CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 03279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.I.P. del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 aprile 2021, il G.I.P. del Tribunale di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata nell'interesse della terza interessata [OSCURATO:PERSONA], volta al dissequestro della somma di 63.000 euro, oggetto di cautela reale nell'ambito del procedimento penale a carico del figlio della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha definito la sua posizione mediante sentenza di patteggiamento del 24 luglio 2020, con cui è stata contestualmente disposta la confisca di beni sino alla concorrenza della somma di C 8.301.941,30. 2. Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, osservando che il G.I.P. ha omesso di chiarire per quale motivo la documentazione prodotta dalla difesa, proveniente dagli stessi ufficiali di P.G., non fosse sufficiente a dimostrare, in uno alla provenienza lecita del contante quale ricavo di un contratto di locazione, che il denaro custodito con la dicitura "Vanda" appartenesse proprio a [OSCURATO:PERSONA]. Il G.I.P. avrebbe quindi completamente disatteso le prove fornite, in particolare le foto di cui all'allegato 5 dell'istanza di incidente di esecuzione, sostenendo addirittura che non si evincerebbe alcuna dicitura sul materiale probatorio fornito, quando invece dalla foto, proveniente dagli stessi organi inquirenti, è chiaramente visibile la dicitura "Vanda" sulla fascetta delle banconote sottoposte a sequestro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. In via preliminare, appare opportuno ripercorrere, in sintesi, le tappe principali della vicenda procedimentale sottesa all'odierno ricorso, scaturita dal sequestro operato il 15 dicembre 2019 da personale della Guardia di finanza di "[OSCURATO:PERSONA]" all'interno di due casseforti presenti nei locali della gioielleria, sita in Napoli, di cui era titolare [OSCURATO:PERSONA], figlio della ricorrente; in particolare, nella cassaforte ubicata sotto il bancone di vendita della gioielleria, erano presenti contanti per un totale di 50.040 euro e un lingotto d'oro dal peso di un chilogrammo, mentre nella cassaforte ubicata nell'edificio di via Cavallerizza n. 46, sempre in uso esclusivo alla medesima gioielleria, sono stati rinvenuti contanti per 17.000 sterline e 485.300 euro; il predetto sequestro era stato operato nell'ambito di un'indagine avente ad oggetto un collaudato sistema fraudolento, finalizzato all'importazione clandestina di orologi Rolex da [OSCURATO:PERSONA] e alla successiva rivendita in Italia degli stessi, con conseguente evasione dell'iva.€7s Rispetto a tale vicenda, il figlio della ricorrente definiva la sua posizione con sentenza di patteggiamento resa in data 24 luglio 2020, con la quale a [OSCURATO:PERSONA] veniva applicata la pena concordata di anni 2 e mesi 4 di reclusione, venendo contestualmente disposta, con la medesima pronuncia, la confisca nei suoi confronti di beni sino alla concorrenza della somma di 8.301.941,30 euro. In seguito, con istanza del 3 settembre 2020, l'odierna ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il dissequestro della somma di 63.000 euro, asserendo che tale somma fosse di sua esclusiva proprietà, essendo frutto dell'accumulo dei canoni di locazione a lei pagati in sette anni (9.000 euro all'anno) rispetto a immobile a uso abitativo da lei dato in fitto, come da contratto di locazione registrato. Il G.I.P. del Tribunale di Venezia rigettava l'istanza con provvedimento reso il 23 settembre 2020, confermato dal Tribunale del Riesame lagunare con ordinanza del 13 novembre 2020, nella quale è stato osservato che le modalità di custodia del denaro e la natura stessa del bene inducevano a ritenere che tutto il denaro presente nella cassaforte facesse capo a [OSCURATO:PERSONA], non essendovi distinte modalità di custodia di tale importo, che sarebbe stato ragionevole attendersi se fosse stata fondata la tesi sostenuta dalla terza interessata. La difesa aveva al riguardo valorizzato l'esistenza di un fotogramma tratto da un video presente su "youtube", in cui si dà conto dell'operazione di polizia e da cui si evincerebbe l'esistenza di una scritta con il nome "Vanda", ma la presenza di tale fotogramma non è stata ritenuta decisiva dal Tribunale del Riesame, a fronte del fatto che nel verbale di sequestro alcun riferimento è stato compiuto a tale circostanza, non essendo stata indicata alcuna custodia differenziata del denaro. In ogni caso, sia il G.I.P. che il Tribunale del Riesame hanno osservato che, pur a voler seguire la tesi difensiva, il denaro della [OSCURATO:PERSONA], una volta consegnato al figlio, era caduto per confusione nella sua titolarità, perdendo la sua autonomia. Di qui la necessità di mantenere il vincolo reale nel suo importo totale. 2. Ora, tali argomentazioni sono state riprese nell'ordinanza impugnata, nella quale il G.I.P., stavolta in veste di giudice dell'esecuzione, all'esito della relativa udienza camerale, ha nuovamente disatteso l'istanza di dissequestro, ribadendo che la richiedente non aveva fornito un'adeguata propria del suo diritto di proprietà, essendo in ogni caso poco plausibile che siano rimasti nella cassaforte del figlio dei canoni di locazione che per sette anni non sono stati mai spesi o investiti, fermo restando che non è certo che il denaro rivendicato dalla ricorrente sia stato oggetto di una custodia separata, stante il silenzio sul punto del verbale di sequestro, con la conseguenza che il denaro della madre del ricorrente, pur a voler seguire la sua tesi, si sarebbe comunque confuso con il patrimonio del figlio. Orbene, con le pertinenti considerazioni dell'ordinanza impugnata, il ricorso non si confronta adeguatamente, riproponendo argomenti già efficacemente superati, e in ogni caso articolati prevalentemente in punto di fatto, dovendosi unicamente rilevare in proposito che l'allegata copia del fotogramma tratto dal canale "youtube" (in cui si vede un foglietto con una scritta di non facile intelligibilità) non fornisce sufficiente certezza circa l'esistenza di una custodia separata del denaro, circostanza di cui del resto non vi è alcuna traccia nel verbale di sequestro. Restano dunque valide le osservazioni del G.I.P. e del Tribunale del Riesame circa la confusione del denaro trovato nella disponibilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e in ordine alla scarsa plausibilità della custodia continuativa nella cassaforte della gioielleria del figlio della ricorrente di un importo così significativo (63.000 euro), accumulato in sette anni e mai speso o investito dalla diretta interessata, fermo restando che anche la stessa circostanza che in 7 anni i canoni di locazione siano stati corrisposti sempre in contanti è rimasta sfornita di conforto probatorio. In definitiva, deve ribadirsi che il provvedimento impugnato risulta sorretto da un apparato argomentativo non apparente, ma al contrario razionale e coerente, per cui, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, ripropositive di temi già adeguatamente trattati in sede di merito, il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de