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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38218/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7 OUE3 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - la cui motivazione va letta congiuntamente a quella di primo grado - ed in particolare si vedano: - quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., pag. 3 della sentenza impugnata (la cui motivazione veniva pertanto anche ad escludere la derubricazione nel reato di oltraggio) e pag. 3 di quella di primo grado; - in ordine al reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975, pag. 4, con riferimento segnatamente alla mancata giustificazione offerta dall'imputato circa il porto del coltello in luogo pubblico (cfr. appello sul punto e tra le tante, Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083 sulla nozione di "giustificato motivo") e alle circostanze del fatto (porto di coltello a serramanico aperto, in luogo assai frequentato e con la partecipazione dell'imputato ad una lite) che venivano pertanto anche ad escludere la particolare tenuità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7 OUE3 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito - la cui motivazione va letta congiuntamente a quella di primo grado - ed in particolare si vedano: - quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen., pag. 3 della sentenza impugnata (la cui motivazione veniva pertanto anche ad escludere la derubricazione nel reato di oltraggio) e pag. 3 di quella di primo grado; - in ordine al reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, pag. 4, con riferimento segnatamente alla mancata giustificazione offerta dall'imputato circa il porto del coltello in luogo pubblico (cfr. appello sul punto e tra le tante, Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083 sulla nozione di "giustificato motivo") e alle circostanze del fatto (porto di coltello a serramanico aperto, in luogo assai frequentato e con la partecipazione dell'imputato ad una lite) che venivano pertanto anche ad escludere la particolare tenuità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 38218/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris