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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 12685/2026

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ore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Sentite le conclusioni all’udienza camerale ex art. 127 c.p.p. con discussione orale,chiesta dalla Difesa, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Torino in proprio in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e anche insostituzione, per delega orale, dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di BarcellonaPozzo di Gotto in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l’accoglimentodi entrambi i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale del riesame di Messina, con il provvedimento in epigrafe, harigettato il riesame personale proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] MaurizioSebastiano e [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva applicato nei loro confronti la misuracautelare degli arresti domiciliari aggravata dal divieto di comunicazione in quantoindagati per il delitto di sfruttamento di manodopera di cui agli artt. 81, 110, 603-bis cod. pen. di cui all'unico capo d'incolpazione provvisoria.Come ricorda il provvedimento impugnato, a fondamento della propriadecisione, alle pagine 50 e s.s. dell'ordinanza genetica, il giudice della cautela harichiamato le risultanze dell'attività di videoripresa, realizzata tramite tretelecamere installate presso la stazione di rifornimento della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", chegli hanno consentito di confermare l'impostazione accusatoria scaturita dallaquerela di [OSCURATO:PERSONA], le sommarie informazioni da questi successivamenterese e il contributo conoscitivo offerto sui fatti da [OSCURATO:PERSONA].Ancora, ulteriore conferma dell'impianto accusatorio per il Gip è statarinvenuta nell'attività d'intercettazione, che ha svelato come gli odierni ricorrentiavessero imposto ai dipendenti un monte ore lavorativo superiore a quello per ilquale venivano retribuiti e come a costoro non venisse corrisposta la tredicesimae quattordicesima mensilità che spettava loro di diritto in forza della normativa disettore.Il sistema illecito ordito dai vertici aziendali, secondo l’incolpazioneprovvisoria, prevedeva, infatti, che i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] beneficiassero ditali voci stipendiali solo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi dirisultato, corrispondenti all'erogazione di un quantitativo di carburante superioreall'annualità precedente.

Si trattava, in buona sostanza, di un accordo illecito,definito dagli stessi indagati "patto di sangue ", che i lavoratori accettavano per lacondizione di vulnerabilità nella quale versavano.

In forza di esso, costoro, dopoavere ricevuto in busta paga gli importi relativi alla tredicesima e quattordicesimamensilità, erano tenuti a restituirli in contanti e pressoché integralmente al datoredi lavoro, il quale si impegnava, a sua volta, a corrisponderli per intero solo in casodi raggiungimento dell'obiettivo di risultato posto.Il giudice della cautela aveva, pertanto, concluso che sia [OSCURATO:PERSONA], non solo nell'arco temporale in cui avevanoricoperto formalmente la carica di legali rappresentanti della s.r.l. ma, qualiamministratori di fatto dell'azienda, anche per l'intero periodo oggetto di indagine,avessero imposto ai dipendenti, con la minaccia del licenziamento, condizioni dilavoro vessatorie, operando arbitrarie trattenute in busta paga, imponendo unmonte orario lavorativo superiore a quello effettivamente retribuito, nonriconoscendo alcun emolumento aggiuntivo per il lavoro straordinario, notturno,festivo e domenicale ed omettendo la corresponsione della tredicesima equattordicesima mensilità.Alle pagine 82 e ss. dell’ordinanza genetica il Gip ha stigmatizzato laspregiudicata condotta attuata dai due indagati, i quali avrebbero reiterato neltempo le pratiche innanzi descritte, imponendo ai lavoratori alle loro dipendenzeun sistema illecito ormai consolidato che costoro erano costretti ad accettare pernon correre il rischio di perdere il posto di lavoro.

Ha, quindi, ritenuto sussistenteun concreto ed attuale pericolo di recidivanza che ha desunto dalle modalità diconsumazione della condotta delittuosa in contestazione, nonché un pericolo diinquinamento probatorio tratto sia dalle dichiarazioni rese da uno dipendentiescussi a sommarie informazioni il quale ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fattopressioni sugli altri lavoratori per rendere dichiarazioni compiacenti sulle condizionilavorative, sia dalla reticenza dei lavoratori manifestata in sede di sommarieinformazioni.

In punto di adeguatezza ha, quindi, concluso che la spregiudicatezzae la totale assenza di scrupoli manifestata dai due indagati sia indice di personalitàallarmanti e che ciò giustifichi appieno l'adozione di una misura coercitiva, qual èquella per l'appunto degli arresti domiciliari aggravata dal divieto dicomunicazione, ritenuta necessaria per prevenire un 'escalation criminale chepotrebbe altrimenti degenerare in forme di aggressività più violente ai danni deidipendenti.I due indagati, a mezzo dei propri difensori, proponevano riesamecontestando sia la gravità indiziaria che le esigenze cautelari, ma, come detto, conil provvedimento impugnato il gravame cautelare è stato rigettato, con laconseguente conferma dell’ordinanza impugnata.2.

Ricorrono il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], con due separati atti, a mezzo deirispettivi difensori, di identico contenuto, deducendo i motivi di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,comma 1, disp. att., cod. proc. pen.Con il primo motivo di ricorso entrambi i ricorrenti lamentano violazione dilegge in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. conriferimento all'integrazione del requisito della condotta di sfruttamento dellamanodopera.Si ricorda in entrambi i ricorsi che oggetto del presente procedimento è ildelitto di sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis cod. pen. contestato alBiondo e al [OSCURATO:PERSONA], soci, in relazione a 9 dipendenti (i soli per i quali il Pm haritenuto sussistente lo stato di bisogno) impiegati quali "pompisti" presso lastazione di rifornimento della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, nelperiodo dal 05/02/2021 al 31/12/2024.

E che dalle emergenze di indagine risultache tutto il personale è stato regolarmente assunto ed avviato al lavoro, haricevuto adeguata formazione sulle mansioni, ha prestato (e 6 dei 9 dipendenti,ritenute persone offese, prestano tuttora servizio) la propria attività in unambiente sicuro e salubre, trattandosi di un impianto edificato ex novo nel 2021,potendo usufruire di adeguati servizi sanitari e delle consumazioni al bar annessoal distributore.

Inoltre, tutti i dipendenti - in relazione al periodo in contestazione- hanno goduto delle prestazioni previdenziali presso l'Ente di previdenza (INPS)nella misura corrispondente alle buste paga pagate.Ci si duole, tuttavia, che l'ordinanza impugnata osservi (pagg.23-24) chetali dati appaiono ininfluenti, dal momento che gli indici elencati nell'art. 603-biscod. pen. non sono tassativi, ben potendo la prova dello sfruttamento derivarealiunde, purché emerga un abuso ed una imposizione delle condizioni di lavoro,nel caso di specie rappresentate dalla corresponsione di una paga non in totocorrispondente con la contrattazione collettiva ed alla stessa inferiore.

Piùspecificamente, il riferimento è all'esistenza di differenze retributive, al mancatoriconoscimento di indennità aggiuntive, al condizionare l'erogazione integrale dellatredicesima e quattordicesima al raggiungimento di risultati, a trattenute in busta,peraltro effettuate saltuariamente e che la difesa ha spiegato e documentatoessere legate ad acquisti di benzina del dipendente o acconti sulla retribuzione oancora ammanchi sulla gestione della cassa, che venivano compensati con relativededuzioni successive; alcune delle quali - quelle relative al mese in cui è stataeseguita la misura cautelare impugnata - addirittura prodotte in sede diinterrogatorio di garanzia dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a supporto e riscontrodella propria versione dei fatti.Si contesta che tale stato di cose, secondo l'ordinanza impugnata,indipendentemente dalla (inesistenza di) rivendicazione da parte dei lavoratoriinteressati, integri il requisito della corresponsione di retribuzione sproporzionatarispetto alla quantità del lavoro prestato di cui all'art. 603-bis, comma 3, n.1.Secondo la tesi di entrambi i difensori ricorrenti anche ammettendo larispondenza al vero della ricostruzione operata dal Gip e confermata dal Riesame- considerata l'impossibilità allo stato degli atti di dare dimostrazione in sedecautelare dell'erroneità almeno parziale dei presupposti in fatto ora premessi,salvo l'osservare che i dipendenti ricevevano effettivamente una paga mensilemediamente intorno a 1300 euro in caso di orario a tempo pieno, riferibile ad ottoore quotidiane e di 1000-1100 euro in caso di tempo parziale - appare tuttaviaerronea l'interpretazione fornita dall'ordinanza del tribunale della cautela diMessina in relazione alla locuzione normativa, di cui si chiede una verifica nellapresente sede.

Non è, infatti, sufficiente l'erogazione di una retribuzione che siainferiore, purché non in modo rilevante, rispetto a quanto previsto dal contrattocollettivo, in caso contrario estendendosi eccessivamente l'ambito di operativitàdella sanzione penale, che sarebbe chiamata ad operare per ogni e qualsiasiviolazione economica rispetto alla contrattazione.

Occorre, invece, l'erogazione diuna "retribuzione in modo palesemente difforme" o "sproporzionata al lavoroprestato", ovvero una paga che non consenta al lavoratore di assicurare a séstesso ed alla famiglia una esistenza dignitosa, una esistenza libera dallo stato dibisogno.Al riguardo i ricorrenti evidenziano che Sez. 4 n. 2573/2024, osserva che:«Tale sproporzione nel caso concreto non va colta... con un semplice raffronto trala somma oggetto di effettiva retribuzione e quella astrattamente prevista dalcontratto collettivo di lavoro, ma tra la quantità e qualità del lavoro prestato equindi tenendo conto dell'attività, delle complessive condizioni di lavoro, e delladeterminazione delle ore di lavoro prestate rispetto a quanto previstocontrattualmente».Osservano i ricorrenti che la sentenza citata, pur muovendo da unasituazione estremamente differente (in quel caso si trattava di lavoratori agricoliextracomunitari occupati in nero, con assenza di qualsiasi tutela, pause, riposo,ferie etc., del tutto sconosciute nel rapporto di lavoro irregolare) precisa che laretribuzione va definita come "palesemente difforme" dai contratti collettivi ove loscosta-mento sia notevole, non solo in termini di ore lavorate rispetto a quantocontrattualmente previsto, ma anche tenendo conto delle complessive condizionidi lavoro, dell'essere l'ambiente di lavoro dignitoso ovvero no, del fatto chel'attività prestata sia o no gravosa, prestata in situazioni di insalubrità, a titolo diesempio.Solo attraverso una tale complessiva valutazione è possibile affermare onegare la sussistenza dell'indice previsto dal n.1 dell'art. 603-bis, comma 1, cod.pen.; viceversa, l'ordinanza gravata — si dolgono i ricorrenti — ha consideratoesclusivamente il dato meramente ragionieristico della compiuta corrispondenzatra retribuzione e contratto collettivo, respingendo la valutazione del contesto disicurezza, salubrità e presenza di tutele, anche contributive, in cui gli operailavoravano e limitando le argomentazioni in ordine alla produzione documentalefatta in sede di interrogatorio di garanzia dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] come“esigua e non convincente" senza peraltro tenere conto del fatto che sull'esiguitàviene fatta apposita valutazione al momento della produzione specificando che dimese in mese ogni documento veniva riconsegnato al lavoratore al momento dellasottoscrizione della busta paga e quindi si potevano produrre solo le ricevuterelative alla mensilità in argomentazione sulla quale il Tribunale del Riesame hatotalmente omesso di esprimere valutazione.Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione al delittodi cui all'art. 603-bis cod. pen. circa la sussistenza del requisito dello stato dibisogno dei dipendenti, nonché motivazione mancante, contraddittoria omanifestamente illogica della motivazione al riguardo, oltre che omesso confrontoa riguardo con gli elementi forniti dalla difesa nella memoria del 07/11/2025,illustrata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].I ricorrenti evidenziano che, per la sussistenza del reato, è necessaria, oltreallo sfruttamento, l'esistenza di una condizione di approfittamento dello stato dibisogno che deve riguardare ogni singolo lavoratore che si ritiene persona offesadel reato.

E che l'ordinanza impugnata ricostruisce lo stato di bisogno quale«posizione di particolare vulnerabilità nella quale versavano i lavoratori, i qualitraevano fonte di reddito proprio dal lavoro espletato, il quale solo gli consentivadi far fronte alle quotidiane necessità» (pagg.25-26).Tale affermazione si lamenta essere erronea, in primo luogo, in quantotautologicamente identifica lo stato di bisogno come situazione di dipendenzaeconomica dalla retribuzione ricevuta a seguito del lavoro, che si assume svoltoche, equivale sostanzialmente a ritenere sempre sussistente uno stato di bisogno.Anche il sottolineare la «... difficoltà correlata ...alla possibilità di reperire unanuova occupazione lavorativa", vale a dire evidenziando che per i dipendentirappresenta una necessità lo svolgere una attività lavorativa, non pare coerentecon le pronunce giurisprudenziali che sottolineano la necessità di un quid pluris, diun requisito più stringente, quale l'età avanzata del dipendente o altre inizialidifficoltà che lo avevano spinto ad accettare una situazione di sfruttamento neltimore di non poter trovare altra occupazione.Secondo i ricorrenti il concetto come ipotizzato dal tribunale del riesamepeloritano equivale a sostenere che lo stato di bisogno sussista sempre ed in ognicaso, ciò segnatamente in un momento storico in cui il reperimento di un impiegonon è agevole.

In un tale quadro, lo stato di bisogno sarebbe sempre integratoquando il soggetto, in precedenza privo di occupazione, accetti condizioni di lavorocomplessivamente in qualche misura deteriori rispetto a quelle previste daicontratti collettivi.

In conclusione, l'ordinanza identificherebbe lo stato di bisognocon il vivere e mantenersi, il che allargherebbe troppo ed indefinitamente (salvipochissimi casi) l'area di intervento penale.Non sarebbe questa, invero, la ratio che si può ricavare dalle pronunce dilegittimità, al di là della affermazione stereotipata rammentata in ordinanza, percui «non va inteso come condizione di necessità tale da annientare in modoassoluto qualsiasi libertà di scelta».Invero, si sottolinea nei due ricorsi che la giurisprudenza di legittimità haritenuto la sussistenza del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. in situazionidecisamente più connotate, essendo stato l'approfittamento dello stato di bisogno,ad esempio, ravvisato nella condizione di soggetti irregolari e privi di permesso disoggiorno, senza, collegamenti col territorio, del tutto impossibilitati a reperirealtre e migliori soluzioni lavorative, e/o di possibilità di alloggio, e/o disoddisfacimento dei propri bisogni primari.I ricorrenti richiamano, a sostegno delle proprie tesi, il caso deciso da Sez.4 n. 18931/2023 relativo ad una fattispecie in cui gli operai erano impiegati in unopificio per il confezionamento di calze da donna e collant: le condizioni disfruttamento consistevano nella reiterata corresponsione di retribuzioni difformidai CCNL pari a 3,00 o 5,00 euro all'ora e, comunque, sproporzionate rispetto allaquantità e qualità del lavoro prestato; inoltre nella condizione di alloggiodegradante fornito dal datore di lavoro laddove si appurava che gli operai eranoalloggiati tutti in condizioni di estremo degrado igienico e costretti ad alloggiareall'interno di camere da letto in condizioni igieniche precarie e degradanti: infinenella reiterata violazione normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo,al riposo settimanale alle ferie.

Approfittamento dello stato di bisogno consistitonel trarre utilità e profitto da una situazione critica che rendeva impossibileprovvedere alle proprie necessità più elementari (bisogno di lavorare per potermangiare e, cosi, sopravvivere, stato di indigenza, accettazione da parte deilavoratori di un salario bastante appena a soddisfare verosimilmente non più diuna delle necessità primarie, ovvero il mangiare, esigenza di un'abitazione dovepassare la notte prima di andare a lavorare) e da una situazione di vulnerabilitàche impediva a libera possibilità di scelta e di autodeterminazione dei lavoratore.Si lamenta che l’ordinanza impugnata, sul punto non si confronticoncretamente con i rilievi contenuti della memoria depositata il 07/11/2025,discussa all'udienza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA], avanti li Tribunale del Riesame di Messina,che viene allegata al ricorso, nella quale (pagg. 15 – 17) la difesa haanaliticamente specificato per ciascun dipendente la condizione patrimoniale efamiliare, evidenziando che si tratta di soggetti di nazionalità italiana, o comunqueregolarmente presenti sul territorio, con una rete di riferimento, dotati nella quasitotalità di abitazioni in proprietà, o condotte in locazione, con autovetture diproprietà anche di grossa cilindrata, con riferimento all'età tutti assai giovani ocomunque nel vigore degli anni e non anziani; la difesa ha sottolineato che 3 diessi avevano risolto il rapporto di lavoro, tra cui uno rivolgendosi al competentetribunale del lavoro, vedendo soddisfatta ogni spettanza al momento dellarisoluzione del rapporto.Più specificamente, nella memoria era stato dedotto che il provvedimentocautelare aveva ricostruito in fatto la sussistenza dello stato di bisogno di novedipendenti, rispetto agli altri, sulla scorta di quanto indicato nelle informative dellaG.d.F., ultima delle quali del 04/09/2025, tenuto conto della singola situazionepatrimoniale e familiare degli stessi.

Conseguentemente, rispetto alla totalità deiventicinque dipendenti solo quei nove, sulla scorta della loro situazionepatrimoniale evidenziata nelle informative, erano da ritenersi in una situazione di"stato di bisogno" e, quindi, persone offese.I ricorrenti lamentano che il tribunale non abbia affatto considerato i rilievidifensivi, non spiegando quale fosse il dato sulla scorta dei quali quei novelavoratori erano stati valutati in una condizione di "stato di bisogno” rispetto aglialtri dipendenti indicati nelle informative della G.d.F., inoltre non si sarebbeconfrontato in alcun modo con i dati economici, familiari e patrimoniali emergentida dette informative, indicati specificamente nella memoria del 07/11/2025, daiquali risultava, quantomeno per taluni di essi, anche una non irrilevanteconsistenza patrimoniale.Sempre in tema di omissioni, peraltro, i ricorrenti segnalano la totaleassenza di valutazioni sulla parte della memoria difensiva già citata cherideterminando il costo dell'ora lavorata, sulla base della ricostruzione opera dallap.g., rideterminazione che si ripercuote sul compenso mensile di ogni singolodipendente e che, di fatto, va ad erodere ancora di più la forbice tra ciò cheavrebbero dovuto percepire e ciò che hanno percepito realmente i lavoratori conuna conseguente ripercussione - evidente - sulla quantificazione delle sommemancanti e da li sul concetto di stato di bisogno.Tale vizio di motivazione, unitamente ad una interpretazione troppo lata edestesa del concetto di stato di bisogno, deve condurre ad un annullamentodell'ordinanza gravata.Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e motivazionemancante in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto disfruttamento della manodopera di cui all'art. 603-bis cod. pen.I ricorrenti ricordano che, ai fini della configurazione dell'elementosoggettivo del reato, è sufficiente la coscienza e volontà di approfittare dello statodi bisogno della manodopera, sottoponendola a condizioni di sfruttamento.Si tratta, invero, di un reato a dolo generico, per il quale l’agente deveessere consapevole sia della condizione di sfruttamento sia dell'esistenza di unacondizione di bisogno dei lavoratore (il richiamo è al dictum di Sez. 4, n. 3554 del18/01/2022, Rv. 282577 e 01 secondo cui il delitto previsto dall'art. 603-bis,comma 1, n. 1, cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, essendo necessarioche l'intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi,mentre per quello previsto dall'art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen., è sufficienteil dolo generico, essendo richiesto che l'utilizzatore abbia agito con coscienza evolontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare delloro stato di bisogno)Si osserva nei ricorsi che la disamina delle intercettazioni telefoniche,peraltro tutte tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed alcuni dipendenti, permette di affermareche non sussiste alcun elemento che permetta di sostenere che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] consapevolezza né di offrire condizioni lavorative illecite e/o vessatorie, nédello stato di bisogno strictu sensu della manodopera impiegata.

Ciò ammesso chei requisiti siano su un piano oggettivo verificabili e pertanto senza recedere dalleosservazioni sopra sviluppate.

Ne sarebbe un esempio la conversazione del29/12/2024, progr. 898, riportata a pag. 18 e segg. della ordinanza impugnata,in cui [OSCURATO:PERSONA], nel discutere con il dipendente della tredicesima/quattordicesima,compara la regolarità dell'assunzione dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rispetto a quanto indicato in busta-paga, rispetto a quello che si trova "là fuori",valutando che non si possa trovare una condizione migliore.3I ricorrenti lamentano che non vi sia alcun cenno nell'ordinanza, peraltro,circa il fatto che sia integrato nel caso di specie l'elemento soggettivo, neanche inrelazione alla pretesa condizione di bisogno della manodopera, essendo viceversanoto agli imputati il dato che tutti i dipendenti avessero condizioni di vita sociofamiliare ed economica definibili senz'altro come normali.Con il quarto motivo si lamentano violazione dell'art. 274 lett. a) e c) cod.proc. pen. e insussistenza delle ravvisate esigenze cautelari dei rischio direcidivanza e del pericolo di inquinamento probatorio.I ricorrenti pongono l’accento sul fatto che era stato evidenziato in sede diriesame, quanto all'esigenza cautelare di cui alla lettera a) dell’art. 274 cod. proc.pen., peraltro neppure individuata dal pm richiedente la misura, come la stessafosse priva di contenuto giustificativo, non essendo stati indicati concreti e logicielementi in fatto sulla base dei quali il ricorrente, ove lasciato libero, avrebbepotuto inquinare le prove già assunte, sia testimoniali sia peraltro, per lo più,documentali (o comunque ormai non modificabili (buste paga, cedolini,intercettazioni ambientali).Ebbene, si sottolinea che l'ordinanza impugnata, con motivazionepuramente apparente, ha ritenuto sussistente e concreto il pericolo diinquinamento delle prove omettendo del tutto di considerare che l'accusa èfondata su dati documentali, appunto, che attestano con esattezza le eventualidifferenze retributive, sull' attività di osservazione.

Né ha valutato che tutti idipendenti sono già stati sentiti in fase di indagine e che tre dei nove non sononeanche più dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], l'ordinanza non ha neppureindicato un termine finale, in relazione ai quale effettuare il completamento delleprove, peraltro già complete e le indagini completate.A suffragio di quanto fino a qui detto ed a riprova della totale conclusionedell'attività di indagine da parte della Procura della Repubblica il ricorrente allegaal ricorso l'avviso di fissazione giudizio immediato che è stato notificato alle partiancor prima del deposito delle motivazioni dell’ordinanza impugnata.Per i ricorrenti, infine, l'ordinanza del tribunale del riesame è da annullareanche nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell'esigenza cautelare ex letterac) art. 274 cod. proc. pen., non rinvenendosi nel provvedimento impugnato glielementi concreti, e non meramente ipotetici ed astratti, da cui desumere ilconcreto pericolo di commissione di analoghi delitti.Nel caso in esame, si lamenta che i giudici della cautela hanno ritenuto laconcretezza e l'attualità del pericolo di recidiva utilizzando argomentazioni vaghe,approssimative e, soprattutto, illogiche tenuto conto delle modalità e la naturadelle condotte contestate singolarmente ai due indagati, che oggettivamenteandavano apprezzate nella valutazione del pericolo di reiterazione delle condotte.Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, che questa Corte annullil'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.3.

Le parti hanno reso le conclusioni riportate in epigrafe all’udienza ex art.127 cod. proc. pen. partecipata, richiesta dalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso sopra illustrato, comune ad entrambi iricorrenti, relativo alla motivazione del provvedimento impugnato in punto digravità indiziaria in relazione al reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. conriferimento all’integrazione del requisito della condotta di sfruttamento dellamanodopera, alla luce dei limiti di sindacato di questa Corte in ambito cautelare,come si avrà meglio modo di specificare in seguito, è infondato.ricorrenti, con cui si lamenta violazione dell’art. 603-bis cod. pen. nonché viziomotivazionale in punto si ritenuta sussistenza del requisito dello stato di bisognodei lavoratori di cui all’incolpazione provvisoria, anche tenuto conto dell’omessoconfronto da parte dei giudici del gravame cautelare con gli elementi forniti dalladifesa nella memoria del 07/11/2025 e illustrati all’udienza dinanzi al tribunale delriesame del 10/11/2025.La fondatezza di tale motivo, che investe la motivazione su uno deipresupposti oggettivi del reato, assorbe allo stato le doglianze di cui al terzo e alquarto motivo di ricorso (con cui si era censurata l’ordinanza impugnata,rispettivamente, per quanto concerne la motivazione afferente al dolo del reato incontestazione e alle esigenze cautelari).Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovoesame al Tribunale del riesame di Messina.2.

Va evidenziato, in primis, che i fatti ricordati in premessa sonoincontestati.Ed invero, all’esito di un indagine della Guardia di Finanza coordinata dallaProcura della Repubblica di Messina, partita a seguito della denuncia querelasporta il 22 febbraio 2023 da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. effettuata con l’ausilio di sistemi di videoripresa e di intercettazionitelefoniche, emergeva che i nove lavoratori indicati nel capo d’incolpazioneprovvisoria, tutti addetti alla gestione delle colonnine di erogazione del carburante(i c.d.

“pompisti”): a. ricevevano retribuzioni difformi da quelle loro dovute inrelazione al vigente CCNL e alle ore di lavoro effettuate (in busta paga venivanoretribuite 6 ore e 40 minuti a fronte delle 8 ore reali giornaliere); b. ricevevano latredicesima e quattordicesima mensilità, ma in base ad un c.d.

“patto d’onore” coni loro datori di lavoro, odierni ricorrenti, erano di fatto costretti a restituirne intutto o in parte l’importo, con la promessa di vederselo poi riconosciuto solo alraggiungimento di determinati obiettivi di produttività; c. non si vedevanoriconosciute le maggiorazioni per il lavoro straordinario diurno e notturno o perquello festivo pur effettuato, che non veniva indicato in busta paga; d. nonricevevano alcun premio di risultato; e. venivano minacciati di licenziamento,minacciando i datori di lavoro un aumento del ricorso al rifornimento self service,nel caso non avessero accettato tali condizioni di lavoro.3.

Il primo tema d’indagine che si è posto al Collegio è stato quello diindividuare se la tipologia di lavoro cui sono addetti i lavoratori individuati comepersone offese nell’incolpazione provvisoria di cui al presente procedimento rientrinel perimetro di tutela offerto dall’art. 603-bis cod. pen.I lavori in questione sono dei “pompisti”, ovvero dei soggetti che hannocome mansione prevalente quella di erogare il carburante alla clientela ad undistributore.

Il “pompista” è il soggetto che, nella vulgata comune, viene anchedefinito “benzinaio” (o addetto alle pompe di benzina) e che si occupa della venditaal dettaglio e della materiale erogazione del carburante presso le stazioni diservizio, ovvero rifornisce di benzina, GPL, metano o gasolio veicoli come auto,camion, moto.

Altre tipiche attività del “pompista” sono il cambio di olio e filtri, illavaggio auto, il gonfiaggio degli pneumatici, piccole riparazioni meccaniche, lavendita di accessori e prodotti per la cura dell'auto.La dettagliata disamina delle mansioni di tale soggetto si rende necessariain quanto occorre interrogarsi se tale attività possa essere ontologicamentericompresa nel concetto di “manodopera” richiamato dall’art. 603-bis.Punto di riferimento ermeneutico più recente è costituito in proposito dalrecente dictum di Sez. 2, n. 43662 del 18/09/2024, Ficicchia, Rv. 287086 – 01che ha affermato il principio secondo cui, in tema di delitti contro la persona, ildisposto dell'art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen. non trova applicazione, per lacollocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, nel casodi utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che, svolgendo attivitàdi tipo intellettuale, esulano, in radice, dalla categoria dei lavoratori manuali,impiegati in ambito agricolo, artigianale od industriale.Nella fattispecie sottoposta al suo esame nel 2024 la Corte di legittimità, inapplicazione di tale principio, ha ritenuto non configurabile il delitto in questionein relazione alla condotta del presidente del consiglio di amministrazione di unacooperativa esercente attività di istruzione secondaria, che, approfittando del lorostato di bisogno, costringeva i docenti a restituire la retribuzione ricevuta ovveroa lavorare sottopagati.Come si legge nella sentenza 43662/2024: «Occorre soffermarsi sullagenesi della norma (art.603-bis cod. pen.), introdotta con un decreto-legge (art.12 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito poi dalla l. 14 settembre 2011, n. 148recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) qualerisposta al sempre più allarmante fenomeno del caporalato agricolo soprattuttonelle campagne meridionali, che aveva dato luogo, quale immediato antefatto, allosciopero dei lavoratori migranti occupati come braccianti nell'area di Nardò.

Senzanecessità, in questa sede, di ripercorrere l'intero iter storico (che trova compiutaesposizione in sentenze di questa Corte come la Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021,Mazzotta, Rv. 282580 - 02), è opportuno ricordare che inizialmente tale attenzioneall'esigenza di reprimere il fenomeno del caporalato nel mercato del lavoro deibraccianti agricoli si esprimeva in una norma strutturata solo sulla fattispeciespecifica dell'intermediazione illecita e che solo a distanza di cinque anni, condisposizione inserita in una legge dedicata al settore agricolo (art.1, l.199/2016contenente "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dellosfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settoreagricolo") fu ampliata e ristrutturata per ricomprendervi altresì le condotte di chidirettamente "utilizza, assume o impiega manodopera ... sottoponendo i lavoratoria condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno».«Né si può dire — si osserva ancora nella sentenza 43662/2024— che lanorma possa essere estesa per punire fattispecie originariamente non ipotizzatedal legislatore.

Vi ostano non tanto il divieto di interpretazione analogica nelsettore penale, quanto la collocazione della disposizione ed il testo stesso dellanorma.

Sotto il primo profilo, la disposizione, nella specifica declinazione applicatanel caso concreto, è stata introdotta da una legge mirata al "contrasto ai fenomeni... dello sfruttamento del lavoro in agricoltura" ed è inserita in un tessutonormativo costituito da reati come la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, iltraffico di organi prelevati da persone vive (oltre che prostituzione e pornografiaminorile), vale a dire reati che colpiscono, su una scala elevatissima, la"personalità" individuale, fino al punto di annullarla. [OSCURATO:SOCIETA], e soprattutto, è il datotestuale a precludere l'applicazione della norma a categorie di lavoro cheavvalendosi di prestazioni intellettuali, esulano in radice dalla categoria dei lavorimanuali, siano essi in ambito agricolo o artigianale o industriale.

La norma, infatti,si riferisce al reclutamento o all'utilizzazione di 'manodopera', terminesemanticamente legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoroprivo di qualificazione (tanto che, ove le qualità manuali e realizzative aumentino,si parla di "manodopera specializzata"), nome collettivo all'interno del qualel'individuo e le sue capacità perdono significato a fronte della potenzialitàproduttiva che il gruppo di lavoratori può esprimere.

Tutto ciò è estraneo al lavorointellettuale, tanto se esercitato in forma subordinata che nella libera professione,poiché l'intelletto ed il suo uso costituiscono elemento identitario edindividualizzante che non può essere svilito, disperdendolo nella categoria genericadella manodopera».Orbene, ritiene il Collegio che quel dictum del 2024 sia condivisibile, mache vada precisato.Sebbene la norma trovi la sua genesi per fronteggiare fenomeni che nellaloro casistica giudiziaria riguardano per lo più i settori agricolo ed industriale, lasua collocazione all’interno del codice penale ed il fatto che il legislatore si sialimitato nel dato normativo ad utilizzare il termine di “manodopera”, senzaperimetrarne l’applicazione a settori non individuati, non preclude la possibilità,senza operare alcuna analogia, che la stessa possa trovare applicazione anche insettori quali quelli del terziario e, più in generale, della prestazione di servizi.L’ambito applicativo, infatti, va individuato con riferimento al concetto dimanodopera con cui, nell’accezione comune, s’intende quel complesso di personeche compiono un lavoro subordinato con mansioni prevalentemente manuali.Ritiene, pertanto, il Collegio che, in continuità ed al contempo inesplicazione del principio affermato da Sez. 2, n. 43662 del 18/09/2024 vadaaffermato il seguente principio di diritto: “In tema di delitti contro la persona, ildisposto dell'art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen. trova applicazione, per lacollocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, in tuttii casi di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che,indipendentemente dall’ambito economico (e quindi anche nel c.d. terziario,ovvero in quell’ambito economico che eroga servizi anziché produrre benimateriali) svolgano un’attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale”.È pertanto configurabile il delitto in questione in relazione a soggetti comei c.d.

“pompisti” che lavorano presso un distributore di carburante, in quanto sitratta di lavoratori subordinati le cui mansioni sono prevalentemente manuali.4.

Detto dell’astratta configurabilità del delitto di cui all’incolpazioneprovvisoria alla tipologia di lavoratori in esame, ritiene il Collegio che il primomotivo di ricorso, che censura la motivazione del provvedimento impugnato sottoil profilo della ritenuta sussistenza dello sfruttamento dei lavoratori di cuiall’imputazione, sia infondato.

E che a tale conclusione si debba pervenire inragione del limitato perimetro di scrutinabilità del vizio di motivazione in punto digravità indiziaria in sede di legittimità.In proposito, va ricordato che le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che«in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso percassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale delriesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla CorteSuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di meritoabbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare lagravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie» (così Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 chein motivazione, premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, comemezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validitàdell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità delprovvedimento coercitivo, hanno posto in evidenza che la motivazione delladecisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essereconformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art.546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenutodella pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendenteall'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità dicolpevolezza).Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelarepersonale — è stato poi ulteriormente precisato — è circoscritto alla verifica che iltesto dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragionigiuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicitàevidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine delprovvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010 Merja, Rv. 248698 – 01).Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, hatrovato conforto in tutta la successiva giurisprudenza di legittimità (ex ceteris:Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475; Sez. 3, n. 40873 del21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 11194 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv.252178; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, n. 3 47748del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento deltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezzaconsente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio edai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti laadeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e aiprincipi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e nonil controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, sirisolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976 – 01).Ancora più recentemente, nel medesimo solco ermeneutico, è stato ribaditoche, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censureillogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporrediversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che"attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati da attribuire ai diversi indizi o evidenzianoragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza indiziaria del singolo elemento (Sez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovie diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispettoa quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimentoimpugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazionedegli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate.

In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamenteverificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativodel provvedimento impugnato.

Se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presentidue requisiti, l’uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delleragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti,risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.La giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha anche chiarito come lanozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quellache serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio dicolpevolezza finale (cfr. ex multis Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025,Ziino, Rv. 287532 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299– 02; Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 4,n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019 – 01; Sez. 4, n. 27498 del23/05/2019, Puca, Rv. 276704 – 01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando,Rv. 276364 – 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 – 01;Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172 – 01; Sez. 4, n. 6660 del24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179 – 01; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016,Jovanovic, Rv. 268683 – 01; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv.257576 – 01; Sez. 5 n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511).Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersionedi qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificataprobabilità” sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati.In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutatisecondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2,cod. proc. pen.

Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma1bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma nonil comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisionee concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n.26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 6 n. 7793 del 05/02/2013, Rossi,Rv. 255053; Sez. 4 n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928).5.

Ebbene, se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte dilegittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all’odierno esame, per quantoriguarda il tema dello sfruttamento della manodopera non risultano essersiverificati né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.La motivazione del tribunale del riesame, infatti, è stata prospettata inconcreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa ecoerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e dellasua adeguatezza.L’ art. 603-bis cod. pen. — va ricordato — è norma che punisce, come silegge al primo comma: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato (…),chiunque: (…) 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediantel'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori acondizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno».

E al secondocomma tale norma prevede che: «Ai fini del presente articolo, costituisce indice disfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiteratacorresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivinazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative alivello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità dellavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario dilavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alleferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igienenei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, ametodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti».Per completezza, va ricordato che tale fattispecie di reato non richiedequale elemento del fatto tipico la realizzazione di condotte volte ad ingenerare unostato di intimidazione nel lavoratore, in quanto la realizzazione di violenza ominaccia rappresenta una circostanza aggravante prevista dal comma 2 del citatoarticolo, e non invece un elemento costitutivo della fattispecie base, di cui alcomma 1, la quale richiede solo il reclutamento di manodopera al fine di destinarlaa lavori in condizioni di sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno (exmultis Sez. 1, n. 6339 del 15/09/2022, dep. 2023, Cicakova e altri, non mass.)Rimandando per un’approfondita disamina dell’iter che ha portato allanorma ed ai suoi antecedenti storici alla esaustiva motivazione di Sez. 4, n. 45615del 11/11/2021, Mazzotta, Rv. 282580 – 01 e 02, va evidenziato anche in questasede che la norma vigente come novellata nel 2016, come già quella del 2011,non definisce il concetto di sfruttamento - almeno non lo definisce in modo diretto-, ma lo "indicizza", individuando alcuni elementi di contesto da cui è possibiledesumere la prova dello sfruttamento.Gli indici di sfruttamento, come chiaramente affermato nella relazioneministeriale di accompagnamento alla legge, non fanno parte del fatto tipico, dalche deriva che la loro genericità non costituisce un vulnus alle garanzie sottese alprincipio di legalità.

E nemmeno gli stessi possono consentire presunzioni, assoluteo relative, dello sfruttamento, perché altrimenti contrasterebbero con i principi digaranzia che presiedono alla materia processuale.

Tutt'al più, costituiscono dellelinee guida che, secondo le intenzioni del legislatore, possono aiutare l'interpretea meglio destreggiarsi in un ambito interpretativo così poco definito e a diradarela vaghezza del concetto di sfruttamento.Il legislatore ha individuato quattro indici di sfruttamento, tutti contestatinel caso in esame al Mazzotta:

1. la reiterata corresponsione di retribuzioni inmodo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulatidalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunquesproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2. la reiterataviolazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al ripososettimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3. la sussistenza di violazionidelle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4. lasottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o asituazioni alloggiative degradanti.I vari indicatori delle condizioni di sfruttamento del lavoro elencati neinumeri 1)-4) della disposizione sopra ricordata complessivamente disegnano ilperimetro dell'area semantica della nozione di sfruttamento del lavoro e in quantotali partecipano alla specificazione dell'oggettività materiale e giuridica nonché deldolo della fattispecie, svolgendo di conseguenza anche una funzione diagevolazione probatoria e di criteri guida per l'interprete (vedi Sez. 4, n. 45615del 11/11/2021, Mazzotta, Rv. 282580-01).In proposito la giurisprudenza ha chiarito che la prova dello sfruttamentopuò derivare anche aliunde (Sez. 4, n. 7857 del 11/11/2021, Falcone, Rv. 282609-01) precisando che l'elencazione degli indici di sfruttamento non ha caratteretassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogoalla condotta di abuso del lavoratore (Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022 dep. 2023,[OSCURATO:PERSONA]. 284190 – 02)Va anche ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto esseremanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603-bis, comma terzo, n. 1), cod. pen. per contrasto con l'art. 25 Cost., enunciativodei principi di tassatività e determinatezza delle norme incriminatrici, nella partein cui, nell'enumerare gli indici di sfruttamento lavorativo, vi include la reiteratacorresponsione di retribuzione difforme da quella prevista dai contratti collettivinazionali o territoriali, posto che tali indici, quali meri criteri-guida per l'interprete,sintomatici della sussistenza del fatto tipico, sono finalizzati a riempire dicontenuto concreto il concetto di sfruttamento (Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022,dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284190 – 02).La formulazione del testo della norma, che li pone come alternativi, rivelacome sia sufficiente la ricorrenza di uno solo degli indici sintomatici per integrarelo sfruttamento (così la condivisibile Sez. 5, n. 17936 del 12/1/2018, Svolazzo, n.m., che ha ritenuto sufficiente anche la prova di un solo indice, purché significativodella condizione di sfruttamento; conf.

Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021, Mazzotta,Rv. 282580 – 02), ma anche che, in relazione alla violazione dei contratti collettiviin tema di salario e delle disposizioni relative all'orario (siano esse di naturapattizia o normativa), è necessaria la "reiterazione" della condotta.

Ciò perdistinguere il mero ed isolato inadempimento, non rilevante, dallo sfruttamento,che invece vale ad integrare la fattispecie incriminatrice.

Il testo normativosuggerisce, non individuando il numero minimo dei lavoratori in relazione ai qualidebbono realizzarsi i comportamenti integranti sfruttamento, che la condotta siapunibile ancorché riguardi un solo lavoratore.

L'elencazione contenuta nellanorma, inoltre, pacificamente non può ritenersi esaustiva delle condizioni cheintegrano lo sfruttamento, potendo il giudice individuare anche altre condottesuscettibili di dare luogo al requisito della condotta di abuso del lavoratore, postoche esse costituiscono appunto "indici" del fatto tipico.Nel caso in esame secondo l’incolpazione provvisoria convalidata dai giudicidella cautela, in presenza di uno stato di bisogno dei nove lavoratori in questione,sussistono gli indici sub 1) e sub 2).I ricorrenti non contestano i fatti, ma, soprattutto sotto il profilo delleretribuzioni corrisposte, che le stesse, pur difformi da quelle dovute in relazione aivigenti CCNL, fossero “palesemente difformi” e “sproporzionate” rispetto al lavoroprestato.

Si sottolinea in particolare, come più articolatamente ricordato inpremessa, che ci si trova di fronte a tutti lavoratori regolarmente inquadrati, cuivenivano corrisposti regolarmente i contributi, cui veniva e viene offerto (visto che6 dei 9 lavoratori sono ancora in servizio) un luogo di lavoro assolutamente anorma.

E che ci si trova di fronte a delle contestazioni afferenti una retribuzioneche si assume diversa rispetto alle ore di lavoro effettivamente effettuate, lamancata corresponsione di indennità per il lavoro festivo e straordinario cheavrebbero dovuto essere valutate in un contenzioso lavoristico e non in sedepenale.Ebbene, come si diceva, rispetto all’onere di motivazione che è imposto algiudice in sede cautelare, le doglianze in questione si palesano infondate.Ed invero, con una motivazione che sul punto appare immune dalleproposte censure di legittimità, l'ordinanza impugnata evidenzia: a. che ailavoratori di cui all’incolpazione provvisoria le retribuzioni erano corrispostestabilmente per 6 ore e 40 al giorno a fronte dello svolgimento stabile(documentato dalla telecamere) di almeno 8 ore di lavoro (pag. 13); b. che illavoro si svolgeva anche in orario notturno e festivo senza che ciò fossericonosciuto (pag.8); c. che erano annotate in busta paga giornate di lavoro innumero inferiore a quelle effettive essendo indicate assenze dal servizio maiavvenute e ore di permesso in realtà non godute (pagg. 11-12).I giudici del gravame cautelare riferiscono, inoltre, riportando a sostegno ilcontenuto delle conversazioni, inequivoco in tal senso, che alcune voci retributive(in specie tredicesima e quattordicesima) erano fintamente versate ai lavoratori,cui veniva chiesto di restituire quanto ricevuto, salvo a poter vederselonuovamente corrisposto, in tutto o in parte, a fronte del raggiungimento di specificirisultati aziendali.Il provvedimento impugnato, inoltre, dà conto che dalle conversazioniintercettate risulta, inoltre, che questo risultato era ottenuto con modalitàvelatamente minatorie, prospettando ai lavoratori la possibilità di perdere il postodi lavoro e la retribuzione, oltre che avvalendosi di una condizione"ambientale" (riferita anche dalla difesa nella memoria del 07/11/2025) didifficoltà a trovare lavoro, diffusa abitudine alle assunzioni in nero, paghe orariecomplessivamente più basse.

Anche nelle intercettazioni c'è traccia di ciò quandosi dice che i lavoratori non troveranno di meglio e perciò se ne devono stare.Sul punto, diversamente da quanto opinano i ricorrenti, il tribunale delriesame si confronta anche con le argomentazioni di cui alle pagg. 8 e ss. dellamemoria difensiva sopra ricordata.

Ed invero, come si legge a pag. 24dell'ordinanza impugnata nessun dato consente di concludere che l'inquadramentoal quarto livello non corrispondesse alle mansioni alle quali i lavoratori eranoconcretamente adibiti e tutti i lavoratori indicati come persone offese erano addettianche alla cassa "attività che rientra tra quelle proprie del quarto livello diinquadramento" (dato che i ricorrenti non contestano).

A pag. 14 , inoltre, si leggeche il "contratto" in base al quale i lavoratori avrebbero ottenuto il pagamento dimetà della tredicesima se il distributore avesse venduto una certa quantità dicarburante presupponeva che, al momento del rifornimento, si lavassero i vetri, sigonfiassero le ruote (...) (si svolgesse, dunque un'attività che incentivava laclientela a rivolgersi alla [OSCURATO:PERSONA]).

E la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiarisce che eraproprio il compimento di queste attività a determinare l'attribuzione del quartolivelloL'ordinanza riferisce, poi, che l'assunto difensivo secondo il quale una partedella retribuzione era versata con acconti o buoni benzina non trova riscontro perdipendenti diversi da Leto e Mazza e non può giustificare, dunque, le trattenutesistematicamente operate sulle retribuzioni di altri lavoratori, tanto più che i buonibenzina esibiti sono di importo modesto.Tali dati (come anche l'annotazione in busta paga di ore lavorate solo diurnee inferiori alle effettive) soddisfano l’onere motivatorio sotto il profilo indiziariodovendo evidentemente essere soggetti ad una più pregnante valutazione in sededi cognizione — circa la riconducibilità di tali comportamenti alla contestata ipotesidelittuosa di cui all’art. 603-bis cod. pen.Sul punto il provvedimento impugnato si palesa coerente con lagiurisprudenza di questa Corte di legittimità che, ancora di recente ha precisatoche, ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita edi sfruttamento del lavoro, l'indice di sfruttamento del lavoratore costituito, exart. 603-bis, comma terzo, n. 1), ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione"sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato", deve tenerconto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orariolavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzionecorrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versiin stato di bisogno (Sez. 4, n. 2573 del 05/12/2023, dep. 2024, Valenti, Rv.285681 – 01).

E come ai fini della configurabilità del reato di intermediazioneillecita e di sfruttamento del lavoro, l'indice di sfruttamento del lavoratorecostituito, ex art. 603-bis, comma 3, n. 1), ultima parte, cod. pen., dallaretribuzione "sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato",deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro,dell'orario lavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che laretribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dallavoratore che versi in stato di bisogno (Sez. 4, n. 2573 del 05/12/2023, dep.2024, Valenti, Rv. 285681 – 01).6.

Il provvedimento impugnato si presta, invece, alle censure difensivequanto alla motivazione di cui alle pagg. 25-26 circa lo stato di bisogno deiricorrenti.Dallo sfruttamento della manodopera di cui si è detto al precedente § 5,infatti, deve tenersi distinto l'approfittamento dello stato di bisogno, presuppostonecessario perché la condotta di sfruttamento sia punibile.Ed invero, l’uso nella norma della congiunzione ("…sottoponendo ilavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato dibisogno...") implica che per la sussistenza del reato alle condizioni di sfruttamentodella manodopera debba accompagnarsi l'approfittamento dello stato di bisogno.In ordine alla nozione di stato di bisogno costituisce senz’altro punto diriferimento ineludibile il dictum di Sez. 4, n. 24441 del 16/03/2021, Sanitrasport,Rv. 281405, in cui si è precisato come, ai fini dell'integrazione del reato aiintermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non vadainteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunquelibertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea,tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioniparticolarmente svantaggiose.Ebbene, di tale grave difficoltà non dà conto adeguatamente ilprovvedimento impugnato, in quanto non appare proponibile l’equazione chetraspare dallo stesso: dipendenza dal reddito di lavoro per soddisfare le proprieesigenze di vita e difficoltà nel reperire una nuova occupazione uguale stato dibisogno.I casi di bisogno di cui dà conto la giurisprudenza di legittimità afferisconoa situazioni come quella scrutinata da Sez. 4, n. 18931 del 07/03/2023; X., nonmass. in cui è stato ritenuto sussistente l'approfittamento dello stato di bisogno dilavoratori che erano privi di permesso di soggiorno, senza collegamenti colterritorio, impossibilitati a reperire altre soluzioni lavorative e di alloggio.Ora, è vero che non occorre che si sia di fronte a tali situazioni di disagioestremo.

Ma è anche vero che il mero avere la necessità di lavorare per soddisfarele proprie esigenze di vita quotidiana non può essere indicativo della “gravedifficoltà” di cui dà conto Sez. 4 n. 24441/2021.Opinando in tal senso chiunque si ritrovi senza lavoro verserebbe in statodi necessità.

Ma non è questa la ratio che ha ispirato l’art. 603-bis cod. pen.Il deficit argomentativo del provvedimento impugnato si palesa ancor piùalla luce del mancato confronto del giudice del gravame cautelare con la specificitàdelle posizioni patrimoniali dei nove lavoratori indicate come persone offese di cuialle pagg. 14-18 della già citata memoria difensiva del 07/11/2025.Su tali temi dovrà tornare il giudice del rinvio.7. [OSCURATO:SOCIETA], come si diceva in precedenza, la fondatezza del secondo motivodi ricorso, oltre che il quarto motivo in punto di esigenze cautelari, assorbe ancheil terzo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti censuravano il provvedimentoimpugnato sotto il profilo della motivazione in punto di elemento soggettivo delreato.Ciò perché costituisce ius receptum che, mentre il delitto previsto dall'art.603-bis, comma 1, n. 1, cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, essendonecessario che l'intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoropresso terzi, per quello previsto dall'art.603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen., cheviene in rilievo nel presente procedimento è sufficiente il dolo generico, essendorichiesto che l'utilizzatore abbia agito con coscienza e volontà di sottoporre ilavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno(cfr. Sez. 4, n. 3554 del 18/01/2022, Siena, Rv. 282577 – 01).Da un punto di vista logico, quindi, il giudice del rinvio dovrà prima colmareil deficit motivazionale del provvedimento impugnato in punto di approfittamentodello stato di bisogno dei lavoratori e solo una volta superata tale fase, se l’esitosarà nel senso che tale approfittamento sussiste, dovrà dare conto in motivazionedella sussistenza o meno in capo agli imputati della coscienza e volontà disottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato dibisogno P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale delRiesame di Messina.Così deciso il 24/03/2026Il Consigliere estensore La PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].Sentite le conclusioni all’udienza camerale ex art. 127 c.p.p. con discussione orale,chiesta dalla Difesa, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gen. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Torino in proprio in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e anche insostituzione, per delega orale, dell'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di BarcellonaPozzo di Gotto in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha insistito per l’accoglimentodi entrambi i ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Messina, con il provvedimento in epigrafe, harigettato il riesame personale proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] MaurizioSebastiano e [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto aveva applicato nei loro confronti la misuracautelare degli arresti domiciliari aggravata dal divieto di comunicazione in quantoindagati per il delitto di sfruttamento di manodopera di cui agli artt. 81, 110, 603-bis cod. pen. di cui all'unico capo d'incolpazione provvisoria.Come ricorda il provvedimento impugnato, a fondamento della propriadecisione, alle pagine 50 e s.s. dell'ordinanza genetica, il giudice della cautela harichiamato le risultanze dell'attività di videoripresa, realizzata tramite tretelecamere installate presso la stazione di rifornimento della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", chegli hanno consentito di confermare l'impostazione accusatoria scaturita dallaquerela di [OSCURATO:PERSONA], le sommarie informazioni da questi successivamenterese e il contributo conoscitivo offerto sui fatti da [OSCURATO:PERSONA].Ancora, ulteriore conferma dell'impianto accusatorio per il Gip è statarinvenuta nell'attività d'intercettazione, che ha svelato come gli odierni ricorrentiavessero imposto ai dipendenti un monte ore lavorativo superiore a quello per ilquale venivano retribuiti e come a costoro non venisse corrisposta la tredicesimae quattordicesima mensilità che spettava loro di diritto in forza della normativa disettore.Il sistema illecito ordito dai vertici aziendali, secondo l’incolpazioneprovvisoria, prevedeva, infatti, che i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] beneficiassero ditali voci stipendiali solo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi dirisultato, corrispondenti all'erogazione di un quantitativo di carburante superioreall'annualità precedente. Si trattava, in buona sostanza, di un accordo illecito,definito dagli stessi indagati "patto di sangue ", che i lavoratori accettavano per lacondizione di vulnerabilità nella quale versavano. In forza di esso, costoro, dopoavere ricevuto in busta paga gli importi relativi alla tredicesima e quattordicesimamensilità, erano tenuti a restituirli in contanti e pressoché integralmente al datoredi lavoro, il quale si impegnava, a sua volta, a corrisponderli per intero solo in casodi raggiungimento dell'obiettivo di risultato posto.Il giudice della cautela aveva, pertanto, concluso che sia [OSCURATO:PERSONA], non solo nell'arco temporale in cui avevanoricoperto formalmente la carica di legali rappresentanti della s.r.l. ma, qualiamministratori di fatto dell'azienda, anche per l'intero periodo oggetto di indagine,avessero imposto ai dipendenti, con la minaccia del licenziamento, condizioni dilavoro vessatorie, operando arbitrarie trattenute in busta paga, imponendo unmonte orario lavorativo superiore a quello effettivamente retribuito, nonriconoscendo alcun emolumento aggiuntivo per il lavoro straordinario, notturno,festivo e domenicale ed omettendo la corresponsione della tredicesima equattordicesima mensilità.Alle pagine 82 e ss. dell’ordinanza genetica il Gip ha stigmatizzato laspregiudicata condotta attuata dai due indagati, i quali avrebbero reiterato neltempo le pratiche innanzi descritte, imponendo ai lavoratori alle loro dipendenzeun sistema illecito ormai consolidato che costoro erano costretti ad accettare pernon correre il rischio di perdere il posto di lavoro. Ha, quindi, ritenuto sussistenteun concreto ed attuale pericolo di recidivanza che ha desunto dalle modalità diconsumazione della condotta delittuosa in contestazione, nonché un pericolo diinquinamento probatorio tratto sia dalle dichiarazioni rese da uno dipendentiescussi a sommarie informazioni il quale ha riferito che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fattopressioni sugli altri lavoratori per rendere dichiarazioni compiacenti sulle condizionilavorative, sia dalla reticenza dei lavoratori manifestata in sede di sommarieinformazioni. In punto di adeguatezza ha, quindi, concluso che la spregiudicatezzae la totale assenza di scrupoli manifestata dai due indagati sia indice di personalitàallarmanti e che ciò giustifichi appieno l'adozione di una misura coercitiva, qual èquella per l'appunto degli arresti domiciliari aggravata dal divieto dicomunicazione, ritenuta necessaria per prevenire un 'escalation criminale chepotrebbe altrimenti degenerare in forme di aggressività più violente ai danni deidipendenti.I due indagati, a mezzo dei propri difensori, proponevano riesamecontestando sia la gravità indiziaria che le esigenze cautelari, ma, come detto, conil provvedimento impugnato il gravame cautelare è stato rigettato, con laconseguente conferma dell’ordinanza impugnata.2. Ricorrono il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], con due separati atti, a mezzo deirispettivi difensori, di identico contenuto, deducendo i motivi di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173,comma 1, disp. att., cod. proc. pen.Con il primo motivo di ricorso entrambi i ricorrenti lamentano violazione dilegge in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 603-bis cod. pen. conriferimento all'integrazione del requisito della condotta di sfruttamento dellamanodopera.Si ricorda in entrambi i ricorsi che oggetto del presente procedimento è ildelitto di sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603-bis cod. pen. contestato alBiondo e al [OSCURATO:PERSONA], soci, in relazione a 9 dipendenti (i soli per i quali il Pm haritenuto sussistente lo stato di bisogno) impiegati quali "pompisti" presso lastazione di rifornimento della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, nelperiodo dal 05/02/2021 al 31/12/2024. E che dalle emergenze di indagine risultache tutto il personale è stato regolarmente assunto ed avviato al lavoro, haricevuto adeguata formazione sulle mansioni, ha prestato (e 6 dei 9 dipendenti,ritenute persone offese, prestano tuttora servizio) la propria attività in unambiente sicuro e salubre, trattandosi di un impianto edificato ex novo nel 2021,potendo usufruire di adeguati servizi sanitari e delle consumazioni al bar annessoal distributore. Inoltre, tutti i dipendenti - in relazione al periodo in contestazione- hanno goduto delle prestazioni previdenziali presso l'Ente di previdenza (INPS)nella misura corrispondente alle buste paga pagate.Ci si duole, tuttavia, che l'ordinanza impugnata osservi (pagg.23-24) chetali dati appaiono ininfluenti, dal momento che gli indici elencati nell'art. 603-biscod. pen. non sono tassativi, ben potendo la prova dello sfruttamento derivarealiunde, purché emerga un abuso ed una imposizione delle condizioni di lavoro,nel caso di specie rappresentate dalla corresponsione di una paga non in totocorrispondente con la contrattazione collettiva ed alla stessa inferiore. Piùspecificamente, il riferimento è all'esistenza di differenze retributive, al mancatoriconoscimento di indennità aggiuntive, al condizionare l'erogazione integrale dellatredicesima e quattordicesima al raggiungimento di risultati, a trattenute in busta,peraltro effettuate saltuariamente e che la difesa ha spiegato e documentatoessere legate ad acquisti di benzina del dipendente o acconti sulla retribuzione oancora ammanchi sulla gestione della cassa, che venivano compensati con relativededuzioni successive; alcune delle quali - quelle relative al mese in cui è stataeseguita la misura cautelare impugnata - addirittura prodotte in sede diinterrogatorio di garanzia dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] a supporto e riscontrodella propria versione dei fatti.Si contesta che tale stato di cose, secondo l'ordinanza impugnata,indipendentemente dalla (inesistenza di) rivendicazione da parte dei lavoratoriinteressati, integri il requisito della corresponsione di retribuzione sproporzionatarispetto alla quantità del lavoro prestato di cui all'art. 603-bis, comma 3, n.1.Secondo la tesi di entrambi i difensori ricorrenti anche ammettendo larispondenza al vero della ricostruzione operata dal Gip e confermata dal Riesame- considerata l'impossibilità allo stato degli atti di dare dimostrazione in sedecautelare dell'erroneità almeno parziale dei presupposti in fatto ora premessi,salvo l'osservare che i dipendenti ricevevano effettivamente una paga mensilemediamente intorno a 1300 euro in caso di orario a tempo pieno, riferibile ad ottoore quotidiane e di 1000-1100 euro in caso di tempo parziale - appare tuttaviaerronea l'interpretazione fornita dall'ordinanza del tribunale della cautela diMessina in relazione alla locuzione normativa, di cui si chiede una verifica nellapresente sede. Non è, infatti, sufficiente l'erogazione di una retribuzione che siainferiore, purché non in modo rilevante, rispetto a quanto previsto dal contrattocollettivo, in caso contrario estendendosi eccessivamente l'ambito di operativitàdella sanzione penale, che sarebbe chiamata ad operare per ogni e qualsiasiviolazione economica rispetto alla contrattazione. Occorre, invece, l'erogazione diuna "retribuzione in modo palesemente difforme" o "sproporzionata al lavoroprestato", ovvero una paga che non consenta al lavoratore di assicurare a séstesso ed alla famiglia una esistenza dignitosa, una esistenza libera dallo stato dibisogno.Al riguardo i ricorrenti evidenziano che Sez. 4 n. 2573/2024, osserva che:«Tale sproporzione nel caso concreto non va colta... con un semplice raffronto trala somma oggetto di effettiva retribuzione e quella astrattamente prevista dalcontratto collettivo di lavoro, ma tra la quantità e qualità del lavoro prestato equindi tenendo conto dell'attività, delle complessive condizioni di lavoro, e delladeterminazione delle ore di lavoro prestate rispetto a quanto previstocontrattualmente».Osservano i ricorrenti che la sentenza citata, pur muovendo da unasituazione estremamente differente (in quel caso si trattava di lavoratori agricoliextracomunitari occupati in nero, con assenza di qualsiasi tutela, pause, riposo,ferie etc., del tutto sconosciute nel rapporto di lavoro irregolare) precisa che laretribuzione va definita come "palesemente difforme" dai contratti collettivi ove loscosta-mento sia notevole, non solo in termini di ore lavorate rispetto a quantocontrattualmente previsto, ma anche tenendo conto delle complessive condizionidi lavoro, dell'essere l'ambiente di lavoro dignitoso ovvero no, del fatto chel'attività prestata sia o no gravosa, prestata in situazioni di insalubrità, a titolo diesempio.Solo attraverso una tale complessiva valutazione è possibile affermare onegare la sussistenza dell'indice previsto dal n.1 dell'art. 603-bis, comma 1, cod.pen.; viceversa, l'ordinanza gravata — si dolgono i ricorrenti — ha consideratoesclusivamente il dato meramente ragionieristico della compiuta corrispondenzatra retribuzione e contratto collettivo, respingendo la valutazione del contesto disicurezza, salubrità e presenza di tutele, anche contributive, in cui gli operailavoravano e limitando le argomentazioni in ordine alla produzione documentalefatta in sede di interrogatorio di garanzia dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] come“esigua e non convincente" senza peraltro tenere conto del fatto che sull'esiguitàviene fatta apposita valutazione al momento della produzione specificando che dimese in mese ogni documento veniva riconsegnato al lavoratore al momento dellasottoscrizione della busta paga e quindi si potevano produrre solo le ricevuterelative alla mensilità in argomentazione sulla quale il Tribunale del Riesame hatotalmente omesso di esprimere valutazione.Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge in relazione al delittodi cui all'art. 603-bis cod. pen. circa la sussistenza del requisito dello stato dibisogno dei dipendenti, nonché motivazione mancante, contraddittoria omanifestamente illogica della motivazione al riguardo, oltre che omesso confrontoa riguardo con gli elementi forniti dalla difesa nella memoria del 07/11/2025,illustrata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].I ricorrenti evidenziano che, per la sussistenza del reato, è necessaria, oltreallo sfruttamento, l'esistenza di una condizione di approfittamento dello stato dibisogno che deve riguardare ogni singolo lavoratore che si ritiene persona offesadel reato. E che l'ordinanza impugnata ricostruisce lo stato di bisogno quale«posizione di particolare vulnerabilità nella quale versavano i lavoratori, i qualitraevano fonte di reddito proprio dal lavoro espletato, il quale solo gli consentivadi far fronte alle quotidiane necessità» (pagg.25-26).Tale affermazione si lamenta essere erronea, in primo luogo, in quantotautologicamente identifica lo stato di bisogno come situazione di dipendenzaeconomica dalla retribuzione ricevuta a seguito del lavoro, che si assume svoltoche, equivale sostanzialmente a ritenere sempre sussistente uno stato di bisogno.Anche il sottolineare la «... difficoltà correlata ...alla possibilità di reperire unanuova occupazione lavorativa", vale a dire evidenziando che per i dipendentirappresenta una necessità lo svolgere una attività lavorativa, non pare coerentecon le pronunce giurisprudenziali che sottolineano la necessità di un quid pluris, diun requisito più stringente, quale l'età avanzata del dipendente o altre inizialidifficoltà che lo avevano spinto ad accettare una situazione di sfruttamento neltimore di non poter trovare altra occupazione.Secondo i ricorrenti il concetto come ipotizzato dal tribunale del riesamepeloritano equivale a sostenere che lo stato di bisogno sussista sempre ed in ognicaso, ciò segnatamente in un momento storico in cui il reperimento di un impiegonon è agevole. In un tale quadro, lo stato di bisogno sarebbe sempre integratoquando il soggetto, in precedenza privo di occupazione, accetti condizioni di lavorocomplessivamente in qualche misura deteriori rispetto a quelle previste daicontratti collettivi. In conclusione, l'ordinanza identificherebbe lo stato di bisognocon il vivere e mantenersi, il che allargherebbe troppo ed indefinitamente (salvipochissimi casi) l'area di intervento penale.Non sarebbe questa, invero, la ratio che si può ricavare dalle pronunce dilegittimità, al di là della affermazione stereotipata rammentata in ordinanza, percui «non va inteso come condizione di necessità tale da annientare in modoassoluto qualsiasi libertà di scelta».Invero, si sottolinea nei due ricorsi che la giurisprudenza di legittimità haritenuto la sussistenza del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. in situazionidecisamente più connotate, essendo stato l'approfittamento dello stato di bisogno,ad esempio, ravvisato nella condizione di soggetti irregolari e privi di permesso disoggiorno, senza, collegamenti col territorio, del tutto impossibilitati a reperirealtre e migliori soluzioni lavorative, e/o di possibilità di alloggio, e/o disoddisfacimento dei propri bisogni primari.I ricorrenti richiamano, a sostegno delle proprie tesi, il caso deciso da Sez.4 n. 18931/2023 relativo ad una fattispecie in cui gli operai erano impiegati in unopificio per il confezionamento di calze da donna e collant: le condizioni disfruttamento consistevano nella reiterata corresponsione di retribuzioni difformidai CCNL pari a 3,00 o 5,00 euro all'ora e, comunque, sproporzionate rispetto allaquantità e qualità del lavoro prestato; inoltre nella condizione di alloggiodegradante fornito dal datore di lavoro laddove si appurava che gli operai eranoalloggiati tutti in condizioni di estremo degrado igienico e costretti ad alloggiareall'interno di camere da letto in condizioni igieniche precarie e degradanti: infinenella reiterata violazione normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo,al riposo settimanale alle ferie. Approfittamento dello stato di bisogno consistitonel trarre utilità e profitto da una situazione critica che rendeva impossibileprovvedere alle proprie necessità più elementari (bisogno di lavorare per potermangiare e, cosi, sopravvivere, stato di indigenza, accettazione da parte deilavoratori di un salario bastante appena a soddisfare verosimilmente non più diuna delle necessità primarie, ovvero il mangiare, esigenza di un'abitazione dovepassare la notte prima di andare a lavorare) e da una situazione di vulnerabilitàche impediva a libera possibilità di scelta e di autodeterminazione dei lavoratore.Si lamenta che l’ordinanza impugnata, sul punto non si confronticoncretamente con i rilievi contenuti della memoria depositata il 07/11/2025,discussa all'udienza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA], avanti li Tribunale del Riesame di Messina,che viene allegata al ricorso, nella quale (pagg. 15 – 17) la difesa haanaliticamente specificato per ciascun dipendente la condizione patrimoniale efamiliare, evidenziando che si tratta di soggetti di nazionalità italiana, o comunqueregolarmente presenti sul territorio, con una rete di riferimento, dotati nella quasitotalità di abitazioni in proprietà, o condotte in locazione, con autovetture diproprietà anche di grossa cilindrata, con riferimento all'età tutti assai giovani ocomunque nel vigore degli anni e non anziani; la difesa ha sottolineato che 3 diessi avevano risolto il rapporto di lavoro, tra cui uno rivolgendosi al competentetribunale del lavoro, vedendo soddisfatta ogni spettanza al momento dellarisoluzione del rapporto.Più specificamente, nella memoria era stato dedotto che il provvedimentocautelare aveva ricostruito in fatto la sussistenza dello stato di bisogno di novedipendenti, rispetto agli altri, sulla scorta di quanto indicato nelle informative dellaG.d.F., ultima delle quali del 04/09/2025, tenuto conto della singola situazionepatrimoniale e familiare degli stessi. Conseguentemente, rispetto alla totalità deiventicinque dipendenti solo quei nove, sulla scorta della loro situazionepatrimoniale evidenziata nelle informative, erano da ritenersi in una situazione di"stato di bisogno" e, quindi, persone offese.I ricorrenti lamentano che il tribunale non abbia affatto considerato i rilievidifensivi, non spiegando quale fosse il dato sulla scorta dei quali quei novelavoratori erano stati valutati in una condizione di "stato di bisogno” rispetto aglialtri dipendenti indicati nelle informative della G.d.F., inoltre non si sarebbeconfrontato in alcun modo con i dati economici, familiari e patrimoniali emergentida dette informative, indicati specificamente nella memoria del 07/11/2025, daiquali risultava, quantomeno per taluni di essi, anche una non irrilevanteconsistenza patrimoniale.Sempre in tema di omissioni, peraltro, i ricorrenti segnalano la totaleassenza di valutazioni sulla parte della memoria difensiva già citata cherideterminando il costo dell'ora lavorata, sulla base della ricostruzione opera dallap.g., rideterminazione che si ripercuote sul compenso mensile di ogni singolodipendente e che, di fatto, va ad erodere ancora di più la forbice tra ciò cheavrebbero dovuto percepire e ciò che hanno percepito realmente i lavoratori conuna conseguente ripercussione - evidente - sulla quantificazione delle sommemancanti e da li sul concetto di stato di bisogno.Tale vizio di motivazione, unitamente ad una interpretazione troppo lata edestesa del concetto di stato di bisogno, deve condurre ad un annullamentodell'ordinanza gravata.Con il terzo motivo si lamentano violazione di legge e motivazionemancante in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto disfruttamento della manodopera di cui all'art. 603-bis cod. pen.I ricorrenti ricordano che, ai fini della configurazione dell'elementosoggettivo del reato, è sufficiente la coscienza e volontà di approfittare dello statodi bisogno della manodopera, sottoponendola a condizioni di sfruttamento.Si tratta, invero, di un reato a dolo generico, per il quale l’agente deveessere consapevole sia della condizione di sfruttamento sia dell'esistenza di unacondizione di bisogno dei lavoratore (il richiamo è al dictum di Sez. 4, n. 3554 del18/01/2022, Rv. 282577 e 01 secondo cui il delitto previsto dall'art. 603-bis,comma 1, n. 1, cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, essendo necessarioche l'intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi,mentre per quello previsto dall'art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen., è sufficienteil dolo generico, essendo richiesto che l'utilizzatore abbia agito con coscienza evolontà di sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare delloro stato di bisogno)Si osserva nei ricorsi che la disamina delle intercettazioni telefoniche,peraltro tutte tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ed alcuni dipendenti, permette di affermareche non sussiste alcun elemento che permetta di sostenere che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] consapevolezza né di offrire condizioni lavorative illecite e/o vessatorie, nédello stato di bisogno strictu sensu della manodopera impiegata. Ciò ammesso chei requisiti siano su un piano oggettivo verificabili e pertanto senza recedere dalleosservazioni sopra sviluppate. Ne sarebbe un esempio la conversazione del29/12/2024, progr. 898, riportata a pag. 18 e segg. della ordinanza impugnata,in cui [OSCURATO:PERSONA], nel discutere con il dipendente della tredicesima/quattordicesima,compara la regolarità dell'assunzione dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rispetto a quanto indicato in busta-paga, rispetto a quello che si trova "là fuori",valutando che non si possa trovare una condizione migliore.3I ricorrenti lamentano che non vi sia alcun cenno nell'ordinanza, peraltro,circa il fatto che sia integrato nel caso di specie l'elemento soggettivo, neanche inrelazione alla pretesa condizione di bisogno della manodopera, essendo viceversanoto agli imputati il dato che tutti i dipendenti avessero condizioni di vita sociofamiliare ed economica definibili senz'altro come normali.Con il quarto motivo si lamentano violazione dell'art. 274 lett. a) e c) cod.proc. pen. e insussistenza delle ravvisate esigenze cautelari dei rischio direcidivanza e del pericolo di inquinamento probatorio.I ricorrenti pongono l’accento sul fatto che era stato evidenziato in sede diriesame, quanto all'esigenza cautelare di cui alla lettera a) dell’art. 274 cod. proc.pen., peraltro neppure individuata dal pm richiedente la misura, come la stessafosse priva di contenuto giustificativo, non essendo stati indicati concreti e logicielementi in fatto sulla base dei quali il ricorrente, ove lasciato libero, avrebbepotuto inquinare le prove già assunte, sia testimoniali sia peraltro, per lo più,documentali (o comunque ormai non modificabili (buste paga, cedolini,intercettazioni ambientali).Ebbene, si sottolinea che l'ordinanza impugnata, con motivazionepuramente apparente, ha ritenuto sussistente e concreto il pericolo diinquinamento delle prove omettendo del tutto di considerare che l'accusa èfondata su dati documentali, appunto, che attestano con esattezza le eventualidifferenze retributive, sull' attività di osservazione. Né ha valutato che tutti idipendenti sono già stati sentiti in fase di indagine e che tre dei nove non sononeanche più dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], l'ordinanza non ha neppureindicato un termine finale, in relazione ai quale effettuare il completamento delleprove, peraltro già complete e le indagini completate.A suffragio di quanto fino a qui detto ed a riprova della totale conclusionedell'attività di indagine da parte della Procura della Repubblica il ricorrente allegaal ricorso l'avviso di fissazione giudizio immediato che è stato notificato alle partiancor prima del deposito delle motivazioni dell’ordinanza impugnata.Per i ricorrenti, infine, l'ordinanza del tribunale del riesame è da annullareanche nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell'esigenza cautelare ex letterac) art. 274 cod. proc. pen., non rinvenendosi nel provvedimento impugnato glielementi concreti, e non meramente ipotetici ed astratti, da cui desumere ilconcreto pericolo di commissione di analoghi delitti.Nel caso in esame, si lamenta che i giudici della cautela hanno ritenuto laconcretezza e l'attualità del pericolo di recidiva utilizzando argomentazioni vaghe,approssimative e, soprattutto, illogiche tenuto conto delle modalità e la naturadelle condotte contestate singolarmente ai due indagati, che oggettivamenteandavano apprezzate nella valutazione del pericolo di reiterazione delle condotte.Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, che questa Corte annullil'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.3. Le parti hanno reso le conclusioni riportate in epigrafe all’udienza ex art.127 cod. proc. pen. partecipata, richiesta dalla difesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso sopra illustrato, comune ad entrambi iricorrenti, relativo alla motivazione del provvedimento impugnato in punto digravità indiziaria in relazione al reato di cui all’art. 603-bis cod. pen. conriferimento all’integrazione del requisito della condotta di sfruttamento dellamanodopera, alla luce dei limiti di sindacato di questa Corte in ambito cautelare,come si avrà meglio modo di specificare in seguito, è infondato.ricorrenti, con cui si lamenta violazione dell’art. 603-bis cod. pen. nonché viziomotivazionale in punto si ritenuta sussistenza del requisito dello stato di bisognodei lavoratori di cui all’incolpazione provvisoria, anche tenuto conto dell’omessoconfronto da parte dei giudici del gravame cautelare con gli elementi forniti dalladifesa nella memoria del 07/11/2025 e illustrati all’udienza dinanzi al tribunale delriesame del 10/11/2025.La fondatezza di tale motivo, che investe la motivazione su uno deipresupposti oggettivi del reato, assorbe allo stato le doglianze di cui al terzo e alquarto motivo di ricorso (con cui si era censurata l’ordinanza impugnata,rispettivamente, per quanto concerne la motivazione afferente al dolo del reato incontestazione e alle esigenze cautelari).Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovoesame al Tribunale del riesame di Messina.2. Va evidenziato, in primis, che i fatti ricordati in premessa sonoincontestati.Ed invero, all’esito di un indagine della Guardia di Finanza coordinata dallaProcura della Repubblica di Messina, partita a seguito della denuncia querelasporta il 22 febbraio 2023 da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della ditta [OSCURATO:SOCIETA]. effettuata con l’ausilio di sistemi di videoripresa e di intercettazionitelefoniche, emergeva che i nove lavoratori indicati nel capo d’incolpazioneprovvisoria, tutti addetti alla gestione delle colonnine di erogazione del carburante(i c.d. “pompisti”): a. ricevevano retribuzioni difformi da quelle loro dovute inrelazione al vigente CCNL e alle ore di lavoro effettuate (in busta paga venivanoretribuite 6 ore e 40 minuti a fronte delle 8 ore reali giornaliere); b. ricevevano latredicesima e quattordicesima mensilità, ma in base ad un c.d. “patto d’onore” coni loro datori di lavoro, odierni ricorrenti, erano di fatto costretti a restituirne intutto o in parte l’importo, con la promessa di vederselo poi riconosciuto solo alraggiungimento di determinati obiettivi di produttività; c. non si vedevanoriconosciute le maggiorazioni per il lavoro straordinario diurno e notturno o perquello festivo pur effettuato, che non veniva indicato in busta paga; d. nonricevevano alcun premio di risultato; e. venivano minacciati di licenziamento,minacciando i datori di lavoro un aumento del ricorso al rifornimento self service,nel caso non avessero accettato tali condizioni di lavoro.3. Il primo tema d’indagine che si è posto al Collegio è stato quello diindividuare se la tipologia di lavoro cui sono addetti i lavoratori individuati comepersone offese nell’incolpazione provvisoria di cui al presente procedimento rientrinel perimetro di tutela offerto dall’art. 603-bis cod. pen.I lavori in questione sono dei “pompisti”, ovvero dei soggetti che hannocome mansione prevalente quella di erogare il carburante alla clientela ad undistributore. Il “pompista” è il soggetto che, nella vulgata comune, viene anchedefinito “benzinaio” (o addetto alle pompe di benzina) e che si occupa della venditaal dettaglio e della materiale erogazione del carburante presso le stazioni diservizio, ovvero rifornisce di benzina, GPL, metano o gasolio veicoli come auto,camion, moto. Altre tipiche attività del “pompista” sono il cambio di olio e filtri, illavaggio auto, il gonfiaggio degli pneumatici, piccole riparazioni meccaniche, lavendita di accessori e prodotti per la cura dell'auto.La dettagliata disamina delle mansioni di tale soggetto si rende necessariain quanto occorre interrogarsi se tale attività possa essere ontologicamentericompresa nel concetto di “manodopera” richiamato dall’art. 603-bis.Punto di riferimento ermeneutico più recente è costituito in proposito dalrecente dictum di Sez. 2, n. 43662 del 18/09/2024, Ficicchia, Rv. 287086 – 01che ha affermato il principio secondo cui, in tema di delitti contro la persona, ildisposto dell'art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen. non trova applicazione, per lacollocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, nel casodi utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che, svolgendo attivitàdi tipo intellettuale, esulano, in radice, dalla categoria dei lavoratori manuali,impiegati in ambito agricolo, artigianale od industriale.Nella fattispecie sottoposta al suo esame nel 2024 la Corte di legittimità, inapplicazione di tale principio, ha ritenuto non configurabile il delitto in questionein relazione alla condotta del presidente del consiglio di amministrazione di unacooperativa esercente attività di istruzione secondaria, che, approfittando del lorostato di bisogno, costringeva i docenti a restituire la retribuzione ricevuta ovveroa lavorare sottopagati.Come si legge nella sentenza 43662/2024: «Occorre soffermarsi sullagenesi della norma (art.603-bis cod. pen.), introdotta con un decreto-legge (art.12 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito poi dalla l. 14 settembre 2011, n. 148recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) qualerisposta al sempre più allarmante fenomeno del caporalato agricolo soprattuttonelle campagne meridionali, che aveva dato luogo, quale immediato antefatto, allosciopero dei lavoratori migranti occupati come braccianti nell'area di Nardò. Senzanecessità, in questa sede, di ripercorrere l'intero iter storico (che trova compiutaesposizione in sentenze di questa Corte come la Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021,Mazzotta, Rv. 282580 - 02), è opportuno ricordare che inizialmente tale attenzioneall'esigenza di reprimere il fenomeno del caporalato nel mercato del lavoro deibraccianti agricoli si esprimeva in una norma strutturata solo sulla fattispeciespecifica dell'intermediazione illecita e che solo a distanza di cinque anni, condisposizione inserita in una legge dedicata al settore agricolo (art.1, l.199/2016contenente "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dellosfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settoreagricolo") fu ampliata e ristrutturata per ricomprendervi altresì le condotte di chidirettamente "utilizza, assume o impiega manodopera ... sottoponendo i lavoratoria condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno».«Né si può dire — si osserva ancora nella sentenza 43662/2024— che lanorma possa essere estesa per punire fattispecie originariamente non ipotizzatedal legislatore. Vi ostano non tanto il divieto di interpretazione analogica nelsettore penale, quanto la collocazione della disposizione ed il testo stesso dellanorma. Sotto il primo profilo, la disposizione, nella specifica declinazione applicatanel caso concreto, è stata introdotta da una legge mirata al "contrasto ai fenomeni... dello sfruttamento del lavoro in agricoltura" ed è inserita in un tessutonormativo costituito da reati come la riduzione in schiavitù, la tratta di persone, iltraffico di organi prelevati da persone vive (oltre che prostituzione e pornografiaminorile), vale a dire reati che colpiscono, su una scala elevatissima, la"personalità" individuale, fino al punto di annullarla. [OSCURATO:SOCIETA], e soprattutto, è il datotestuale a precludere l'applicazione della norma a categorie di lavoro cheavvalendosi di prestazioni intellettuali, esulano in radice dalla categoria dei lavorimanuali, siano essi in ambito agricolo o artigianale o industriale. La norma, infatti,si riferisce al reclutamento o all'utilizzazione di 'manodopera', terminesemanticamente legato alla manualità e generalmente alla prestazione di lavoroprivo di qualificazione (tanto che, ove le qualità manuali e realizzative aumentino,si parla di "manodopera specializzata"), nome collettivo all'interno del qualel'individuo e le sue capacità perdono significato a fronte della potenzialitàproduttiva che il gruppo di lavoratori può esprimere. Tutto ciò è estraneo al lavorointellettuale, tanto se esercitato in forma subordinata che nella libera professione,poiché l'intelletto ed il suo uso costituiscono elemento identitario edindividualizzante che non può essere svilito, disperdendolo nella categoria genericadella manodopera».Orbene, ritiene il Collegio che quel dictum del 2024 sia condivisibile, mache vada precisato.Sebbene la norma trovi la sua genesi per fronteggiare fenomeni che nellaloro casistica giudiziaria riguardano per lo più i settori agricolo ed industriale, lasua collocazione all’interno del codice penale ed il fatto che il legislatore si sialimitato nel dato normativo ad utilizzare il termine di “manodopera”, senzaperimetrarne l’applicazione a settori non individuati, non preclude la possibilità,senza operare alcuna analogia, che la stessa possa trovare applicazione anche insettori quali quelli del terziario e, più in generale, della prestazione di servizi.L’ambito applicativo, infatti, va individuato con riferimento al concetto dimanodopera con cui, nell’accezione comune, s’intende quel complesso di personeche compiono un lavoro subordinato con mansioni prevalentemente manuali.Ritiene, pertanto, il Collegio che, in continuità ed al contempo inesplicazione del principio affermato da Sez. 2, n. 43662 del 18/09/2024 vadaaffermato il seguente principio di diritto: “In tema di delitti contro la persona, ildisposto dell'art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen. trova applicazione, per lacollocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, in tuttii casi di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che,indipendentemente dall’ambito economico (e quindi anche nel c.d. terziario,ovvero in quell’ambito economico che eroga servizi anziché produrre benimateriali) svolgano un’attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale”.È pertanto configurabile il delitto in questione in relazione a soggetti comei c.d. “pompisti” che lavorano presso un distributore di carburante, in quanto sitratta di lavoratori subordinati le cui mansioni sono prevalentemente manuali.4. Detto dell’astratta configurabilità del delitto di cui all’incolpazioneprovvisoria alla tipologia di lavoratori in esame, ritiene il Collegio che il primomotivo di ricorso, che censura la motivazione del provvedimento impugnato sottoil profilo della ritenuta sussistenza dello sfruttamento dei lavoratori di cuiall’imputazione, sia infondato. E che a tale conclusione si debba pervenire inragione del limitato perimetro di scrutinabilità del vizio di motivazione in punto digravità indiziaria in sede di legittimità.In proposito, va ricordato che le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che«in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso percassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale delriesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla CorteSuprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura delgiudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di meritoabbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare lagravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie» (così Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 chein motivazione, premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, comemezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validitàdell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità delprovvedimento coercitivo, hanno posto in evidenza che la motivazione delladecisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essereconformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art.546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenutodella pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendenteall'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità dicolpevolezza).Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelarepersonale — è stato poi ulteriormente precisato — è circoscritto alla verifica che iltesto dell'atto impugnato risponda a due requisiti: 1) l'esposizione delle ragionigiuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicitàevidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine delprovvedimento (Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010 Merja, Rv. 248698 – 01).Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, hatrovato conforto in tutta la successiva giurisprudenza di legittimità (ex ceteris:Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475; Sez. 3, n. 40873 del21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 11194 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv.252178; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 3 47748del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400).Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento deltribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezzaconsente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio edai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti laadeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e aiprincipi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e nonil controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, sirisolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze giàesaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv.276976 – 01).Ancora più recentemente, nel medesimo solco ermeneutico, è stato ribaditoche, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censureillogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporrediversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che"attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità,la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano unadifferente comparazione dei significati da attribuire ai diversi indizi o evidenzianoragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, dellacredibilità, dello spessore della valenza indiziaria del singolo elemento (Sez. 2, n.9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovie diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrentecome maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispettoa quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimentoimpugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazionedegli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamenteverificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativodel provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest’ultimo, siano o meno presentidue requisiti, l’uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delleragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti,risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.La giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha anche chiarito come lanozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quellache serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio dicolpevolezza finale (cfr. ex multis Sez. 5, n. 7092 del 19/11/2024, dep. 2025,Ziino, Rv. 287532 – 01; Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Tiganciuc, Rv. 284299– 02; Sez. 2, n. 8948 del 10/11/2022, dep. 2023, Pino, Rv. 284262 – 01; Sez. 4,n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019 – 01; Sez. 4, n. 27498 del23/05/2019, Puca, Rv. 276704 – 01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando,Rv. 276364 – 01; Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805 – 01;Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172 – 01; Sez. 4, n. 6660 del24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179 – 01; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016,Jovanovic, Rv. 268683 – 01; Sez. 4, n. 38466 del 12/07/2013, Kolgjini, Rv.257576 – 01; Sez. 5 n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511).Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersionedi qualunque elemento probatorio idoneo a fondare “un giudizio di qualificataprobabilità” sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati.In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutatisecondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2,cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma1bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma nonil comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisionee concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n.26764 del 15/03/2013, Ruga, Rv. 256731; Sez. 6 n. 7793 del 05/02/2013, Rossi,Rv. 255053; Sez. 4 n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928).5. Ebbene, se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte dilegittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all’odierno esame, per quantoriguarda il tema dello sfruttamento della manodopera non risultano essersiverificati né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.La motivazione del tribunale del riesame, infatti, è stata prospettata inconcreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa ecoerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e dellasua adeguatezza.L’ art. 603-bis cod. pen. — va ricordato — è norma che punisce, come silegge al primo comma: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato (…),chiunque: (…) 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediantel'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori acondizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno». E al secondocomma tale norma prevede che: «Ai fini del presente articolo, costituisce indice disfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiteratacorresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivinazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative alivello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità dellavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario dilavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alleferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igienenei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, ametodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti».Per completezza, va ricordato che tale fattispecie di reato non richiedequale elemento del fatto tipico la realizzazione di condotte volte ad ingenerare unostato di intimidazione nel lavoratore, in quanto la realizzazione di violenza ominaccia rappresenta una circostanza aggravante prevista dal comma 2 del citatoarticolo, e non invece un elemento costitutivo della fattispecie base, di cui alcomma 1, la quale richiede solo il reclutamento di manodopera al fine di destinarlaa lavori in condizioni di sfruttamento e l'approfittamento dello stato di bisogno (exmultis Sez. 1, n. 6339 del 15/09/2022, dep. 2023, Cicakova e altri, non mass.)Rimandando per un’approfondita disamina dell’iter che ha portato allanorma ed ai suoi antecedenti storici alla esaustiva motivazione di Sez. 4, n. 45615del 11/11/2021, Mazzotta, Rv. 282580 – 01 e 02, va evidenziato anche in questasede che la norma vigente come novellata nel 2016, come già quella del 2011,non definisce il concetto di sfruttamento - almeno non lo definisce in modo diretto-, ma lo "indicizza", individuando alcuni elementi di contesto da cui è possibiledesumere la prova dello sfruttamento.Gli indici di sfruttamento, come chiaramente affermato nella relazioneministeriale di accompagnamento alla legge, non fanno parte del fatto tipico, dalche deriva che la loro genericità non costituisce un vulnus alle garanzie sottese alprincipio di legalità. E nemmeno gli stessi possono consentire presunzioni, assoluteo relative, dello sfruttamento, perché altrimenti contrasterebbero con i principi digaranzia che presiedono alla materia processuale. Tutt'al più, costituiscono dellelinee guida che, secondo le intenzioni del legislatore, possono aiutare l'interpretea meglio destreggiarsi in un ambito interpretativo così poco definito e a diradarela vaghezza del concetto di sfruttamento.Il legislatore ha individuato quattro indici di sfruttamento, tutti contestatinel caso in esame al Mazzotta: 1. la reiterata corresponsione di retribuzioni inmodo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulatidalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunquesproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2. la reiterataviolazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al ripososettimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3. la sussistenza di violazionidelle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4. lasottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o asituazioni alloggiative degradanti.I vari indicatori delle condizioni di sfruttamento del lavoro elencati neinumeri 1)-4) della disposizione sopra ricordata complessivamente disegnano ilperimetro dell'area semantica della nozione di sfruttamento del lavoro e in quantotali partecipano alla specificazione dell'oggettività materiale e giuridica nonché deldolo della fattispecie, svolgendo di conseguenza anche una funzione diagevolazione probatoria e di criteri guida per l'interprete (vedi Sez. 4, n. 45615del 11/11/2021, Mazzotta, Rv. 282580-01).In proposito la giurisprudenza ha chiarito che la prova dello sfruttamentopuò derivare anche aliunde (Sez. 4, n. 7857 del 11/11/2021, Falcone, Rv. 282609-01) precisando che l'elencazione degli indici di sfruttamento non ha caratteretassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogoalla condotta di abuso del lavoratore (Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022 dep. 2023,[OSCURATO:PERSONA]. 284190 – 02)Va anche ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto esseremanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 603-bis, comma terzo, n. 1), cod. pen. per contrasto con l'art. 25 Cost., enunciativodei principi di tassatività e determinatezza delle norme incriminatrici, nella partein cui, nell'enumerare gli indici di sfruttamento lavorativo, vi include la reiteratacorresponsione di retribuzione difforme da quella prevista dai contratti collettivinazionali o territoriali, posto che tali indici, quali meri criteri-guida per l'interprete,sintomatici della sussistenza del fatto tipico, sono finalizzati a riempire dicontenuto concreto il concetto di sfruttamento (Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022,dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284190 – 02).La formulazione del testo della norma, che li pone come alternativi, rivelacome sia sufficiente la ricorrenza di uno solo degli indici sintomatici per integrarelo sfruttamento (così la condivisibile Sez. 5, n. 17936 del 12/1/2018, Svolazzo, n.m., che ha ritenuto sufficiente anche la prova di un solo indice, purché significativodella condizione di sfruttamento; conf. Sez. 4, n. 45615 del 11/11/2021, Mazzotta,Rv. 282580 – 02), ma anche che, in relazione alla violazione dei contratti collettiviin tema di salario e delle disposizioni relative all'orario (siano esse di naturapattizia o normativa), è necessaria la "reiterazione" della condotta. Ciò perdistinguere il mero ed isolato inadempimento, non rilevante, dallo sfruttamento,che invece vale ad integrare la fattispecie incriminatrice. Il testo normativosuggerisce, non individuando il numero minimo dei lavoratori in relazione ai qualidebbono realizzarsi i comportamenti integranti sfruttamento, che la condotta siapunibile ancorché riguardi un solo lavoratore. L'elencazione contenuta nellanorma, inoltre, pacificamente non può ritenersi esaustiva delle condizioni cheintegrano lo sfruttamento, potendo il giudice individuare anche altre condottesuscettibili di dare luogo al requisito della condotta di abuso del lavoratore, postoche esse costituiscono appunto "indici" del fatto tipico.Nel caso in esame secondo l’incolpazione provvisoria convalidata dai giudicidella cautela, in presenza di uno stato di bisogno dei nove lavoratori in questione,sussistono gli indici sub 1) e sub 2).I ricorrenti non contestano i fatti, ma, soprattutto sotto il profilo delleretribuzioni corrisposte, che le stesse, pur difformi da quelle dovute in relazione aivigenti CCNL, fossero “palesemente difformi” e “sproporzionate” rispetto al lavoroprestato. Si sottolinea in particolare, come più articolatamente ricordato inpremessa, che ci si trova di fronte a tutti lavoratori regolarmente inquadrati, cuivenivano corrisposti regolarmente i contributi, cui veniva e viene offerto (visto che6 dei 9 lavoratori sono ancora in servizio) un luogo di lavoro assolutamente anorma. E che ci si trova di fronte a delle contestazioni afferenti una retribuzioneche si assume diversa rispetto alle ore di lavoro effettivamente effettuate, lamancata corresponsione di indennità per il lavoro festivo e straordinario cheavrebbero dovuto essere valutate in un contenzioso lavoristico e non in sedepenale.Ebbene, come si diceva, rispetto all’onere di motivazione che è imposto algiudice in sede cautelare, le doglianze in questione si palesano infondate.Ed invero, con una motivazione che sul punto appare immune dalleproposte censure di legittimità, l'ordinanza impugnata evidenzia: a. che ailavoratori di cui all’incolpazione provvisoria le retribuzioni erano corrispostestabilmente per 6 ore e 40 al giorno a fronte dello svolgimento stabile(documentato dalla telecamere) di almeno 8 ore di lavoro (pag. 13); b. che illavoro si svolgeva anche in orario notturno e festivo senza che ciò fossericonosciuto (pag.8); c. che erano annotate in busta paga giornate di lavoro innumero inferiore a quelle effettive essendo indicate assenze dal servizio maiavvenute e ore di permesso in realtà non godute (pagg. 11-12).I giudici del gravame cautelare riferiscono, inoltre, riportando a sostegno ilcontenuto delle conversazioni, inequivoco in tal senso, che alcune voci retributive(in specie tredicesima e quattordicesima) erano fintamente versate ai lavoratori,cui veniva chiesto di restituire quanto ricevuto, salvo a poter vederselonuovamente corrisposto, in tutto o in parte, a fronte del raggiungimento di specificirisultati aziendali.Il provvedimento impugnato, inoltre, dà conto che dalle conversazioniintercettate risulta, inoltre, che questo risultato era ottenuto con modalitàvelatamente minatorie, prospettando ai lavoratori la possibilità di perdere il postodi lavoro e la retribuzione, oltre che avvalendosi di una condizione"ambientale" (riferita anche dalla difesa nella memoria del 07/11/2025) didifficoltà a trovare lavoro, diffusa abitudine alle assunzioni in nero, paghe orariecomplessivamente più basse. Anche nelle intercettazioni c'è traccia di ciò quandosi dice che i lavoratori non troveranno di meglio e perciò se ne devono stare.Sul punto, diversamente da quanto opinano i ricorrenti, il tribunale delriesame si confronta anche con le argomentazioni di cui alle pagg. 8 e ss. dellamemoria difensiva sopra ricordata. Ed invero, come si legge a pag. 24dell'ordinanza impugnata nessun dato consente di concludere che l'inquadramentoal quarto livello non corrispondesse alle mansioni alle quali i lavoratori eranoconcretamente adibiti e tutti i lavoratori indicati come persone offese erano addettianche alla cassa "attività che rientra tra quelle proprie del quarto livello diinquadramento" (dato che i ricorrenti non contestano). A pag. 14 , inoltre, si leggeche il "contratto" in base al quale i lavoratori avrebbero ottenuto il pagamento dimetà della tredicesima se il distributore avesse venduto una certa quantità dicarburante presupponeva che, al momento del rifornimento, si lavassero i vetri, sigonfiassero le ruote (...) (si svolgesse, dunque un'attività che incentivava laclientela a rivolgersi alla [OSCURATO:PERSONA]). E la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiarisce che eraproprio il compimento di queste attività a determinare l'attribuzione del quartolivelloL'ordinanza riferisce, poi, che l'assunto difensivo secondo il quale una partedella retribuzione era versata con acconti o buoni benzina non trova riscontro perdipendenti diversi da Leto e Mazza e non può giustificare, dunque, le trattenutesistematicamente operate sulle retribuzioni di altri lavoratori, tanto più che i buonibenzina esibiti sono di importo modesto.Tali dati (come anche l'annotazione in busta paga di ore lavorate solo diurnee inferiori alle effettive) soddisfano l’onere motivatorio sotto il profilo indiziariodovendo evidentemente essere soggetti ad una più pregnante valutazione in sededi cognizione — circa la riconducibilità di tali comportamenti alla contestata ipotesidelittuosa di cui all’art. 603-bis cod. pen.Sul punto il provvedimento impugnato si palesa coerente con lagiurisprudenza di questa Corte di legittimità che, ancora di recente ha precisatoche, ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita edi sfruttamento del lavoro, l'indice di sfruttamento del lavoratore costituito, exart. 603-bis, comma terzo, n. 1), ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione"sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato", deve tenerconto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orariolavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzionecorrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versiin stato di bisogno (Sez. 4, n. 2573 del 05/12/2023, dep. 2024, Valenti, Rv.285681 – 01). E come ai fini della configurabilità del reato di intermediazioneillecita e di sfruttamento del lavoro, l'indice di sfruttamento del lavoratorecostituito, ex art. 603-bis, comma 3, n. 1), ultima parte, cod. pen., dallaretribuzione "sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato",deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro,dell'orario lavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che laretribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dallavoratore che versi in stato di bisogno (Sez. 4, n. 2573 del 05/12/2023, dep.2024, Valenti, Rv. 285681 – 01).6. Il provvedimento impugnato si presta, invece, alle censure difensivequanto alla motivazione di cui alle pagg. 25-26 circa lo stato di bisogno deiricorrenti.Dallo sfruttamento della manodopera di cui si è detto al precedente § 5,infatti, deve tenersi distinto l'approfittamento dello stato di bisogno, presuppostonecessario perché la condotta di sfruttamento sia punibile.Ed invero, l’uso nella norma della congiunzione ("…sottoponendo ilavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato dibisogno...") implica che per la sussistenza del reato alle condizioni di sfruttamentodella manodopera debba accompagnarsi l'approfittamento dello stato di bisogno.In ordine alla nozione di stato di bisogno costituisce senz’altro punto diriferimento ineludibile il dictum di Sez. 4, n. 24441 del 16/03/2021, Sanitrasport,Rv. 281405, in cui si è precisato come, ai fini dell'integrazione del reato aiintermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lo stato di bisogno non vadainteso come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunquelibertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea,tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioniparticolarmente svantaggiose.Ebbene, di tale grave difficoltà non dà conto adeguatamente ilprovvedimento impugnato, in quanto non appare proponibile l’equazione chetraspare dallo stesso: dipendenza dal reddito di lavoro per soddisfare le proprieesigenze di vita e difficoltà nel reperire una nuova occupazione uguale stato dibisogno.I casi di bisogno di cui dà conto la giurisprudenza di legittimità afferisconoa situazioni come quella scrutinata da Sez. 4, n. 18931 del 07/03/2023; X., nonmass. in cui è stato ritenuto sussistente l'approfittamento dello stato di bisogno dilavoratori che erano privi di permesso di soggiorno, senza collegamenti colterritorio, impossibilitati a reperire altre soluzioni lavorative e di alloggio.Ora, è vero che non occorre che si sia di fronte a tali situazioni di disagioestremo. Ma è anche vero che il mero avere la necessità di lavorare per soddisfarele proprie esigenze di vita quotidiana non può essere indicativo della “gravedifficoltà” di cui dà conto Sez. 4 n. 24441/2021.Opinando in tal senso chiunque si ritrovi senza lavoro verserebbe in statodi necessità. Ma non è questa la ratio che ha ispirato l’art. 603-bis cod. pen.Il deficit argomentativo del provvedimento impugnato si palesa ancor piùalla luce del mancato confronto del giudice del gravame cautelare con la specificitàdelle posizioni patrimoniali dei nove lavoratori indicate come persone offese di cuialle pagg. 14-18 della già citata memoria difensiva del 07/11/2025.Su tali temi dovrà tornare il giudice del rinvio.7. [OSCURATO:SOCIETA], come si diceva in precedenza, la fondatezza del secondo motivodi ricorso, oltre che il quarto motivo in punto di esigenze cautelari, assorbe ancheil terzo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti censuravano il provvedimentoimpugnato sotto il profilo della motivazione in punto di elemento soggettivo delreato.Ciò perché costituisce ius receptum che, mentre il delitto previsto dall'art.603-bis, comma 1, n. 1, cod. pen. è caratterizzato dal dolo specifico, essendonecessario che l'intermediario recluti la manodopera al fine di destinarla al lavoropresso terzi, per quello previsto dall'art.603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen., cheviene in rilievo nel presente procedimento è sufficiente il dolo generico, essendorichiesto che l'utilizzatore abbia agito con coscienza e volontà di sottoporre ilavoratori a condizioni di sfruttamento e di approfittare del loro stato di bisogno(cfr. Sez. 4, n. 3554 del 18/01/2022, Siena, Rv. 282577 – 01).Da un punto di vista logico, quindi, il giudice del rinvio dovrà prima colmareil deficit motivazionale del provvedimento impugnato in punto di approfittamentodello stato di bisogno dei lavoratori e solo una volta superata tale fase, se l’esitosarà nel senso che tale approfittamento sussiste, dovrà dare conto in motivazionedella sussistenza o meno in capo agli imputati della coscienza e volontà disottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato dibisogno P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale delRiesame di Messina.Così deciso il 24/03/2026Il Consigliere estensore La PresidenteVincenzo [OSCURATO:PERSONA]