CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29861/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha respinto la richiesta, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere, in via gradata, la concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova ai servizi sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà. Osserva a ragione della decisione che non solo i reati oggetto della sentenza in esecuzione sono gravi ma che, per di più, [OSCURATO:PERSONA] vanta plurimi precedenti penali, è stato di recente condannato in primo grado per furto, appartiene ad un nucleo familiare considerato dagli organi di polizia coinvolto nel locale traffico di stupefacenti in stretti rapporti con il clan Madonia ed ha proposto un'attività lavorativa dotata di limitata valenza risocializzante. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso il condannato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen. nonché vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle emergenze probatorie. Lamenta che l'apparato giustificativo sia fondato su elementi astratti ed indimostrati e non contenga alcuna valutazione sull'idoneità della misura dell'affidamento in prova a contribuire all'effettivo reinserimento dl condannato nella società. L'attività lavorativa è definita non risocializzante in termini apodittici. È stata considerata ostativa la condanna in primo grado senza nemmeno chiarire la data di consumazione del reato. La vicinanza al clan Madonia è stata ritenuta sussistente in assenza di sentenze di condanna per reati associativi. Per converso, sono stati ignorati elementi favorevoli al condannato: sia la risalenza nel tempo delle condotte delittuose sia il comportamento positivo tenuto negli ultimi anni da [OSCURATO:PERSONA], il quale non ha commesso re/ti ed ha osservato scrupolosamente le prescrizioni imposte dalla misura cautelare cui è stato sottoposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile, perché sollecita apprezzamenti estranei al giudizio di legittimità, e, comunque, manifestamente infondati. 2. Va, in premessa, ricordato che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva. Nel giudizio prescritto dall'art. 47 Ord. pen. è indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva. Si deve, pertanto, avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell'osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l'avvio di tale processo critico (ex plurimis Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322 e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602). Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985); non è, invece, necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusiti°, Rv. 274869). Il Tribunale di sorveglianza, nell'apprezzare i presupposti delle misure alternative, deve sempre tenere presente il criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari; esso, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794). 2. Orbene, l'ordinanza impugnata ha spiegato le ragioni della propria decisione evidenziando che, alla luce dei dati acquisiti, non erano ravvisabili i presupposti per la concessione della più ampia misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, avuto riguardo non solo alla personalità del [OSCURATO:PERSONA] - desumibile dai reati oggetto della condanna in esecuzione, dai carichi pendenti, dai precedenti penali specifici - ma anche al tipo di attività lavorativa proposta (collaborazione con la madre nella vendita ambulante), valutata di limitata portata ai fini del percorso di risocializzazione, e alle informazioni contenute nella informativa degli organi di polizia che danno conto della vicinanza ad ambienti di criminalità organizzata e della attuale applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. Di contro, il ricorrente ha opposto, in termini generici, una lettura alternativa dei medesimi elementi fattuali, finendo, in tal modo, non per denunciare specifiche criticità del percorso motivazionale o violazioni di legge, ma per sollecitare apprezzamenti riservati al giudice del merito ed estranei al giudizio di legittimità. 3. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso