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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2021

Cassazione n. 38675/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3569/2016 la Corte di appello di Ancona confermato il giudizio sulla recidiva e sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche per il divieto di cui all'art. 69 comma 4 cod. proc. pen.

Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: a) nella parte in cui ritiene sussistente la recidiva contestata trascurando che l'applicabilità della recidiva richiede una relazione qualificata fra i precedenti del reo e il nuovo reato.

Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo perché introduce una questione di fatto relativa al giudizio sulla pericolosità, necessario presupposto della recidiva, non dedotta nei motivi di appello, con cui si era limitato a richiedere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, come è noto preclusa dalla legge.

Si deve ricordare che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente roso Angelo ctostanzo l' D E P O S i [OSCURATO:PERSONA] i r...i C.:t.:,- "!..LERiA i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 3569/2016 la Corte di appello di Ancona confermato il giudizio sulla recidiva e sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche per il divieto di cui all'art. 69 comma 4 cod. proc. pen. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: a) nella parte in cui ritiene sussistente la recidiva contestata trascurando che l'applicabilità della recidiva richiede una relazione qualificata fra i precedenti del reo e il nuovo reato. Il ricorso è inammissibile per genericità del motivo perché introduce una questione di fatto relativa al giudizio sulla pericolosità, necessario presupposto della recidiva, non dedotta nei motivi di appello, con cui si era limitato a richiedere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, come è noto preclusa dalla legge. Si deve ricordare che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 09/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente roso Angelo ctostanzo l' D E P O S i [OSCURATO:PERSONA] i r...i C.:t.:,- "!..LERiA i
Sentenza Cassazione n. 38675/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris