CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 12002/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 24370 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Cagliari, alla via Levante, n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 801844:30587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE avverso il decreto n. 2654 - 27.11/6.12.20.19 della Corte d'Appello di Cagliari, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L11 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Cagliari depositato il 26.3.2019 [OSCURATO:PERSONA] si doleva per l'irragionevole durata dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. cìv. da ella proposta, con ricorsi riuniti del 14.6.2005 e del 29.6.2005, in relazione all'esecuzione immobiliare intrapresa, con riferimento ad immobile di sua spettanza per la quota del 50%, in danno del coniuge, [OSCURATO:PERSONA], opposizione definita in primo grado con sentenza del 6.3.2012, definita innanzi a questa Corte di legittimità con sentenza del 16.4.2015, definita del pari dinanzi a questa Corte, in sede di revocazione, con sentenza del 26.9.2018. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo. 2. Con decreto del 10.4.2019 il Presidente della Corte d'Appello di Cagliari dichiarava inammissibile il ricorso il ricorso, siccome proposto allorché era decorso il termine di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione. Resisteva il Ministero della Giustizia. 4. Con decreto n. 2654/2019 la Corte di 'Cagliari rigettava l'opposizione. Reputava la corte che era da condividere la decisione opposta, siccome il giudizio "presupposto" doveva considerarsi definito con la sentenza del 16.4.2015 di questa Corte di legittimità. Reputava segnatamente che la soppressione del 40 co. dell'art. 391 bis cod. proc. civ. ("la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione respinto"), per effetto del dec. leg. n. 168 del 31.8.2016, convertito nella legge n. 197 del 25.10.2016, e dunque il /R 2 sopravvenuto carattere ordinario della revocazione avverso le sentenze della Corte di cassazione non erano riferibili ratione temporis al caso di specie. 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza dei motivi tutti di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e degli artt. 391 bis e 395, n. 4, cod. proc. civ. Premette che nelle more della proposizione del ricorso per revocazione avverso la sentenza del 16.4.2015 di questa Corte di legittimità ebbe cautelativamente a proporre in data 13.10.2015 ricorso per equa riparazione all'allora competente Corte d'Appello di Roma. Premette altresì che la Corte d'Appello di Roma con decreto del 4.11.2016 ebbe a dichiarare inammissibile il ricorso in dipendenza della mancata definizione e dunque della pendenza del giudizio "presupposto". Deduce dunque che, contrariamente all'assunto della Corte d'Appello di Cagliari, la produzione del decreto del 4.11.2016 della Corte d'Appello di Roma in sede di opposizione è comunque tempestiva e che non aveva alcun obbligo di proporre opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001 avverso il decreto del 4.11.2016 della Corte d'Appello di Roma.Deduce quindi che il riscontro della pendenza del giudizio "presupposto" operato dalla Corte d'Appello di Roma con il decreto del 4.11.2016 esplica efficacia di "giudicato" anche ai fini del rilievo per cui il giudizio "presupposto" è da intendere definito, in sede di revocazione, con la sentenza del 26.9.2018. 8. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 124, 324, 391 bis e 327 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 111, 6° co., Cost. e degli artt. 132, n. 4, e 277 cod. proc. civ., il difetto, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112, 132, n. 4, e 277 cod. proc. civ., la nullità per difetto di pronuncia, il difetto, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Deduce che la soppressione del 4° co. dell'art. 391 bis cod. proc. civ. non ha alcun rilievo in ordine alla natura della revocazione che rimane ordinaria. Deduce quindi che il ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Cagliari depositato il 26.3.2019 deve reputarsi proposto tempestivamente, nel rispetto del termine di cui all'art. 4 della medesima legge. Deduce al contempo che la Corte d'Appello di Cagliari non ha tenuto conto delle sue articolate deduzioni difensive. 9. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 111, 6° co., Cost. e degli artt. 132, n. 4, e 277 cod. proc. civ., il difetto di adeguata motivazione, la illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Deduce che la Corte d'Appello di Cagliari di fatto non ha tenuto conto che la queastio iuris che il ricorso involge, è tuttora al vaglio di questa Corte.10. Il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. Ciò viepiù che la ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, non ha provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ. I motivi di ricorso - da esaminare unitamente siccome significativamente connessi - sono dunque privi di fondamento e da respingere. 11. E' destituita di fondamento l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso, per asserita tardiva sua proposizione, sollevata dal Ministero controricorrente (cfr. controricorso, pag. 3). 12. Al riguardo rivestono valenza i rilievi che seguono. Il 6 giugno 2020 era sabato, sicché la scadenza del termine "lungo" si è prorogata, ex art. 155, 5° co., cod. proc. civ., a lunedì 8 giugno 2020. Alla scadenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] va sommato H periodo di sospensione "Covid-19" ed il periodo di sospensione feriale (rispettivamente, 63 giorni e 31 giorni). Il termine "lungo" scadeva, quindi, giovedì 10 settembre 2020. Il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. mercoledì 9 settembre 2020. 13. Va ribadito l'insegnamento di questa Corte secondo cui in tema di equa riparazione da irragionevole durata di un processo civile conclusosi innanzi alla Corte di cassazione con una decisione di rigetto del ricorso o di inammissibilità o di decisione nel merito, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001 - il cui "dies a quo" è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell'ambito del quale si assume verificata la violazione - occorre avere riguardo alla data di deposito della decisione della Corte, quale momento che determina il passaggio in giudicato della sentenza, a ciò non ostando la pendenza del termine per la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 3.5.2019, n. 11737 (Rv. 653510-01)). Nella medesima occasione questa Corte ha altresì puntualizzato che la pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che rigetti o dichiari inammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha definito il giudizio "presupposto", determina "ipso facto" il passaggio in giudicato di tale pronuncia, senza che rilevi la pendenza del termine per impugnare la sentenza della Corte Suprema per revocazione, come previsto dall'art. 391 bis, 5° co., cod. proc. civ., norma tuttora vigente, non essendo stata modificata sul punto né dal dec. Igs. n. 40 del 2006, né dal dec. leg. n. 168 del 2016 e dalla relativa legge di conversione n. 197 del 2016 (cfr. Cass. (orci.) 3.5.2019, n. 11737 (Rv. 653510- 02)). 14. Su tale scorta va condiviso e recepito il rilievo della Corte di Cagliari secondo cui, nella specie, è da considerare "come conclusivo del procedimento la sentenza della Corte di cassazione n. 7687/2015 depositata il 16 aprile 2015 e, conseguentemente, il ricorso depositato il 26 marzo 2019 tardivo e pertanto inammissibile" (così decreto impugnato, pag. 3). 15. Del resto, in epoca più recente questa Corte ha ribadito che, mentre la domanda di equa riparazione è diretta a tutelare l'interesse della parte alla durata ragionevole del processo ed è dunque riferita al suo ordinario e fisiologico svolgimento, la disciplina relativa al risarcimento del danno causato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, prevista dagli artt. 2, 3° co., e 4, 2° co., della legge n. 117 del 1998, ha la funzione di consentire alla parte, che si ritenga danneggiata dall'erroneità del provvedimento emesso, di esperire ogni rimedio possibile per eliminare l'errore e, quindi, il pregiudizio ricevuto, salvaguardando sia l'interesse particolare, sia quello pubblico al suo emendamento, sì da riferirsi alla necessaria esperibilità dei rimedi interni volti alla rimozione del provvedimento stesso; cosicché, mentre il momento iniziale del termine di decadenza di sei mesi per proporre la domanda di equo indennizzo, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, coincide con il deposito della sentenza della Cassazione che, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, determina il passaggio in giudicato della pronuncia di merito, viceversa, il termine di decadenza previsto dall'art. 4, 2° co., della legge n. 117 del 1998, nel caso in cui sia stata proposta domanda di revocazione avverso la sentenza della Corte di cassazione, decorre dalla pubblicazione del provvedimento che ha deciso sulla revocazione, anche quando essa sia dichiarata inammissibile (cfr. Cass. 11.11.2021, n. 33459). 16. Gli univoci termini del delineato quadro ricostruttivo inducono alla formulazione dei seguenti ulteriori postulati. In primo luogo, è da escludere che l'affermazione circa la pendenza del giudizio "presupposto" operata dalla Corte d'Appello di Roma con il decreto del 4.11.2016 esplichi in questa sede efficacia di "giudicato", sì da determinare lo "slittamento" del momento conclusivo del giudizio "presupposto" alla data - 26.9.2018 - di definizione del giudizio di revocazione. In secondo luogo, a nulla vale addurre (con il secondo mezzo) che la corte distrettuale non ha tenuto conto delle "motivate deduzioni difensive proposte per la opponente" (così ricorso, pag. 10). In terzo luogo, non ha precipua valenza il riferimento all'ordinanza interlocutoria n. 23615/2019 pronunciata da questa Corte. 17. In dipendenza del rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] va condannata a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo.18. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.MI. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - Sottosezione H della Corte Suprema