Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 12359/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso 10637-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio unico della METE S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA], 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AQUILA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5615/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 10637 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentandone la nullità per violazione dell'art 132 c.p.c. e dell'art.112 c.p.c.

2. la CTR del Lazio ha omesso di dare conto del fatto che il processo, iniziato dalla Mete S.A. -società formalmente sedente in Lussemburgo e di cui la CTR ha "accertata la estero vestizione"- con riguardo ad un avviso di accertamento ai fini Irap del 2007, era stato interrotto dalla medesima CTR in data 18.3.2019 a seguito della "cancellazione dal registro delle imprese del Lussemburgo della METE S.A." (così ricorso pagina 2) ed era stato riassunto dall'odierno ricorrente "in proprio e nella qualità di socio unico della Mete S.A.".

La CTR ha altresì omesso qualsiasi riferimento ad esso ricorrente e al relativo difensore.

Da qui la prima delle ragioni della dedotta nullità.

La CTR avrebbe poi, secondo il ricorrente, omesso di pronunciarsi sulle "deduzioni ed eccezioni tutte contenute nel ricorso in riassunzione".

Da qui la dedotta violazione dell'art.112 c.p.c.;

3. l'Agenzia delle Entrate non si è costituita; considerato che:

1. nella sentenza la CTR dà conto delle questioni sottoposte al suo esame.

Espone le ragioni per cui dette questioni, già proposte e respinte dal giudice di primo grado, erano da ritenersi infondate.

Tutto questo non è investito dalle doglianze del ricorrente.

Per ciò che concerne il fatto che la CTR non ha dato conto dell'avvenuta interruzione del giudizio, né della costituzione del ricorrente e non ha menzionato il nome del difensore del ricorrente, si ricorda che l'omessa (o inesatta) indicazione delle parti del giudizio o l'omessa indicazione di un dato sviluppo della vicenda processuale non sono di per se stesse causa di nullità della sentenza per inosservanza dell'art.132, secondo comma, n.2 e n.4 cod. proc. civ. perché tali disposizioni non prevedono il requisito della indicazione delle parti e il requisito della esposizione di ogni circostanza di causa a pena di nullità e quindi dette mancanze (o inesattezze) possono determinare la nullità della sentenza solo ai sensi del secondo comma dell'art.156 cod. proc. civ., ove cioè da esse derivi l'inidoneità della sentenza al raggiungimento dello scopo (sul punto, v., variamente, tra altre, Cass. 920/2015; 3795/2021).

Tale inidoneità nella specie non è stata neppure dedotta; in particolare il ricorrente non ha affermato di avere fatto questione in ordine alla titolarità del lato passivo del rapporto sostanziale d'imposta dedotto in giudizio.

Per ciò che concerne la dedotta omissione di pronuncia su quanto fatto valere dal ricorrente con l'atto di riassunzione, evidenziato che il ricorrente non precisa il contenuto di tale atto, non individua le questioni altre rispetto a quelle esaminate dalla CTR sollevate con quell'atto, vale il principio posto da Cass. Sez. 2 - , ordinanza n.28072 del 14/10/2021: "Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi";

2. il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato;

3. non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate;

4. deve essere applicato l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del marzo 2022, svolta mediante collegamento da remoto.

I Presiddnte (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 10637-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio unico della METE S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA], 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AQUILA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5615/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 07/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 10637 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentandone la nullità per violazione dell'art 132 c.p.c. e dell'art.112 c.p.c. 2. la CTR del Lazio ha omesso di dare conto del fatto che il processo, iniziato dalla Mete S.A. -società formalmente sedente in Lussemburgo e di cui la CTR ha "accertata la estero vestizione"- con riguardo ad un avviso di accertamento ai fini Irap del 2007, era stato interrotto dalla medesima CTR in data 18.3.2019 a seguito della "cancellazione dal registro delle imprese del Lussemburgo della METE S.A." (così ricorso pagina 2) ed era stato riassunto dall'odierno ricorrente "in proprio e nella qualità di socio unico della Mete S.A.". La CTR ha altresì omesso qualsiasi riferimento ad esso ricorrente e al relativo difensore. Da qui la prima delle ragioni della dedotta nullità. La CTR avrebbe poi, secondo il ricorrente, omesso di pronunciarsi sulle "deduzioni ed eccezioni tutte contenute nel ricorso in riassunzione". Da qui la dedotta violazione dell'art.112 c.p.c.; 3. l'Agenzia delle Entrate non si è costituita; considerato che: 1. nella sentenza la CTR dà conto delle questioni sottoposte al suo esame. Espone le ragioni per cui dette questioni, già proposte e respinte dal giudice di primo grado, erano da ritenersi infondate. Tutto questo non è investito dalle doglianze del ricorrente. Per ciò che concerne il fatto che la CTR non ha dato conto dell'avvenuta interruzione del giudizio, né della costituzione del ricorrente e non ha menzionato il nome del difensore del ricorrente, si ricorda che l'omessa (o inesatta) indicazione delle parti del giudizio o l'omessa indicazione di un dato sviluppo della vicenda processuale non sono di per se stesse causa di nullità della sentenza per inosservanza dell'art.132, secondo comma, n.2 e n.4 cod. proc. civ. perché tali disposizioni non prevedono il requisito della indicazione delle parti e il requisito della esposizione di ogni circostanza di causa a pena di nullità e quindi dette mancanze (o inesattezze) possono determinare la nullità della sentenza solo ai sensi del secondo comma dell'art.156 cod. proc. civ., ove cioè da esse derivi l'inidoneità della sentenza al raggiungimento dello scopo (sul punto, v., variamente, tra altre, Cass. 920/2015; 3795/2021). Tale inidoneità nella specie non è stata neppure dedotta; in particolare il ricorrente non ha affermato di avere fatto questione in ordine alla titolarità del lato passivo del rapporto sostanziale d'imposta dedotto in giudizio. Per ciò che concerne la dedotta omissione di pronuncia su quanto fatto valere dal ricorrente con l'atto di riassunzione, evidenziato che il ricorrente non precisa il contenuto di tale atto, non individua le questioni altre rispetto a quelle esaminate dalla CTR sollevate con quell'atto, vale il principio posto da Cass. Sez. 2 - , ordinanza n.28072 del 14/10/2021: "Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi"; 2. il ricorso è dunque infondato e deve essere rigettato; 3. non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate; 4. deve essere applicato l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del marzo 2022, svolta mediante collegamento da remoto. I Presiddnte (
Sentenza Cassazione n. 12359/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris