CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 27370/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11406-2023 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Milano, [OSCURATO:PERSONA] 25/[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore Rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]; [OSCURATO:TELEFONO]) del Foro di Milano, con elezione di domicilio digitale presso i suddetti indirizzi PEC. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei commissari straordinari Dott. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Dott. [OSCURATO:PERSONA]. - intimata - avverso il decreto,reso all’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo ai sensi dell’art. 99 L. Fall.,dal Tribunale di Verona, datato 17 marzo 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/9/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto impugnat o il Tribunale di Verona - decidendo sull’opposizione allo stato passivo avanzata da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] e in accoglimento solo parziale dell’opposizione - ha amme sso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al passivo di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e in amministrazione straordinaria, in chirografo, per l’importo di € 32.191,40, a titolo di corrispettivo per l’attività di revisione svolta in relazione al bilancio 2014 e perl’ulteriore attività di cui alla fattura n. 258/14, confermando per il resto il provvedimento di esclusione del giudice delegato. 2.La procedura di a.s. opposta, costituitasi nel giudizio di opposizione, aveva invece contestato a [OSCURATO:PERSONA] il non corretto svolgimento dell’attività di revisione legale, sollevando formale eccezione d’inadempimento al fine di paralizzare la pretesa creditoria dell’opponente. 3.Il Tribunale ha osservato, quanto alle “questioni preliminari” sull’eccezione d’inadempimento e per quanto qui ancora di interesse, che: (i) l’amministrazione straordinaria, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1460 c.c., aveva contestato a [OSCURATO:PERSONA] di non aver assolto in modo adeguato al proprio compito di revisione; (ii) in ordine all’eccezione di genericità di formulazione dell’eccezione di inadempimento sollevata da parte dell’opponente, se per un verso era certamente vero che era la parte che eccepiva l’inadempimento a dover indicare con sufficiente specificità in cosa fosse consistito l’inesatto adempimento imputato alla controparte, per altro verso, nella fattispecie in esame, nella comparsa di costituzione l’amministrazione straordinaria aveva circoscritto e specificato le carenze dell’attività di revisione che essa aveva imputato a [OSCURATO:PERSONA]; (iii) nella successiva CTU, stante la complessità tecnica dell’attività di revisione demandata a [OSCURATO:PERSONA], le contestazioni dell’opposta erano state poi oggetto di approfondimento sotto il profilo tecnico con i CTP, con richiamo specifico alle previsioni dei principi contabili applicabili nella fattispecie, nonché enucleazione e valutazione delle circostanze rilevanti ai fini dell’espressione del giudizio di revisione da parte di [OSCURATO:PERSONA]; (iv) trattandosi, poi, di CTU percipiente, non poteva certo sostenersi la nullità della consulenza per avere il consulente individuato e preso in considerazione anche specifiche circostanze non allegate dalle parti ed indicate nel quesito, giacché esse integravano proprio quei fatti secondari il cui accertamento postulava il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche o, comunque, fatti tecnici accessori o secondari che potevano essere direttamente individuati ed accertati dal CTU al fine di poter dare risposta compiuta al quesito, senza in tal modo illegittimamente supplire all’onere probatorio gravante sulla parte e relativo ai soli fatti c.d. primari posti a fondamento delle difese ed eccezioni formulate, fatti primari che l’opposta aveva senz’altro allegato tempestivamente nella sua comparsa di risposta, con la conseguenza che era dunque infondata anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA], laddove sosteneva che tali fatti secondari, considerati e valorizzati dal CTU nel contraddittorio tecnico con i CTP, avrebbero dovuto essere ancora prima necessariamente allegati da parte opposta nell’atto introduttivo delle sue difese; (v) in conclusione, l’eccezione di inadempimento era stata pertanto formulata dall’amministrazione straordinaria in modo sufficientemente analitico, sicché doveva escludersi l’inammissibilità di tale eccezione per genericità; (vi) quanto, poi, alla ripartizione dell’onere probatorio, doveva ritenersi che, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dall’opposta, incombesse su [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova di avere esattamente adempiuto alla propria obbligazione; (vii) il creditore che propone, infatti, opposizione allo stato passivo, dolendosi dell’esclusione di un credito del quale aveva chiesto l’ammissione, è onerato della prova dell’esistenza del credito medesimo, secondo la regola generale stabilita all’art. 2697 c.c. e, a fronte dell’eccezione di inadempimento sollevata dagli organi della procedura per paralizzare la sua pretesa, ilriparto degli oneri probatori segue parimenti le regole ordinarie e, dunque, il creditore è onerato di dimostrare di avere correttamente adempiuto la propria prestazione. Nella valutazione del merito dell’eccezione di inadempimento, il Tribunale ha inoltre osservato, per quanto qui ancora rileva, che: (viii) in ordine alle “Verifiche sulla continuità aziendale e finale giudizio sui bilanci 2013 e 2014”, il principio di revisione n. 570- nel caso in cui l’utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio risulta appropriato, ma sussiste comunque un’incertezza significativa sulla continuità aziendale - impone al revisore di verificare se il bilancio evidenzi e descriva in modo adeguato tali incertezze significative, gli eventi che le determinano e i piani della direzione per far fronte a tali criticità; (ix) nel caso in cui non venga fornita in bilancio un’adeguata informativasu tali profili, sempre a mente del principio n. 570, “il revisore deve esprimere un giudizio con rilievi, ovvero un giudizio avverso qualora gli effetti derivanti dalla inadeguatezza dell’informativa siano così rilevanti e pervasivi da rendere inattendibile il bilancio. La relazione deve contenere una specifica indicazione in merito al fatto che esiste un’incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi in merito alla continuità aziendale dell’impresa”; (x) nella nota integrativa al bilancio di [OSCURATO:PERSONA] al 31 dicembre 2013 – in relazione alla continuità aziendale – nulla era stato specificato ed era stato , invece, operato un rinvio integrale al bilancio consolidato della capogruppo [OSCURATO:SOCIETA]; (xi) il bilancio di [OSCURATO:PERSONA] – di per sé considerato – non aveva evidenziato affatto in modo adeguato le incertezze significative inerenti al presupposto della continuità aziendale, gli eventi che le avevano determinato e i piani della direzione per far fronte a tali criticità, con la conseguenza che sussisteva una condizione di assoluta genericità in merito all’indicazione e descrizione delle circostanze che facevano sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale; (xii) in tale contesto, il principio di revisione n. 570 avrebbe imposto a [OSCURATO:PERSONA] di esprimere almeno un giudizio con rilievi, con la ulteriore conseguenza che doveva ritenersi effettivamente scorretto il giudizio finale invece espresso senza rilievi e con un semplice richiamo ad un’informativa di bilancio in realtà inesistente o quantomeno gravemente carente. 4.Il decreto, pubblicato il 17 marzo 2023 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi . [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto difese. 5.La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., “la nullità del Decreto per aver pronunciato extra petita, in violazione degli artt. 112 c.p.c. e 99, co. 7 L. Fall., per la valorizzazione di fatti attinenti ad un inadempimento ex art. 1460 c.c. non tempestivamente allegati in sede di costituzione, né provati dalla controparte, ma autonomamente sviluppati dal CTU”. 1.1Il primo motivo deve essere complessivamente rigettato. 1.1.1Va ricordato, in premessa, che - secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte -nel giudizio di legittimità, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, quale indubbiamente il vizio di ultra o extrapetizione, è anche giudice del fatto ed ha il potere - dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere -dovere è necessario, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessaria individuare la dedotta violazione processuale (Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; Sez. 1, Sentenza n. 2771 del 02/02/2017; Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 16899del 13/06/2023). In termini più generali, questa Corte ha infatti affermato che, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23834 del 25/09/2019; v. anche Cass. n. 11738/2016). 1.1.2Ciò posto e ricordato, va subito rilevato che la parte ricorrente non ha in alcun modo evidenziato nel motivo di ricorso qui in esame, con sufficiente determinazione e dettagliatamente , il contenuto dell’eccezione di inadempimento sollevata ex adversonel precedente giudizio di opposizione dalla parte opposta, in modo da determinare in questa Corte l’obbligo di scrutinio diretto degli atti in relazione ai quali si è oggi sollevato, quale error in procedendo, il vizio di ultrapetizione, denunciato ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. Detto altrimenti, per la verifica della fondatezza dell’eccezione processuale relativa al fatto che il Tribunale si sarebbe pronunciato -secondo la prospettiva dell’odierno ricorrente - su profili di inadempimento nuovi, come tali integranti fatti cd. principali (qualificanti la sopra ricordata eccezione di inadempimento) e non già fatti secondari (come tali rilevabili anchein sede di C.t.u. contabile, secondo quanto affermato da: Cass. Sez. U, Sentenza n. 3086del 01/02/2022), la società ricorrente avrebbe dovuto compiutamente descrivere il contenuto dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opposta (nell’atto introduttivo delle sue difese in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo) ed il contenuto integrale della consulenza tecnica d’ufficio, ove asseritamente sarebbero stati considerati fatti inadempitivi, prima non denunciati e sulla cui base il Tribunale si sarebbe dunque pronunciato d’ufficio, senza il rilievo della parte processuale a ciò interessata ed onerata (sulla natura di eccezione in senso stretto in relazione all’accezione di inadempimento, si legga anche da ultimo Cass. n. 19753/2025). In realtà, l’odierna parte ricorrente si è limitata nel motivo di ricorso in esame, in una nota esplicativa riportata in calcealla parte espositiva del motivo di ricorso qui in scrutinio, ad un fugace (e dunque insufficiente) richiamo “topografico” alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, senza fornire ulteriori indicazioni nel senso sopra spiegatoe senza far comprendere l’oggetto della denunciata ultrapetizione attraverso la descrizione diretta degli atti di causa. E ciò a fronte di un provvedimento (quello impugnato) che, in risposta alla già sollevata eccezione di nullità della C.t.u. in sede di giudizio di opposizione, aveva già correttamente spiegato che i fatti costitutivi cd. principali, qualificanti la denunciata eccezione di inadempimento, erano stati già sollevati tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta della parte opposta e che le ulteriori argomentazioni utilizzate dal C.t.u. (e poi riprese, in sede motivatoria, dal Tribunale) integravano al più apprezzamenti di carattere tecnico e comunque fatti cd. secondari, come tali apprezzabili in sede di consulenza tecnica d’ufficio, senza rilievi di parte. Del resto, pretendere che il Tribunale dirigesse chirurgicamente il suo iter argomentativo solo sui fatti di inadempimento denunciati, senza considerare il contesto fattuale e le circostante di carattere tecnico-contabile nelle quali l’inadempimento del revisore era maturato, pena l’integrazione - nella prospettiva della odierna ricorrente - del vizio di extra - petizione, significherebbe costringere il giudicante ad un apprezzamento “atomistico” del fatto inadempitivo, avulso dal complessivo sviluppo della esecuzione della prestazione professionale negozialmente concordata. 1.1.3 Ad ogni buon conto, a ciò va anche aggiunto che dalla stessa descrizione della vicenda processuale contenuta nel decreto oggi impugnato si evince che l’eccezione di inadempimento sollevata dalla parte opposta alla società di revisione era un’eccezione “adampio spettro”, coinvolgente tutta l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico professionale, con la conseguenza che disquisire, ora, di vizio di ultrapetizione a carico del decreto del Tribunale, che si è peritato di esaminare, con dovizia di giudizio (per quanto sopra ricordato in premessa), tutti i copiosi profili di inadempimento denunciati dall’amministrazione straordinaria, risulta, a dir poco, un fuor d’opera che non trova, peraltro, riscontro alcuno già negli atti sottoposti all’esame di questo Collegio. 2.Con il secondo mezzo si deduce, “ex art. 360, n. 3, c.p.c. e anche ex art. 360, n. 5, c.p.c.”, “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 co. 1 e 2 e, c.c.” per “non aver riconosciuto la infondatezza di una siffatta eccezione avanzata non per conservare il contratto ma al solo scopo di paralizzare per l’intero la pretesa creditoria della Ricorrente in una situazione di esaurimento del rapporto e quindi di irrimediabilità – quand’anche sussistente – dell’inadempimento contestato”. 2.1Anche il secondo motivo è infondato. Afferma la società ricorrente che l’eccezione di inadempimento postulerebbe che il rapporto sia in corso di esecuzione, posto che, una volta sciolto il contratto per effetto del fallimento, troverebbero diversamente applicazione le norme della legge fallimentare che disciplinano gli effetti dello scioglimento dei contratti. Sostiene la società di revisione che o l’inadempimento era grave e allora l’a.s. avrebbe dovuto sollevare eccezione di risoluzione o compensazione impropria ovvero non era grave, il che non avrebbe giustificato la paralisi del credito. 2.2Ritiene il Collegio che la questione posta col secondo motivo sia in realtà mal posta. Invero, come affermato da questa Corte già in passato, seppure il contratto si sciolga per effetto del fallimento di una delle parti, ciascuna parte e il curatore del fallimento possono sempre rifiutare il pagamento delle opere e dei servizi per la parte non eseguita o non eseguita a regola d’arte, sollevando eccezione di inadempimento (cfr. Cass. Sez.1, sent. n. 23810 del 20/11/2015). Orbene, l'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale ha efficacia ex nunc e non preclude, evidentemente, la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate: cui si può ben opporre, da parte del debitore, l'inadempimento già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non a regola d'arte dell'opera. Diversamente opinando, si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente. Sul punto, l'argomento difensivo secondo cui l'eccezione sarebbe riconducibile all'art. 1460 cod. civ. e dunque, in funzione dilatoria, significativa della volontà di conservare il contratto, non coglie la finalità legittimamente perseguita, ictu oculi riconoscibile, di negare il pagamento di prestazioni per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte (così, sempre Cass. n. 23810/15, cit. supra). 3.Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460, comma 1 e 2, c.c., in quanto, anche laddove l’eccezione di inadempimento fosse idonea a introdurre una valutazione comparativa della gravità dei contrapposti inadempimenti al fine di paralizzare per l’intero la sua pretesa creditoria una volta che il rapporto si sia esaurito (come ritenuto nel Decreto), il Tribunale si sarebbe limitato a riscontrare meramente la ricorrenza di un inadempimento, senza indagarne la “gravità” e/o, ex art. 360, n. 5, c.p.c., motivando in modo solo apparente tale “gravità” e comunque omettendo l’esame di un fatto decisivo consistente nella sostanziale irrilevanza per la controparte del riscontrato inadempimento. 3.1Il terzo motivo è all’evidenza inammissibile. Sul punto giova ricordare che -in tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie inessa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è i donea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronearicognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019). Ciò posto, risulta pertanto evidente che, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge (sub specie dell’art. 1460, comma 1 e 2, c.c.), la parte oggi ricorrente intende ora sottoporre all’esame di questa Corte un nuovo scrutinio della quaestio facti, quanto al profilo della gravità dell’inadempimento sollevato dalla società oggi in a.s., scrutinio che tuttavia esula, per le ragioni sopra dette, dal perimetro delimitante l’area di cognizione del giudice di legittimità. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. 4.Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’intimata. 5.Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussiste