CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 00493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello Ricorso trattato ex art. 23, comma 8, D. L. n.137 del 2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 gennaio 2021 la Corte d'Appello di Torino dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla parte civile LAV Onlus avverso la sentenza del 13 novembre 2015 emessa dal Tribunale di Asti che aveva assolto di BARTOLETTI Jonatan, dal reato di cui all'ad 544 bis cod. pen., per avere, in veste di fantino del cavallo baio denominato Mamuthones, in gara per la contrada di [OSCURATO:PERSONA] di Asti, in occasione delle prove relative ad una manifestazione, senza necessità e per effetto di energiche nerbate date all'animale prima che i purosangue fossero tutti pronti per la partenza e quindi prima che si desse avvio alla gara abbassando il canapo, induceva il cavallo a lanciarsi in corsa, inciampando sulla corda ancora issata, cadendo al suolo e urtando violentemente la testa con conseguente immediato decesso, così da accettare il rischio, in conseguenza della condotta tenuta, di cagionare la morte del cavallo; in Asti, il 15 settembre 2013. 2. Avverso la decisione propone ricorso per cassazione la parte civile LAV Onlus, tramite difensore di fiducia, articolato su un unico motivo di doglianza, eccependo il vizio motivazionale e la violazione di legge processuale penale in relazione all'ad 576 cod. proc. pen. In particolare, si censura l'iter argomentativo della Corte di appello che, disattendendo il principio di diritto espresso dalla Corte di legittimità nella sua composizione più autorevole (cfr. S.U. 6509/2013), avrebbe concluso per la inammissibilità dell'appello di parte civile sul presupposto della mancanza di un riferimento specifico e diretto agli effetti civili che quest'ultima intendeva conseguire per mezzo della impugnazione della sentenza di assoluzione, non avendo fatto alcun riferimento all'azione risarcitoria, ma in quanto si era riferita esclusivamente sulla necessità di affermare la penale responsabilità dell'imputato. Pertanto, la Corte territoriale non avrebbe recepito l'interpretazione costituzionalmente orientata della menzionata disposizione processuale che ha affermato che non è necessaria l'enunciazione formale della domanda risarcitoria in sede di impugnazione della parte civile, ricavabile in re ipsa nella stessa norma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Condivide il Collegio la censura del ricorrente relativa all'idoneità dell'impugnazione proposta in sede di appello dalla parte civile alla formazione del rapporto impugnatorio. La Corte di legittimità è costante, fin dal pronunciamento delle Sezioni Unite penali n. 6509 del 20/12/2012, dep. 08/02/2013, P.C. in proc. Colucci, Rv. 254130 - 01, nel ritenere ammissibile l'impugnazione della parte civile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili (da ultimo, in senso conforme, Cass., Sez. 4, n. 29154 del 14/03/2018, P.C. in proc. Cappellutti, Rv. 272976 - 01). 2. Tanto considerato, la sentenza impugnata appare viziata nella parte in cui sanziona con l'inammissibilità l'impugnazione di parte civile in quanto scevra della enunciazione formale della domanda risarcitoria del danno, essendo evidente che questa sia l'unica facoltà riconosciuta alla parte civile in sede penale per quanto si evince dal tenore letterale delle parole "ai soli effetti della responsabilità civile" di cui all'art 576 cod. proc. pen. Pertanto, l'atto di appello doveva essere considerato ammissibile in quanto si era specificamente confrontato con la ratio decidendi assolutoria del giudice di prime cure. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021 Il co