CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 28417/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 26111-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, ASL 4 [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio Oggetto [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] ex AA.SS.LL. R.G.N. 26111/2016 Cron. Rep. Ud. 16/06/2022 dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - contro A.S.R.E.M. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore, ASL 4 [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - controricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 136/2016 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 14/09/2016 R.G.N. 75/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 14 settembre 2016, la Corte d'Appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale di Larino, che, in accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] ― nominato direttore amministrativo della AZIENDA-USL nr. 4 con delibera del direttore generale del 10 dicembre 1997 ― aveva accertato la illegitt imità della delibera del 13 gennaio 1998, con la quale veniva annullata la nomina e condannatoal risarcimento del danno la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la [OSCURATO:PERSONA]); in riforma della sentenza di primo grado, riliquidava in aumento il danno. 2.La Corte territoriale esponeva che la [OSCURATO:PERSONA] nel proporre appello aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ed il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, aveva censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto che il MARCHINI avesse l’esperienza quinquennale di direzione richiesta per la nomina a direttore amministrativo. Il MARCHINI, con appello incidentale, aveva lamentato l'insufficiente quantificazione dei danni. 3. Tanto premesso in fatto, la Corte territoriale, respinta la eccezione di giurisdizione, dichiarava l'inammissibilità «dell'altra eccezione», in quanto non contenuta nelle richieste conclusive della comparsa di costituzione del primo grado e «neppure esplicitata come tale nel corpo del medesimo atto» (così nella sentenza in questa sede impugnata). 4.Nel merito, riteneva l'appello infondato, sul rilievo che la sussistenza dei requisiti di nomina era stata riconosciuta dalla ASL in uno dei due pareri rilasciati in vista della revoca. 5.Il giudice dell’appello accoglieva, invece, l’appello incidentale del MARCHINI, evidenziando che la valutazione del Tribunale, seppure conforme al dettato legislativo, risentiva di una prognosi negativa circa la conferma del MARCHINI dopo la cessazione del direttoregenerale dalla carica (il 18 giugno 1998); era più equo, invece, individuare nella metà della durata complessiva dell'incarico (ovvero in due anni e mezzo) il periodo cui commisurare il danno patrimoniale patito dal MARCHINI. 6.Hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:PERSONA] e la ASL numero 4 in liquidazione, articolato in cinque motivi di censura; la ASL numero 4 in liquidazione ha rinunciato al ricorso con atto del 24/11/2016. 7.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], contenente, altresì, ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi di censura, cui hanno opposto controricorso, con atti distinti, la [OSCURATO:PERSONA] e l’ASL numero 4 in liquidazione. 8. È pervenuta istanza del difensore della [OSCURATO:PERSONA] e della ASL nr. 4 in liquidazione del 6 giugno 2022, per il differimento dalla adunanza odierna e la rimessione in termini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere disattesa, in via preliminare, l’istanza del difensore della [OSCURATO:PERSONA] e della ASL nr. 4 in liquidazione del 6 giugno2022 di rinvio dell’odierna adunanza camerale e di rimessione in termini ai fini del deposito di eventuali memorie. La documentazione medica prodotta non attesta, infatti, un impedimento assoluto del difensore rispetto al deposito della memoria difensiva in via telematica né è stato documentato il suo ricovero ospedaliero. 2.Sempre in via pregiudiziale, la Corte rileva che, in ragione della rinuncia al ricorso depositata per la ASL nr. 4 in liquidazione dal difensore, munito di procura speciale per la rinuncia, l’atto di ricorso in cassazione, proposto congiuntamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla ASL nr. 4, deve essere esaminato soltanto rispetto alla posizione della [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con il primo motivo del ricorso principale la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto ― ai sensi dell’articolo 360 nr.5 cod. proc.civ. ― l’insufficiente e contraddittorio esame circa punti decisivi e la carente e contraddittoria ricostruzione delle risultanze di causa in merito alla statuizione di rigetto dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva. 4. Ha lamentato la insufficienza del generico riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla inammissibilità dell’«altra eccezione». 5.Ha esposto di avere dedotto, con la memoria difensiva del primo grado (al punto 1 di pagina 26 e con il motivo numero 3 di pagina 39), il proprio difetto di legittimazione passiva ai sensi all'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 2008 nr. 21, che aveva previsto la sopravvivenza fino al 31 dicembre 2008 delle disciolte ASL della Regione Molise, poste in liquidazione conL.R.1^ aprile 2005 nr.9. 6. Ha affermato che per mero errore materiale il difetto di legittimazione era stato eccepito con riferimento all' ASL nr 4- gestione liquidatoria invece che rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] ma che tale errore era stato emendato con la memoria difensiva autorizzata dal Tribunale di Larino. 7. Con il secondo mezzo la [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato ― ai sensi dell'articolo 360 numero 3 cod.proc.civ. ― la mancanza di legittimatio ad causam e la violazione della L.R. MOLISE 18 luglio 2008 nr. 21 e della L.R. MOLISE nr. 9/2005, articolo 13, comma due. 8. Ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva e sul punto ha richiamato i principi enunciati da questa Corte nell’arresto nr. 6531/2014; ha dedotto che l’eccezione può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice, anche in cassazione, con il solo limite della formazione del giudicato interno. 9. Il terzo motivo del ricorso principale è proposto― ai sensi dell’articolo 360 nr.5 cod.proc.civ. ― sotto il profilo dell'insufficiente, contraddittorio ed illogico esame circa un punto decisivo e della carente, contraddittoria ed illogica ricostruzione delle risultanze di causa. 10.La censura afferisce all’affermazione del diritto del MARCHINI all'assegnazione dell'incarico. Si espone che i pareri richiamati nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto affermato dal giudice dell’appello, avevano evidenziato la mancanza dei requisiti per la nomina. 11. Con la quarta critica viene dedotto ― ai sensi dell’articolo 3 60 nr.5 cod.proc.civ. ― il vizio di insufficiente, contraddittorio ed illogico esame circa un punto decisivo e di carente, contraddittoria ed illogica ricostruzione delle risultanze di causa nonché la violazione e falsa applicazione: del D.Lgs. nr. 502/1992, articolo 3, comma uno bise comma sette; del CCNL 8 giugno 2000; della Legge Regionale 2 gennaio 1995 nr. 1, articolo 27 ed articoli 2, 4,5, sempre sotto il profilo della erronea affermazione da parte del giudice dell’appello della sussistenza in capo al MARCHINI dei requisiti per la nomina. 12. Il quinto motivo del ricorso principale torna a denunciare ― ai sensi dell’articolo 360 nr.5 cod.proc.civ. ― il vizio di insufficiente, contraddittorio ed illogico esame circa un punto decisivo e di carente, contraddittoria ed illogica ricostruzione delle risultanze di causa nonché ― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. ― la violazione e falsa applicazione: del D.Lgs. nr. 502/1992, articolo 3, comma sette; del CCNL 8 giugno 2000; della Legge Regionale 2 gennaio 1995 nr. 1, articolo 27 ed articoli 2, 4,5. 13. Si censura la sentenza per avere riliquidato il danno senza considerare che la disciplina dell'articolo 3, comma sette, D.Lgs. nr. 502/1992 non prevede alcun diritto soggettivo alla conferma dell'incarico di direttore amministrativo. 14.Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, con i quali la [OSCURATO:PERSONA] deduce il proprio difetto di legittimazione passiva, sono fondati. 15. La sentenza impugnata non è corretta laddove ha ritenuto che la eccezione non potesse essere accolta in quanto non sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella memoria difensiva del primo grado. 16. Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la carenza della legitimatio ad processum può essere eccepita in ogn i stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cass. Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, nr.23721; Cass., SU 16 febbraio 2016 n. 2951), salvo il limite del giudicato interno (Cass. 21/12/2021, n.41019; Cass. 24/12/2020, n.29505). 17. Nella specie ― a prescindere da ogni questione circa la proposizione della relativa eccezione nelle difese del primo grado ― risulta dalla sentenza impugnata che la legittimazione passiva è stata contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] con i motivi d’appello; questo solo fatto processuale, esclude, in limine, la formazione del giudicato interno, unica preclusione alla rilevabilità del difetto della legittimazione passiva dell’ente nel grado di appello. 18. Quanto al secondo motivo, la questione della legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] per i debiti sorti in capo alle precedenti e disciolte [OSCURATO:PERSONA] della Regione MOLISE è stata già esaminata da questa Corte nell’arresto del 20 marzo 2014 nr. 6531, nel quale si è evidenziata la legittimazione passiva della ASL in liquidazione e la carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA]. 19. Al riguardo deve darsi conto della riorganizzazione del servizio sanitario regionale disposta dalla L. R. MOLISE 1^ aprile 2005 nr. 9, con il passaggio dalle quatto Aziende sanitare esistenti nella regione― istituite dalla L.R. Molise 14/05/1997 nr. 11, articolo 6, sulla base delle zone territoriali― ad un’unica [OSCURATO:PERSONA] a dimensione regionale. 20. A tale azienda è stata data la denominazione di [OSCURATO:PERSONA], in sigla [OSCURATO:PERSONA] (articolo 3 L.R. nr.9/2005 cit., sigla poi sostituita in A.S.Re.M. in forza dell’articolo 1 L.R. MOLISE 26 novembre 2008 nr. 34). 21. L’articolo 13 della legge regionale istitutiva, commi da uno a cinque, ha disposto la costituzione dell’ [OSCURATO:PERSONA] con delibera di giunta Regionale, la messa in liquidazione delle quattro [OSCURATO:PERSONA] esistenti e la nomina di commissari liquidatori con incarico di dodici mesi, cessato il quale la eventuale gestione liquidatoria residua (prorogabile per un periodo un superiore ad altri dodici mesi) sarebbe stata assunta direttamente dalla Regione. Il termine della gestione liquidatoria veniva poi prorogato al 30 giugno 2008 dalla L.R.MOLISE 31/12/2007 nr. 32 (articolo 1), la quale stabiliva, altresì, che dopo tale data la gestione liquidatoria sarebbe stata svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. I crediti ed i debiti delle disciolte [OSCURATO:PERSONA] restavano in carico alle gestioni liquidatorie. 22. L’intera disciplina esposta al punto che precede è stata abrogata dalla L.R. MOLISE 26 novembre 2008 nr. 34, articolo 9, comma uno. 23. Nelle more, la disciplina della liquidazione era stata dettata dalla L.R. Molise del 18.07.2008 nr. 21. Tale legge regionale ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2008 le gestioni liquidatorie delle disciolte Aziende sanitarie (articolo 1), stabilito che la gestione liquidatoria è svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]. a decorrere dal 1^ gennaio 2009 (articolo 2) ed attribuito, dalla stessa data, al Direttore Generale dell’ [OSCURATO:PERSONA] le funzioni di [OSCURATO:PERSONA] «ai sensi dell'articolo 2, comma 14, legge 28 dicembre 1995, n. 549» (articolo 3) . 24. La nuova disciplina è stata integrata dalla L.R. MOLISE 18 aprile 2014 nr. 1, articolo 56, che ha inserito nel testo dell’articolo 2 della predetta L.R. nr. 21/2008, i commi 1 bised 1 ter, a tenore dei quali: «1 bis. I rapporti di debito e credito derivanti dalle disciolte [OSCURATO:PERSONA] confluite nell'[OSCURATO:PERSONA] restano a carico della gestione liquidatoria assunta direttamente dalla Regione. 1 ter. [OSCURATO:PERSONA] liquidatore, (di cui al successivo articolo 3 ) adotta ogni provvedimento necessario a mantenere in capo alle gestione liquidatoria i crediti e i debiti delle soppresse Aziende sanitarie». 25. Da ultimo, la L.R. 4 maggio 2015 nr. 8, articolo 49, ha sostituito il testo del comma 1 bis,che ora così recita: «1-bis. I rapporti di debito e credito derivanti dalle disciolte Aziende sanitarie locali (ASL nn. 1, 2, 3 e 4) restano a carico della gestione liquidatoria e sono gestiti direttamente dal Commissario liquidatore» 26. Dall’ excursus normativo sin qui svolto risulta che tanto nel regime originario dettato dalla LR. nr. 9/2005 (articolo 13, comma 4) che nel regime successivo, introdotto dalla L.R. nr. 21/2008 (articolo 2, commi 1 bised 1 ter; articolo 3) i crediti ed i debiti delle [OSCURATO:PERSONA] disciolte sono rimasti in carico alle gestioni liquidatorie, senza alcun accollo da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Il direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente svolto le funzioni di commissario liquidatore. 27. Dall’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale deriva l’assorbimento dei restanti motivi di censura, tutti dipendenti dal rigetto della eccezione di carenza di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA]. 28. Resta da esaminare il ricorso incidentale del MARCHINI. 29. Con il primo motivo il ricorrente incidentale ha dedotto ― ai sensi dell’articolo 360 nr.3 cod.proc.civ. ― la violazione e/o falsa applicazione della L.R. MOLISE nr. 21/2008 e dalla L.R.MOLISE nr. 9/2005. 30. Ha censurato la sentenza per avere condannato soltanto la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno e non anche, in via solidale, la ASL nr.4 in liquidazione. Ha dedotto che dalla motivazione del decisum risultava la responsabilità della ASL nr.4 per la vicenda di causa ― atteso che all’atto della revoca dell’incar ico la [OSCURATO:PERSONA] neppure era stata istituita ― ed ha assunto che sulla legittimazione passiva della ASL nr.4 si sarebbe formato il giudicato interno, posto che l’eccezione di difetto di legittimazione proposta dalla ASL nr.4 era stata respinta dal Tribunale e non era stata riproposta in appello. 31. Con la seconda critica il ricorrente incidentale ha addebitato al giudice dell’appello ― ai sensi dell’articolo 360 nr.4 cod.proc.civ. ― la nullità della sentenza nonché la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112 e 115 cod.proc.civ. 32.Ha esposto di avere chiesto con l’atto di appello incidentale la condanna al risarcimento sia della [OSCURATO:PERSONA] che dalla ASL nr. 4 in liquidazione ed ha affermato che il giudice dell’appello ― ove avesse inteso escludere implicitamente la responsabilità della ASL nr. 4 ― sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione. Ha aggiunto che le controparti avevano proposto un unico atto di appello, sulla base di un mandato congiunto al medesimo difensore, con ciò dimostrando unicità di interessi e di legittimazione (salvo a voler ipotizzare un conflitto di interessi sia per il direttore generale/Commissario liquidatore che per il difensore). 33. I due motivi del ricorso incidentale, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. 34. Per quanto risulta dagli atti del primo grado (e come dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso al ricorso incidentale), benché il ricorso introduttivo fosse stato proposto sia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] che della ASL nr. 4, il Tribunale aveva omesso di rendere ogni pronuncia nei confronti della ASL nr.4 in liquidazione e considerato la sola posizione della [OSCURATO:PERSONA]. 35. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (per tutte: Cass. sez. VI, 02/05/2018, n.10406), in caso di omessa pronuncia, alla parte è data la possibilità alternativa di riproporre la domanda non decisa in separata sede ovvero di reiterare la richiesta in sede di impugnazione, in tal caso veicolandola, tuttavia, mediante la formulazione di un apposito motivo di appello. 36. Ne deriva che l'unico modo in cui il MARCHINI poteva ottenere che la domanda proposta nei confronti della ASL nr. 4 in liquidazione rimanesse sub iudice era quello di denunciare con l’atto di appello incidental e la violazione dell’articolo 112 cod.proc.civ. per omessa pronuncia; l’appello incidentale del MARCHINI verteva, invece, soltanto sulla quantificazione del danno. 37. Nella data situazione processuale, alcun vizio di omessa pronuncia è addebitabile alla Corte d’Appello, poiché nessun motivo di appello era stato proposto avverso l’omessa pronuncia del Tribunale. 38. La mancata condanna della ASL nr. 4 in liquidazione non è dipesa da una violazione della legge sostanziale ma da una vicenda processuale, né tanto meno si era formato il giudicato interno sulla legittimazione passiva della ASL nr. 4 in liquidazione, non essendo ipotizzabile alcuna formazione di giudicato rispetto ad una pronuncia omessa. 39. In conclusione, vanno accolti il primo ed il secondomotivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e va respinto il ricorso incidentale. 40. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per difetto di legittimazione passiva. 41. Le spese dell’intero processo si compensano tra le parti, per la novità delle questioni trattate. 42. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quaterall’art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri; rigetta il ricorso incidentale e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Compensa le spese dell’intero processo. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza