CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 25024/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento con rinvio dell'impugnataordinanza.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila indata 10 febbraio 2026, depositata il 19 febbraio, ha accolto il reclamo propostodal detenuto XXXXXXXXXXXXXXX avverso il decreto con il quale il Magistrato disorveglianza di L’Aquila aveva rigettato l’istanza di permesso di necessità per farvisita alla madre XXXXXXXXXXXX in quanto non era emerso imminente pericolodi vita essendo affetta da patologia cronica in condizioni stazionarie;CHE il Tribunale ha rilevato che la dedotta limitazione alle relazioni affettivetra genitore e figlio conseguente alle malattie croniche del primo non è unaproblematica superabile attraverso la concessione di permessi ex art. 30 ord.pen., a carattere periodico, come invece ritenuta dal condannato nel proprioreclamo; tuttavia, ha ritenuto concedibile il permesso previsto dall’art. 30,comma 2, ord. pen. in via eccezionale e per eventi familiari di particolare gravità(attenendo l’eccezionalità alla concessione e non all’evento) reputando nellaspecie le condizioni della madre del condannato (come cristallizzate nelle duerelazioni del medico legale dell’ASP di [OSCURATO:PERSONA] dell’8 ottobre 2025 e del9 gennaio 2026) tali da rendere sconsigliabile ogni spostamento verso ilpenitenziario anche se effettuato con mezzo medicale, come tali rientranti nelladefinizione di cui all’art. 30, comma 2, cit.; conseguentemente ha concesso ilrichiesto permesso richiesto impartendo prescrizioni rigorose, sulla scorta deglielementi indicati nella nota della D.D.A.;CHE avverso l’ordinanza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione laProcura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di L’Aquila perviolazione dell’art. 71-ter ord. pen., in relazione all’art. 30 ord. pen. in cui hadedotto l’insussistenza del carattere dell’eccezionalità dell’evento familiare e viziodi motivazione, carente e contraddittoria, per avere il Tribunale ribaltato lavalutazione di diniego del Magistrato di sorveglianza erroneamente ravvisando irequisiti di eccezionalità nella gravità dell’evento giustificativo e nellacorrelazione di tale evento con la vita familiare del detenuto;CHE in particolare il ricorrente denuncia: la contraddizione della motivazionedell’ordinanza impugnata che, “pur condividendo il principio espresso dalMagistrato di sorveglianza che, aderendo alla giurisprudenza dominante dellaCassazione, ha affermato che la condizione di malato cronico in quanto tale nonpossa integrare quell’evento familiare di particolare gravità che, in via del tuttoeccezionale, consente al detenuto di uscire dal penitenziario ove è allocato perfar visita a un congiunto” (pag. 2 dell’ordinanza impugnata) ha poi concesso ilrichiesto permesso; la carenza dei presupposti per la concessione del permessodi necessità ex art. 30 ord. pen., non versando la madre dell’istante in concretoed imminente pericolo di vita, risultando affetta da patologie croniche e nonrisultando un aggravamento delle stesse; avuto riguardo alle condivise deduzionidel Magistrato di sorveglianza e della D.D.A., il concreto il rischio di riattivazioneda parte del ricorrente dei rapporti con l’associazione di tipo mafioso come pure ilrischio di comunicazione, anche simboliche, con il pericoloso ambiente criminaledi riferimento, non potendo la scorta impedire ogni possibile contatto visivo;CHE il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta del 13 maggio 2026, ha chiesto l’accoglimento del ricorso;CHE il ricorso del P.G. va rigettato alla stregua dell’orientamentointerpretativo più attento alla ratio umanitaria dell’istituto de quo e al principiocostituzionale del rispetto del senso di umanità della pena – da ultimo ribadito daquesta Sezione – secondo il quale «Ai fini della concessione del permesso dinecessità, ex art. 30, comma secondo, ord. pen., l'“evento familiare diparticolare gravità” può consistere anche nella progressiva strutturazione neltempo di una condizione patologica cronica del congiunto del detenuto, purché,per l'incidenza sulle relazioni affettive del ristretto e per l'impossibilità di tenere icontatti nelle forme ordinarie, tale fatto assuma eccezionale rilievo nella suavicenda umana» (Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, C., Rv. 289633-01: inmotivazione, la Corte ha indicato, quali criteri valutativi dell'eccezionalitàdell'evento, ai fini della reiterabilità del permesso per il medesimo accadimentofamiliare, l'intensità del legame affettivo, la possibilità di tenere contatti con ilfamiliare con modalità alternative e il tempo intercorso dall'ultimo contatto;conf., in precedenza, Sez. 1, n. 28318 del 17/06/2025, non mass.; Sez. 1, n.40923 del 15/09/2023, non mass.; Sez. 1, n. 30555 del 18/05/2023, Zagaria,non mass.; Sez. 1, n. 39608 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 1, n.56195 del 16/11/2018, Arena, Rv. 27465501; Sez. 1, n. 36329 del 27/11/2015,dep. 2016, Lovreglio, non mass.);CHE difatti la nozione di «evento familiare di particolare gravità» di cuiall'art. 30, comma 2, ord. pen. non è ontologicamente incompatibile con unacondizione grave, progressiva o stabilizzata (come riveniente nel caso di specie),purché essa, all’esito di un periodo temporalmente apprezzabile, assuma unarilevanza tale da imporsi come fatto decisivo nella vita familiare del detenuto,anche in assenza di un aggravamento clinico, quando risulti dimostratal’impossibilità, protratta nel tempo, di mantenere i rapporti affettivi attraversocontatti personali ordinari; ne consegue che il rigore dell’esclusione automaticadelle condizioni croniche deve essere temperato, senza snaturare il carattereeccezionale dell’istituto, in funzione del principio di umanità della pena, dovendol’eccezionalità essere riferita non alla novità del fatto patologico, ma allanecessità, non ordinaria e non surrogabile, del contatto personale rispetto allemodalità ordinarie di mantenimento dei rapporti familiari;CHE in questa cornice il Tribunale di sorveglianza – aderendo al condivisoindirizzo che valorizza una lettura della nozione di evento familiare di particolaregravità maggiormente coerente con la funzione dell’art. 30, comma 2, ord. pen.e con i parametri costituzionali e convenzionali che governano l’esecuzione dellapena – ha rettamente interpretato il requisito dell’eccezionalità come limite allafrequenza della concessione e non come preclusione assoluta alla suareiterazione, compiendo una valutazione concreta e individualizzata, ancorataalla specificità della vicenda di specie, sulla base della scrupolosa analisi delleemergenze processuali; valutazione che resiste senz’altro alle censure del P.G.ricorrente, articolate sulla base dell’opposto pregresso indirizzo - di caratteremaggiormente restrittivo e non condiviso dal Collegio – che muove da unalettura troppo rigorosa del dato letterale (connotando la nozione di “evento”come fatto storico puntuale, specifico e delimitato, necessariamente connotatoda occasionalità e non ripetibilità: cfr. ad es. Sez. 1, n. 57813 del 4/10/2017,Rv. 272400-01);CHE infine del tutto eccentrico rispetto al thema decidendum è la deduzionedel P.G. ricorrente che lamenta – in caso di concessione del permesso – il rischiodi comunicazioni, anche simboliche, da parte del detenuto con l’ambientecriminale di riferimento, trattandosi di profilo neppure attinente al tema dellapericolosità del condannato che, a sua volta, non costituisce neppure elementoostativo alla concessione dl permesso, potendo essere adeguatamente gestitaimpartite dal Tribunale di sorveglianza (cfr. pag. 3 dell’ordinanza impugnata);CHE, in conclusione, il ricorso del P.G. va rigettato, senza condanna allespese del ricorrente in quanto parte pubblica; P.Q.MRigetta il ricorso del P.G.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.