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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14449/2026

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difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoLANFRANCO MASSIMI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoCONDOMINIO [OSCURATO:PERSONA] N.24 MILANO, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliNumero registro generale 21451/2020Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 14449/2026Data pubblicazione 15/05/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.1367/2020 depositata il 04/06/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’estinzione del giudizio;RILEVATO CHETeresa Trani e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio,innanzi al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonchéil Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 24, Milano, in ordine allaresponsabilità per i danni subiti nel terrazzo del proprio immobilecon richiesta di risarcimento dei danni, ed in via subordinata. persentir dichiarare tutti i convenuti obbligati a sopportare i due terzidel costo di rifacimento del terrazzo;[OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace, si costituivano gli altriconvenuti [OSCURATO:PERSONA] e il condominio di via Pomponazzi chechiamava in giudizio la propria compagnia di assicurazioneUnipolsai per essere garantito.

Quest’ultima si costituiva in giudiziocontestando ogni addebito ed eccependo la prescrizione del dirittoalla manleva così come la non operatività della polizza;il Tribunale di Milano, espletata consulenza, condannava ilcondominio al pagamento della somma di euro 10.000 oltre ivarivalutazione e interessi in favore degli attori e condannavaUnipolsai a manlevare il condominio;la Corte d'appello di Milano, adita dalla Unipolsai, accoglieval'appello incidentale proposto dal condominio, rigettava tutte leNumero registro generale 21451/2020Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 14449/2026Data pubblicazione 15/05/2026domande proposte dagli originari attori e revocava anche lacondanna di Unipolsai a manlevare il proprio assicurato;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper Cassazione;il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 24 e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con controricorso;in prossimità dell’udienza la difesa della parte ricorrente hadepositato atto di rinuncia al ricorso;è stata depositata anche l’accettazione della rinuncia da partedi entrambi i controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA];l'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt.390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione,sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono lecondizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio diCassazione senza condanna alle spese.

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 7 maggio 2026.IL PRESIDENTELorenzo Orilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoLANFRANCO MASSIMI unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoCONDOMINIO [OSCURATO:PERSONA] N.24 MILANO, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliNumero registro generale 21451/2020Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 14449/2026Data pubblicazione 15/05/2026avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n.1367/2020 depositata il 04/06/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’estinzione del giudizio;RILEVATO CHETeresa Trani e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio,innanzi al Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonchéil Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 24, Milano, in ordine allaresponsabilità per i danni subiti nel terrazzo del proprio immobilecon richiesta di risarcimento dei danni, ed in via subordinata. persentir dichiarare tutti i convenuti obbligati a sopportare i due terzidel costo di rifacimento del terrazzo;[OSCURATO:PERSONA] rimaneva contumace, si costituivano gli altriconvenuti [OSCURATO:PERSONA] e il condominio di via Pomponazzi chechiamava in giudizio la propria compagnia di assicurazioneUnipolsai per essere garantito. Quest’ultima si costituiva in giudiziocontestando ogni addebito ed eccependo la prescrizione del dirittoalla manleva così come la non operatività della polizza;il Tribunale di Milano, espletata consulenza, condannava ilcondominio al pagamento della somma di euro 10.000 oltre ivarivalutazione e interessi in favore degli attori e condannavaUnipolsai a manlevare il condominio;la Corte d'appello di Milano, adita dalla Unipolsai, accoglieval'appello incidentale proposto dal condominio, rigettava tutte leNumero registro generale 21451/2020Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 14449/2026Data pubblicazione 15/05/2026domande proposte dagli originari attori e revocava anche lacondanna di Unipolsai a manlevare il proprio assicurato;[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorsoper Cassazione;il Condominio di [OSCURATO:PERSONA] 24 e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito con controricorso;in prossimità dell’udienza la difesa della parte ricorrente hadepositato atto di rinuncia al ricorso;è stata depositata anche l’accettazione della rinuncia da partedi entrambi i controricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA];l'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt.390, comma 2, c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione,sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono lecondizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio diCassazione senza condanna alle spese. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 7 maggio 2026.IL PRESIDENTELorenzo Orilia
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