Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 18092/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1385/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 755/2024 emessa da CORTE D'APPELLO di MESSINA il 15/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 1385/2025 Numero sezionale 565/2025 Numero di raccolta generale 18092/2025 Data pubblicazione 03/07/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito Così deciso in Roma, il 20/06/2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1385/2025 Numero sezionale 565/2025 Numero di raccolta generale 18092/2025 Data pubblicazione 03/07/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1385/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 755/2024 emessa da CORTE D'APPELLO di MESSINA il 15/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve Numero registro generale 1385/2025 Numero sezionale 565/2025 Numero di raccolta generale 18092/2025 Data pubblicazione 03/07/2025 provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito Così deciso in Roma, il 20/06/2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 1385/2025 Numero sezionale 565/2025 Numero di raccolta generale 18092/2025 Data pubblicazione 03/07/2025
Decreto Cassazione n. 18092/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris