CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03337/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.g. 35122-2024 - Rel. Borrelli - Ud. 18.12.2024 - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; Considerato che il ricorso - con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile perché era inammissibile il corrispondente motivo di appello, che non si confrontava con il dato negativo, evidenziato nella sentenza di primo grado, dei precedenti penali e delle segnalazioni di polizia a carico dell'imputato, in spregio al dovere di specificità sancito da Sez. U 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, rv. 268822 e poi dall'attuale testo dell'art. 581 cod. proc. pen. Ne consegue che questa Corte può rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione di merito ora per allora, a prescindere dalle determinazioni del Giudice a quo, in virtù del principio generale secondo cui l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823, in motivazione; Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 - 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 - 04; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18