CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 35385/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di furto contestato il capo c), avente ad oggetto la carta di circolazione di un veicolo; alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. nonché al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Riguardo alla prima doglianza, la Corte territoriale ha ribadito il principio, recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'oggetto del reato di furto può avere natura non patrimoniale, sottolineando, non illogicamente, la possibile utilità che ne avrebbe potuto trarre l'imputato, resosi autore di altri furti di automobili. Quanto alla attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen, va ribadito che il pregiudizio cagionato deve essere lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "resa, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 01; Sez. 2 - ,n. 5049 del 22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01). E' stato pertanto dichiarato p_ertantuon lievemente pregiudizievole il furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4 - n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 - 02; Sez. 4 - , n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582 - 01). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio sopra riportato, applicandolo alla carta di circolazione del veicolo, il cui recupero costituisce certo un onere per la persona offesa. L'ultimo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della prevalenza delle riconosciute attenuanti, e si insiste per un trattamento sanzionatorio più mite, è manifestamente infondato. Sul punto va ricordato che è ammissibile il sindacato di legittimità solo quando la quantificazione e il giudizio di bilanciamento costituiscano il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, da escludersi nel caso di specie (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450), e che, riguardo alla dosimetrìa della pena, non è richiesta una dettagliata motivazione se la misura si attesta al di sotto del medio edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01), come nel caso in esame. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 30 settembre 2025 Il Consigliere est