rimborso. 54. In secondo luogo, ammettere che un utente di servizi di pagamento possa chiedere il rimborso di un’operazione di pagamento in virtù del fatto che il prestatore dei servizi non ha adempiuto il suo obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2007/64 porterebbe a riconoscere la responsabilità di detto prestatore di servizi e a imporgli il rimborso di tale operazione di pagamento anche in casi in cui gli articoli 60 e 62 di detta direttiva non lo obbligano a farlo. 55. A tal riguardo, dalla sentenza CRCAM ( 37 ) emerge che la direttiva 2007/64 osta a che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per il rimborso di un’operazione di pagamento non autorizzata sia fatta valere quando l’utente di tali servizi è venuto meno al proprio obbligo di notifica. A fortiori, detta direttiva osta altresì a che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per il rimborso di un’operazione di pagamento sia fatta valere nei casi in cui gli articoli 60 e 62 della medesima direttiva non lo obbligano a procedere a un siffatto rimborso. 56. Infatti, nella vigenza della direttiva 2007/64, la notifica prevista all’articolo 58, paragrafo 1, di detta direttiva e le circostanze di cui ai suoi articoli 60 e 62 rappresentano l’insieme delle condizioni di insorgenza della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, quantomeno nella misura in cui detta responsabilità riguardi il rimborso di un’operazione di pagamento ( 38 ). Fatto salvo il margine di discrezionalità riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 39 ) e le modifiche contrattuali autorizzate dalla direttiva 2007/64 ( 40 ), non si possono ignorare tali condizioni senza pregiudicare il regime armonizzato e l’effetto utile della suddetta direttiva, oltre al suo obiettivo di armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia. 57. In terzo luogo, come già chiarito dalla Corte nella sua sentenza CRCAM ( 41 ), il regime di responsabilità previsto all’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 si basa su un equilibrio tra l’obbligo di informazione gravante sul prestatore di servizi di pagamento e l’obbligo, gravante sull’utente di servizi di pagamento, di notificare qualsiasi operazione non autorizzata entro il termine di tredici mesi, che consente di fondare l’insorgere della rigorosa responsabilità del prestatore, senza che l’utente debba provare una colpa o una negligenza. 58. In linea con tale logica, l’articolo 58 e l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64 creano un legame tra, da una parte, la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento fondata su dette disposizioni e, dall’altra, l’obbligo di informazione che risulta dall’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva. Infatti, l’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva di cui trattasi prevede una sanzione specifica per il prestatore di servizi che non ha adempiuto il suo obbligo di informazione. Così, secondo la disposizione in esame, la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento può sorgere anche laddove l’utente di servizi di pagamento non abbia, entro 13 mesi dalla data di addebito, informato detto prestatore del fatto che un’operazione di pagamento non era stata autorizzata, qualora detto prestatore «abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo III» della direttiva di cui trattasi. Seguire il ragionamento del giudice del rinvio significherebbe applicare una sanzione diversa – ed eccedente – rispetto a quella stabilita dal regime armonizzato di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento previsto all’articolo 60, paragrafo 1, della medesima direttiva, alterando così l’equilibrio creato da detto regime, ricordato dalla Corte nella sentenza CRCAM ( 42 ). 59. Così, secondo il ragionamento del giudice del rinvio, in un primo momento, è in forza di un regime parallelo al regime armonizzato della responsabilità stabilito dalla direttiva 2007/64 che la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento potrebbe essere fatta valere, nel quadro della controversia principale, per inadempimento dell’obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva ( 43 ). In un secondo momento, questo regime parallelo pregiudicherebbe il regime armonizzato e lederebbe gli obiettivi e l’effetto utile della suddetta direttiva ( 44 ). 60. Propongo quindi di dichiarare che l’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64, in combinato disposto con l’articolo 86, paragrafo 1, della medesima, deve essere interpretato nel senso che osta a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi per inadempimento, da parte di detto prestatore, del suo obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, nella misura in cui tale responsabilità riguarda il rimborso di operazioni di pagamento. V. Conclusione 61. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla justice de paix du canton de Forest (Giudice di pace del cantone di Forest, Belgio), come riformulate, nei seguenti termini: L’articolo 60, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, in combinato disposto con l’articolo 86, paragrafo 1, della medesima, deve essere interpretato nel senso che osta a che un utente di servizi di pagamento possa far valere la responsabilità del prestatore di tali servizi per inadempimento, da parte di detto prestatore, del suo obbligo di informazione previsto all’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, nella misura in cui tale responsabilità riguarda il rimborso di operazioni di pagamento. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Sull’individuazione della disposizione oggetto delle questioni pregiudiziali nell’ambito della presente causa, v. paragrafi 23 e seguenti delle presenti conclusioni. ( 3 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE ( GU 2007, L 319, pag. 1 , e rettifica GU 2009, L 187, pag. 5 ). ( 4 ) Sulla questione dell’applicabilità ratione temporis delle disposizioni pertinenti, v. paragrafi da 20 a 22 delle presenti conclusioni. ( 5 ) Il giudice del rinvio, pur indicando che ZG ha presentato la propria richiesta ai sensi dell’articolo VII.35 del codice di diritto economico, non aveva riportato il testo di detta disposizione nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Tuttavia, la disposizione di cui trattasi è presente nelle risposte del governo belga ai quesiti scritti della Corte. ( 6 ) Sull’individuazione della disposizione oggetto della questione pregiudiziale nell’ambito della presente causa, v. paragrafi 23 e seguenti delle presenti conclusioni. ( 7 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE ( GU 2015, L 337, pag. 35 ). ( 8 ) V. articolo 114 della direttiva 2015/2366. ( 9 ) Osservo, per completezza, che l’articolo VII.18 del codice di diritto economico è considerato, dal giudice del rinvio, come la «retranscription» [trascrizione] dell’articolo 38 della direttiva 2007/64, mentre è considerato dalla [OSCURATO:PERSONA] come la trasposizione dell’articolo 47 di detta direttiva. ( 10 ) È vero che, nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le questioni pregiudiziali, nella parte in cui si riferiscono all’interpretazione dell’articolo 38 della direttiva 2007/64, sono irricevibili posto che detta disposizione non trova applicazione nella controversia principale. Tuttavia, la Corte può riformulare le questioni pregiudiziali e anche interpretare disposizioni di diritto dell’Unione diverse da quelle considerate dal giudice del rinvio. Di conseguenza, nel caso di specie, non va necessariamente ravvisata un’irricevibilità delle questioni pregiudiziali in ragione del fatto che è l’articolo 47 della direttiva di cui trattasi ad applicarsi nel procedimento principale e non l’articolo 38 della stessa. ( 11 ) V. paragrafi 16 e 17 delle presenti conclusioni. ( 12 ) V. paragrafo 13 delle presenti conclusioni. ( 13 ) V. paragrafo 28 delle presenti conclusioni. ( 14 ) V. paragrafo 29 delle presenti conclusioni. ( 15 ) Posto che la Corte non è tenuta a riformulare le questioni che le vengono sottoposte, non si può escludere che essa valuti le questioni pregiudiziali proposte nell’ambito della presente causa come irricevibili. Infatti, la Corte, ove ritenga che le disposizioni della direttiva 2007/64 che istituiscono un regime armonizzato di responsabilità precludono al giudice del rinvio di trarre dall’interpretazione da essa data dell’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), della suddetta direttiva conclusioni riguardo alla condanna della [OSCURATO:PERSONA], può dichiarare che l’interpretazione di quest’ultima disposizione non è necessaria a detto giudice per definire la controversia dinanzi ad esso pendente. Tuttavia, la Corte potrà pervenire a tale considerazione solo effettuando la medesima analisi che vado ora a compiere per rispondere alle questioni pregiudiziali riformulate. L’analisi che segue è quindi, in ogni caso, utile per la Corte, a prescindere dalla sua decisione di riformulare o meno le presenti questioni pregiudiziali. ( 16 ) V. Study on the impact of Directive 2007/64/EC on [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA] and on the Application of Regulation (EC) n. 924/2009 on Cross-[OSCURATO:PERSONA] in the Community, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/study-impact-psd-24072013_en.pdf, pag. 239. ( 17 ) Preciso, per completezza, che la direttiva 2007/64 prevede anche il diritto al rimborso per le operazioni di pagamento effettuate in modo inesatto, che ricadono nell’ambito di applicazione del suo articolo 75 e – al pari delle operazioni di pagamento non autorizzate – del suo articolo 58. Dalla lettura dell’articolo 75 della direttiva di cui trattasi deduco che con mancata esecuzione o esecuzione inesatta si intende, segnatamente, la situazione in cui il beneficiario non ha ricevuto o, se del caso, ha ricevuto tardivamente l’importo oggetto dell’operazione di pagamento. V. altresì, in tal senso, relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione della direttiva 2007/64 e sul regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità [COM(2013) 549 final, pag. 9]. Nulla suggerisce che le disposizioni relative a una situazione siffatta siano pertinenti nell’ambito della presente causa. ( 18 ) V., di recente, sentenza dell’11 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Portogallo) – Agentes de Navegação ( C‑295/18 , EU:C:2019:320 , punto 42 ). ( 19 ) In una situazione siffatta, la direttiva 2007/64 prevede, da una parte, che «il prestatore dei servizi di pagamento fornisca la prova del fatto che l’operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti o altri inconvenienti» (articolo 59, paragrafo 1) e, dall’altra, che «l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, con negligenza grave o intenzionalmente, a uno o più degli obblighi di cui all’articolo 56» (articolo 59, paragrafo 2). ( 20 ) V. articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64. ( 21 ) Sulla nozione di «piena armonizzazione», v. le mie conclusioni nella causa Kamenova ( C‑105/17 , EU:C:2018:378 , note 15 e 16). ( 22 ) L’articolo 61, paragrafo 3, della direttiva 2007/64 è così formulato: «Se il pagatore non ha agito in modo fraudolento o non è inadempiente agli obblighi di cui all’articolo 56, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono ridurre la responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo tenendo conto, in particolare, della natura delle caratteristiche di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento e delle circostanze dello smarrimento, del furto o dell’appropriazione indebita». ( 23 ) Sentenza del 2 settembre 2021 (C‑337/20; in prosieguo: la «sentenza CRCAM, EU:C:2021:671 ). ( 24 ) V., in tal senso, sentenza CRCAM, punto 42. ( 25 ) Sentenza CRCAM, punto 45. ( 26 ) Punto 30 di detta sentenza. ( 27 ) Sentenza CRCAM (punto 26). ( 28 ) V., in tal senso, sentenza CRCAM (punti 2, 29 e 36). ( 29 ) Osservo che la domanda di pronuncia pregiudiziale non consente di stabilire se, secondo il ragionamento seguito dal giudice del rinvio, la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per un inadempimento del suo obbligo di informazione sia fatta valere sulla base di una disposizione della direttiva 2007/64 diversa da quella dell’articolo 60 di quest’ultima o sulla base di una disposizione del diritto nazionale. ( 30 ) V., in tal senso, sentenza CRCAM, punto 45. V. anche paragrafo 47 delle presenti conclusioni. ( 31 ) V. articolo 58 della direttiva 2007/64. ( 32 ) V. articolo 61, paragrafo 2, della direttiva 2007/64. ( 33 ) V. articolo 62, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2007/64. ( 34 ) V. sentenza dell’11 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Portogallo) – Agentes de Navegação ( C‑295/18 , EU:C:2019:320 , punto 47 ). ( 35 ) V. articolo 62, paragrafi 1 e 3, e considerando 36 della direttiva 2007/64; quest’ultimo precisa, segnatamente, che «[l]a presente direttiva dovrebbe stabilire norme per un rimborso a tutela del consumatore quando l’importo dell’operazione di pagamento effettuata è superiore a quello che si poteva ragionevolmente prevedere. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter stabilire condizioni ancora più favorevoli per i loro clienti e, per esempio, prevedere un rimborso per qualsiasi operazione di pagamento controversa». ( 36 ) V., per quanto attiene alle operazioni di pagamento non autorizzate, considerando 35 della direttiva 2007/64 e i chiarimenti forniti dalla Corte nella sentenza dell’11 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Portogallo) – Agentes de Navegação ( C‑295/18 , EU:C:2019:320 , punto 47 ). ( 37 ) Punto 52 di detta sentenza. ( 38 ) A norma dell’articolo 60, paragrafo 2, della direttiva 2007/64, un’«ulteriore compensazione finanziaria [aggiuntiva rispetto al diritto al rimborso di un’operazione di pagamento non autorizzata] può essere stabilita conformemente alla legge applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento». ( 39 ) V. articolo 86 della direttiva 2007/64. ( 40 ) V., in particolare, articolo 62, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2007/64. ( 41 ) Punto 63 della sentenza de qua. ( 42 ) Punto 63 della sentenza citata. ( 43 ) V. paragrafo 49 delle presenti conclusioni. ( 44 ) V. paragrafi da 50 a 58 delle presenti conclusioni.
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris